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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA NZ, AT
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2020 depositato il 08/01/2020
proposto da
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 74121 Taranto TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 929/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 13/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6928 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Resistente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso l'avviso di accertamento n. 6928 emesso dal COMUNE DI TARANTO per tassa rifiuti, anno 2012, relativa ad immobili di sua proprietà siti in Taranto al Indirizzo_1. Eccepiva il ne bis in idem, assumendo che la controversia avverso l'avviso di pagamento della stessa tassa era stata definita con sentenza n. 584/2013 del 17.9.2013, che aveva annullato l'atto impositivo, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Nel merito lamentava che il Comune aveva considerato l'intero istituito come destinato a scuola, applicando la tassa nella misura di euro 6,28 al metro quadro, non considerando che una parte di esso era destinata a chiesa, a teatro e ad abitazione dei sacerdoti, tassabile con tributi inferiori.
Si costituiva il Comune contestando la fondatezza di entrambi i motivi.
La adita CTP, con sentenza n. 929 depositata il 13.5.2019, accoglieva il ricorso e compensava le spese avendo considerato che la tassazione non teneva conto della destinazione di ciascuno dei locali tassati, che comportava un tributo di importo diverso ed inferiore per i locali destinati a chiesa, teatro, abitazione dei sacerdoti.
Ha appellato il Comune sostenendo la erroneità della sentenza e facendo rilevare che la tassazione era avvenuta sulla base della dichiarazione originaria presentata dallo stesso ricorrente e rettificata con decorrenza solo dall'1.7.2014.
Non si è costituito in giudizio l'Resistente_1. In data 11.12.2025 il Comune di Taranto ha depositato il verbale di conciliazione datato 11.7.2024 con il quale le parti hanno manifestato la volontà di transigere l'intero contenzioso ancora in corso mediante la rideterminazione degli importi dovuti dall'anno 2011 compreso all'anno 2014 compreso ed hanno determinato anche l'importo concordato per l'anno 2012, di cui qui si controverte, con l'intesa che tutti i ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, sia provinciale che regionale dovevano essere abbandonati e transatti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della documentazione prodotta dal Comune di Taranto e, in particolare, del predetto verbale di conciliazione, nel quale è espressa la volontà di transigere il contenzioso pendente, con indicazione delle condizioni fissate per la sua definizione, ritiene che ricorrano le condizioni previste dall'art. 48 d.lgs.
546/92 per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA NZ, AT
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 51/2020 depositato il 08/01/2020
proposto da
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 74121 Taranto TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 929/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 3 e pubblicata il 13/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6928 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Resistente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso l'avviso di accertamento n. 6928 emesso dal COMUNE DI TARANTO per tassa rifiuti, anno 2012, relativa ad immobili di sua proprietà siti in Taranto al Indirizzo_1. Eccepiva il ne bis in idem, assumendo che la controversia avverso l'avviso di pagamento della stessa tassa era stata definita con sentenza n. 584/2013 del 17.9.2013, che aveva annullato l'atto impositivo, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Nel merito lamentava che il Comune aveva considerato l'intero istituito come destinato a scuola, applicando la tassa nella misura di euro 6,28 al metro quadro, non considerando che una parte di esso era destinata a chiesa, a teatro e ad abitazione dei sacerdoti, tassabile con tributi inferiori.
Si costituiva il Comune contestando la fondatezza di entrambi i motivi.
La adita CTP, con sentenza n. 929 depositata il 13.5.2019, accoglieva il ricorso e compensava le spese avendo considerato che la tassazione non teneva conto della destinazione di ciascuno dei locali tassati, che comportava un tributo di importo diverso ed inferiore per i locali destinati a chiesa, teatro, abitazione dei sacerdoti.
Ha appellato il Comune sostenendo la erroneità della sentenza e facendo rilevare che la tassazione era avvenuta sulla base della dichiarazione originaria presentata dallo stesso ricorrente e rettificata con decorrenza solo dall'1.7.2014.
Non si è costituito in giudizio l'Resistente_1. In data 11.12.2025 il Comune di Taranto ha depositato il verbale di conciliazione datato 11.7.2024 con il quale le parti hanno manifestato la volontà di transigere l'intero contenzioso ancora in corso mediante la rideterminazione degli importi dovuti dall'anno 2011 compreso all'anno 2014 compreso ed hanno determinato anche l'importo concordato per l'anno 2012, di cui qui si controverte, con l'intesa che tutti i ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, sia provinciale che regionale dovevano essere abbandonati e transatti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della documentazione prodotta dal Comune di Taranto e, in particolare, del predetto verbale di conciliazione, nel quale è espressa la volontà di transigere il contenzioso pendente, con indicazione delle condizioni fissate per la sua definizione, ritiene che ricorrano le condizioni previste dall'art. 48 d.lgs.
546/92 per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, Spese compensate.