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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/08/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 603 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a CALTAGIRONE (CT) il 13/02/1965 e residente in[...]Parte_1
PRINCIPE UMBERTO 102 95041 CALTAGIRONE ITALIA , CF C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BONANNO GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CALTAGIRONE (CT) 18/10/1958 residente in [...]Controparte_1
UMBERTO 102 95041 CALTAGIRONE ITALIA CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvMONFORTE ROSARIO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 17.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2025 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di del matrimonio contratto in data 20/04/1985 in data 20.04.1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Caltagirone, Anno 1985, n. 26, p. II, Serie A, Uff. 1;
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 22.11.2024 resa nel procedimento R.G. 1061/2024 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 14.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza decreto del
22.11.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20/04/1985 annotato nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Caltagirone, Anno 1985, n. 26, p. II, Serie A, Uff. 1; alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 603 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a CALTAGIRONE (CT) il 13/02/1965 e residente in[...]Parte_1
PRINCIPE UMBERTO 102 95041 CALTAGIRONE ITALIA , CF C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BONANNO GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CALTAGIRONE (CT) 18/10/1958 residente in [...]Controparte_1
UMBERTO 102 95041 CALTAGIRONE ITALIA CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvMONFORTE ROSARIO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 17.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2025 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di del matrimonio contratto in data 20/04/1985 in data 20.04.1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Caltagirone, Anno 1985, n. 26, p. II, Serie A, Uff. 1;
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 22.11.2024 resa nel procedimento R.G. 1061/2024 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 14.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza decreto del
22.11.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 20/04/1985 annotato nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Caltagirone, Anno 1985, n. 26, p. II, Serie A, Uff. 1; alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo