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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 696/2024, pubblicata il 29/05/2024 e notificata in pari data,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in VIA NINO LOCARNO 4 21017 SAMARATE, con il patrocinio degli avv.
ALIMENTO ADRIANO e DE FRANCO VERUSCA, elettivamente domiciliata in VIA
GOFFREDO MAMELI, 31 20129 MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COVA CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA TORINO
N. 2 GALLARATE, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 696/2024, pubblicata il 29/05/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così giudicare: Nel merito, in via principale: - revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1505/2023 del 25 settembre 2023, per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano integralmente;
- rigettare la domanda di condanna dell'esponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la simulazione assoluta relativa al documento n.
2 avversario - fascicolo monitorio della MD - titolato "piano di rientro fatturazione lavori eseguiti nel corso del 2021" per le ragioni esposte in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dello stesso. - accertare e dichiarare che per i lavori
Cont subappaltati alla nei cantieri di Gallarate, alla Via Rosmini n. 2 e, di Fagnano Olona, alla
Via Galileo Galilei n. 8, le parti convenivano un corrispettivo di Euro 10.000,00; - accertare e dichiarare che per i lavori di cui al capo precedente, la PPX versava la somma di Euro
13.000,00 e che, quindi, versava una somma superiore (Euro 3.000,00) rispetto a quella dovuta;
- accertare e dichiarare l'indebito oggettivo, ovvero l'arricchimento senza causa, della
Cont Cont per i motivi esposti in narrativa;
- condannare la a restituire alla PPX la somma di
Euro 3.000,00 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che i vizi ed i difetti Cont dei lavori subappaltati alla presso il cantiere di Fagnano Olona, alla Via Galileo Galilei
n. 8, privi dell'esecuzione a regola d'arte e, quindi, accertare e dichiarare il reale valore Cont economico dei lavori eseguiti con condanna della a restituire la differenza tra il reale
Part valore economico e quanto pagato da .
In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 1. "Vero che Lei, nel luglio 2022, veniva incaricato dalla
[...]
di eseguire dei lavori di realizzazione di pavimenti in microcemento presso i cantieri di Pt_1
Fagnano Olona (VA), alla Via Galileo Galilei nn. 6, 18, 20 e 22?" 2. "Vero che i lavori di cui al capitolo precedente n. 1 venivano eseguiti maggiormente da Lei nonché dai suoi collaboratori?"; 3. "Vero che nei cantieri di cui al capitolo precedente n. 1 era presente anche la ditta individuale LI DO il quale anch'egli eseguiva e ultimava i lavori di realizzazione di pavimenti in microcemento?"; 4. "Vero che solo per poche giornate di lavoro sui cantieri di cui al capitolo precedente n. 1 interveniva il SI. Dall' per eseguire CP_1
delle opere di rifinitura dei lavori da Voi eseguiti?"; 5. "Vero che quindi Lei ha eseguito i lavori di cui alla fattura n. 10/2022 che si rammostra per la conferma sub. nostro doc. 6?". Si indica
a teste sui capitoli di cui sopra da n. 1 a n. 5: - SI. (c.f. Testimone_1
pagina 2 di 18 , quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, con sede C.F._2
in Mornago (VA), alla Via Carlo Carugo n. 6/A. *** Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 6. "Vero che Lei, nel luglio
2022, veniva incaricato dalla di eseguire dei lavori di realizzazione di pavimenti in Parte_1
microcemento presso i cantieri di Fagnano Olona (VA), alla Via Galileo Galilei nn. 6, 18, 20
e 22?" 7. "Vero che i lavori di cui al capitolo precedente n. 6 venivano eseguiti maggiormente da Lei nonché dai suoi collaboratori?"; 8. "Vero che nei cantieri di cui al capitolo precedente
n. 6 era presente anche la ditta individuale il quale anch'egli eseguiva ed Testimone_1
ultimava i lavori di realizzazione di pavimenti in microcemento?"; 9. "Vero che solo per poche giornate di lavoro, sui cantieri di cui al capitolo precedente n. 1 interveniva il SI. CP_1
per eseguire delle opere di rifinitura dei lavori da Voi eseguiti?"; 10. "Vero che quindi
[...]
Lei ha eseguito i lavori di cui alla fattura n. 1/2022 che si rammostra per la conferma sub. nostro doc. 8?". Si indica a teste sui capitoli di cui sopra da n. 6 a n. 10: - SI. DO
LI (c.f. , quale legale rappresentante della omonima ditta C.F._3
individuale, con sede in Locate Varesino (CO), alla Via Trento e Trieste n. 2. *** Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 11. "Vero che Lei, in data 14 giugno 2021, appaltava alla i lavori di Parte_1
tinteggiatura facciata e successivamente realizzazione di pavimenti in microcemento presso il cantiere di Fagnano Olona (VA), alla Via Galileo Galilei n. 8?" 12. "Vero che Lei, nel giugno
2022, lamentava al SI. , l'errata esecuzione dei lavori di cui al capitolo Controparte_1
precedente n. 11 e in particolare lamentava l'esistenza dei vizi e difetti indicati nella missiva che si rammostra per la conferma sub. nostro doc. 9?"; 13. "Vero che nel mese di settembre
2022, il SI. , preso atto delle sue lamentale, eseguiva delle opere di Controparte_1
riparazione al fine di porre rimedio ai vizi e difetti lamentati?"; 14. "Vero che i lavori di
Cont riparazione eseguiti da si rivelavano vani?". Si indica a teste sui capitoli di cui sopra da
n. 11 a n. 14: - SI. (c.f. ), residente in [...]C.F._4
(VA), alla Via Galileo Galilei n. 8. *** Si chiede sia ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla
Banca UNICREDI filiale di Somma Lombardo di esibire tutta la documentazione, comprensiva di allegati, predisposta dalla di , nel giugno 2022, per Controparte_1 Controparte_1
dimostrare di avere crediti esigibili per prolungare temporaneamente il rientro economico di un investimento finanziario intestato alla compagna SI.ra . *** In ogni caso: - Parte_2 con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
Per : Controparte_1
pagina 3 di 18 “La precisava le conclusioni, chiedendo che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello volesse, contrariis rejectis eccezione e deduzione reietta, così giudicare: NEL
MERITO: dichiarare inammissibile o rigettare l'avverso appello;
IN ACCOGLIMENTO
DELL'APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 696/24 del Tribunale di Busto Arsizio, liquidare le spese di soccombenza in primo grado nella seguente misura: fase di studio euro 1.701/00 + fase introduttiva euro 1.204/00 + fase di trattazione euro 1.806/00
+ fase decisionale euro 2.905/00 = euro 7.616/00, oltre rimborso forfettario 15%, C.p.a. 4% e
I.v.a. 22%, se dovuta;
IN VIA ISTRUTTORIA: A) dichiarare inammissibili le nuove produzioni, comprese quelle incorporate a pagina 14 dell'avverso appello, rigettare le avverse istanze istruttorie e, sempre senza accettazione dell'inversione degli oneri probatori, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che intorno alla fine di dicembre 2020 nella persona del Parte_1
SI. incaricava il SI. di eseguire lavorazioni di Parte_3 Controparte_1
imbiancatura, di rasatura armata, di applicazione di intonachino e di applicazione di ferri, nonché di realizzare pavimenti in microcemento, di allestire i ponteggi e coordinare e supervisionare gli interventi di altri artigiani presso i cantieri di Gallarate, Via Rosmini n. 2,
Fagnano Olona, Via Galileo Galilei n. 8, Fagnano Olona, Via Galileo Galilei n. 18, Fagnano
Olona, Via Galileo Galilei n. 22, Fagnano Olona, Via Galileo Galilei n. 20 e Fagnano Olona,
Via Galileo Galilei n. 6, oltre che nei cantieri di Vanzaghello, Via Don Minzoni n. 4 e
Vanzaghello, Via Don Sturzo n. 16 (proprietà , di Gallarate, Via Antonio Testimone_3
Rossini (palazzina), di Ferno, Via Roma (proprietà ), di Fagnano Olona, Via Monello n. Pt_4
4 e Via Montello n. 26 (proprietà e ), di Samarate, Via Roma Testimone_4 Parte_5
n. 5, di Samarate, Via XX Settembre, e di (proprietà Parte_6 Parte_7
? 2) Vero che i materiali per la realizzazione di quanto previsto al capitolo che precede
[...] erano forniti da 3) Vero che il SI. prestava la propria opera Parte_1 Controparte_1
presso i cantieri di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, dal lunedì al sabato? 4) Vero che, conclusa la propria opera, il SI. chiedeva a nella persona del SI. Controparte_1 Parte_1 Pt_3
, l'importo di euro 60/00 all'ora per l'attività svolta? 5) Vero che, in esito a plurimi
[...] incontri tra il SI. e nella persona del SI. , Controparte_1 Parte_1 Parte_3 comunicava a controparte di essere disposto ad accettare l'importo di euro 44/00 all'ora, e così per complessivi euro 63.360/00? 6) Vero che a partire dal mese di gennaio 2022 e sino alla firma della scrittura sub doc. 2 allegata al ricorso monitorio il SI. Controparte_1
telefonava due volte alla settimana al SI. chiedendo il pagamento di euro Parte_3
pagina 4 di 18 60.000/00 per i lavori di cui alla scrittura citata? 7) Vero che la scrittura sub doc. 2 allegata al ricorso monitorio è stata redatta nei primi giorni del mese di giugno 2022 dal SI. Pt_3
? 8) Vero che la scrittura sub doc. 2 allegata al ricorso monitorio fu firmata dal SI.
[...]
per e dal SI. in data 20 giugno 2022 presso la Parte_3 Parte_1 Controparte_1
sede di in Samarate, Via Nino Locarno n. 4? 9) Vero che in data 20 giugno 2022 il Parte_1
SI. di inviava via Whatsapp al SI. la scrittura Parte_3 Parte_1 Controparte_1
sub doc. 2 del fascicolo monitorio, come da docc. 9 e 14? Indica quali testi: - , Parte_2
Via Fiume n. 25 – 21010 Ferno VA (su tutti i capitoli); - Via Mentana n. 2 – Testimone_5
21013 Gallarate VA (su tutti i capitoli); - DO LI, Via Trento e Trieste n. 4 – 22070
Locate Varesino CO (su tutti i capitoli); - , Via San Giuseppe n. 26/G – 21010 Testimone_6
Cardano Al Campo VA (su tutti i capitoli); B) nel caso di ammissione in tutto o in parte delle prove orali ex adverso articolate, chiedere che sulle stesse siano sentiti a prova contraria i seguenti testi: - , Via San Giuseppe n. 26/G – 21010 Cardano Al Campo VA;
Testimone_6
- Via Mentana n. 2 – 21013 Gallarate VA. Spese di entrambi i gradi di giudizio Testimone_5 rifuse.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1505/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 25.09.2023, con cui le era stato ingiunto di pagare all'impresa individuale di Controparte_1 Controparte_1 la somma di € 40.915,16 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale residuo del piano di rientro sottoscritto dalle parti per lavori eseguiti nel corso dell'anno 2021 presso vari cantieri di competenza di oltre ai costi sostenuti dal creditore per il recupero delle Parte_1 somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 d.lgs. 231/2002.
Circa lo svolgimento dei fatti, l'opponente ha precisato che, tra l'anno 2021 ed il 2022, alla Part
venivano appaltati lavori di pavimentazione in micro-cemento presso i cantieri di Fagnano
Olona, via Galileo Galilei n. 6, 8, 18, 20, 22 e di Gallarate, via Rosmini 2. Ottenuti i succitati
Part Cont appalti, la , stante i rapporti collaborativi di lunga data con la contattava il legale rappresentante di quest'ultima, al fine di subappaltarle i lavori. Prima di ricevere i predetti lavori
Part in subappalto, il chiedeva al legale rappresentante della di sottoscrivere un CP_1
documento per uso esclusivamente personale, nel quale la PPX certificava che, nel 2021, erano
Cont stati eseguiti ed ultimati dei lavori dalla e dal quale risultasse un debito della PPX nei Cont confronti della per € 50.000,00 (doc. 2 del fascicolo monitorio). Stante i buoni rapporti tra le parti, veniva sottoscritto un documento che veniva denominato “piano di rientro fatturazione
pagina 5 di 18 Part lavori eseguiti nel corso del 2021”. Solo dopo molti mesi, il legale rappresentante della comprendeva che il documento era stato indebitamente utilizzato dal CP_1
Cont Nel luglio 2021, PPX e stipulavano, verbalmente, un contratto di subappalto avente per oggetto esclusivamente i lavori di esecuzione dei pavimenti in micro cemento presso i cantieri di Gallarate, Via Rosmini n. 2, e di Fagnano Olona, alla Via Galileo Galilei n. 8, convenendo Cont un corrispettivo di € 10.000,00 in favore del subappaltatore. La versava un acconto di € Cont 3.000,00, fatturato tardivamente dalla In corso d'opera, nel giugno 2022, un committente
Part della , relativamente al cantiere di via Galileo Galilei 8, lamentava al l'errata CP_1 esecuzione dei lavori e, nel settembre 2022, quest'ultimo provvedeva ad eseguire delle opere di riparazione, le quali, tuttavia, si rivelavano inutili. In data 15 giugno 2022, la PPX effettuava
Cont un secondo bonifico alla a titolo di saldo dei lavori eseguiti, per l'erroneo importo di €
10.000,00. Successivamente, ultimati i lavori presso i cantieri di cui sopra, su accordo verbale Part Cont con , la si recava presso i cantieri di Fagnano Olona, alla via Galileo Galilei nn. 6, 18,
20 e 22 per eseguire esclusivamente delle opere di rifinitura del micro-cemento (di lavori già terminati da e DO LI, che avevano infatti emesso fattura). Nulla, Testimone_1
però, veniva concordato dalle parti circa il corrispettivo delle opere di rifinitura. Con missiva del 25 settembre 2023, il committente dei lavori eseguiti presso il cantiere di Fagnano Olona,
Via Galileo Galilei 8, contestava alla PXX l'errata esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, rilevando che gli interventi riparativi eseguiti nel giugno 2022 non erano stati risolutivi delle problematiche riscontrate.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che: - i costi richiesti ai sensi dell'articolo 6 comma 2
d.lgs. 231/2002, per assistenza legale stragiudiziale, non dovevano essere riconosciuti, in quanto non vi era la prova della loro corresponsione;
- i punti indicati nel documento posto a fondamento del ricorso monitorio (piano di rientro fatturazione lavori eseguiti nel 2021), ad eccezione del n. 1, erano frutto di un accordo simulatorio tra le parti (simulazione assoluta): Cont una parte dei lavori indicati nel piano di rientro, infatti, non erano stati eseguiti dalla la quale, in relazione ai punti n. 2 e 3 del documento, aveva solo effettuato opere di rifinitura, mentre non aveva effettuato i lavori di cui ai punti n. 4 e 5 del piano stesso;
- inoltre, i lavori effettuati nel cantiere di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 8 non erano stati eseguiti a regola d'arte.
L'opponente ha rilevato poi l'indeterminatezza dei lavori di cui ai punti 4 e 5 del piano di rientro, non essendo identificato neppure il cantiere ove erano stati eseguiti i lavori.
pagina 6 di 18 Infine, l'opponente ha affermato di aveva versato, in relazione al cantiere di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 3, un importo indebito di € 3.000,00 (oltre agli € 10.000,00 effettivamente dovuti), importo di cui ha chiesto la restituzione.
La PPX ha quindi insistito per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di € 3.000,00, versati in eccesso rispetto al dovuto. CP_1
Ha poi chiesto al Tribunale di accertare la sussistenza di vizi e difetti nei lavori subappaltati alla
Cont
relativi al cantiere di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 8, e il reale valore economico dei
Cont lavori eseguiti, con condanna della subappaltatrice alla restituzione della differenza tra il Part reale valore economico dell'opera subappaltata e quanto pagato da .
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti, precisando di aver stipulato un contratto di subappalto relativo ai lavori di imbiancatura e posa di pavimenti in micro-cemento nei cantieri di via Galilei 6, 8, 18, 20 e 22, Fagnano Olona, e di via Rosmini 2, Gallarate. Cont Ricevuto un acconto di € 3.000,00, la richiedeva il pagamento del saldo, pari ad €
60.000,00. Stante il protratto inadempimento dell'appaltatrice, le parti giungevano all'accordo di cui al piano di rientro sub doc. 2, concordando il versamento di complessivi € 50.000,00 da Part parte della , secondo le scadenze indicate nel predetto documento.
L'opponente si limitava a versare la prima rata di euro 10.000,00 in data 16.6.2022, omettendo ogni ulteriore pagamento.
Cont Il negozio di cui al doc. 2 non era simulato: la aveva lavorato sui cantieri, unitamente ad Part altre imprese direttamente incaricate dalla , e nessuna contestazione in ordine alla qualità dei lavori di pertinenza dell'opposta era mai pervenuta alla stessa.
L'opposta ha eccepito la genericità e tardività della contestazione circa la qualità dei lavori (sub doc. 9 di parte opponente), eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi della normativa in materia di prestazione d'opera (art. 2226 c.c.), applicabile al caso di specie, posto che il opera quale artigiano, lavorando da solo. CP_1
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 696/24, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali, liquidate secondo i valori minimi, e con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Il primo Giudice ha rilevato in primo luogo che l'opposta aveva documentato l'intervenuto pagamento delle spese per attività legale stragiudiziale.
pagina 7 di 18 Ha poi sottolineato che il “piano di rientro” posto a base del ricorso monitorio doveva essere qualificato come un riconoscimento di debito, atto unilaterale recettizio che, come tale, non è suscettibile di simulazione assoluta (non essendo un contratto) e determina un'inversione dell'onere probatorio, dispensando il creditore dal dover provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Parte opponente non aveva fornito prova del fatto che i lavori dei quali veniva richiesto il pagamento non erano stati effettuati dalla ma da altre ditte Controparte_1
subappaltatrici. Era poi inconferente la circostanza che il piano di rientro non indicasse, ai punti
4 e 5, in quali cantieri la ditta subappaltatrice avesse fornito prestazioni di manodopera, non essendo tale piano di rientro un contratto, ma un mero atto ricognitivo di debito.
Quanto infine ai pretesi vizi nell'esecuzione dei lavori relativi al cantiere di via Galilei 8, il
Cont Tribunale ha rilevato che la denunzia effettuata direttamente dal committente al Dall' non aveva alcun valore (non potendo raggiungere il medesimo scopo della denunzia effettuata direttamente dall'appaltatore al subappaltatore) e che, a fronte dell'eccezione di parte opposta sul punto, parte opponente non aveva provato di aver effettuato alcuna comunicazione tempestiva al subappaltatore (dal giugno del 2022) in quanto il subappaltatore deve comunque essere formalmente notiziato, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni, della denunzia del committente.
Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c.
Il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo, anziché revocarlo, pur dando atto che le spese legali per l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. Alberto Cova erano state pagate dalla Cont solo il 12.2.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso monitorio.
L'impresa ricorrente aveva pertanto richiesto in sede monitoria il pagamento di somme di cui non era ancora creditrice.
Non era stato poi versato il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la spesa era relativa ad attività stragiudiziale non necessaria, non finalizzata a determinare una pronta definizione del contenzioso.
2) Errata interpretazione e violazione dell'art. 1414 c.c.
Il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere non suscettibili di simulazione anche i negozi unilaterali ricettizi e nel non ammettere i capitoli volti a provare la predetta simulazione.
Cont In realtà, la ricognizione di debito era simulata, laddove indicava lavori non svolti dalla ma da altre ditte subappaltatrici, e non svolti nell'anno 2021.
3) Errata interpretazione dell'art. 1988 c.c. ed errata valutazione delle prove.
pagina 8 di 18 Il piano di rientro non poteva essere qualificato come atto ricognitivo di debito, mancando nello stesso qualsivoglia dichiarazione di riconoscimento dell'esistenza di una posizione debitoria.
Il piano di rientro indicava infatti solo un elenco di lavori asseritamente eseguiti, le somme dovute in acconto e le date alle quali le somme dovevano essere versate.
Il piano predetto era peraltro un contratto, essendo stato firmato anche dalla creditrice, e non per mera accettazione della dichiarazione unilaterale della PXX.
Erano stati peraltro stabiliti una riduzione del dovuto e uno scadenziario dei pagamenti e ciò presupponeva un accordo tra parte creditrice e parte debitrice.
Inquadrato correttamente l'accordo di cui al doc. 2 quale contratto simulato, non poteva applicarsi allo stesso la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., gravando sulla creditrice l'onere di provare il rapporto sottostante. Il contratto, quanto poi ai punti 4 e 5, era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in mancanza di indicazione dei cantieri ove era stata realizzata la pavimentazione in micro-cemento.
4) Errata valutazione delle prove.
Parte ricorrente aveva richiesto un importo comprensivo di IVA, quando in realtà l'IVA non Cont era dovuta, beneficando l'impresa dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 17, per le prestazioni rese in subappalto.
Il decreto ingiuntivo, in definitiva, era stato emesso per somma superiore a quanto realmente dovuto.
Il primo Giudice non aveva poi valutato correttamente i documenti e non aveva colto le
Cont contraddizioni tra i capitoli di prova dedotti dalla e il piano di rientro posto a base del ricorso monitorio (contraddizioni relative ai lavori svolti, ai cantieri oggetto del subappalto, all'ammontare dei compensi).
5) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Parte opponente aveva fornito ampia documentazione atta a dimostrare la simulazione del piano di rientro, documentazione che ben può essere differente da una mera controdichiarazione (non richiesta peraltro per la prova della simulazione assoluta).
Fornivano piena prova della simulazione: la missiva di contestazione inviata alla PPX dal committente nel giugno 2022; la circostanza che la PPX avesse chiesto ai Testimone_2
committenti un corrispettivo per la manodopera e i materiali solo di poco superiore a quello richiesto dall'impresa subappaltatrice (circostanza oggettivamente non credibile).
Il primo Giudice avrebbe poi errato nel non ammettere le prove orali, volte a dimostrare la simulazione.
6) Violazione degli artt. 1670 c.c. e 115 c.p.c.
pagina 9 di 18 Il Tribunale avrebbe poi errato nel ritenere maturata la decadenza dalla possibilità di far valere, nei confronti del subappaltatore, i vizi dell'opera denunciati dal committente. Cont Nel caso di specie, infatti, la aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi, provvedendo ai lavori di ripristino, poi rivelatisi inefficaci (circostanza incontestata dall'opposta).
L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cui al doc. 2 del Cont fascicolo monitorio della e quindi la declaratoria di nullità e l'inefficacia dello stesso;
Cont l'accertamento che per i lavori subappaltati alla nei cantieri di Gallarate, via Rosmini 2, e di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 8, le parti avevano convenuto un corrispettivo di €
10.000,00; l'accertamento che per i lavori di cui al capo precedente, la PPX aveva versato la maggior somma di Euro 13.000,00, con conseguente versamento indebito di € 3.000,00; la Cont condanna della alla restituzione alla PPX della predetta somma di € 3.000,00; Cont l'accertamento della sussistenza di vizi e difetti dei lavori subappaltati alla presso il cantiere di Fagnano Olona, via Galilei 8; l'accertamento del reale valore economico dei lavori eseguiti, Cont Part con condanna della a restituire la differenza tra il reale valore e quanto pagato da .
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appellata ha rilevato: - quanto al primo motivo, che le spese stragiudiziali (liquidabili senza necessità di un parere di conformità) costituiscono un danno risarcibile, a prescindere che le stesse siano state effettivamente sborsate prima del deposito del ricorso monitorio;
- quanto al secondo motivo, che la prova della simulazione doveva essere fornita con una controdichiarazione scritta e non per testi o per presunzioni;
- quanto al terzo motivo, che l'atto di cui al doc. 2 (a prescindere dalla sua unilateralità o bilateralità) doveva qualificarsi come ricognizione di debito, con tutte le conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio;
- quanto al quarto motivo, che lo stesso risultava nuovo e pertanto inammissibile;
in ogni caso, le somme richieste dalla erano esenti da IVA e infatti l'IVA mai era stata Controparte_1
richiesta; - quanto al quinto motivo, l'appellata rilevava che il negozio ricognitivo e la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. non potevano certamente essere superati dalle prove orali Part dedotte dalla , in quanto generiche e relative a rapporti dell'appellante con soggetti terzi;
- quanto al sesto motivo, l'appellata ribadiva di non aver mai ricevuto denunce di contestazione della qualità dei lavori, di non aver mai svolto alcun lavoro di ripristino, né riconosciuto l'esistenza dei vizi.
L'appellata, in via di appello incidentale, ha chiesto la rideterminazione delle spese legali del procedimento di primo grado, con applicazione dei parametri medi, stante la totale
Part soccombenza della e considerato che, quanto alla fase istruttoria, la prestazione pagina 10 di 18 intellettuale di maggiore spessore è proprio quella relativa alla redazione delle tre memorie, da sole capaci di “consumare” la relativa fase, così come la discussione orale integra una delle due ipotesi della fase decisionale e non deve comportare una riduzione del compenso.
All'udienza del 16.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello proposto da non è fondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
Il primo motivo non è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che le spese stragiudiziali per l'attività svolta dal legale della (avv. Cova) erano state quantificate dallo stesso con nota spese (doc. 5 Controparte_1 del fascicolo monitorio), per l'invio della diffida del 29.5.2023 allegata al ricorso monitorio
(doc. 4). L'importo richiesto, pari ad € 800,00 oltre IVA e spese, è inferiore al minimo tariffario per l'attività stragiudiziale e risulta provato l'invio da parte dell'avv. del CP_3 CP_4
sollecito di pagamento, con pec del 29.5.2023.
L'art. 6 del d.lgs. 231/02 prevede espressamente il rimborso delle spese sostenute per attività stragiudiziale di recupero del credito e l'attività in concreto svolta dall'avv. Cova risulta necessaria e non comportante certamente esborsi esagerati o superflui.
Il fatto poi che l'importo di cui alla notula dell'avv. Cova sia stato corrisposto dal cliente solo in data 12.2.2024 non esclude che esso debba essere rimborsato. Va precisato che le spese legali stragiudiziali sono qualificabili come danno emergente e, ai fini della risarcibilità del danno, è sufficiente provare che l'obbligo di pagamento di tali spese sia insorto nel patrimonio del danneggiato (ved. sul punto, Trib. Padova, sentenza n. 1421/2024; Trib. Taranto, sentenza n.
2135/2023; Cass. 22826/2010, secondo cui “In tema di liquidazione del danno, la locuzione
"perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”).
Nel caso di specie, al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, l'obbligazione di nei confronti dell'avv. Cova era già sorta, avendo il legale effettivamente Controparte_1 svolto l'attività per il recupero del credito ante causa e quantificato le sue spettanze.
pagina 11 di 18 Il secondo e il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi, riguardando la prova dell'asserita simulazione del piano di rientro di cui al doc. 2 prodotto nel fascicolo monitorio.
I predetti motivi non sono fondati.
Ritiene la Corte che il piano di rientro di cui al doc. 2 possa essere qualificato come atto Part ricognitivo di debito da parte della e come accordo transattivo tra le parti (sottoscritto da entrambe), volto alla fissazione di un piano per il versamento rateale del dovuto.
Parte appellante sostiene che tale piano di rientro sia frutto di una simulazione assoluta, posto che buona parte dei lavori indicati nel documento non sarebbero stati subappaltati dalla PPX alla ma ad altre imprese, o non sarebbero stati effettuati nel 2021 (ma l'anno Controparte_1
successivo).
Ciò posto, sebbene anche un atto unilaterale ricettizio quale è la ricognizione di debito possa in astratto essere oggetto di simulazione, ritiene la Corte che l'opponente/odierno appellante non abbia fornito adeguata prova della simulazione stessa.
La ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata titolata (come è l'atto sub doc. 2), ossia che descrive la causale del credito, mediante esplicita menzione del titolo che sorregge l'obbligazione attraverso la cosiddetta expressio causae, determina ai sensi dell'art. 1988 c.c. un'inversione dell'onere probatorio che consente di far presumere l'esistenza del rapporto fondamentale mediante presunzione iuris tantum, fintantoché il debitore non ne fornisca la prova contraria, dimostrando l'insussistenza del rapporto stesso. Il debitore deve pertanto dimostrare l'inesistenza del credito, non essendo peraltro la ricognizione di debito fonte autonoma di obbligazione, ma costituendo strumento di inversione dell'onere della prova.
L'allegazione di simulazione assoluta di un debito inesistente, da parte del debitore che ha effettuato la ricognizione deve essere supportata da adeguato corredo probatorio, non potendo il contenuto della scrittura privata essere inficiato da mere ricostruzioni fattuali alternative, non accompagnate da prove sufficienti a dimostrare l'assunto (così Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1787/2016).
Tornando al caso di specie, la prova della simulazione assoluta dell'atto ricognitivo ricade sulla società appellante e tale prova non è stata fornita, né offerta dalla Parte_1
Va premesso che l'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante, il 16.6.2022, della prima rata prevista nel piano di rientro costituisce un forte elemento a sostegno della veridicità del contenuto della dichiarazione ricognitiva e dell'accordo per un pagamento rateale del dovuto.
pagina 12 di 18 Ciò posto, tornando alla prova della simulazione, manca adeguata prova documentale della stessa, prova che la parte era tenuta a fornire ex artt. 1417 e 2722 c.c.
Non è stata prodotta alcuna controdichiarazione, volta a smentire il contenuto del doc. 2.
Parte appellata, a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, ha versato in atti due fatture, emesse dai subappaltatori e LI DO, rispettivamente per € Testimone_1
1.950,00 ed € 3.575,00, datate 11.11.2022 e 29.11.2022, e recanti quali causali “realizzazione pavimentazione in micro cemento presso vostro cantiere di via Galileo Galilei Fagnano Olona, villette ai n. civici 6, 18, 20, 22” e “prestazione di manodopera per realizzazione pavimentazione in micro cemento presso villette di Fagnano Olona, via G. Galilei civici nn. 6,
18, 20, 22”.
Tali fatture non costituiscono, ad avviso della Corte, idonea prova della simulazione dell'atto ricognitivo e del fatto che i lavori indicati nel riconoscimento di debito non siano stati eseguiti dalla ma dai subappaltatori Controparte_1 Controparte_5
Non può infatti escludersi che sul cantiere abbiano operato diversi subappaltatori e che, negli ultimi mesi del 2022, i subappaltatori AR e LI abbiano prestato le loro opere, relative ad ulteriori e diversi lavori di pavimentazione.
Va rilevato che le fatture di risalgono al novembre 2022 e che la stessa Controparte_5
appellante, nei capitoli di prova per testi, afferma di aver incaricato i predetti subappaltatori dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione in micro-cemento solo a luglio 2022, quando invece il piano di rientro asseritamente simulato si riferisce a lavori eseguiti nell'anno 2021.
Tale discrasia temporale porta a ritenere che i lavori di cui al piano di rientro posto a base del ricorso monitorio fossero diversi da quelli subappaltati ai sigg. e LI, pur Tes_1 trattandosi di lavori relativi al medesimo cantiere e all'opera di pavimentazione.
Premesso che è del tutto carente una prova documentale dell'allegata simulazione e che la stessa doveva essere provata per iscritto, va per completezza rilevato che i capitoli di prova orale Part dedotti dalla (testi LI e ) non sono comunque ammissibili, riferendosi a Tes_1
circostanze di fatto irrilevanti ai fini del decidere (lavori svolti sul cantiere oggetto di causa dopo il luglio 2022, presenza sul cantiere, in quel periodo, di e ore di lavoro Controparte_1 svolte dallo stesso) e comunque inidonee a smentire l'efficacia del riconoscimento di debito sub doc. 2, relativo, si ribadisce, a lavorazioni svolte l'anno precedente (2021).
La documentazione in atti comprova del resto che la scrittura ricognitiva sub doc. 2 è stata redatta a giugno 2022, quindi in data antecedente al momento in cui la PPX conferiva alle ditta l'incarico di svolgere lavorazioni sul cantiere di Fagnano Olona, via Controparte_5
Galileo Galilei.
pagina 13 di 18 Il terzo motivo di appello non è fondato.
L'atto sub doc. 2 deve infatti essere qualificato come scrittura ricognitiva di debito e accordo transattivo, relativo alla determinazione di un piano di rientro.
Il fatto che l'atto non contenga un'esplicita dichiarazione ricognitiva è circostanza irrilevante, posto che dal tenore dello stesso si comprende che le parti hanno voluto fissare dei termini di pagamento rateale dell'importo dovuto per i lavori di realizzazione di pavimentazione in micro- cemento eseguiti nel 2021 nei cantieri di via Rosmini, Gallarate, e di via Galileo Galilei,
Fagnano Olona. La qualificazione del negozio quale piano di rientro lavori eseguiti nel corso del 2021 e la determinazione dei termini di scadenza dei pagamenti implica il riconoscimento della debenza delle somme di cui alle rate, da versarsi nei termini indicati (anche in assenza di una esplicita dichiarazione di riconoscimento dell'altrui credito).
Secondo costante giurisprudenza, del resto, il riconoscimento di debito “non è soggetto a particolari requisiti formali, non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi atto che implichi univocamente, anche in maniera non esplicita, l'ammissione dell'altrui diritto” (Cass.
16271/2005; 13897/2020; 12967/2008).
L'atto sub doc. 2 non è peraltro indeterminato, precisando il numero di rate, i relativi importi e le scadenza, nonchè le causali, ossia la tipologia dei lavori svolti e i cantieri ove tali lavori hanno avuto esecuzione.
Il fatto che ai punti 4 e 5 sia indicato semplicemente “prestazione manodopera per esecuzione pavimenti in microcemento” non è circostanza che comporta, come vorrebbe l'appellante, la nullità dell'atto ricognitivo per indeterminatezza dell'oggetto, essendo precisate, anche ai punti
4 e 5, l'ammontare delle rate e le scadenze e non risultando necessaria l'indicazione dei cantieri ove è stata prestata la manodopera (in mancanza di diversa indicazione, deve infatti ritenersi che si tratti dei medesimi cantieri indicati ai punti precedenti).
Il quarto motivo è inammissibile, avendo ad oggetto censure nuove, non formulate nell'ambito del giudizio di primo grado (in particolare la circostanza che il avrebbe richiesto CP_1
importi comprensivi di IVA, anche quando l'IVA non era dovuta).
La circostanza che il creditore - a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - non abbia richiesto l'IVA è del resto comprovata dalla fattura in atti, relativa alla rata n.
1. Tale fattura, alla voce IVA, non indica alcun importo e richiama l'art. 17 comma 6 lett. a) del D.P.R.
633/1972, norma che applica il regime del reverse charge alle prestazioni del subappaltatore.
L'operazione era pertanto esente da IVA, come documentato in atti. Confermano l'esenzione da IVA il verbale di pignoramento prodotto dall'appellante, il verbale di udienza avanti al GE
e l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
pagina 14 di 18 Il sesto motivo è parimenti infondato.
L'opponente/appellante ha allegato che non sarebbe stata posata a regola d'arte la pavimentazione in micro-cemento presso l'unità immobiliare del sig. (cantiere Testimone_2
di via Galilei, Fagnano Olona).
L'opposto/appellato ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia (e di regresso), non avendo la società committente inviato tempestiva denunzia dei vizi dell'opera al subappaltatore e dovendosi applicare il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2226
c.c.
L'eccezione di decadenza è fondata.
In tema di subappalto, costante giurisprudenza ha affermato che il subappaltante, per poter agire in regresso nei confronti del subappaltatore (art. 1670 c.c.), deve “girargli” entro 60 giorni la denunzia che ha ricevuto dal committente (Cass. 24717/2018: “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”; ved. anche Cass. 23071/2020, 9766/2016,
26686/2014).
Dalla documentazione versata in atti, risulta una sola denunzia dei vizi a firma del committente indirizzata alla PPX. La missiva è priva di data certa e non è stata fornita prova Tes_2 dell'avvenuto inoltro della stessa alla società appaltatrice. La missiva porta peraltro la data del
25.9.2023 ed è stata quindi redatta oltre un anno dopo, rispetto al momento in cui si sarebbero manifestati i vizi (giugno 2022).
Part Nessuna prova è stata fornita circa il tempestivo inoltro della denunzia da parte della al
(nel termine di 60 giorni dalla denunzia dei vizi da parte del committente). CP_1
I capitoli di prova dedotti sul punto risultano inammissibili, perché irrilevanti, essendo volti a
Cont provare una denunzia dei vizi effettuata direttamente dal al Dall' a giugno 2022. Tes_2
pagina 15 di 18 Tale denunzia, anche laddove effettuata, non avrebbe valore, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata (stante l'autonomia del contratto di subappalto rispetto al contratto di appalto).
L'appellante afferma che il avrebbe riconosciuto i vizi e i difetti della pavimentazione CP_1
posata sul cantiere di via Galilei, avendo provveduto ad un tentativo di ripristino a settembre
Cont 2022. La circostanza è stata contestata dalla e non è stata adeguatamente provata dalla società appellante, la quale si è limitata a dedurre sul punto un capitolo di prova per testi di tenore generico e pertanto inammissibile.
In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che “l'eventuale ammissione, da parte del subappaltatore, dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art. 1667 c.c. (o ex art. 1669
c.c.), per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia” (Cass. ord. 8647/2024).
La responsabilità del subappaltatore, inoltre, “è qualificata come condizionata, appunto perché
l'appaltatore può farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti” (Cass. ord. 8647/2024), circostanza non provata nel caso di specie.
La domanda di ripetizione dell'indebito, con riferimento all'importo di € 3.000,00 versato in data 6.8.2021, non è infine fondata e si pone in contrasto con il piano di rientro sottoscritto a
Part giugno 2022. In tale piano, infatti, al punto 1, è indicato come ancora dovuto dalla un importo di € 10.000,00 per il cantiere di via Rosmini 2 e di via Galilei 8 e non il minore importo di € 7.000,00 (ossia € 10.000,00 - € 3.000,00). Part Per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da è infondato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, lo stesso è parimenti infondato. lamenta il fatto che il primo Giudice abbia liquidato le spese processuali, Controparte_1
applicando i parametri minimi, anziché quelli medi.
La liquidazione delle spese del primo grado di giudizio appare in realtà corretta. Il Tribunale ha applicato i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento, e ha fornito motivazione adeguata e condivisibile, avendo riguardo “all'attività effettivamente svolta” e in particolare al fatto che la fase istruttoria è consistita nel mero deposito delle memorie (senza escussione di testi) e la fase decisionale nella mera discussione orale (senza deposito di scritti difensivi conclusionali). Quanto alle altre fasi, il primo Giudice ha giustificato l'applicazione dei parametri minimi, sottolineando il tenore “non particolarmente perspicace” delle difese pagina 16 di 18 dell'opponente in tema di simulazione e, quindi, la scarsa complessità della materia del contendere.
La giurisprudenza ha del resto chiarito, in tema di liquidazione delle spese processuali, “che la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014
e del potere discrezionale del giudice” (così Cass. ord. 33642/2024; vedi anche Cass.
19989/2021; 89/2021, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo“).
In definitiva, il giudice non è vincolato ad applicare i parametri medi e può quantificare le spese processuali tra il minimo e massimo tariffario, senza fornire una specifica motivazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una puntuale motivazione in ordine alla liquidazione delle spese, pur non derogando ai valori minimi, motivazione del tutto condivisibile.
Per tutti i motivi esposti, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate per quota di 1/5, considerato il rigetto dell'appello incidentale e quindi la parziale soccombenza dell'appellata. La restante quota di 4/5 deve essere posta a carico di stante la sua soccombenza prevalente. Tale Parte_1
quota viene liquidata come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione (non essendosi svolta attività istruttoria) e i parametri medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 696/2024, pubblicata il 29/05/2024, Pt_1
così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, con conferma della sentenza di primo grado;
2) Compensa per quota di 1/5 le spese del presente grado di giudizio;
pagina 17 di 18 3) Pone a carico dell'appellante principale la restante quota di spese, quota che liquida in
€ 6.775,20, oltre ad € 284,40 per anticipazioni, al 12,50% per rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a., se dovute per legge;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 696/2024, pubblicata il 29/05/2024 e notificata in pari data,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in VIA NINO LOCARNO 4 21017 SAMARATE, con il patrocinio degli avv.
ALIMENTO ADRIANO e DE FRANCO VERUSCA, elettivamente domiciliata in VIA
GOFFREDO MAMELI, 31 20129 MILANO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COVA CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA TORINO
N. 2 GALLARATE, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 696/2024, pubblicata il 29/05/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così giudicare: Nel merito, in via principale: - revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1505/2023 del 25 settembre 2023, per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano integralmente;
- rigettare la domanda di condanna dell'esponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la simulazione assoluta relativa al documento n.
2 avversario - fascicolo monitorio della MD - titolato "piano di rientro fatturazione lavori eseguiti nel corso del 2021" per le ragioni esposte in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dello stesso. - accertare e dichiarare che per i lavori
Cont subappaltati alla nei cantieri di Gallarate, alla Via Rosmini n. 2 e, di Fagnano Olona, alla
Via Galileo Galilei n. 8, le parti convenivano un corrispettivo di Euro 10.000,00; - accertare e dichiarare che per i lavori di cui al capo precedente, la PPX versava la somma di Euro
13.000,00 e che, quindi, versava una somma superiore (Euro 3.000,00) rispetto a quella dovuta;
- accertare e dichiarare l'indebito oggettivo, ovvero l'arricchimento senza causa, della
Cont Cont per i motivi esposti in narrativa;
- condannare la a restituire alla PPX la somma di
Euro 3.000,00 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che i vizi ed i difetti Cont dei lavori subappaltati alla presso il cantiere di Fagnano Olona, alla Via Galileo Galilei
n. 8, privi dell'esecuzione a regola d'arte e, quindi, accertare e dichiarare il reale valore Cont economico dei lavori eseguiti con condanna della a restituire la differenza tra il reale
Part valore economico e quanto pagato da .
In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 1. "Vero che Lei, nel luglio 2022, veniva incaricato dalla
[...]
di eseguire dei lavori di realizzazione di pavimenti in microcemento presso i cantieri di Pt_1
Fagnano Olona (VA), alla Via Galileo Galilei nn. 6, 18, 20 e 22?" 2. "Vero che i lavori di cui al capitolo precedente n. 1 venivano eseguiti maggiormente da Lei nonché dai suoi collaboratori?"; 3. "Vero che nei cantieri di cui al capitolo precedente n. 1 era presente anche la ditta individuale LI DO il quale anch'egli eseguiva e ultimava i lavori di realizzazione di pavimenti in microcemento?"; 4. "Vero che solo per poche giornate di lavoro sui cantieri di cui al capitolo precedente n. 1 interveniva il SI. Dall' per eseguire CP_1
delle opere di rifinitura dei lavori da Voi eseguiti?"; 5. "Vero che quindi Lei ha eseguito i lavori di cui alla fattura n. 10/2022 che si rammostra per la conferma sub. nostro doc. 6?". Si indica
a teste sui capitoli di cui sopra da n. 1 a n. 5: - SI. (c.f. Testimone_1
pagina 2 di 18 , quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, con sede C.F._2
in Mornago (VA), alla Via Carlo Carugo n. 6/A. *** Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 6. "Vero che Lei, nel luglio
2022, veniva incaricato dalla di eseguire dei lavori di realizzazione di pavimenti in Parte_1
microcemento presso i cantieri di Fagnano Olona (VA), alla Via Galileo Galilei nn. 6, 18, 20
e 22?" 7. "Vero che i lavori di cui al capitolo precedente n. 6 venivano eseguiti maggiormente da Lei nonché dai suoi collaboratori?"; 8. "Vero che nei cantieri di cui al capitolo precedente
n. 6 era presente anche la ditta individuale il quale anch'egli eseguiva ed Testimone_1
ultimava i lavori di realizzazione di pavimenti in microcemento?"; 9. "Vero che solo per poche giornate di lavoro, sui cantieri di cui al capitolo precedente n. 1 interveniva il SI. CP_1
per eseguire delle opere di rifinitura dei lavori da Voi eseguiti?"; 10. "Vero che quindi
[...]
Lei ha eseguito i lavori di cui alla fattura n. 1/2022 che si rammostra per la conferma sub. nostro doc. 8?". Si indica a teste sui capitoli di cui sopra da n. 6 a n. 10: - SI. DO
LI (c.f. , quale legale rappresentante della omonima ditta C.F._3
individuale, con sede in Locate Varesino (CO), alla Via Trento e Trieste n. 2. *** Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi prova per teste sui seguenti capitoli di prova: 11. "Vero che Lei, in data 14 giugno 2021, appaltava alla i lavori di Parte_1
tinteggiatura facciata e successivamente realizzazione di pavimenti in microcemento presso il cantiere di Fagnano Olona (VA), alla Via Galileo Galilei n. 8?" 12. "Vero che Lei, nel giugno
2022, lamentava al SI. , l'errata esecuzione dei lavori di cui al capitolo Controparte_1
precedente n. 11 e in particolare lamentava l'esistenza dei vizi e difetti indicati nella missiva che si rammostra per la conferma sub. nostro doc. 9?"; 13. "Vero che nel mese di settembre
2022, il SI. , preso atto delle sue lamentale, eseguiva delle opere di Controparte_1
riparazione al fine di porre rimedio ai vizi e difetti lamentati?"; 14. "Vero che i lavori di
Cont riparazione eseguiti da si rivelavano vani?". Si indica a teste sui capitoli di cui sopra da
n. 11 a n. 14: - SI. (c.f. ), residente in [...]C.F._4
(VA), alla Via Galileo Galilei n. 8. *** Si chiede sia ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla
Banca UNICREDI filiale di Somma Lombardo di esibire tutta la documentazione, comprensiva di allegati, predisposta dalla di , nel giugno 2022, per Controparte_1 Controparte_1
dimostrare di avere crediti esigibili per prolungare temporaneamente il rientro economico di un investimento finanziario intestato alla compagna SI.ra . *** In ogni caso: - Parte_2 con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
Per : Controparte_1
pagina 3 di 18 “La precisava le conclusioni, chiedendo che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello volesse, contrariis rejectis eccezione e deduzione reietta, così giudicare: NEL
MERITO: dichiarare inammissibile o rigettare l'avverso appello;
IN ACCOGLIMENTO
DELL'APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 696/24 del Tribunale di Busto Arsizio, liquidare le spese di soccombenza in primo grado nella seguente misura: fase di studio euro 1.701/00 + fase introduttiva euro 1.204/00 + fase di trattazione euro 1.806/00
+ fase decisionale euro 2.905/00 = euro 7.616/00, oltre rimborso forfettario 15%, C.p.a. 4% e
I.v.a. 22%, se dovuta;
IN VIA ISTRUTTORIA: A) dichiarare inammissibili le nuove produzioni, comprese quelle incorporate a pagina 14 dell'avverso appello, rigettare le avverse istanze istruttorie e, sempre senza accettazione dell'inversione degli oneri probatori, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che intorno alla fine di dicembre 2020 nella persona del Parte_1
SI. incaricava il SI. di eseguire lavorazioni di Parte_3 Controparte_1
imbiancatura, di rasatura armata, di applicazione di intonachino e di applicazione di ferri, nonché di realizzare pavimenti in microcemento, di allestire i ponteggi e coordinare e supervisionare gli interventi di altri artigiani presso i cantieri di Gallarate, Via Rosmini n. 2,
Fagnano Olona, Via Galileo Galilei n. 8, Fagnano Olona, Via Galileo Galilei n. 18, Fagnano
Olona, Via Galileo Galilei n. 22, Fagnano Olona, Via Galileo Galilei n. 20 e Fagnano Olona,
Via Galileo Galilei n. 6, oltre che nei cantieri di Vanzaghello, Via Don Minzoni n. 4 e
Vanzaghello, Via Don Sturzo n. 16 (proprietà , di Gallarate, Via Antonio Testimone_3
Rossini (palazzina), di Ferno, Via Roma (proprietà ), di Fagnano Olona, Via Monello n. Pt_4
4 e Via Montello n. 26 (proprietà e ), di Samarate, Via Roma Testimone_4 Parte_5
n. 5, di Samarate, Via XX Settembre, e di (proprietà Parte_6 Parte_7
? 2) Vero che i materiali per la realizzazione di quanto previsto al capitolo che precede
[...] erano forniti da 3) Vero che il SI. prestava la propria opera Parte_1 Controparte_1
presso i cantieri di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, dal lunedì al sabato? 4) Vero che, conclusa la propria opera, il SI. chiedeva a nella persona del SI. Controparte_1 Parte_1 Pt_3
, l'importo di euro 60/00 all'ora per l'attività svolta? 5) Vero che, in esito a plurimi
[...] incontri tra il SI. e nella persona del SI. , Controparte_1 Parte_1 Parte_3 comunicava a controparte di essere disposto ad accettare l'importo di euro 44/00 all'ora, e così per complessivi euro 63.360/00? 6) Vero che a partire dal mese di gennaio 2022 e sino alla firma della scrittura sub doc. 2 allegata al ricorso monitorio il SI. Controparte_1
telefonava due volte alla settimana al SI. chiedendo il pagamento di euro Parte_3
pagina 4 di 18 60.000/00 per i lavori di cui alla scrittura citata? 7) Vero che la scrittura sub doc. 2 allegata al ricorso monitorio è stata redatta nei primi giorni del mese di giugno 2022 dal SI. Pt_3
? 8) Vero che la scrittura sub doc. 2 allegata al ricorso monitorio fu firmata dal SI.
[...]
per e dal SI. in data 20 giugno 2022 presso la Parte_3 Parte_1 Controparte_1
sede di in Samarate, Via Nino Locarno n. 4? 9) Vero che in data 20 giugno 2022 il Parte_1
SI. di inviava via Whatsapp al SI. la scrittura Parte_3 Parte_1 Controparte_1
sub doc. 2 del fascicolo monitorio, come da docc. 9 e 14? Indica quali testi: - , Parte_2
Via Fiume n. 25 – 21010 Ferno VA (su tutti i capitoli); - Via Mentana n. 2 – Testimone_5
21013 Gallarate VA (su tutti i capitoli); - DO LI, Via Trento e Trieste n. 4 – 22070
Locate Varesino CO (su tutti i capitoli); - , Via San Giuseppe n. 26/G – 21010 Testimone_6
Cardano Al Campo VA (su tutti i capitoli); B) nel caso di ammissione in tutto o in parte delle prove orali ex adverso articolate, chiedere che sulle stesse siano sentiti a prova contraria i seguenti testi: - , Via San Giuseppe n. 26/G – 21010 Cardano Al Campo VA;
Testimone_6
- Via Mentana n. 2 – 21013 Gallarate VA. Spese di entrambi i gradi di giudizio Testimone_5 rifuse.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1505/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 25.09.2023, con cui le era stato ingiunto di pagare all'impresa individuale di Controparte_1 Controparte_1 la somma di € 40.915,16 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale residuo del piano di rientro sottoscritto dalle parti per lavori eseguiti nel corso dell'anno 2021 presso vari cantieri di competenza di oltre ai costi sostenuti dal creditore per il recupero delle Parte_1 somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 d.lgs. 231/2002.
Circa lo svolgimento dei fatti, l'opponente ha precisato che, tra l'anno 2021 ed il 2022, alla Part
venivano appaltati lavori di pavimentazione in micro-cemento presso i cantieri di Fagnano
Olona, via Galileo Galilei n. 6, 8, 18, 20, 22 e di Gallarate, via Rosmini 2. Ottenuti i succitati
Part Cont appalti, la , stante i rapporti collaborativi di lunga data con la contattava il legale rappresentante di quest'ultima, al fine di subappaltarle i lavori. Prima di ricevere i predetti lavori
Part in subappalto, il chiedeva al legale rappresentante della di sottoscrivere un CP_1
documento per uso esclusivamente personale, nel quale la PPX certificava che, nel 2021, erano
Cont stati eseguiti ed ultimati dei lavori dalla e dal quale risultasse un debito della PPX nei Cont confronti della per € 50.000,00 (doc. 2 del fascicolo monitorio). Stante i buoni rapporti tra le parti, veniva sottoscritto un documento che veniva denominato “piano di rientro fatturazione
pagina 5 di 18 Part lavori eseguiti nel corso del 2021”. Solo dopo molti mesi, il legale rappresentante della comprendeva che il documento era stato indebitamente utilizzato dal CP_1
Cont Nel luglio 2021, PPX e stipulavano, verbalmente, un contratto di subappalto avente per oggetto esclusivamente i lavori di esecuzione dei pavimenti in micro cemento presso i cantieri di Gallarate, Via Rosmini n. 2, e di Fagnano Olona, alla Via Galileo Galilei n. 8, convenendo Cont un corrispettivo di € 10.000,00 in favore del subappaltatore. La versava un acconto di € Cont 3.000,00, fatturato tardivamente dalla In corso d'opera, nel giugno 2022, un committente
Part della , relativamente al cantiere di via Galileo Galilei 8, lamentava al l'errata CP_1 esecuzione dei lavori e, nel settembre 2022, quest'ultimo provvedeva ad eseguire delle opere di riparazione, le quali, tuttavia, si rivelavano inutili. In data 15 giugno 2022, la PPX effettuava
Cont un secondo bonifico alla a titolo di saldo dei lavori eseguiti, per l'erroneo importo di €
10.000,00. Successivamente, ultimati i lavori presso i cantieri di cui sopra, su accordo verbale Part Cont con , la si recava presso i cantieri di Fagnano Olona, alla via Galileo Galilei nn. 6, 18,
20 e 22 per eseguire esclusivamente delle opere di rifinitura del micro-cemento (di lavori già terminati da e DO LI, che avevano infatti emesso fattura). Nulla, Testimone_1
però, veniva concordato dalle parti circa il corrispettivo delle opere di rifinitura. Con missiva del 25 settembre 2023, il committente dei lavori eseguiti presso il cantiere di Fagnano Olona,
Via Galileo Galilei 8, contestava alla PXX l'errata esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, rilevando che gli interventi riparativi eseguiti nel giugno 2022 non erano stati risolutivi delle problematiche riscontrate.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che: - i costi richiesti ai sensi dell'articolo 6 comma 2
d.lgs. 231/2002, per assistenza legale stragiudiziale, non dovevano essere riconosciuti, in quanto non vi era la prova della loro corresponsione;
- i punti indicati nel documento posto a fondamento del ricorso monitorio (piano di rientro fatturazione lavori eseguiti nel 2021), ad eccezione del n. 1, erano frutto di un accordo simulatorio tra le parti (simulazione assoluta): Cont una parte dei lavori indicati nel piano di rientro, infatti, non erano stati eseguiti dalla la quale, in relazione ai punti n. 2 e 3 del documento, aveva solo effettuato opere di rifinitura, mentre non aveva effettuato i lavori di cui ai punti n. 4 e 5 del piano stesso;
- inoltre, i lavori effettuati nel cantiere di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 8 non erano stati eseguiti a regola d'arte.
L'opponente ha rilevato poi l'indeterminatezza dei lavori di cui ai punti 4 e 5 del piano di rientro, non essendo identificato neppure il cantiere ove erano stati eseguiti i lavori.
pagina 6 di 18 Infine, l'opponente ha affermato di aveva versato, in relazione al cantiere di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 3, un importo indebito di € 3.000,00 (oltre agli € 10.000,00 effettivamente dovuti), importo di cui ha chiesto la restituzione.
La PPX ha quindi insistito per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna di
[...]
alla restituzione della somma di € 3.000,00, versati in eccesso rispetto al dovuto. CP_1
Ha poi chiesto al Tribunale di accertare la sussistenza di vizi e difetti nei lavori subappaltati alla
Cont
relativi al cantiere di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 8, e il reale valore economico dei
Cont lavori eseguiti, con condanna della subappaltatrice alla restituzione della differenza tra il Part reale valore economico dell'opera subappaltata e quanto pagato da .
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti, precisando di aver stipulato un contratto di subappalto relativo ai lavori di imbiancatura e posa di pavimenti in micro-cemento nei cantieri di via Galilei 6, 8, 18, 20 e 22, Fagnano Olona, e di via Rosmini 2, Gallarate. Cont Ricevuto un acconto di € 3.000,00, la richiedeva il pagamento del saldo, pari ad €
60.000,00. Stante il protratto inadempimento dell'appaltatrice, le parti giungevano all'accordo di cui al piano di rientro sub doc. 2, concordando il versamento di complessivi € 50.000,00 da Part parte della , secondo le scadenze indicate nel predetto documento.
L'opponente si limitava a versare la prima rata di euro 10.000,00 in data 16.6.2022, omettendo ogni ulteriore pagamento.
Cont Il negozio di cui al doc. 2 non era simulato: la aveva lavorato sui cantieri, unitamente ad Part altre imprese direttamente incaricate dalla , e nessuna contestazione in ordine alla qualità dei lavori di pertinenza dell'opposta era mai pervenuta alla stessa.
L'opposta ha eccepito la genericità e tardività della contestazione circa la qualità dei lavori (sub doc. 9 di parte opponente), eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione ai sensi della normativa in materia di prestazione d'opera (art. 2226 c.c.), applicabile al caso di specie, posto che il opera quale artigiano, lavorando da solo. CP_1
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 696/24, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali, liquidate secondo i valori minimi, e con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Il primo Giudice ha rilevato in primo luogo che l'opposta aveva documentato l'intervenuto pagamento delle spese per attività legale stragiudiziale.
pagina 7 di 18 Ha poi sottolineato che il “piano di rientro” posto a base del ricorso monitorio doveva essere qualificato come un riconoscimento di debito, atto unilaterale recettizio che, come tale, non è suscettibile di simulazione assoluta (non essendo un contratto) e determina un'inversione dell'onere probatorio, dispensando il creditore dal dover provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Parte opponente non aveva fornito prova del fatto che i lavori dei quali veniva richiesto il pagamento non erano stati effettuati dalla ma da altre ditte Controparte_1
subappaltatrici. Era poi inconferente la circostanza che il piano di rientro non indicasse, ai punti
4 e 5, in quali cantieri la ditta subappaltatrice avesse fornito prestazioni di manodopera, non essendo tale piano di rientro un contratto, ma un mero atto ricognitivo di debito.
Quanto infine ai pretesi vizi nell'esecuzione dei lavori relativi al cantiere di via Galilei 8, il
Cont Tribunale ha rilevato che la denunzia effettuata direttamente dal committente al Dall' non aveva alcun valore (non potendo raggiungere il medesimo scopo della denunzia effettuata direttamente dall'appaltatore al subappaltatore) e che, a fronte dell'eccezione di parte opposta sul punto, parte opponente non aveva provato di aver effettuato alcuna comunicazione tempestiva al subappaltatore (dal giugno del 2022) in quanto il subappaltatore deve comunque essere formalmente notiziato, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni, della denunzia del committente.
Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza di primo grado per i Parte_1
seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c.
Il Tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo, anziché revocarlo, pur dando atto che le spese legali per l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. Alberto Cova erano state pagate dalla Cont solo il 12.2.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso monitorio.
L'impresa ricorrente aveva pertanto richiesto in sede monitoria il pagamento di somme di cui non era ancora creditrice.
Non era stato poi versato il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la spesa era relativa ad attività stragiudiziale non necessaria, non finalizzata a determinare una pronta definizione del contenzioso.
2) Errata interpretazione e violazione dell'art. 1414 c.c.
Il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere non suscettibili di simulazione anche i negozi unilaterali ricettizi e nel non ammettere i capitoli volti a provare la predetta simulazione.
Cont In realtà, la ricognizione di debito era simulata, laddove indicava lavori non svolti dalla ma da altre ditte subappaltatrici, e non svolti nell'anno 2021.
3) Errata interpretazione dell'art. 1988 c.c. ed errata valutazione delle prove.
pagina 8 di 18 Il piano di rientro non poteva essere qualificato come atto ricognitivo di debito, mancando nello stesso qualsivoglia dichiarazione di riconoscimento dell'esistenza di una posizione debitoria.
Il piano di rientro indicava infatti solo un elenco di lavori asseritamente eseguiti, le somme dovute in acconto e le date alle quali le somme dovevano essere versate.
Il piano predetto era peraltro un contratto, essendo stato firmato anche dalla creditrice, e non per mera accettazione della dichiarazione unilaterale della PXX.
Erano stati peraltro stabiliti una riduzione del dovuto e uno scadenziario dei pagamenti e ciò presupponeva un accordo tra parte creditrice e parte debitrice.
Inquadrato correttamente l'accordo di cui al doc. 2 quale contratto simulato, non poteva applicarsi allo stesso la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., gravando sulla creditrice l'onere di provare il rapporto sottostante. Il contratto, quanto poi ai punti 4 e 5, era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in mancanza di indicazione dei cantieri ove era stata realizzata la pavimentazione in micro-cemento.
4) Errata valutazione delle prove.
Parte ricorrente aveva richiesto un importo comprensivo di IVA, quando in realtà l'IVA non Cont era dovuta, beneficando l'impresa dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 17, per le prestazioni rese in subappalto.
Il decreto ingiuntivo, in definitiva, era stato emesso per somma superiore a quanto realmente dovuto.
Il primo Giudice non aveva poi valutato correttamente i documenti e non aveva colto le
Cont contraddizioni tra i capitoli di prova dedotti dalla e il piano di rientro posto a base del ricorso monitorio (contraddizioni relative ai lavori svolti, ai cantieri oggetto del subappalto, all'ammontare dei compensi).
5) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Parte opponente aveva fornito ampia documentazione atta a dimostrare la simulazione del piano di rientro, documentazione che ben può essere differente da una mera controdichiarazione (non richiesta peraltro per la prova della simulazione assoluta).
Fornivano piena prova della simulazione: la missiva di contestazione inviata alla PPX dal committente nel giugno 2022; la circostanza che la PPX avesse chiesto ai Testimone_2
committenti un corrispettivo per la manodopera e i materiali solo di poco superiore a quello richiesto dall'impresa subappaltatrice (circostanza oggettivamente non credibile).
Il primo Giudice avrebbe poi errato nel non ammettere le prove orali, volte a dimostrare la simulazione.
6) Violazione degli artt. 1670 c.c. e 115 c.p.c.
pagina 9 di 18 Il Tribunale avrebbe poi errato nel ritenere maturata la decadenza dalla possibilità di far valere, nei confronti del subappaltatore, i vizi dell'opera denunciati dal committente. Cont Nel caso di specie, infatti, la aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi, provvedendo ai lavori di ripristino, poi rivelatisi inefficaci (circostanza incontestata dall'opposta).
L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cui al doc. 2 del Cont fascicolo monitorio della e quindi la declaratoria di nullità e l'inefficacia dello stesso;
Cont l'accertamento che per i lavori subappaltati alla nei cantieri di Gallarate, via Rosmini 2, e di Fagnano Olona, via Galileo Galilei 8, le parti avevano convenuto un corrispettivo di €
10.000,00; l'accertamento che per i lavori di cui al capo precedente, la PPX aveva versato la maggior somma di Euro 13.000,00, con conseguente versamento indebito di € 3.000,00; la Cont condanna della alla restituzione alla PPX della predetta somma di € 3.000,00; Cont l'accertamento della sussistenza di vizi e difetti dei lavori subappaltati alla presso il cantiere di Fagnano Olona, via Galilei 8; l'accertamento del reale valore economico dei lavori eseguiti, Cont Part con condanna della a restituire la differenza tra il reale valore e quanto pagato da .
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appellata ha rilevato: - quanto al primo motivo, che le spese stragiudiziali (liquidabili senza necessità di un parere di conformità) costituiscono un danno risarcibile, a prescindere che le stesse siano state effettivamente sborsate prima del deposito del ricorso monitorio;
- quanto al secondo motivo, che la prova della simulazione doveva essere fornita con una controdichiarazione scritta e non per testi o per presunzioni;
- quanto al terzo motivo, che l'atto di cui al doc. 2 (a prescindere dalla sua unilateralità o bilateralità) doveva qualificarsi come ricognizione di debito, con tutte le conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio;
- quanto al quarto motivo, che lo stesso risultava nuovo e pertanto inammissibile;
in ogni caso, le somme richieste dalla erano esenti da IVA e infatti l'IVA mai era stata Controparte_1
richiesta; - quanto al quinto motivo, l'appellata rilevava che il negozio ricognitivo e la presunzione di cui all'art. 1988 c.c. non potevano certamente essere superati dalle prove orali Part dedotte dalla , in quanto generiche e relative a rapporti dell'appellante con soggetti terzi;
- quanto al sesto motivo, l'appellata ribadiva di non aver mai ricevuto denunce di contestazione della qualità dei lavori, di non aver mai svolto alcun lavoro di ripristino, né riconosciuto l'esistenza dei vizi.
L'appellata, in via di appello incidentale, ha chiesto la rideterminazione delle spese legali del procedimento di primo grado, con applicazione dei parametri medi, stante la totale
Part soccombenza della e considerato che, quanto alla fase istruttoria, la prestazione pagina 10 di 18 intellettuale di maggiore spessore è proprio quella relativa alla redazione delle tre memorie, da sole capaci di “consumare” la relativa fase, così come la discussione orale integra una delle due ipotesi della fase decisionale e non deve comportare una riduzione del compenso.
All'udienza del 16.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello proposto da non è fondato e deve pertanto essere respinto. Parte_1
Il primo motivo non è fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che le spese stragiudiziali per l'attività svolta dal legale della (avv. Cova) erano state quantificate dallo stesso con nota spese (doc. 5 Controparte_1 del fascicolo monitorio), per l'invio della diffida del 29.5.2023 allegata al ricorso monitorio
(doc. 4). L'importo richiesto, pari ad € 800,00 oltre IVA e spese, è inferiore al minimo tariffario per l'attività stragiudiziale e risulta provato l'invio da parte dell'avv. del CP_3 CP_4
sollecito di pagamento, con pec del 29.5.2023.
L'art. 6 del d.lgs. 231/02 prevede espressamente il rimborso delle spese sostenute per attività stragiudiziale di recupero del credito e l'attività in concreto svolta dall'avv. Cova risulta necessaria e non comportante certamente esborsi esagerati o superflui.
Il fatto poi che l'importo di cui alla notula dell'avv. Cova sia stato corrisposto dal cliente solo in data 12.2.2024 non esclude che esso debba essere rimborsato. Va precisato che le spese legali stragiudiziali sono qualificabili come danno emergente e, ai fini della risarcibilità del danno, è sufficiente provare che l'obbligo di pagamento di tali spese sia insorto nel patrimonio del danneggiato (ved. sul punto, Trib. Padova, sentenza n. 1421/2024; Trib. Taranto, sentenza n.
2135/2023; Cass. 22826/2010, secondo cui “In tema di liquidazione del danno, la locuzione
"perdita subita", con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”).
Nel caso di specie, al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, l'obbligazione di nei confronti dell'avv. Cova era già sorta, avendo il legale effettivamente Controparte_1 svolto l'attività per il recupero del credito ante causa e quantificato le sue spettanze.
pagina 11 di 18 Il secondo e il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi, riguardando la prova dell'asserita simulazione del piano di rientro di cui al doc. 2 prodotto nel fascicolo monitorio.
I predetti motivi non sono fondati.
Ritiene la Corte che il piano di rientro di cui al doc. 2 possa essere qualificato come atto Part ricognitivo di debito da parte della e come accordo transattivo tra le parti (sottoscritto da entrambe), volto alla fissazione di un piano per il versamento rateale del dovuto.
Parte appellante sostiene che tale piano di rientro sia frutto di una simulazione assoluta, posto che buona parte dei lavori indicati nel documento non sarebbero stati subappaltati dalla PPX alla ma ad altre imprese, o non sarebbero stati effettuati nel 2021 (ma l'anno Controparte_1
successivo).
Ciò posto, sebbene anche un atto unilaterale ricettizio quale è la ricognizione di debito possa in astratto essere oggetto di simulazione, ritiene la Corte che l'opponente/odierno appellante non abbia fornito adeguata prova della simulazione stessa.
La ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata titolata (come è l'atto sub doc. 2), ossia che descrive la causale del credito, mediante esplicita menzione del titolo che sorregge l'obbligazione attraverso la cosiddetta expressio causae, determina ai sensi dell'art. 1988 c.c. un'inversione dell'onere probatorio che consente di far presumere l'esistenza del rapporto fondamentale mediante presunzione iuris tantum, fintantoché il debitore non ne fornisca la prova contraria, dimostrando l'insussistenza del rapporto stesso. Il debitore deve pertanto dimostrare l'inesistenza del credito, non essendo peraltro la ricognizione di debito fonte autonoma di obbligazione, ma costituendo strumento di inversione dell'onere della prova.
L'allegazione di simulazione assoluta di un debito inesistente, da parte del debitore che ha effettuato la ricognizione deve essere supportata da adeguato corredo probatorio, non potendo il contenuto della scrittura privata essere inficiato da mere ricostruzioni fattuali alternative, non accompagnate da prove sufficienti a dimostrare l'assunto (così Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1787/2016).
Tornando al caso di specie, la prova della simulazione assoluta dell'atto ricognitivo ricade sulla società appellante e tale prova non è stata fornita, né offerta dalla Parte_1
Va premesso che l'intervenuto pagamento da parte dell'odierna appellante, il 16.6.2022, della prima rata prevista nel piano di rientro costituisce un forte elemento a sostegno della veridicità del contenuto della dichiarazione ricognitiva e dell'accordo per un pagamento rateale del dovuto.
pagina 12 di 18 Ciò posto, tornando alla prova della simulazione, manca adeguata prova documentale della stessa, prova che la parte era tenuta a fornire ex artt. 1417 e 2722 c.c.
Non è stata prodotta alcuna controdichiarazione, volta a smentire il contenuto del doc. 2.
Parte appellata, a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, ha versato in atti due fatture, emesse dai subappaltatori e LI DO, rispettivamente per € Testimone_1
1.950,00 ed € 3.575,00, datate 11.11.2022 e 29.11.2022, e recanti quali causali “realizzazione pavimentazione in micro cemento presso vostro cantiere di via Galileo Galilei Fagnano Olona, villette ai n. civici 6, 18, 20, 22” e “prestazione di manodopera per realizzazione pavimentazione in micro cemento presso villette di Fagnano Olona, via G. Galilei civici nn. 6,
18, 20, 22”.
Tali fatture non costituiscono, ad avviso della Corte, idonea prova della simulazione dell'atto ricognitivo e del fatto che i lavori indicati nel riconoscimento di debito non siano stati eseguiti dalla ma dai subappaltatori Controparte_1 Controparte_5
Non può infatti escludersi che sul cantiere abbiano operato diversi subappaltatori e che, negli ultimi mesi del 2022, i subappaltatori AR e LI abbiano prestato le loro opere, relative ad ulteriori e diversi lavori di pavimentazione.
Va rilevato che le fatture di risalgono al novembre 2022 e che la stessa Controparte_5
appellante, nei capitoli di prova per testi, afferma di aver incaricato i predetti subappaltatori dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione in micro-cemento solo a luglio 2022, quando invece il piano di rientro asseritamente simulato si riferisce a lavori eseguiti nell'anno 2021.
Tale discrasia temporale porta a ritenere che i lavori di cui al piano di rientro posto a base del ricorso monitorio fossero diversi da quelli subappaltati ai sigg. e LI, pur Tes_1 trattandosi di lavori relativi al medesimo cantiere e all'opera di pavimentazione.
Premesso che è del tutto carente una prova documentale dell'allegata simulazione e che la stessa doveva essere provata per iscritto, va per completezza rilevato che i capitoli di prova orale Part dedotti dalla (testi LI e ) non sono comunque ammissibili, riferendosi a Tes_1
circostanze di fatto irrilevanti ai fini del decidere (lavori svolti sul cantiere oggetto di causa dopo il luglio 2022, presenza sul cantiere, in quel periodo, di e ore di lavoro Controparte_1 svolte dallo stesso) e comunque inidonee a smentire l'efficacia del riconoscimento di debito sub doc. 2, relativo, si ribadisce, a lavorazioni svolte l'anno precedente (2021).
La documentazione in atti comprova del resto che la scrittura ricognitiva sub doc. 2 è stata redatta a giugno 2022, quindi in data antecedente al momento in cui la PPX conferiva alle ditta l'incarico di svolgere lavorazioni sul cantiere di Fagnano Olona, via Controparte_5
Galileo Galilei.
pagina 13 di 18 Il terzo motivo di appello non è fondato.
L'atto sub doc. 2 deve infatti essere qualificato come scrittura ricognitiva di debito e accordo transattivo, relativo alla determinazione di un piano di rientro.
Il fatto che l'atto non contenga un'esplicita dichiarazione ricognitiva è circostanza irrilevante, posto che dal tenore dello stesso si comprende che le parti hanno voluto fissare dei termini di pagamento rateale dell'importo dovuto per i lavori di realizzazione di pavimentazione in micro- cemento eseguiti nel 2021 nei cantieri di via Rosmini, Gallarate, e di via Galileo Galilei,
Fagnano Olona. La qualificazione del negozio quale piano di rientro lavori eseguiti nel corso del 2021 e la determinazione dei termini di scadenza dei pagamenti implica il riconoscimento della debenza delle somme di cui alle rate, da versarsi nei termini indicati (anche in assenza di una esplicita dichiarazione di riconoscimento dell'altrui credito).
Secondo costante giurisprudenza, del resto, il riconoscimento di debito “non è soggetto a particolari requisiti formali, non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi atto che implichi univocamente, anche in maniera non esplicita, l'ammissione dell'altrui diritto” (Cass.
16271/2005; 13897/2020; 12967/2008).
L'atto sub doc. 2 non è peraltro indeterminato, precisando il numero di rate, i relativi importi e le scadenza, nonchè le causali, ossia la tipologia dei lavori svolti e i cantieri ove tali lavori hanno avuto esecuzione.
Il fatto che ai punti 4 e 5 sia indicato semplicemente “prestazione manodopera per esecuzione pavimenti in microcemento” non è circostanza che comporta, come vorrebbe l'appellante, la nullità dell'atto ricognitivo per indeterminatezza dell'oggetto, essendo precisate, anche ai punti
4 e 5, l'ammontare delle rate e le scadenze e non risultando necessaria l'indicazione dei cantieri ove è stata prestata la manodopera (in mancanza di diversa indicazione, deve infatti ritenersi che si tratti dei medesimi cantieri indicati ai punti precedenti).
Il quarto motivo è inammissibile, avendo ad oggetto censure nuove, non formulate nell'ambito del giudizio di primo grado (in particolare la circostanza che il avrebbe richiesto CP_1
importi comprensivi di IVA, anche quando l'IVA non era dovuta).
La circostanza che il creditore - a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - non abbia richiesto l'IVA è del resto comprovata dalla fattura in atti, relativa alla rata n.
1. Tale fattura, alla voce IVA, non indica alcun importo e richiama l'art. 17 comma 6 lett. a) del D.P.R.
633/1972, norma che applica il regime del reverse charge alle prestazioni del subappaltatore.
L'operazione era pertanto esente da IVA, come documentato in atti. Confermano l'esenzione da IVA il verbale di pignoramento prodotto dall'appellante, il verbale di udienza avanti al GE
e l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
pagina 14 di 18 Il sesto motivo è parimenti infondato.
L'opponente/appellante ha allegato che non sarebbe stata posata a regola d'arte la pavimentazione in micro-cemento presso l'unità immobiliare del sig. (cantiere Testimone_2
di via Galilei, Fagnano Olona).
L'opposto/appellato ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia (e di regresso), non avendo la società committente inviato tempestiva denunzia dei vizi dell'opera al subappaltatore e dovendosi applicare il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 2226
c.c.
L'eccezione di decadenza è fondata.
In tema di subappalto, costante giurisprudenza ha affermato che il subappaltante, per poter agire in regresso nei confronti del subappaltatore (art. 1670 c.c.), deve “girargli” entro 60 giorni la denunzia che ha ricevuto dal committente (Cass. 24717/2018: “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”; ved. anche Cass. 23071/2020, 9766/2016,
26686/2014).
Dalla documentazione versata in atti, risulta una sola denunzia dei vizi a firma del committente indirizzata alla PPX. La missiva è priva di data certa e non è stata fornita prova Tes_2 dell'avvenuto inoltro della stessa alla società appaltatrice. La missiva porta peraltro la data del
25.9.2023 ed è stata quindi redatta oltre un anno dopo, rispetto al momento in cui si sarebbero manifestati i vizi (giugno 2022).
Part Nessuna prova è stata fornita circa il tempestivo inoltro della denunzia da parte della al
(nel termine di 60 giorni dalla denunzia dei vizi da parte del committente). CP_1
I capitoli di prova dedotti sul punto risultano inammissibili, perché irrilevanti, essendo volti a
Cont provare una denunzia dei vizi effettuata direttamente dal al Dall' a giugno 2022. Tes_2
pagina 15 di 18 Tale denunzia, anche laddove effettuata, non avrebbe valore, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata (stante l'autonomia del contratto di subappalto rispetto al contratto di appalto).
L'appellante afferma che il avrebbe riconosciuto i vizi e i difetti della pavimentazione CP_1
posata sul cantiere di via Galilei, avendo provveduto ad un tentativo di ripristino a settembre
Cont 2022. La circostanza è stata contestata dalla e non è stata adeguatamente provata dalla società appellante, la quale si è limitata a dedurre sul punto un capitolo di prova per testi di tenore generico e pertanto inammissibile.
In ogni caso, la giurisprudenza ha chiarito che “l'eventuale ammissione, da parte del subappaltatore, dell'esistenza di difformità o vizi dell'opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall'appaltatore ex art. 1667 c.c. (o ex art. 1669
c.c.), per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all'appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia” (Cass. ord. 8647/2024).
La responsabilità del subappaltatore, inoltre, “è qualificata come condizionata, appunto perché
l'appaltatore può farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti” (Cass. ord. 8647/2024), circostanza non provata nel caso di specie.
La domanda di ripetizione dell'indebito, con riferimento all'importo di € 3.000,00 versato in data 6.8.2021, non è infine fondata e si pone in contrasto con il piano di rientro sottoscritto a
Part giugno 2022. In tale piano, infatti, al punto 1, è indicato come ancora dovuto dalla un importo di € 10.000,00 per il cantiere di via Rosmini 2 e di via Galilei 8 e non il minore importo di € 7.000,00 (ossia € 10.000,00 - € 3.000,00). Part Per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da è infondato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, lo stesso è parimenti infondato. lamenta il fatto che il primo Giudice abbia liquidato le spese processuali, Controparte_1
applicando i parametri minimi, anziché quelli medi.
La liquidazione delle spese del primo grado di giudizio appare in realtà corretta. Il Tribunale ha applicato i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento, e ha fornito motivazione adeguata e condivisibile, avendo riguardo “all'attività effettivamente svolta” e in particolare al fatto che la fase istruttoria è consistita nel mero deposito delle memorie (senza escussione di testi) e la fase decisionale nella mera discussione orale (senza deposito di scritti difensivi conclusionali). Quanto alle altre fasi, il primo Giudice ha giustificato l'applicazione dei parametri minimi, sottolineando il tenore “non particolarmente perspicace” delle difese pagina 16 di 18 dell'opponente in tema di simulazione e, quindi, la scarsa complessità della materia del contendere.
La giurisprudenza ha del resto chiarito, in tema di liquidazione delle spese processuali, “che la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014
e del potere discrezionale del giudice” (così Cass. ord. 33642/2024; vedi anche Cass.
19989/2021; 89/2021, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo
i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo“).
In definitiva, il giudice non è vincolato ad applicare i parametri medi e può quantificare le spese processuali tra il minimo e massimo tariffario, senza fornire una specifica motivazione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una puntuale motivazione in ordine alla liquidazione delle spese, pur non derogando ai valori minimi, motivazione del tutto condivisibile.
Per tutti i motivi esposti, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate per quota di 1/5, considerato il rigetto dell'appello incidentale e quindi la parziale soccombenza dell'appellata. La restante quota di 4/5 deve essere posta a carico di stante la sua soccombenza prevalente. Tale Parte_1
quota viene liquidata come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione (non essendosi svolta attività istruttoria) e i parametri medi per le restanti fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
vverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 696/2024, pubblicata il 29/05/2024, Pt_1
così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, con conferma della sentenza di primo grado;
2) Compensa per quota di 1/5 le spese del presente grado di giudizio;
pagina 17 di 18 3) Pone a carico dell'appellante principale la restante quota di spese, quota che liquida in
€ 6.775,20, oltre ad € 284,40 per anticipazioni, al 12,50% per rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a., se dovute per legge;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
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