Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 2
Ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito, il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, deve considerarsi verificato nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza (o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza), pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell'illecito, o della sua reiterazione. Ne consegue che la liquidazione del danno deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso.
Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2001, n. 10980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10980 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO NZ, CH EL, SO NI, SO ID, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FULVIO BRIZZOLARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende giusta procura speciale per TA EP SA PE di Roma del 15/12/99 rep. n. 104267;
- controricorrente -
nonché contro
FU NZ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1503/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 28/05/97 e depositata il 27/09/97 (R.G. 1240/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del 5^ e 6^ motivo, l'assorbimento del 4^ e 7^ ed il rigetto degli altri.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5.10.1991 TO NZ e NC LA, quali rappresentanti del figlio minore TO IS esponevano che l'8.12.1989 il suddetto figlio minore, mentre era sul suo ciclomotore, veniva investito da IN Ezio, che non si era fermato ad uno stop;
che il minore riportava lesioni personali e danni patrimoniali non risarciti dall'assicurazione, per cui convenivano in giudizio davanti al tribunale di Rovigo il IN e l'AL per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti che contestavano l'eccessività delle somme richieste.
Durante il procedimento l'infortunato decedeva (per cause indipendenti dal sinistro).
Si costituivano gli eredi, e cioè i genitori di TO IS in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori EN e VI, rispettivamente di anni 16 e 14.
Il Tribunale, con sentenza del 12.3.1994, condannava i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di L. 92.771.000, oltre interessi.
Proponevano appello i convenuti.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 14.9.1998, in parziale riforma della sentenza, condannava i convenuti al pagamento nei confronti degli appellati, della somma di 54.440.000, disponendo che questi ultimi restituissero all'AL, quanto percepito in più.
Riteneva la Corte che dovesse essere affermata la responsabilità esclusiva del IN nella causazione del sinistro. Riteneva la corte che la liquidazione del danno biologico dell'infortunato dovesse essere commisurata alla durata effettiva della sua vita e non a quella presunta e quindi che il danno biologico del TO IS fosse relativo solo a 14 mesi. Riteneva, quindi, il giudice di appello di dover liquidare per il danno biologico la somma di L. 7.954.257, mentre per il danno morale liquidava la somma di L. 20 milioni, riducendo i diversi importi statuiti dal primo giudice.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione NC LA, TO NZ, EN e VI.
Resiste con controricorso l'AL le Assicurazioni d'Italia. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura, in quanto sarebbe illeggibile la firma e quindi non individuabile la persona fisica, che ha la rappresentanza della società resistente.
Infatti, a parte la questione dell'illegibilità della firma, in ogni caso essa è apposta alla fine del timbro da cui risulta gli "AL, Le Assicurazioni d'Italia, L'amministratore delegato, Dott. Giancarlo Giannini".
Poiché successivamente a questa firma segue l'autentica del difensore, deve necessariamente ritenersi che sia stata autenticata la firma del Dott. Giancarlo Giannini, amministratore delegato delle Assicurazioni d'Italia e che essa sia stata apposta alla presenza dell'avvocato.
2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento di appello e, comunque, la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 110, 331 e 354 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che l'atto di citazione in appello proposto da AL e IN era stato notificato loro anche quali rappresentanti della figlia minore TO EN, che al momento della notifica era divenuta maggiorenne da piu, di un anno e che tanto risultava anche agli appellanti, in quanto, allorché i genitori si erano costituiti per detta minore, avevano espressamente indicato che la stessa aveva 16 anni e la data di nascita risultava anche dallo stato di famiglia prodotto in giudizio.
Ritengono i ricorrenti che nella fattispecie non sussiste l'ultrattività della rappresentanza, poiché essa opera solo nell'ambito della stessa fase processuale, e, quindi, nella fattispecie solo in primo grado.
Poiché TO EN si era costituita quale erede dell'attore TO IS, insieme agli altri eredi, e poiché tra gli stessi vi era litisconsorzio processuale, secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio.
3. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, per quanto l'atto di appello sia stato notificato a TO NZ e NC LA, in proprio e nella qualità, in secondo grado si costituirono i predetti, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul solo TO VI, mentre la TO EN si costitui in proprio.
Ciò risulta dalla procura rilasciata agli stessi due difensori contestualmente da TO NZ e NC LA e TO EN, in calce all'atto di appello notificato, nonché dalla comparsa di costituzione e risposta, in cui gli stessi difensori dichiaravano di costituirsi, "per mandato....di TO NZ e NC LA anche quali rappresentanti legali del figlio minore TO VI e TO NN ormai maggiorenne".
A parte l'espresso richiamo alla procura, rilasciata anche da TO EN, proprio l'indicazione che la stessa era maggiorenne, porta chiaramente a ritenere che i genitori si costituirono in proprio e per il solo figlio minore.
In ogni caso il giudice di appello in questi termini ha interpretato l'atto di costituzione degli appellati, tant'è che la sentenza porta in epigrafe l'indicazione degli appellati nelle persone dei due genitori, in proprio e nella qualità di rappresentanti legali del figlio minore, anche di TO EN in proprio, ed il dispositivo contiene la disposizione di condanna dell'appellante in favore dei due genitori, in proprio e nella qualità, e nei confronti di TO EN.
Ne consegue che, essendosi costituita personalmente nel giudizio di appello la TO EN, risulta integrato il contraddittorio, ed infondato il primo motivo di ricorso.
4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione della norma contenuta negli artt. 345 e 346 c.p.c. e 112 c.p.c. per aver il giudice di secondo grado non dichiarato inammissibile la domanda di riforma della sentenza del tribunale di Rovigo, in ordine ai criteri utilizzati per calcolare il quantum debeatur.
Ritengono i ricorrenti che solo in secondo grado gli appellanti introdussero la domanda nuova, secondo cui il quantum debeatur del danno biologico andava calcolato con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato, morto nelle more del giudizio.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado deciso su una domanda non formulata e quindi in violazione del divieto di extrapetizione e, comunque, in violazione dell'art. 2054 c.c. e 345 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che gli appellanti avevano sostenuto con l'atto di appello solo la mancanza di responsabilità nell'incidente del IN, ovvero, in via gradata un concorso di colpa di questi con il IS TO, a norma dell'art. 2054 c.c., ed in questo caso avevano chiesto una congrua riduzione del risarcimento.
Pertanto, avendo la corte di merito, escluso il concorso di colpa, non poteva, a parere dei resistenti, che confermare la sentenza di primo grado, senza poter prendere in esame quanto dedotto sul quantum solo in sede di comparsa conclusionale degli appellanti.
6. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Anzitutto va osservato che l'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compresa quella dell'atto di appello, compete al giudice di merito.
Nella fattispecie correttamente il giudice di appello ha ritenuto che con l'impugnazione gli appellanti avessero richiesto una diversa determinazione del quantum del danno.
Infatti al punto 4 dell'atto di appello (e segnatamente a pag. 6), nel censurare la somma liquidata dai primi giudici, gli appellanti rilevano che il calcolo probabilistico non poteva applicarsi nella fattispecie, poiché era nota la durata della vita di IS TO, per. cui il danno alla salute andava calcolato sulla vita effettiva dello stesso, morto nel corso del giudizio, per cause indipendenti dal fatto illecito.
Non sussiste, quindi, il lamentato vizio di extrapetizione.
7.1. Neppure sussiste il vizio di novità della domanda in appello. Infatti, anzitutto, poiché erano certi i fatti del decesso del IS TO nel corso del giudizio di primo grado e della successiva costituzione degli eredi, il motivo di appello, con cui si lamentava che il primo giudice non avesse commisurato il danno biologico alla durata effettiva della vita del soggetto danneggiato, chiedendo, quindi, una riforma della sentenza impugnata sul punto, non costituiva ne' una domanda ne' un'eccezione in senso stretto, non mirando ad avere una statuizione su un proprio diritto ne' a paralizzare il diritto azionato dagli attori con un proprio controdiritto, ma solo una censura di violazione da parte del giudice di primo grado dei principi di diritto, che regolano la liquidazione del danno biologico di un soggetto deceduto nelle more del giudizio, quali enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20.1.1999,n. 489).
7.2. Peraltro, ed in ogni caso, va rilevato che, ai sensi dell'originaria formulazione dell'art. 345 c.p.c., in vigore fino al 29.4.1995, erano ammissibili in appello, anche nuove eccezioni in senso stretto, per paralizzare le altrui domande, e che l'atto di appello in questione è stato notificato il 26.8.1994. 8. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, poiché si fa riferimento nella quantificazione del danno ad un criterio ricordato dagli appellanti, ma senza indicare precisamente il percorso logico che ha portato a determinare in L. 7.954.257, la somma dovuta per il danno biologico.
9. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 4, c. 3, l. n. 857 del 1976, e degli artt. 2056 e 2059 c.c., nella determinazione del danno biologico.
Assumono i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata nella liquidazione del danno biologico ha provveduto ad applicare il criterio del triplo della pensione sociale, invece di adottare il criterio della liquidazione a punto di invalidità, ovvero il criterio equitativo.
10.1. Ritiene, questa Corte che il quinto motivo è fondato e va accolto e ciò comporta l'assorbimento del quarto motivo di ricorso. Osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 l. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui all'artt. 2056 e 1223 c.c.. Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare - le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998,n. n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n.
5005, Cass. 14.5.1997,n. 4236). 10.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata, che ha ritenuto di applicare il criterio proposto dagli appellanti del calcolo del danno biologico sulla base della triplo della pensione sociale (come emerge con chiarezza anche dal controricorso), e di coefficienti relativi a soggetti con presunzione di breve sopravvivenza, sul punto, è errata.
11. Con il sesto motivo di diritto i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. nel calcolo del danno morale e vizio logico di motivazione. Assumono i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ridotto la liquidazione del danno morale, per effetto del decesso del danneggiato in corso di causa, mentre detto danno si era interamente realizzato nel momento dell'evento dannoso, per cui non poteva essere influenzato dal successivo decesso del danneggiato.
12.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Va, infatti osservato che il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si. verifica nel momento stesso in cui questo l'evento dannoso si realizza o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza, pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell'illecito o della sua reiterazione.
Da ciò consegue che la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso (Cass. 1.3.1993,n. 2491; in tal senso già Cass. 6.5.1983, n. 3100, con riferimento al danno morale derivante dalla perdita della moglie, in un soggetto passato successivamente a nuove nozze).
12.2. Nella fattispecie quindi erratamente la sentenza impugnata ha ridotto la liquidazione del danno morale disposta dal tribunale sulla base del rilievo che il danneggiato era morto nel corso del giudizio. 13.1. Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge ed il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, atteso che essa non ha deciso sulla rivalutazione o meno delle somme.
13.2. L'accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso comporta l'assorbimento di questo motivo.
Pertanto vanno rigettati i primi tre motivi di ricorso, vanno accolti il quinto ed il sesto motivo, assorbiti il quarto ed il settimo. Va cassata, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.
Rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie il quinto e sesto motivo, assorbiti il quarto ed il settimo.
Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001