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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 18 giugno 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. F. Ferrari come da Parte_1
mandato in atti
contro in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Barbara come da mandato in atti
Nonché
, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M. Masi come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha proposto Pt_1
opposizione avverso opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0598202400005393000 notificata in data 08.03.2024, per l'importo di € 15.854,71 avente quale causale “ Revoca Contributo Concesso”.
Con comparsa di risposta rispettivamente del 11.07.2024 e del 03.10.2024 si costituivano Controparte_3
per contestare l'assunto attore e chiederne il rigetto.
[...]
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente occorre decidere in ordine alla eccepita improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo della causa, introdotta con atto di citazione notificato il 06.05.2024.
Sul punto si osserva che nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art.165 c.p.c., ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio, ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c.
(v. Cass. 27 luglio 2021 n.21512, Cass. 11 maggio 2021 n.12439).
Peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt.171 e 307, primo e secondo comma c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti, non si applicano, se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. 17 febbraio 2014 n.3626, Cass. 25 luglio 2000 n.9730), tanto più che la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa anche nel merito (sul punto, Trib.
2 Torino, 13 giugno 2018).
Nel merito la domanda è infondata e non può trovar accoglimento.
Con il primo motivo di opposizione la sig.ra eccepisce la nullità ed Pt_1
illegittimità della comunicazione del preavviso di rilascio per carenza di motivazione.
In particolare, lamenta il difetto dei requisiti minimi dell'obbligo di motivazione tali da poter consentire al destinatario la possibilità di risalire al presupposto sostanziale della somma richiesta.
L'eccezione è inammissibile.
Invero, il suddetto motivo di opposizione deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi.
L'opposizione agli atti esecutivi ha per oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché di vizi di notificazione di tali atti, configurandosi quindi come gravame di rito e non di merito.
Costituisce, pertanto, opposizione agli atti esecutivi quella con la quale viene fatta valere la difformità di un atto della procedura rispetto alla fattispecie legale, purchè detto vizio non si traduca in nullità del titolo esecutivo, poiché in detta ipotesi, venendo colpito il diritto ad agire esecutivamente la contestazione va qualificata come opposizione agll'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 617, comma 2 c.p.c. “ le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione di
3 propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”
Con il secondo motivo di opposizione, la sig.ra contesta la pretesa creditoria Pt_1
rilevando la propria estraneità alla fonte obbligatoria nonché la omessa notifica dell'atto presupposto.
Orbene, deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. (Cassa e decide nel merito,
COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 03/12/2015)”(Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. VI - 5,
24/05/2017, n. 13102).
Inoltre, “Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne ricevuto notificazione e l'Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione, secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'Agente di produrre in sede giudiziale, la copia integrale della cartella medesima. Quest'ultima altro non è che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo” (Cfr.
4 Cass. civ., Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12352).
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti
“chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999,
Cassazione n. 4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999;
Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
È evidente, pertanto, che, sulla scorta della rituale notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 23.02,2022 a soggetto qualificatosi come marito – vedi relata in atti- deve ritenersi l'inammissibilità della opposizione, non essendo stata
5 proposta rituale impugnazione nei termini di legge.
Invero, la mancata opposizione al titolo esecutivo, rappresentato dalla cartella di pagamento entro il termine perentorio di legge, determina la stabilizzazione del titolo esecutivo stragiudiziale, precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo inerente il merito della pretesa creditoria, peraltro documentalmente supportata – vedi allegato 1 fascicolo di parte opposta_ .
Sul punto si osserva, altresì, che le eccezioni e la produzione documentale – vedi certificato di famiglia depositato con note del 05.05.2025- non possono essere valutate in quanto inammissibili perché proposte oltre termini di legge.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione delle somme portate nella cartella di pagamento opposta, atteso il corretto procedimento di notificazione della cartella di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento ( vedi allegati).
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi legittima – nonostante un panorama giurisprudenziale certamente non univoco - la procedura di riscossione in oggetto intrapresa sulla scorta dell'estratto di ruolo quale titolo esecutivo.
La problematicità della questione giuridica trattata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
6 ragione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, conferma la comunicazione di preavviso di Fermo
Amministrativo n. 0598202400005393000 notificata in data 08.03.2024 e la sottesa cartella di pagamento
2) spese di lite interamente compensate fra tutte le parti in causa.
Lecce, 18 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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