Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3679/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 11:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LEPONE TIZIANO pres.
AVV. IUNCO KATIA
Appellato/i
CP_1
Avv. TUCCINI RICCARDO pres.
CU AL
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art
281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3679 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso i difensori avv.ti Parte_1 C.F._1
Tiziano Lepone e Katia Iunco che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t. domiciliata presso il Controparte_1 P.IVA_1
difensore avv. Riccardo Tuccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
AL CU
CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.22410/2019 resa in data 20.11.2019 dal
Tribunale di Roma.
2 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 9.07.2020 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n. 22410/19 pubblicata in data 20/11/2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.62944/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e LE CU, avente ad oggetto Controparte_1
risarcimento danni da circolazione di veicoli.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: , in Parte_1 relazione al sinistro stradale avvenuto il 23.11.2011 e che l'aveva visto coinvolto quale pedone investito dal motoveicolo condotto e di proprietà di CU AL mentre era in fase di attraversamento della strada - assicurato con la Controparte_1
- agiva in giudizio con atto 2 notificato ed iscritto a Ruolo nel settembre 2013 nei confronti dei detti soggetti convenuti chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei vari danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali. Con spese di lite distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante. Allegava una certa dinamica del sinistro stradale conducente all'affermazione della responsabilità del veicolo che l'aveva investito. Si costituiva in giudizio il LL contestando recisamente la domanda fornendo una allegazione del teatro complessivo dell'evento dannoso differente e nuovo per cui egli doveva restare indenne da ogni condanna. La società di assicurazioni contestava la domanda allegando che il pedone: - era sopraggiunto da destra a sinistra rispetto alla direzione di marcia del motoveicolo;
- al di fuori delle strisce pedonali;
- non aveva urtato il pedone. Nel resto contestava con diffusa argomentazione la tesi attorea in relazione alle varie voci di danno richieste. Le parti utilizzavano i termini ex art. 183 cod. proc. civ. All'esito della compiuta istruzione probatoria la causa viene ora all'esame decisorio una volta spirato il termine di 80 giorni previsto dall'art. 190 del codice di procedura civile come novellato nel 1990 per consentire le ultime difese alle parti.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando in primo grado, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda svolta da e condanna CU AL e Parte_1
la in solido al risarcimento del danno liquidato in attuali euro Controparte_1
16.832,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 750,00 per spese ed euro 5.335,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
pone 11 a definitivo carico dei convenuti in solido l'esborso della
CTU già liquidata con decreto nella fase istruttoria ed oggi confermata a saldo definitivo”.
3 § 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda va accolta in termini di corresponsabilità nei limiti di cui ora si dirà. Ed invero, sulla base delle rispettive allegazioni deduzioni argomentazioni, e tenuto altresì conto dell'ampia istruzione probatoria svolta, a carico di entrambi i protagonisti va posto il fatto che si era in ora serale di novembre – ore 17,10 – e che pur essendovi illuminazione pubblica sufficiente per come accertato dai VV.UU. l'asfalto era bagnato “per pioggia in atto” per cui entrambi dovevano tenere comportamento prudente e lungimirante onde evitare ogni pericolo nella rispettiva circolazione su strada pubblica. Ciò posto, a carico del pedone va posto il fatto di aver intrapreso l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali
– dovendo dunque concedere la precedenza ai veicoli marcianti – su strada a doppio senso di marcia;
era però giunto al centro della carreggiata unica dovendo attraversare l'altra semicarreggiata da cui proveniva la moto. A carico del motociclista va posto il fatto di aver tenuto una condotta di marcia imprudente in quanto marciava dietro un'auto e, vuoi per evitare impatto con tale auto che aveva avvistato il pedone frenando (senza dunque tenere verosimilmente la prescritta distanza di sicurezza), vuoi per volerla superare comunque sulla sinistra così però invadendo l'opposta semicarreggiata, ha finito per urtare il pedone oppure per ingenerare in lui la rappresentazione del pericolo imminente della collisione (il dato non è rimasto oggettivamente chiaro dalla copiosa prova testi espletata) sicché comunque il pedone è finito in terra procurandosi le varie lesioni che in ogni caso vanno causalmente ricollegate alla dinamica del sinistro stradale in questione. Valutati i due comportamenti si stima ripartire in concreto in termini paritetici la responsabilità nel verificarsi dell'accorso. Ogni altro elemento di prova dedotto dalle parti ed ogni altra argomentazione non appare scalfire il nucleo essenziale della ricostruzione oggettiva dell'accadimento secondo prudente apprezzamento del caso concreto. Si precisa che le somme che appresso si liquidano rappresentano già la metà dell'intero astrattamente risarcibile.
2.1. Venendo al quantum da liquidare a titolo di danno biologico va osservato in via preliminare che l'attore ha chiesto l'applicazione della c.d. tabella di liquidazione del biologico elaborata dal Tribunale di Milano.
All'uopo, premesso che questo Tribunale varò a partire dall'anno 1996 una tabella di liquidazione del danno biologico (con presentazione del lavoro svolto sul Foro Italiano parte quinta a gennaio 1996), e che da allora detta tabella è stata aggiornata e rivisitata negli anni successivi (con arricchimento negli anni successivi del varo della tabella liquidazione del danno parentale da morte), questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma nonostante le più recenti decisioni innovative della Corte di cassazione, a partire da quella n. 12408/2011 secondo la quale
4 'la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico- fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'. In tale prospettiva, pur concordando sul fatto che
“l'equità non soltanto (è) regola del caso concreto ma anche parità di trattamento” e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', questo Giudice, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, ritiene di non doversi discostare dalla giurisprudenza sul punto sinora seguita liquidando il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. Va rilevato che in ordine alla elezione delle tabelle milanesi come criterio universale di liquidazione equitativa del danno alla persona, il nuovo orientamento iniziato con le pronunce Cass. 12408/2011 e
Cass. 18641/2011 non è univoco potendosi ravvisare in Cass. 17879/2011, cronologicamente intermedia, uno stemperamento dell'indicazione data con le altre due pronunce. Si osserva, infatti, in primo luogo che nonostante la novità dei principi introdotti non sono stati contraddetti quelli propugnati Cassazione nelle sentenze
“gemelle” del 2008 (SS.UU. n. 26972\08 e seguenti). In secondo luogo non può contraddirsi il fatto che il fondamento dello strumento della tabella è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno: i dati in essa contenuti, peraltro, non devono essere applicati automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle c.d. condizioni personalizzanti, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, anche per evitare l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12247; Cass. civ., Sez. III,
11 gennaio 2007, n. 392; Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2006, n. 18489; Cass. civ., Sez.
III, 20 marzo 2006, n. 6088; Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1877). Inoltre, per costante giurisprudenza le tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né sono recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 394; Cass. civ., Sez.
III, 1 giugno 2006, n. 13130; Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27723. Di “notorio locale”, vale a dire limitato ad una stretta cerchia di soggetti, parla Cass. civ., Sez. III,
12 marzo 2008, n. 6684) e pertanto il giudice che intenda utilizzarle deve, per non incorrere nell'errore di omessa motivazione, dare conto dei criteri indicati e poi descriverne l'applicazione alla fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2003,
5 n. 8169; Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2001, n. 10980; Cass. civ., Sez. lavoro, 6 novembre
2000, n. 14440). Sotto altro profilo, da un lato si ritiene non sussistente alcun diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. civ., Sez. III, 26 gennaio
2010, n. 1524), e, dall'altro il giudice non è vincolato alle tabelle adottate dal Tribunale ove egli appartiene ma qualora le utilizzi la motivazione della scelta 5 è già in “re ipsa”
(Cass. civ., Sez. III, 3 agosto 2005, n. 16237), e ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (Cass. civ., Sez. III, 01 giugno 2006, n. 13130; Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2004,
n. 4186). Dunque, ciò che rileva ai fini dell'uniformità non è tanto, in assenza di specifica previsione normativa, il dato di partenza comune, e cioè “la stessa tabella per tutti”, quanto l'utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare dalle quattro sentenze Cass 26972/2008; Cass.
26973/2008, Cass. 26974/2008 e Cass. 26975/ 2008, nell'uso e nell'applicazione delle varie tabelle. In tal senso, oltretutto, si sono espresse - ancor più recentemente ed in epoca successiva a Cass.12408/2011 - sia Cass. sez. VI 24748/2011 sia Cass. Sez. Lavoro
16866/2011. Ciò detto si osserva ulteriormente che la tabella del Tribunale di Roma è stata adottata nel corso degli anni anche da altri tribunali e che questo Tribunale gestisce un rilevante carico di cause trattando circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile. Si sottolinea, ancora, che a partire dalla versione della tabella adottata dal 2011 ed aggiornata annualmente – che si ritiene di applicare al caso di specie - sono state create, in ordine alla quantificazione del danno c.d. “morale” che si aggiunge al danno biologico afferente il danno da lesione personale (con i suoi diretti riflessi anatomo-funzionali e psicologici) fasce di oscillazione parametrate al danno biologico più dettagliate le quali consentono una personalizzazione ancor più puntuale, rispondendo così maggiormente sia ai principi cardine delle “sentenze gemelle” del 2008 sia al richiamo all'equità ed all'uniformità contenuto in Cass. 12408/2011. Infine, non può sottacersi che l'art. 138 cod. ass. – concernente le “lesioni di non lieve entità” - è stato modificato con legge n. 124 del 4 agosto 2017 prevedendosi, in funzione della prossima emanazione “della tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”, alcuni criteri giuridici cogenti al comma 2 e di immediata applicazione da parte del Giudice – in ispecie ai punti c), d) ed e) dove si specifica che la componente del danno morale “è incrementata in via percentuale e progressiva per punto “al fine della “personalizzazione complessiva della liquidazione” – nonché al comma 3 ed al comma 4. Criteri che non appaiono rispettati nella tabella c.d. milanese che invece parte da una misura massima
6 percentuale in relazione agli iniziali punti di invalidità permanente e poi decresce progressivamente sino ad arrestarsi inopinatamente al raggiungimento di un certo grado di invalidità permanente. Trattasi di fatto nuovo rilevante giuridicamente rispetto alle pregresse sentenze della Cassazione opinanti nel senso dell'applicabilità della tabella milanese. Ne consegue che dette sentenze della Cassazione non sono più adeguate al nuovo dato normativo e vanno pertanto rivisitate. Al riguardo occorre ancora considerare quanto statuito da Cassazione Sez. 3 n. 2228\012 che ha testualmente e condivisibilmente così cassato con rinvio sentenza della Corte di appello di Bologna: “la liquidazione del danno morale operata mediante meccanismo semplificativo del riferimento ad una mera frazione di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente di cogliere quale sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale (nd.r.: corsivo del sottoscritto giudice) ai cui fini, per potersi considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, è necessario che possa evincersi in quali termini si sia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo” (nel caso di specie si trattava di risarcire il danno morale da paralisi ostetrica del braccio destro subita all'esito di errato intervento in sede di parto con postumi permanenti). Infine, va evidenziato che la tabella romana mostra liquidare somme maggiori rispetto a quelle milanesi nella fascia di invalidità permanente per così dire intermedia, tra il 40% ed il 60% di invalidità, in quanto si ritiene con ragionamento logico-giuridico in via equitativa evidente anche come fatto notorio che in tale fascia la afflittività oggettiva da parte del soggetto danneggiato è al massimo grado di manifestazione ed espansione negativa verso il soggetto danneggiato. Dunque, diversità di impostazioni e di valutazioni che non possono essere soppresse tout court al cospetto dell'esame da parte del giudice di merito.
2.2. Ciò chiarito, a titolo di danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto costituzionalmente tutelata (art. 32 Cost. Rep.), vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi scaturenti dai criteri applicabili alla concreta fattispecie in esame: a) indicazione normativa di euro
47,07 giornalieri per l'invalidità temporanea totale relativa alle c.d. micropermanenti derivate da sinistro stradale secondo l'ultimo aggiornamento D.M.
9.1.2019 Ministero
Sviluppo Economico e dei valori- 7 punto ivi indicati per le invalidità permanenti fino al
9% (tabella relativa alle predette micropermanenti introdotta dall'art. 5 della legge n.
57\01 ora trasfuso nell'art. 139 D.Lgs. n. 209\05 (codice delle assicurazioni); b) valori di liquidazione del danno giusta tabella in uso per l'anno in corso – 2019 - presso questo
7 Tribunale per uniformare le liquidazioni a casi simili relativamente alle c.d. macropermanenti (in mancanza di tabelle adottate per legge o atti equiparati ex art. 138 codice delle assicurazioni cit., in attesa dell'auspicato varo legislativo della tabella unica nazionale rimandato ormai da tanti anni), tabella prevedente euro 110,60 giornalieri per l'invalidità temporanea totale ed un valore-punto ricompreso tra euro 1.195,42 riferito al grado di invalidità dell'1% di un danneggiato di un anno di vita, euro 22.413,97 riferito ad una invalidità del 10% del medesimo danneggiato, euro 65.374,09 riferito ad una invalidità del 20%, euro 128.880,36 riferito al grado di invalidità del 30%, euro
227.009,54 per invalidità del 40%, euro 368.584,82 per invalidità del 50%, euro
558.678,60 per invalidità del 60%, euro 784.485,45 per invalidità del 70%, euro
1.071.660,00 per invalidità dell'80, euro 1.378.498,50 per invalidità del 90% ed euro
1.680.194,04 riferito al grado di invalidità del 99%; tabella diramata dal Presidente del
Tribunale con nota prot. n. 9105 del 25.6.2019; valori economici a scalare in difetto con il progredire dell'età del danneggiato;
c) valore del singolo punto in ogni caso temperato da un coefficiente progressivo di abbattimento rapportato all'età del soggetto al momento del fatto illecito (nel caso di specie di anni 59): euro 2.489 per invalidità temporanea assoluta (gg. 30) e parziale (gg. 30 al 50%) ed euro 11.640 per invalidità permanente (13% in base alla CTU medico-legale dr.ssa . Viene respinta Persona_1 la chiesta “personalizzazione” del danno biologico essendo ricomprensa nella liquidazione “media” di cui alla tabella di questo Tribunale la perdita appunto “media” della estrinsecazione biologico funzionale del soggetto danneggiato;
in tale prospettiva l'allegazione e la prova di perdita di partitelle amichevoli a tennis non costituisce aggravio significativo rispetto alla liquidazione “media” sopra operata;
e peraltro, a monte, non risulta neppure provato che il danneggiato non possa più svolgere in futuro dette partitelle tra familiari ed amici. A titolo di danno morale/non patrimoniale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico che attiene precipuamente alle conseguenze anatomo-funzionali medicalmente accertabili, e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”), particolarmente apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) in relazione alle varie lesioni traumi e fratture riportate, alla degenza ospedaliera, all'intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre, all'età prospiciente a quella anziana del soggetto ed ai ripetuti controlli medici e diagnostici a cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita (v. ricostruzione cronologica dei
8 fatti presente nella CTU medica), si stima equo liquidare, ai valori attuali, euro 1.900, ex artt. 2059 e 2056 cod. civ. Detto aspetto del danno non patrimoniale – nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972\08 e nella sentenza Cass. Sez. 3^ n. 29191\08 (in particolare, in detta ultima sentenza si afferma “la autonomia ontologica del danno morale”, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona ex art. 2 Cost.”). Soccorre ancora Cass. Sez. 3^ n. 11701 del 20 maggio 2009 che ha ribadito la necessità che il risarcimento del complessivo danno non patrimoniale patito dalla persona (biologico e morale) sia integrale ma stando attenti a non duplicare la liquidazione delle medesime conseguenze pregiudizievoli ancorchè diversamente nominate e senza poter fare ricorso ad automatismi percentualistici rispetto alla somma liquidata a titolo di danno biologico. Ed ancora più recentemente Cass. Sez. 3 n.
21508\011 (relatore Giacalone) ha ribadito i medesimi concetti sottolineando che è decisivo soltanto che, al di là del “riferimento a tradizionali sottocategorie anche tabellari” il giudice abbia avuto riguardo a “pregiudizi diversi”; in tal caso “la decisione non può considerarsi erronea in diritto (Cass. n. 6750\11)”; ed in quel caso non risultava che “la sofferenza psichica fosse stata già considerata nella liquidazione del danno biologico come inteso prima delle richiamate sentenze delle SS.UU. del 2008”.
Ed ancora Cass. sentenza n. 11851\2015 dove si ribadisce che il danno morale va risarcito autonomamente ove provato senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria. E vedi altresì Cass. sentenza n. 901\2018 alle quali si rimanda per brevità.
Al riguardo va altresì osservato che con d.p.r. n. 37 del 3 marzo 2009 “Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero ....”, all'art. 5 comma 1 lett. b) e lett. c) si distingue espressamente tra la liquidazione del danno biologico (lett. b) e la liquidazione del danno morale (lett. c): “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata caso per caso tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino ad un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”. E soccorre ancora l'ordinanza della Corte di cassazione Sez. 3 n. 19816 del settembre 2010 con la quale è stata cassata con rinvio sentenza del Tribunale di Foggia resa in grado di appello e nella quale si affermava che in caso di micropermanenti regolate dalla legge n. 57\01 andava riconosciuto solo il danno biologico e non già quello più ampio “non
9 patrimoniale” sofferto dal danneggiato in quanto danno non previsto da detta legge. La
Corte suprema ha statuito che ben possono sussistere “sofferenze morali” aggiuntive al danno biologico e che si versa in una errata interpretazione delle norme in tutti quei casi in cui il danno non patrimoniale non sia scandagliato “in tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto”. Nulla spetta a titolo di c.d. danno esistenziale, posto che le voci di danno sopra individuate coprono integralmente il danno alla persona patito;
una sua attribuzione si risolverebbe in una indebita duplicazione di voci di danno già considerate e liquidate. Ciò anche alla luce delle predette ultime sentenze della Corte di Cassazione. Per spese mediche valutate come congrue e pertinenti dal CTU si liquidano ai valori attuali euro 78 (euro 146 totali riconosciuti dal CTU).
Spettano ancora euro 625 euro da perdita di chances lavorative di aiuto cuoco per circa
90 giorni sulla base di quanto allegato dall'attore e provato dalle dichiarazioni dei redditi.
3. Spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto. Equitativamente ex art. 2056 cpv. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
dall'altro un parametro composito di valutazione ricavato con criterio presuntivo giusta Cassazione SS.UU. sent. n. 19499 del 16 luglio
2008 nella media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito – anno 2011 -, e dunque nel 1,53 % annuo: individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,066 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell'illecito – (in sostanza vanno sommati i due importi e poi si divide per due … “semisomma”) va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso
% anzidetto e poi ancora per 3,5). Sull'intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento - ivi compreso il lucro cessante - decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicandosi i valori medi di cui al D.M. n. 55\2014; per spese stragiudiziali ante causam
10 si liquidano euro 500 stante la minima entità dell'attività svolta avendo peraltro opposto l'ente assicurativo rifiuto ad ogni liquidazione;
il difensore non ha meglio specificato la complessità eventuale dell'attività defensionale svolta;
detto importo viene ricompreso nella voca “compenso professionale” di cui in dispositivo”. L'esborso per la CTU medica va posto a definitivo carico dei convenuti in quanto necessaria all'accertamento delle lesioni e dei postumi permanenti.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta, A) dichiarare l'ammissibilità del presente atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. ritenendo che lo stesso abbia una ragionevole probabilità di essere accolto per tutto quanto meglio esposto in narrativa;
per l'effetto, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, B) riformare integralmente la sentenza n. 22410 del
20/11/2019 del Tribunale Civile di Roma, sez. XII, Dott. Ranieri a conclusione del procedimento RG n. 62944/13 nella parte in cui, erroneamente, il Tribunale ha riconosciuto una concorsualità nella causazione dell'evento pari al 50% in capo al Pt_1
in occasione del sinistro occorso in Roma, Via del Casale di San Basilio all'altezza del civico n. 27 in data 23.11.2011 alle ore 17 circa. Conseguentemente, in accoglimento del presente gravame: 1) riconoscere l'integrale responsabilità nella causazione dell'evento de quo in capo al convenuto Sig. LE CU;
2) riconoscere all'appellante il diritto all'integrale risarcimento del danno tutto riportato in conseguenza del sinistro per cui è causa - danno biologico così come formulato dal CTU oltre al riconoscimento di tutte le voci indicate nel libello introduttivo del primo grado, fra cui danno biologico, danno morale, personalizzazione, rimborso integrale delle spese mediche sostenute, danno patrimoniale - condannando la “ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Riccardo Tuccini in Roma, alla Via Tagliamento n. 25 al risarcimento, in favore del Sig.
di tutti i danni dal medesimo patiti e patiendi in conseguenza del sinistro Parte_1
per cui è causa e lesivi del diritto alla salute ed alla vita di relazione che si indicano, in virtù della valutazione al 13% del CTU del primo grado, nella somma di € 44.845,77
(compreso di spese mediche e ctu) in caso di applicazione delle Tabelle di Milano o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre il riconoscimento di €
9.000,00 a titolo di danno patrimoniale per perdita di chances lavorativa, per un totale di € 53.845,77, detratta la somma di € 19.560,46 (di cui: € 16.182,00 a titolo di danno non patrimoniale comprese parte delle spese mediche;
€ 650,00 a titolo di danno da perdita della chances lavorativa;
€ 732,00 rimborso ctu ed € 1.996,46 a titolo di lucro
11 cessante) già versata dalla convenuta in ottemperanza alla sentenza di primo grado, per un danno residuo complessivo di € 34.285,31 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. In via istruttoria, si conferma la produzione documentale già versata nel fascicolo di parte nel giudizio di prime cure. Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, oltre al rimborso spese delle generali pari al 15%, ed oneri di legge.
Con riconoscimento della rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo.”.
§ 6. - nella contumacia di LE CU, costituitasi con comparsa Controparte_1
depositata l'8.12.2020 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni
“Respingere i motivi di appello proposti dall'appellante in quanto inammissibili e/o infondati in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi processuali del secondo grado di giudizio.”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Erronea, insufficiente e/o omessa ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha accolto la domanda attorea in termini paritetici di responsabilità nel verificarsi dell'occorso attribuendo all'attore il 50% di responsabilità nella causazione dell'evento de quo- Omessa motivazione - Erronea valutazione delle prove testimoniali espletate in istruttoria.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del sinistro a carico del conducente del motociclo
Kymco.
Deduceva che il primo giudice non aveva motivato le ragioni del proprio convincimento né aveva fatto riferimento specifico alle risultanze dell'istruttoria, tenuto conto che
LE CU il conducente del motociclo, mentre percorreva Via Casale di San
Basilio in direzione Via Nomentana, aveva azzardato un sorpasso sulla sinistra dell'autovettura che si trovava ferma per consentirgli di attraversare la strada ed aveva così invaso l'opposta corsia di marcia investendolo e facendolo rovinare in terra.
Indi deduceva che il CU dopo la sua costituzione non aveva risposto all'interrogatorio formale deferitogli e che la dinamica del sinistro così come prospettata era stata descritta dai testi , inoltre dagli agenti accertatori che non Testimone_1 Testimone_2
avevano rinvenuto segni di frenata, mentre la testimonianza di non Testimone_3
doveva considerarsi rilevante avendo fornito una ricostruzione della dinamica dissonante
12 rispetto alla dichiarazione fornita alla polizia municipale e dall'istruttoria era emerso che la teste non aveva visto l'impatto.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Erronea e iniqua pronuncia del Giudice di
Prime Cure nella parte in cui: a) ha riconosciuto il risarcimento dell'intero danno in capo al Sig. nella misura del 50% in conseguenza del riconosciuto concorso di Pt_1 colpa dell'attore al 50% nella causazione dell'evento de quo;
b) ha riconosciuto il risarcimento del danno morale al 50% calcolando, altresì, percentuale di danno inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 138 comma 3 D.Lgs 209/05. Erronea, contraddittoria e iniqua pronuncia di accoglimento di rimborso parziale delle spese mediche rispetto alla maggior somma, pure riconosciuta dal CTU.” ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non sono stati riconosciuti o sottostimati il danno morale, euro 242,00 per spese mediche documentate per la consulenza medico- legale di parte ed euro 8.375,00 per perdita di occasioni lavorative essendo state prodotte proposte di agenzie interinali cui aveva dovuto rinunciare per contratti a tempo determinato in alcuni ristoranti svolgendo l'appellante la professione di cuoco.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Erronea e iniqua applicazione delle Tabelle di
Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale.” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non sono state applicate le tabelle milanesi alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass.civ.n.12408/2011 e ss.) per cui sarebbero residuati ulteriori euro 21.719,89 rispetto a quanto già liquidato dalla sentenza di primo grado.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di parte appellata d'inammissibilità dell'appello ex art.342
c.p.c..
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel
13 caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che il primo motivo d'appello (§ 8.1) è infondato.
Osserva la Corte che tale motivo non è fondato atteso che la teste tanto nel Tes_4 corso dell'istruttoria quanto nell'immediatezza unica informatrice rinvenuta sul posto dalla polizia municipale, ha riferito di aver visto chiaramente un improvviso attraversamento da parte dell'appellante, di sera, quindi con scarsa visibilità e senza che il motociclista procedesse con particolare velocità, ragion per cui non erano state rinvenute tracce di frenata.
La teste aveva infatti nell'immediatezza riferito alla polizia municipale (cfr., doc.2 attore)
“alle 17:10 percorrevo via del Casale di San Basilio provenendo da via Tiburtina ed ero intenzionata a svoltare per via Nicolai sulla mia destra. Dietro di me ho notato uno scooter e un taxi che avevano la mia stessa provenienza e direzione, ma quando io ho svoltato per via Nicolai entrambi i veicoli hanno proseguito verso via Nomentana. Ho visto che improvvisamente un uomo corpulento con un maglione bianco con baffi e capelli brizzolati ha attraversato via del Casale di San Basilio subito dopo l'intersezione con via
Nicolai, davanti al civico 27, in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica dirigendosi verso il lato opposto di via del Casale di San Basilio dove è ubicata poco distante l'edicola dei giornali senza guardare. Il motoveicolo MK ha cercato di evitare di investire il pedone e non saprei dire se lo ha urtato”, trattasi quindi di dichiarazioni pienamente attendibili e provenienti da teste oculare che non sono state affatto smentite all'udienza del 4 maggio 2016 in cui la teste ha così riferito “Io ero accostata a destra nello stesso senso della moto, dovevo attraversare via Nicolai;
ho visto un signore attraversare di corsa la strada da destra verso sinistra, non sulle strisce perdonali, che stanno qualche metro prima sulla via Casal San Basilio, prima dell'incrocio con via
Nicolai. Il signore ha attraversato invece superato l'incrocio con via Nicolai.
Pioviccicava, la moto andava piano, ha frenato, ha deviato per schivarlo e direi che lo abbia colpito, così mi ricordo. Non so dire se il signore che ha attraversato stesse guardando dalla parte opposta nel camminare. Andava di corsa, è sceso improvvisamente sulla sede stradale;
la moto teneva la destra invece. Mi ricordo che c'era una volante della Polizia di Stato ferma al Caffè del parco, di fronte all'edicola e che un poliziotto è intervenuto. Il pedone in realtà non si è dato alla fuga ma è tornato nella direzione dalla quale proveniva. Il pedone è caduto per l'urto penso, non ha inciampato. Si è alzato ed è tornato indietro. Poi l'ho visto in cartoleria tutto insanguinato, io stessa dovevo andar là. Poi sono uscita e con il ragazzo della moto abbiamo chiamato il 112 e la Polizia municipale. Sono arrivati dopo parecchio tempo,
14 io li ho aspettati.”. Sui capitoli a prova contraria: “è vero che io avevo svoltato su via
Nicolai; non è vero che detta via si trova una ventina di metri dal luogo in cui è avvenuto il sinistro;
io avevo svoltato su via Nicolai, ho parcheggiato, sono scesa e ho chiuso la macchina. Quando mi sono girata per andare verso la cartoleria e ho visto il fatto.”
Quanto alle testimonianze della e della che ebbero rispettivamente Tes_1 Tes_2
a dichiarare “Verso le 17:00/17:15 mi recavo con i bambini all'edicola, quando ad un tratto vedevo il Sig. attraversare Via Casal di San Basilio, non in prossimità delle Pt_1
strisce pedonali, dove veniva investito da uno scooter. Il Sig. era a terra ed aveva Pt_1 il volto pieno di sangue, aveva il sangue dappertutto e ci siamo anche un po' spaventati e lo abbiamo condotto presso il negozio di sua proprietà che stava a circa 10 metri da dove si trovava. Ho aspettato l'ambulanza che quando è arrivata lo ha portato via. La moto marciava invadendo in parte la corsia del senso opposto di marcia di circa un metro. Mi ricordo che la macchina ha frenato e la moto si è spostata sulla sinistra della vettura invadendo in parte l'altra carreggiata e ha investito il pedone. Preciso che l'impatto con il pedone è avvenuto nella parte opposta della carreggiata. Era buio, erano le 5/5,15 di pomeriggio. Ho lasciato i miei dati alla moglie del Sig. ” e “Venivo da Pt_1
Caffè del Parco e attraversavo Via Maria Nicola Nicolai. Sulla mia destra avevo via di
Casale di San Basilio. Ho notato che il Sig. aveva oltrepassato la macchina, stava Pt_1
attraversando, e ho visto il motorino che ha preso . Ho visto che si è rialzato Pt_1 Pt_1
insanguinato, ho visto che stava bene anche se aveva il volto pieno di sangue, infatti si è rialzato da solo. Non ricordo se lui attraversava sulle strisce. Sulla dinamica, lui stava attraversando, la macchina si è fermata, lui era arrivato nella metà della carreggiata, si
è girato sulla destra di Via di San Basilio lato Nomentana non ha visto il motorino perché era di lato, io invece avevo una visuale frontale e ho visto il motorino. Preciso che il motorino andava contromano, la corsia è doppio senso, non sono corsie grandissime: il motorino per sorpassare la macchina a sinistra da Via Tiburtina verso Via Nomentana ha dovuto invadere l'altra corsia. Il contromano era di circa cinquanta centimetri.
Preciso che il RI è stato investito nella opposta corsia di marcia. Non ho aspettato l'arrivo dell'ambulanza, ho visto che si rialzava, sono tornata a scuola d'istinto Pt_1
perché sapevo che la moglie di era senza macchina per andarla a prendere ed Pt_1
accompagnarla sul posto. Siamo tornate e abbiamo chiesto dove fosse , lo aveva Pt_1 portato via l'ambulanza al S. Pertini. Siamo corse là” deve osservarsi che non alterano affatto le dichiarazioni della (comunque da preferirsi per le sopra evidenziate Tes_3
ragioni) evincendosi complessivamente dalle risultanze dell'istruttoria orale che l'appellante avesse attraversato fuori dalle cd. “strisce pedonali”, di sera, in una giornata
15 di pioggia ed in maniera repentina, mentre il motociclista non procedeva a velocità sostenuta, dal ché appare corretto il riparto di responsabilità al 50% quale effettuato dal primo giudice, essendo oltretutto verosimilmente dovuto lo scarto da parte del conducente del motociclo alla frenata tenuta dalla autovettura che lo precedeva.
A tale riguardo giovi richiamare Cass.civ.n.2433 del 2024, per cui, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art.2054 c.c. e dell'art.1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (e come nel caso di specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un pari concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, poco distanti come nel caso in esame, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario).
Nel caso di specie quindi l'attraversamento repentino, di sera, con la pioggia, fuori dalle cd. strisce pedonali, determina in ragione delle gravi violazioni al codice della strada
(art.190 c.d.s.) a carico dell'appellante un certo e chiaro concorso di colpa in pari misura rispetto alla condotta del CU, essendo pertanto del tutto condivisibili gli accertamenti effettuati dal Tribunale sulla dinamica del sinistro e sulla ripartizione delle rispettive responsabilità.
Quanto poi alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del CU deve osservarsi che secondo Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 9436 del 18/04/2018 (e altre pronunce conformi) la mancata risposta all'interrogatorio formale, non determina affatto automaticamente, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, che, nel caso di specie, per quanto sopra osservato, consentivano di accertare compiutamente la dinamica del sinistro.
Passando agli altri due motivi (§ 8.2 e 8.3) da trattarsi congiuntamente deve osservarsi quanto alle dedotte chances lavorative che trattasi di offerte (doc.21 e 22 attore) evidentemente pubblicate su siti internet specializzati, non rivolte specificamente all'appellante e oltretutto richiedenti qualificate referenze certificazioni HACCP, età in alcuni casi inferiore a quella dell'attore, referenze che l'appellante non ha minimamente dedotto di possedere, tantomeno comprovato.
16 Quanto alle spese mediche pari ad euro 242,00 per esborsi di relazione medica di parte
(documentate con l'all.n.26) deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.26729 del 2024 le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Quanto al danno morale cd. soggettivo l'applicazione delle tabelle milanesi - stando alla oramai consolidata giurisprudenza della S.C. sul punto (cfr. Cass.civ.n.14402 del 2011 e ss. cui occorre attenersi) – comporta che detta voce comunque riconosciuta dal primo giudice venga riconsiderata come da prospetto che segue, sviluppato alla stregua delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale che considerano il cd. punto pesante, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del consolidamento dell'IP decorsi i sessanta giorni complessivi di ITA e ITP riconosciuti dal c.t.u. (quindi anni 60 essendo nato il [...] ed essendosi il sinistro verificato il
23.11.2011, cfr., Cass.civ.n.3121 del 2017)
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni
Percentuale di invalidità permanente 13% Punto danno biologico € 2.972,04 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89 Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 27.239,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 35.138,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 387,87
Totale generale: € 40.700,87
L'importo di euro 40.700,87 - in difetto di alcuna personalizzazione, genericamente allegata, tantomeno comprovata in primo grado, né oggetto di specifica censura in atto d'appello - deve essere decurtato per il 50% per l'accertato concorso dell'appellante, con importo conclusivo pari ad euro 20.350,43.
17 Dunque, rispetto a quanto già riconosciuto per i medesimi titoli dal Tribunale, per complessivi euro 16.732,00 (euro 2.489,00 per ITA e ITP, euro 11.640,00 per IP, euro
1.900,00 per danno morale, euro 78,00 per spese mediche ed euro 625,00 per perdita di chances lavorative), debbono liquidarsi all'appellante ulteriori euro 3.618,43 cui aggiungere il lucro cessante come determinato dal primo giudice nella sentenza impugnata “Spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto. Equitativamente ex art. 2056 cpv. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
dall'altro un parametro composito di valutazione ricavato con criterio presuntivo giusta Cassazione SS.UU. sent.n.19499 del 16 luglio
2008 nella media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito – anno 2011 -, e dunque nel 1,53 % annuo: individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,066 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell'illecito – (in sostanza vanno sommati i due importi e poi si divide per due … “semisomma”) va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso
% anzidetto e poi ancora per 3,5). Sull'intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento - ivi compreso il lucro cessante - decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza”.
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei termini sopra evidenziati.
§ 11. – Le spese di lite del grado - da compensarsi per la metà in considerazione del parziale accoglimento dell'appello e della sensibile riduzione delle pretese - seguono la soccombenza e tenuto conto del decisum (euro 3.618,43) applicato il d.m.n.147/2022 e lo scaglione ricompreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 vengono liquidate in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro 496,00 per fase di trattazione ed euro 426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le restanti non essendosi svolta istruttoria e tenuto conto delle forme adottate
18 per la decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 9.07.2020, avverso la sentenza n.22410/2019 resa in data
20.11.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello – integralmente confermata nel resto la sentenza appellata - condanna in solido gli appellati LE CU e in persona CP_1 del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'appellante a titolo risarcitorio, di Parte_1
ulteriori euro 3.618,43 rispetto a quanto già liquidato dalla sentenza impugnata, oltre interessi come nella stessa determinati ed indicati in parte motiva.
2) Condanna gli appellati LE CU e in persona del l.r.p.t. in solido CP_1 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellante Parte_1
liquidate, già effettuata la parziale compensazione di cui in parte motiva, in complessivi euro 997,00 per compensi professionali, euro 174,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Roma, 12.03.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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