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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2302/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 83/2025, depositata il 5.6.2025 dal Tribunale di Napoli
Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 pendente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
con sede in Afragola (NA), alla Via R. Morandi n. 21, difesa e rappresentata dall'avv. Palmira
[...]
NI (C.F. ; C.F._1
Reclamanti
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 70/2025 della C.F. Controparte_2
, Partita I.V.A. ), in persona del Curatore dott. P.IVA_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con sede legale in Afragola (NA) alla Via R. Morandi n. 21, C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Malagrida (C.F. ); C.F._3
Reclamata 1 E
, (C.F. ) nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_3 C.F._4 residente in [...]. , (C.F. ) nato a Parte_3 C.F._5
AS (NA) il 28.10.1960 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F. ); C.F._6
Reclamati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto al Tribunale di Napoli Nord di Controparte_3 Parte_3 dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della educendo di Controparte_1 essere creditori della predetta società della somma di € 41.974,50, in virtù di un verbale di conciliazione emesso ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 124/2004.
Nel corso della procedura la società debitrice si è costituita chiedendo in sede di prima udienza la concessione di un termine per la presentazione di un concordato preventivo in bianco.
Avendo la debitrice ottenuto due rinvii dell'udienza senza aver presentato alcuna proposta di concordato, il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 4.6.2025, ha dichiarato inammissibile la domanda, disponendo con separata sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
Avverso tale sentenza l'amministratrice e la società hanno proposto reclamo, sostenendo che il
Tribunale avrebbe errato sia nel dichiarare inammissibile l'istanza di concordato che nell'affermare l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, non sussistendo i requisiti dimensionali, lo stato di insolvenza, né un debito dei ricorrenti superiore ad € 30.000,00.
Per tali ragioni le reclamanti hanno chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La Liquidazione Giudiziale e i due creditori ricorrenti si sono costituiti chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente dichiarato inammissibile l'istanza di concordato ed affermato lo stato di insolvenza della società.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 40, co. 10, del CCII espressamente dispone che nel caso “di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41”. La
2 norma è stata così modificata dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 proprio allo scopo di impedire continui rinvii che potessero ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale nell'attesa del deposito della proposta concordataria da parte del debitore.
Pertanto, nel caso in esame correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dalla società ai sensi dell'art. 44 CCII, in quanto proposta successivamente alla prima udienza fissata ex art. 41 CCII. Ed infatti, dagli atti emerge che alla prima udienza del 10.4.2025 la società debitrice non ha presentato la domanda di concordato, limitandosi a chiedere un rinvio a tale fine, domanda non proposta neanche alla successiva udienza dell'8.5.2025. Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda presentata solo il 21.5.2025.
Anche gli ulteriori motivi di reclamo sono infondati in quanto dagli atti emerge l'esistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
In ordine all'ammontare del credito dei ricorrenti si osserva che in atti vi è la prova che i due lavoratori hanno agito in virtù di un debito residuo della società per spettanze lavorative di € 41.974,50. A fronte di ciò la debitrice non ha fornito alcuna prova di aver estinto (totalmente o parzialmente) il debito in modo tale che esso fosse inferiore ad 30.000 euro al momento della proposizione del ricorso.
Quanto all'esistenza dei requisiti dimensionali è sufficiente evidenziare come il debito nei confronti dell'IO sia di diversi milioni di euro, circostanza che rende del tutto evidente l'impossibilità di qualificare la società come impresa minore.
Irrilevante è la circostanza che la società abbia presentato plurime istanze di rottamazione o rateizzazione relativamente ai debiti erariali. Tali istanze, infatti, concernono esclusivamente le modalità di pagamento dei relativi debiti, mentre non incidono sull'esistenza e sull'ammontare degli stessi.
Infine, l'ammontare ingente del debito nei confronti dell'IO, nonché del debito mai onorato nei confronti dei propri lavoratori e l'incapacità della società di farvi fronte con mezzi ordinari di pagamento, rappresenta certamente un chiaro indice della sua insolvenza.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna delle reclamanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti reclamate, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ.,
3 non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 in favore di ciascuna parte. oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della avverso la sentenza n. 83/2025, Controparte_1 depositata il 5.6.2025 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna le reclamanti al pagamento in solido, in favore delle parti reclamate, delle spese del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna parte in Euro 5.400,00 per compenso professionale ed Euro
810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 25.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2302/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 83/2025, depositata il 5.6.2025 dal Tribunale di Napoli
Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 pendente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
con sede in Afragola (NA), alla Via R. Morandi n. 21, difesa e rappresentata dall'avv. Palmira
[...]
NI (C.F. ; C.F._1
Reclamanti
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 70/2025 della C.F. Controparte_2
, Partita I.V.A. ), in persona del Curatore dott. P.IVA_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con sede legale in Afragola (NA) alla Via R. Morandi n. 21, C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Malagrida (C.F. ); C.F._3
Reclamata 1 E
, (C.F. ) nato a [...] l'[...] e ivi Controparte_3 C.F._4 residente in [...]. , (C.F. ) nato a Parte_3 C.F._5
AS (NA) il 28.10.1960 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marrocco (C.F. ); C.F._6
Reclamati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto al Tribunale di Napoli Nord di Controparte_3 Parte_3 dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della educendo di Controparte_1 essere creditori della predetta società della somma di € 41.974,50, in virtù di un verbale di conciliazione emesso ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 124/2004.
Nel corso della procedura la società debitrice si è costituita chiedendo in sede di prima udienza la concessione di un termine per la presentazione di un concordato preventivo in bianco.
Avendo la debitrice ottenuto due rinvii dell'udienza senza aver presentato alcuna proposta di concordato, il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 4.6.2025, ha dichiarato inammissibile la domanda, disponendo con separata sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale della società.
Avverso tale sentenza l'amministratrice e la società hanno proposto reclamo, sostenendo che il
Tribunale avrebbe errato sia nel dichiarare inammissibile l'istanza di concordato che nell'affermare l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, non sussistendo i requisiti dimensionali, lo stato di insolvenza, né un debito dei ricorrenti superiore ad € 30.000,00.
Per tali ragioni le reclamanti hanno chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
La Liquidazione Giudiziale e i due creditori ricorrenti si sono costituiti chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente dichiarato inammissibile l'istanza di concordato ed affermato lo stato di insolvenza della società.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 40, co. 10, del CCII espressamente dispone che nel caso “di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41”. La
2 norma è stata così modificata dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 proprio allo scopo di impedire continui rinvii che potessero ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale nell'attesa del deposito della proposta concordataria da parte del debitore.
Pertanto, nel caso in esame correttamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dalla società ai sensi dell'art. 44 CCII, in quanto proposta successivamente alla prima udienza fissata ex art. 41 CCII. Ed infatti, dagli atti emerge che alla prima udienza del 10.4.2025 la società debitrice non ha presentato la domanda di concordato, limitandosi a chiedere un rinvio a tale fine, domanda non proposta neanche alla successiva udienza dell'8.5.2025. Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda presentata solo il 21.5.2025.
Anche gli ulteriori motivi di reclamo sono infondati in quanto dagli atti emerge l'esistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
In ordine all'ammontare del credito dei ricorrenti si osserva che in atti vi è la prova che i due lavoratori hanno agito in virtù di un debito residuo della società per spettanze lavorative di € 41.974,50. A fronte di ciò la debitrice non ha fornito alcuna prova di aver estinto (totalmente o parzialmente) il debito in modo tale che esso fosse inferiore ad 30.000 euro al momento della proposizione del ricorso.
Quanto all'esistenza dei requisiti dimensionali è sufficiente evidenziare come il debito nei confronti dell'IO sia di diversi milioni di euro, circostanza che rende del tutto evidente l'impossibilità di qualificare la società come impresa minore.
Irrilevante è la circostanza che la società abbia presentato plurime istanze di rottamazione o rateizzazione relativamente ai debiti erariali. Tali istanze, infatti, concernono esclusivamente le modalità di pagamento dei relativi debiti, mentre non incidono sull'esistenza e sull'ammontare degli stessi.
Infine, l'ammontare ingente del debito nei confronti dell'IO, nonché del debito mai onorato nei confronti dei propri lavoratori e l'incapacità della società di farvi fronte con mezzi ordinari di pagamento, rappresenta certamente un chiaro indice della sua insolvenza.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna delle reclamanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti reclamate, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ.,
3 non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 in favore di ciascuna parte. oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle reclamanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della avverso la sentenza n. 83/2025, Controparte_1 depositata il 5.6.2025 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna le reclamanti al pagamento in solido, in favore delle parti reclamate, delle spese del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna parte in Euro 5.400,00 per compenso professionale ed Euro
810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 25.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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