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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott. Mariangela Mastro Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1165/2024 promossa da
C.F.: , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Teramo, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata ad
Ascoli Piceno, in via Serafino Cellini, n. 61/A, presso e nello studio dell'Avv.
Daniele Paolanti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), residente a [...], in Controparte_1 C.F._2
Loc. Collatterato, in via Don L. Milani, n. 8
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025; il Pubblico
Ministero, come da nota depositata il 19 febbraio 2025: “letto il ricorso e gli atti di causa;
preso atto della contumacia della parte resistente CONCLUDE Per
l'accoglimento del ricorso.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione more Parte_1 uxorio intrattenuta con il resistente dal mese di luglio del Controparte_1
2020 al mese di aprile del 2022, terminata per sopravvenuta mancanza di affectio e di una prospettiva di comune condivisione di vita e di intenti, è nato
(il 5 gennaio 2023) il figlio minore legalmente Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di disporre (i) l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé, (ii) l'obbligo di mantenimento del minore in capo al padre/resistente mediante la corresponsione di una somma mensile di €
500,00 a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché (iii) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, consentirlo “in ogni occasione ma previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, con possibilità di pernottamento presso la dimora del padre solo dopo il compimento dei tre anni.”
A sostegno del ricorso, ha rappresentato che: Parte_1
- sin dalla nascita, il piccolo ha sempre vissuto con la stessa Persona_1 presso l'unità immobiliare dalla medesima occupata, in virtù di contratto di locazione stipulato il 29 dicembre 2022, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile di € 350,00 che la ricorrente provvede a pagare;
- ad oggi, la figura paterna risulta non aver contribuito, né in fase ante parto, né tantomeno in quella successiva, in alcun modo alle spese necessarie al mantenimento del minore, per il quale si rendono indispensabili, indipendentemente dalla prosecuzione del vincolo tra i genitori, cure ed attenzioni, che si sostanziano nella contribuzione tanto affettiva, quanto patrimoniale;
2 - essa ricorrente è attualmente impiegata come assistente educativo scolastico per disabili, con contratto part time a tempo determinato, e percepisce la somma di € 855,50 circa al mese, mentre il resistente è occupato con contratto a tempo indeterminato full time come operaio dei
Servizi Ospedalieri in San Nicolò a Tordino;
- il padre incontra il piccolo solo occasionalmente al fine di Persona_2 intrattenerlo con sporadiche passeggiate ed episodici incontri anche presso i nonni paterni e su di lui grava, in quanto genitore, l'obbligo di mantenere il figlio.
Alla prima udienza del 17 settembre 2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al resistente, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata fissata l'udienza del 4 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473- bis n. 28 c.p.c..
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente nonché il parere del P.M. pervenuto in data 19 febbraio 2025 con cui, “preso atto della contumacia della parte resistente, conclude per l'accoglimento del ricorso”, all'udienza del 4 marzo 2025 sono state fatte precisare le conclusioni all'unica parte costituita e, all'esito, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla ricorrente di affidamento in regime condiviso del piccolo con collocamento del minore presso di Persona_1 sé, nell'immobile locato in cui, del resto, madre e figlio già coabitano dal 29 dicembre 2022, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, dalle allegazioni e deduzioni di parte ricorrente, non si scorgono ragioni giustificative di un regime di affidamento diverso da quello condiviso, oggetto di espressa richiesta proprio dalla stessa parte ricorrente.
Tuttavia, l'atteggiamento indifferente del sig. nei confronti CP_1 del minore può già ex se essere letto quale disinteresse nei confronti dei bisogni educativi e materiali del figlio: come riferito dalla ricorrente, infatti, il padre frequenta sporadicamente il minore, senza contribuire sotto alcun profilo, né affettivo né economico, al suo mantenimento.
3 Del resto, la riferita indifferenza, tanto affettiva quanto patrimoniale, del resistente trova conferma nella stessa condotta tenuta nella odierna sede processuale, atteso che lo stesso, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, ha ritenuto di non comparire e di non costituirsi in giudizio, così non solo manifestando un oggettivo disinteresse per la controversia in oggetto e, conseguentemente, per la domanda avanzata dalla ricorrente, ma anche e soprattutto rinunciando alla possibilità di ristabilire un significativo rapporto con il minore.
Ebbene, si ritiene che il disinteresse manifestato dal resistente - anche sul piano processuale - potrebbe essere disvelatore di un sostanziale disinteresse nei confronti del figlio che, in ottica prospettica, potrebbe astrattamente giustificare – ove coordinato con ulteriori elementi – anche soluzioni di affidamento che dovessero manifestarsi maggiormente conformi al best interest della prole.
Pertanto, va disposto l'affido condiviso del minore , con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre ricorrente.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, in assenza di controindicazioni, il diritto di visita del sig.
[...]
va disciplinato conformemente alle richieste di parte ricorrente, CP_1 potendo per l'effetto il resistente vedere il minore “in ogni occasione, ma previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, con possibilità di pernottamento presso la dimora del padre solo dopo il compimento dei tre anni”.
Volgendo al mantenimento, dal momento che il minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la sig.ra Parte_1 il padre dovrà necessariamente contribuire al mantenimento del figlio.
In punto di misura del predetto obbligo, osserva il Collegio, al lume del criterio delle risorse economiche dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma IV
c.c., che l'importo a tal fine richiesto dalla ricorrente per la somma di € 500,00 non risulta congruo rispetto alle stesse allegazioni di cui all'atto introduttivo, avendo infatti la ricorrente riferito che il sig. percepisce redditi da CP_1 lavoro dipendente con mansione pur sempre di operaio dei Servizi
Ospedalieri in San Nicolò a Tordino.
4 Pertanto, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni della resistente, scrutinate alla luce dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. – e quindi tenuto conto dell'età e delle attuali esigenze del figlio, del suo tenore di vita in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle loro risorse economiche, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore -, ritiene il Collegio congruo riconoscere in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno CP_1 mensile di mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria, con la precisazione che entrambi i genitori dovranno provvedere alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo adottato dall'adito Tribunale in data 5 dicembre 2018.
In definitiva, il regime giuridico del figlio minore nato fuori dal matrimonio è sinteticamente individuato nei Persona_1 seguenti termini: (i) affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
(ii) diritto di vista paterno regolato secondo quanto indicato nel ricorso, potendo quindi il resistente vedere il minore “in ogni occasione, ma previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, con possibilità di pernottamento presso la dimora del padre solo dopo il compimento dei tre anni”; (iii) obbligo in capo al resistente di versare, in favore di
[...]
mediante bonifico bancario sul suo conto corrente, un assegno di Parte_1 mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (21 maggio 2024), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018.
Quanto alle spese di lite, queste sono regolate dal criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia indeterminato con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI, D.M. n. 55/2014, dello scaglione da € 5.200,01 ad €
5 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I del citato D.M., tenuto conto dei parametri ivi indicati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 1165/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la ricorrente
Parte_1
2. regolamenta il diritto di vista del genitore non collocatario, ossia il resistente , come in parte motiva;
Controparte_1
3. pone a carico del padre resistente, a decorrere dalla data della domanda, un assegno dell'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento del minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo adottato il 5 dicembre 2018;
4. condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che sono liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 4 marzo
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott. Mariangela Mastro Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. n. 1165/2024 promossa da
C.F.: , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Teramo, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata ad
Ascoli Piceno, in via Serafino Cellini, n. 61/A, presso e nello studio dell'Avv.
Daniele Paolanti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso.
- ricorrente - contro
(C.F.: ), residente a [...], in Controparte_1 C.F._2
Loc. Collatterato, in via Don L. Milani, n. 8
- resistente contumace -
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
1 OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 4 marzo 2025; il Pubblico
Ministero, come da nota depositata il 19 febbraio 2025: “letto il ricorso e gli atti di causa;
preso atto della contumacia della parte resistente CONCLUDE Per
l'accoglimento del ricorso.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, – premesso che dalla relazione more Parte_1 uxorio intrattenuta con il resistente dal mese di luglio del Controparte_1
2020 al mese di aprile del 2022, terminata per sopravvenuta mancanza di affectio e di una prospettiva di comune condivisione di vita e di intenti, è nato
(il 5 gennaio 2023) il figlio minore legalmente Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di disporre (i) l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé, (ii) l'obbligo di mantenimento del minore in capo al padre/resistente mediante la corresponsione di una somma mensile di €
500,00 a titolo di contributo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché (iii) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, consentirlo “in ogni occasione ma previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, con possibilità di pernottamento presso la dimora del padre solo dopo il compimento dei tre anni.”
A sostegno del ricorso, ha rappresentato che: Parte_1
- sin dalla nascita, il piccolo ha sempre vissuto con la stessa Persona_1 presso l'unità immobiliare dalla medesima occupata, in virtù di contratto di locazione stipulato il 29 dicembre 2022, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile di € 350,00 che la ricorrente provvede a pagare;
- ad oggi, la figura paterna risulta non aver contribuito, né in fase ante parto, né tantomeno in quella successiva, in alcun modo alle spese necessarie al mantenimento del minore, per il quale si rendono indispensabili, indipendentemente dalla prosecuzione del vincolo tra i genitori, cure ed attenzioni, che si sostanziano nella contribuzione tanto affettiva, quanto patrimoniale;
2 - essa ricorrente è attualmente impiegata come assistente educativo scolastico per disabili, con contratto part time a tempo determinato, e percepisce la somma di € 855,50 circa al mese, mentre il resistente è occupato con contratto a tempo indeterminato full time come operaio dei
Servizi Ospedalieri in San Nicolò a Tordino;
- il padre incontra il piccolo solo occasionalmente al fine di Persona_2 intrattenerlo con sporadiche passeggiate ed episodici incontri anche presso i nonni paterni e su di lui grava, in quanto genitore, l'obbligo di mantenere il figlio.
Alla prima udienza del 17 settembre 2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al resistente, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata fissata l'udienza del 4 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 473- bis n. 28 c.p.c..
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente nonché il parere del P.M. pervenuto in data 19 febbraio 2025 con cui, “preso atto della contumacia della parte resistente, conclude per l'accoglimento del ricorso”, all'udienza del 4 marzo 2025 sono state fatte precisare le conclusioni all'unica parte costituita e, all'esito, lo scrivente magistrato, delegato per la trattazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla ricorrente di affidamento in regime condiviso del piccolo con collocamento del minore presso di Persona_1 sé, nell'immobile locato in cui, del resto, madre e figlio già coabitano dal 29 dicembre 2022, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, dalle allegazioni e deduzioni di parte ricorrente, non si scorgono ragioni giustificative di un regime di affidamento diverso da quello condiviso, oggetto di espressa richiesta proprio dalla stessa parte ricorrente.
Tuttavia, l'atteggiamento indifferente del sig. nei confronti CP_1 del minore può già ex se essere letto quale disinteresse nei confronti dei bisogni educativi e materiali del figlio: come riferito dalla ricorrente, infatti, il padre frequenta sporadicamente il minore, senza contribuire sotto alcun profilo, né affettivo né economico, al suo mantenimento.
3 Del resto, la riferita indifferenza, tanto affettiva quanto patrimoniale, del resistente trova conferma nella stessa condotta tenuta nella odierna sede processuale, atteso che lo stesso, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, ha ritenuto di non comparire e di non costituirsi in giudizio, così non solo manifestando un oggettivo disinteresse per la controversia in oggetto e, conseguentemente, per la domanda avanzata dalla ricorrente, ma anche e soprattutto rinunciando alla possibilità di ristabilire un significativo rapporto con il minore.
Ebbene, si ritiene che il disinteresse manifestato dal resistente - anche sul piano processuale - potrebbe essere disvelatore di un sostanziale disinteresse nei confronti del figlio che, in ottica prospettica, potrebbe astrattamente giustificare – ove coordinato con ulteriori elementi – anche soluzioni di affidamento che dovessero manifestarsi maggiormente conformi al best interest della prole.
Pertanto, va disposto l'affido condiviso del minore , con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre ricorrente.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, in assenza di controindicazioni, il diritto di visita del sig.
[...]
va disciplinato conformemente alle richieste di parte ricorrente, CP_1 potendo per l'effetto il resistente vedere il minore “in ogni occasione, ma previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, con possibilità di pernottamento presso la dimora del padre solo dopo il compimento dei tre anni”.
Volgendo al mantenimento, dal momento che il minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la sig.ra Parte_1 il padre dovrà necessariamente contribuire al mantenimento del figlio.
In punto di misura del predetto obbligo, osserva il Collegio, al lume del criterio delle risorse economiche dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma IV
c.c., che l'importo a tal fine richiesto dalla ricorrente per la somma di € 500,00 non risulta congruo rispetto alle stesse allegazioni di cui all'atto introduttivo, avendo infatti la ricorrente riferito che il sig. percepisce redditi da CP_1 lavoro dipendente con mansione pur sempre di operaio dei Servizi
Ospedalieri in San Nicolò a Tordino.
4 Pertanto, sulla scorta della documentazione e delle allegazioni della resistente, scrutinate alla luce dei criteri di cui all'art. 337-ter c.c. – e quindi tenuto conto dell'età e delle attuali esigenze del figlio, del suo tenore di vita in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle loro risorse economiche, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore -, ritiene il Collegio congruo riconoscere in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno CP_1 mensile di mantenimento per il figlio minore dell'importo di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente della beneficiaria, con la precisazione che entrambi i genitori dovranno provvedere alle spese straordinarie, nella misura del 50%, come da protocollo adottato dall'adito Tribunale in data 5 dicembre 2018.
In definitiva, il regime giuridico del figlio minore nato fuori dal matrimonio è sinteticamente individuato nei Persona_1 seguenti termini: (i) affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
(ii) diritto di vista paterno regolato secondo quanto indicato nel ricorso, potendo quindi il resistente vedere il minore “in ogni occasione, ma previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, con possibilità di pernottamento presso la dimora del padre solo dopo il compimento dei tre anni”; (iii) obbligo in capo al resistente di versare, in favore di
[...]
mediante bonifico bancario sul suo conto corrente, un assegno di Parte_1 mantenimento per la prole dell'importo mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (21 maggio 2024), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità al protocollo in essere tra il Tribunale e il locale COA in ordine alla loro individuazione del 5 dicembre 2018.
Quanto alle spese di lite, queste sono regolate dal criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificati dal D.M.
n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia indeterminato con applicazione, ai sensi dell'art. 5, comma VI, D.M. n. 55/2014, dello scaglione da € 5.200,01 ad €
5 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I del citato D.M., tenuto conto dei parametri ivi indicati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio contraddistinto dal R.G.
n. 1165/2024 fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. dispone l'affidamento condiviso del minore ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la ricorrente
Parte_1
2. regolamenta il diritto di vista del genitore non collocatario, ossia il resistente , come in parte motiva;
Controparte_1
3. pone a carico del padre resistente, a decorrere dalla data della domanda, un assegno dell'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo di mantenimento del minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità al protocollo in essere presso il Tribunale di Teramo adottato il 5 dicembre 2018;
4. condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che sono liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 4 marzo
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Angela Di Girolamo
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