Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G: 1932/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Volontaria Giurisdizione
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1932 V.G. dell'anno 2024 su ricorso proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Sinatra in virtù di procura allegata in ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Di Parte_2 C.F._2
Girolamo in virtù di procura allegata in ricorso;
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, dep. 23/12/24, premesso che dalla loro relazione sono nati Per_1
(il 4.4.2021) e (il 6.12.2022), e hanno
[...] Persona_2 Parte_1 Parte_2 adito questo Tribunale chiedendo di ratificare l'accordo da essi raggiunto in ordine al loro rapporto genitoriale alle seguenti condizioni:
“I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, determinando tempi e modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Nello specifico, entrambi i genitori ne cureranno di concerto l'educazione e l'istruzione. Il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé almeno due giorni a settimana che qui si indicano nelle giornate di martedì e giovedì; in ogni caso, previo accordo con la madre, tenuto conto degli impegni scolastici/educativi, egli potrà averli con sé anche in giornate diverse. Inoltre, una volta alla settimana, a settimane alterne, il venerdì sera o il sabato sera il padre potrà tenere i figli con sé per la notte. Nelle festività natalizie, i giorni del 24-25-26 dicembre saranno trascorsi con un genitore, mentre quelli del 30-31 dicembre - 1 gennaio con l'altro, in maniera alternata. L'epifania sarà trascorsa, alternativamente e di anno in anno, con un genitore o con l'altro. Le festività pasquali verranno trascorse, alternativamente e di anno in anno, con un genitore. Riconoscendo – quest'ultimo – il diritto dell'altro a tenere con sé i figli per la festa di Ferragosto (14- 15-16 agosto) nell'anno in cui sarà l'altro a festeggiare la Pasqua con i figli;
Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno con uno dei genitori o la prima o la seconda settimana di agosto, da stabilirsi di anno in anno;
Quanto ai compleanni dei figli, verranno festeggiati per ciascun figlio autonomamente tra i genitori, o alternativamente con la madre o con il padre, previo accordo tra i genitori. Il sig. Pt_1
contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante versamento in favore della sig.ra di un assegno pari ad 450,00 mensili Le SPESE STRAORDINARIE sostenute Pt_2 nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie tra cui, solo a titolo di esempio, quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste (previa comunicazione ed autorizzazione ad eccezione di quelle necessarie ed urgenti) a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di natura voluttuaria dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori;
in difetto resteranno a carico del genitore che le
Pag. 2 a 3 ha anticipate. Le spese legali compensate tra le parti. I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli”.
Il Tribunale osserva che le condizioni proposte non risultano pregiudizievoli per l'interesse dei minori né contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, sì che può darsi luogo alla chiesta ratifica, senza necessità di procedere all'ascolto dei minori, ai sensi dell'art. 473bis.4, terzo comma, c.p.c., con irripetibilità delle spese stante la peculiare natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dispone l'affidamento condiviso dei minori dei minori e ai genitori Per_1 Per_2
e alle condizioni da essi stabilite nel ricorso congiunto Parte_1 Parte_2
sottoscritto da entrambe le parti in data 26/9/24 e depositato il 23/12/24, tutte richiamate per estratto in parte motiva;
2) dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 28/2/25.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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