Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2022
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Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, ordinanza cautelare 25/02/2022, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 01348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2022, proposto da
Cicchetti Appalti e Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Kristian Cosmi, Paolo Becatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Becatti in Roma, via Guido Reni 2;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, Area Valutazione di Impatto Ambientale, n. G15184 del 07/12/2021, Proposta n. 45734 del 01/12/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che nella determina gravata il diniego alla prosecuzione dell’attività produttiva è stato motivato dalla Regione Lazio sulla base della sussistenza di “…una causa ostativa rappresentata dal sequestro preventivo dell’impianto ai sensi dell’art. 321 c.p.p. adottato dall’autorità competente” , benché – nella parte motiva – la Regione abbia accertato che l’impianto è “…in possesso dei requisiti tecnici di cui al co. 9 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, che consentirebbero la prosecuzione dell’attività ai sensi del co. 3 dell’art. 29 del medesimo decreto…”;
VISTA la documentazione depositata dalla ricorrente e in particolare la nota Prot. U.1074902 del 24-12-2021 con la quale la Regione Lazio (Direzione Regionale Ambiente) si è dichiarata disponibile a rivalutare l’istanza di assegnazione di un nuovo termine per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, allo stato non avvenuto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore dello Sportello Impianti Produttivi e Autorizzazioni Ambientali (N. Rep. QH/638/2021 e N.Prot. QH/81053/2021 del 16/12/2021) con la quale Roma Capitale ha inibito alla Cicchetti Appalti e Costruzioni S.r.l. la prosecuzione dell’attività di produzione di conglomerato bituminoso nello stabilimento sito nel Comune di Roma Capitale in Via della Tenuta di Santa Cecilia n. 73;
SENTITI i difensori delle parti i quali hanno dichiarato di avere impugnato la superiore Determinazione con ricorso iscritto a ruolo con il numero di RG 1894/2022 assegnato alla Sez. II di questo TAR;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 4739 del 30/12/2021 con la quale si è proceduto alla revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D.R.U. n. 2666 del 22/06/2016 ed in ordine ai quali i difensori della ricorrente hanno preannunziato impugnazione;
RITENUTO che - impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito del ricorso - ad una prima sommaria cognizione non appaiono implausibili le censure proposte con il ricorso da parte ricorrente, considerato che la stessa Regione sembrerebbe riconoscere che l’impianto è “…in possesso dei requisiti tecnici di cui al co. 9 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, che consentirebbero la prosecuzione dell’attività ai sensi del co. 3 dell’art. 29 del medesimo decreto…”.
RITENUTO - anche in vista della possibile riunione del presente ricorso con il ricorso RG 1894/2022 incardinato presso la Seconda Sezione di questo Tar - che al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione Regionale di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente ordinanza, con onere altresì di darne riscontro a questa Sezione;
- di rinviare, per il seguito della trattazione del ricorso, alla camera di consiglio del 17 giugno 2022;
- di potere compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare, considerati i motivi di accoglimento del ricorso nei soli limiti del riesame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie l’istanza cautelare nei limiti ed ai fini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 17 giugno 2022;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO