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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/08/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7243/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7243/2025, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 P.IVA_1
CUI ; Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Annalisa ZORDAN;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 11.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso ex art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 tempestivamente depositato il 27.6.2025,
cittadino colombiano nato il [...] e originario della città di Parte_1
Buenaventura, si è opposto al decreto di espulsione n. prot. 0048669, emesso nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di in data 19.6.2025 e a lui notificato in pari data. CP_1
Il decreto impugnato si fonda sulla ritenuta ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto lo straniero risulta destinatario del provvedimento n. prot. Cat.A.12/2024/Immig/II Sez/23BS035654, emesso dal Questore della Provincia di il CP_1
10.10.2024 (e a lui notificato il 19.6.2025), con cui è stata rigettata l'istanza da lui presentata il 13.5.2023 e volta al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quale figlio convivente di
[...]
, nata in [...] il [...] e regolarmente soggiornante sul territorio italiano. Persona_1
Tale ultimo provvedimento – costituente il presupposto di quello qui impugnato – si basa a sua volta sul fatto che non avrebbe fornito prova del suo rapporto di filiazione Parte_1 dalla citata (la documentazione anagrafica prodotta all'amministrazione Persona_1 non sarebbe stata, infatti, debitamente tradotta e legalizzata) e non avrebbe neppure dimostrato il possesso degli altri requisiti posti dagli artt. 29-30 d.lgs. 286/1998, vale a dire la disponibilità di un alloggio idoneo, la percezione di un reddito superiore alla soglia minima prevista e la regolarità della sua
Pag. 1 di 4 presenza sul territorio nazionale.
2. Nel ricorso, la procuratrice del ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dal Prefetto di nel decreto di espulsione opposto e dalla Questura di nel provvedimento di diniego del CP_1 CP_1 permesso di soggiorno del 10.10.2024, deducendo la ricorrenza di tutti i presupposti per il rilascio, in favore del suo assistito (giunto in Italia, insieme alla madre, all'età di dodici anni per fuggire dalla grave situazione socio-politica presente in Colombia e privo di qualsiasi riferimento familiare in patria), del permesso di soggiorno di cui all'art. 30, lett. c), d.lgs. cit. e lamentando, in ogni caso, l'omessa applicazione, da parte dell'amministrazione resistente, del disposto di cui all'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. cit., norma che impone di tener conto – nel valutare l'adozione di un provvedimento espulsivo – «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
La difensora del ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento del decreto di espulsione impugnato, con vittoria di spese.
3. Dopo aver disposto – con decreto emesso inaudita altera parte il 30.6.2025 – la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa in data 11.7.2025.
4. Pur avendo ricevuto valida notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.lgs. 150/2011, la (munita Controparte_1 di legittimazione passiva speciale nella materia de qua) non si è costituita in giudizio.
5. All'udienza dell'11.7.2025, la procuratrice del ricorrente si è riportata al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e ha insistito per l'accoglimento della domanda giudiziale. Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in riserva per la decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va, innanzitutto, premesso che sussiste la competenza per materia di questo Giudice ai sensi dell'art. art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271, dal momento che – come dimostrato da parte ricorrente con produzione documentale dell'8.7.2025 – al momento della presentazione della domanda già pendeva giudizio ex artt. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 e 20 d.lgs. 150/2011, instaurato da il 27.6.2025 avanti a questo Tribunale Parte_1 contro il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari (si tratta del proc. n. 7245/2025 R.G.).
2. Ciò posto e volgendo la disamina al merito, stima il Decidente che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.
Il decreto di espulsione impugnato è stato emesso dal Prefetto della Provincia di ai sensi dell'art. CP_1
13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 sulla base del fatto che il ricorrente è stato destinatario di provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dal Questore di Brescia in data 10.10.2024.
Orbene, tale provvedimento reiettivo – fondato sul fatto che non avrebbe Parte_1 fornito prova del suo rapporto di filiazione da (la documentazione Persona_1 anagrafica prodotta all'amministrazione non sarebbe stata, infatti, debitamente tradotta e legalizzata) e non avrebbe neppure dimostrato il possesso degli altri requisiti posti dagli artt. 29-30 d.lgs. 286/1998 (ossia la disponibilità di un alloggio idoneo, la percezione di un reddito superiore alla soglia minima prevista e la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale) – è stato, come si è detto, oggetto di opposizione ex art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 avanti a questo Tribunale (proc. n. 7245/2025 R.G.).
Come documentato da parte ricorrente, il Giudice assegnatario della causa, con decreto emesso inaudita
Pag. 2 di 4 altera parte il 5.7.2025, ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva di tale provvedimento, evidenziando come lo straniero avesse prodotto documenti comprovanti gli affermati fatti costitutivi del diritto fatto valere (rapporto di parentela, idoneità abitativa e reddito) e prospettando, per tale ragione, il “probabile” accoglimento del ricorso.
L'avvenuto deposito dei medesimi documenti nell'àmbito del presente giudizio consente, in effetti, a questo Giudice di apprezzare – sia pure con valutazione incidenter tantum – la manifesta illegittimità del provvedimento questorile che costituisce il presupposto della disposta espulsione, con conseguente illegittimità anche di quest'ultima.
Dagli atti compiegati nel fascicolo processuale emerge difatti il possesso, in capo a Parte_1
di tutti i requisiti previsti dall'art. 29 d.lgs. cit. (rapporto di filiazione da
[...] Persona_1
: cfr. la traduzione del certificato di nascita rilasciato dalle autorità colombiane, già esibito
[...] in originale alla Questura di;
disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e CP_1 di idoneità abitativa: cfr. il certificato di idoneità alloggiativa per due persone rilasciato dal Comune di con riferimento all'unità abitativa sita a in via Milano n. 38, ove il ricorrente vive con la CP_1 CP_1 madre;
reddito familiare minimo annuo superiore alla soglia prevista dall'art. 29, comma 3, lett. b, d.lgs. cit.: cfr. la CU 2025 relativa al rapporto di lavoro instaurato dalla madre con , Controparte_2 attestante la percezione, nel 2024, di redditi da lavoro pari a 20.205,94 euro).
Inoltre, l'eventuale insussistenza dell'ulteriore requisito previsto dall'art. 30, lett. 1, lett. c), d.lgs. 286/1998 (circostanza il cui accertamento non può che essere demandato, ove necessario, all'esito del separato giudizio ex art. 30, comma 6, d.lgs. cit.) è da ritenersi senz'altro recessiva rispetto alla durata del soggiorno del ricorrente sul territorio italiano (ove egli è giunto appena dodicenne), all'importanza del rapporto di convivenza con la madre regolarmente soggiornante nel nostro Paese e all'assenza – a quanto consta (e vista anche, a tacer d'altro, la precocità dell'espatrio) – di legami familiari o affettivi significativi in Colombia. Tanto in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 (nel testo risultante a séguito della sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale), secondo cui nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato – e, dunque, eventualmente anche in deroga ai requisiti espressamente tipizzati per l'ottenimento del titolo – «si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché […] anche della durata del suo soggiorno nel […] territorio nazionale».
A prescindere dalla palese illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari, la ha comunque omesso di fare autonoma applicazione dell'art. Controparte_1
13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, norma che le imponeva di procedere al medesimo giudizio comparativo di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit. in sede di adozione del decreto di espulsione qui impugnato (per l'applicabilità del citato art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit., v., ex plurimis, Cass., sez. III, 19 giugno 2020, n. 11955).
Se l'amministrazione avesse compiuto un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo in debito conto la durata del soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale (ove egli è giunto, insieme alla madre, quando aveva solo dodici anni di età) e la natura dell'unico legame familiare da lui vantato in Italia (quello con la madre convivente nata in [...] il [...], Persona_1 seppure all'epoca dell'emissione del provvedimento di espulsione non ancóra compiutamente provato), si sarebbe, peraltro, sicuramente avveduta che il vincolo parentale vantato dallo straniero (da poco maggiorenne e non economicamente autosufficiente) in Italia, per la sua evidente pregnanza, è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e dà luogo a una vera e propria ipotesi di divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (ult. parte), d.lgs. cit.: la tutela dell'unità familiare di infatti, costituisce oggetto di un obbligo costituzionale (v. l'art. 117, Parte_1 comma 1, Cost.) e internazionale dello Stato italiano alla stregua della norma della CEDU sopra
Pag. 3 di 4 menzionata.
Peraltro, nel caso di specie – come si è anticipato in sede cautelare e come è stato prospettato, seppur genericamente, da nelle sue allegazioni contenute in ricorso (ove l'espatrio è stato Parte_1 ricondotto alla grave situazione politica e sociale presente nel Paese di origine) – ricorre anche un'ulteriore ipotesi di non-refoulement in relazione alla provenienza del ricorrente dalla città di Buenaventura, sita nel dipartimento colombiano di Valle del Cauca, caratterizzato da violenza generalizzata in una situazione di conflitto armato interno (cfr., ex multis, EUAA, Scheda Sicurezza: Colombia, aprile 2024; United Nations Verification Mission in Colombia;
Report of the Controparte_3
Secretary-General [S/2023/477], 27.6.2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095658/N2317646.pdf;
Briefing Notes (KW12/2024), 18.3.2024, CP_4 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/ briefingnotes-kw12-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2), con conseguente grave pericolo per la sua vita e per la sua incolumità in caso di rimpatrio. Sussiste, dunque, anche la fattispecie di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
3. Dalla sopra argomentata illegittimità del provvedimento espulsivo opposto discende, dunque, l'accoglimento della domanda giudiziale volta all'annullamento dello stesso.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, stima il Decidente che sussistano giustificati motivi per compensarle integralmente tra le parti, alla luce del fatto che la compiuta prova del legame parentale del ricorrente con la madre regolarmente soggiornante e di alcuni degli altri requisiti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è stata fornita solo dopo l'emissione del provvedimento impugnato, nel corso del presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, annulla il decreto di espulsione n. prot. 0048669, emesso dal Prefetto di il 19.6.2025 nei CP_1 confronti di nato in [...] il [...] (c.f. , Parte_1 P.IVA_1
CUI 06RRI1L), e a lui notificato in pari data;
compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 9 agosto 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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