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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.08.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, Parte_1 C.F._1
Via dei Crispolti n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Eleonora Miotti, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, CP_1 C.F._2
Via della Verdura n. 36 presso lo studio legale dell'Avv. Sara Principessa che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri e CP_1
, celebrato in data 12/09/1998 nel Comune di Monte San Giovanni in IN Parte_1
(RI) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, numero 2, parte II, serie A, alle seguenti
CONDIZIONI
a) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
b) le modalità di visita del padre con i figli, entrambi maggiorenni, saranno rimesse al gradimento ed alle esigenze affettive ed educative degli stessi, attesa l'età di questi ultimi;
1 c) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile di € 325,00 per ciascun figlio, e Per_1 Per_2 quindi la totale somma mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, sino al raggiungimento della stabile indipendenza economica dei figli. Tale somma dovrà essere versata entro il 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , o tramite altro mezzo equipollente;
Parte_1
d) il signor sarà, altresì, obbligato al rimborso - in misura pari al 50% - delle spese CP_1 straordinarie (mediche non rimborsate dal SSN, di studio e ricreative) da sostenersi per i figli e Le spese, laddove non urgenti e/o necessarie, saranno Per_1 Per_2 preventivamente concordate tra i genitori ed i figli ed il rimborso dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla sostenuta spesa. Alle spese straordinarie preventivamente concordate e sostenute, laddove la signora dovesse trovarsi priva di Pt_1 un'occupazione lavorativa, il signor farà fronte interamente nella misura del 100%. CP_1
Resta ferma la divisione al 50% delle spese relative ai libri universitari di Per_2 all'iscrizione annuale al corso universitario a cui iscritta nonché ad ogni ulteriore Per_2 spesa necessaria al completamento del suddetto percorso di studi. Laddove anche Per_1 dovesse manifestare il medesimo desiderio di iscriversi ad un corso universitario, i coniugi provvederanno alla divisione al 50% di tutte le relative spese. Anche alle spese universitarie necessarie ad entrambi i figli e laddove la signora dovesse trovarsi Per_1 Per_2 Pt_1 priva di un'occupazione lavorativa, il signor farà fronte interamente nella misura CP_1 del 100%.
2) Richiedere la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato
Civile per la sua annotazione nei Registri di matrimonio;
3) Dichiarare le spese legali integralmente compensate tra le parti;
4) Sostituire l'udienza di comparizione con note scritte, atteso che le parti dichiarano di non volersi riconciliare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 12.08.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Monte San Giovanni in IN (RI) in data 12.09.1998, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1998).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il Persona_3
27/02/2002) e (il 24/04/2004); il matrimonio non ha avuto effetti felici in Persona_4 quanto con il decorso del tempo tra i coniugi sorgevano insanabili contrasti ed
2 incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale;
con decreto del Tribunale di Rieti n. cronol. 3634/2015 R.G. n.
432/2015 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
dalla separazione i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i detti coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 10.09.2025.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 28.07.2015 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le conclusioni concordate, vista la maggiore età dei figli, sono congrue.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n Monte San Giovanni in IN (RI) in data 12.09.1998, trascritto CP_1 nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1998);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito ai rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Giovanni in
IN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.08.2025 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, Parte_1 C.F._1
Via dei Crispolti n. 46 presso e nello studio dell'Avv. Eleonora Miotti, che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Rieti, CP_1 C.F._2
Via della Verdura n. 36 presso lo studio legale dell'Avv. Sara Principessa che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri e CP_1
, celebrato in data 12/09/1998 nel Comune di Monte San Giovanni in IN Parte_1
(RI) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, numero 2, parte II, serie A, alle seguenti
CONDIZIONI
a) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
b) le modalità di visita del padre con i figli, entrambi maggiorenni, saranno rimesse al gradimento ed alle esigenze affettive ed educative degli stessi, attesa l'età di questi ultimi;
1 c) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma mensile di € 325,00 per ciascun figlio, e Per_1 Per_2 quindi la totale somma mensile di € 650,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, sino al raggiungimento della stabile indipendenza economica dei figli. Tale somma dovrà essere versata entro il 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , o tramite altro mezzo equipollente;
Parte_1
d) il signor sarà, altresì, obbligato al rimborso - in misura pari al 50% - delle spese CP_1 straordinarie (mediche non rimborsate dal SSN, di studio e ricreative) da sostenersi per i figli e Le spese, laddove non urgenti e/o necessarie, saranno Per_1 Per_2 preventivamente concordate tra i genitori ed i figli ed il rimborso dovrà essere effettuato entro dieci giorni dalla sostenuta spesa. Alle spese straordinarie preventivamente concordate e sostenute, laddove la signora dovesse trovarsi priva di Pt_1 un'occupazione lavorativa, il signor farà fronte interamente nella misura del 100%. CP_1
Resta ferma la divisione al 50% delle spese relative ai libri universitari di Per_2 all'iscrizione annuale al corso universitario a cui iscritta nonché ad ogni ulteriore Per_2 spesa necessaria al completamento del suddetto percorso di studi. Laddove anche Per_1 dovesse manifestare il medesimo desiderio di iscriversi ad un corso universitario, i coniugi provvederanno alla divisione al 50% di tutte le relative spese. Anche alle spese universitarie necessarie ad entrambi i figli e laddove la signora dovesse trovarsi Per_1 Per_2 Pt_1 priva di un'occupazione lavorativa, il signor farà fronte interamente nella misura CP_1 del 100%.
2) Richiedere la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale dello Stato
Civile per la sua annotazione nei Registri di matrimonio;
3) Dichiarare le spese legali integralmente compensate tra le parti;
4) Sostituire l'udienza di comparizione con note scritte, atteso che le parti dichiarano di non volersi riconciliare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 12.08.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Monte San Giovanni in IN (RI) in data 12.09.1998, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1998).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il Persona_3
27/02/2002) e (il 24/04/2004); il matrimonio non ha avuto effetti felici in Persona_4 quanto con il decorso del tempo tra i coniugi sorgevano insanabili contrasti ed
2 incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale;
con decreto del Tribunale di Rieti n. cronol. 3634/2015 R.G. n.
432/2015 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
dalla separazione i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 10.09.2025 i detti coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 10.09.2025.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 28.07.2015 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le conclusioni concordate, vista la maggiore età dei figli, sono congrue.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n Monte San Giovanni in IN (RI) in data 12.09.1998, trascritto CP_1 nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1998);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito ai rapporti economici verso la prole riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
3 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte San Giovanni in
IN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 2.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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