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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 919/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Proietto (pec: ; Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del curatore p.t.; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi dedotti nei precedenti atti e verbali di causa, respinta ogni contraria domanda, istanza, pagina 1 di 10 eccezione e difesa, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 22007/2023 resa in data 17/05/2023 e pubblicata mediante deposito in data 24/07/2023, accogliere le domande ed eccezioni formulate dalla Banca e, per l'effetto: accertati i fatti di causa, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla appellante, Pt_1 eventualmente previa rinnovazione della CTU contabile, accertare e dichiarare prescritto il diritto di ripetizione degli indebiti relativi al periodo precedente al decennio anteriore alla data del 13/6/2009 (di introduzione del giudizio n.
1464/2009 rg) e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni;
condannare il FALLIMENTO n. 30/2015 rf DA
[...]
, in persona del Curatore, a restituire o pagare a Parte_2
in persona del legale rapp. p.t., la Parte_1 somma di Euro 27.788,98 corrisposta alla prima a titolo di spese legali dei precedenti gradi di giudizio, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.10.2013, la
[...] ricorreva al Tribunale di Fermo perché Controparte_1 accertasse e dichiarasse che la Banca convenuta - con riguardo al conto corrente n. 10201X - aveva illegittimamente addebitato alla società - a titolo CP_1 di interessi anatocistici, interessi ultra-legali e commissioni di massimo scoperto - la complessiva somma di €.221.213,34 e, per l'effetto, accertasse il corretto saldo del predetto conto corrente al 31.12.2005, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla convenuta alla predetta data. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta la si Parte_1 costituiva ed eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 702 bis per omessa notificazione nel termine perentorio all'uopo assegnato dal Giudice;
l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - siccome relativa all'accertamento del saldo del conto corrente alla data del 31/12/2005, in cui il rapporto risultava ancora pagina 2 di 10 aperto (così come ancora aperto risultava alla data di introduzione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) - oltreché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., pena la violazione del principio del ne bis in idem, in considerazione della mancata impugnazione della sentenza n. 237/13 emessa dal
Tribunale di Fermo a definizione del giudizio di ripetizione dell'indebito, passata in giudicato in ordine al dedotto ed al deducibile.
Nel merito, la convenuta contestava le avverse domande - deducendone Pt_1
l'infondatezza in fatto e in diritto - oltreché l'attendibilità delle risultanze della
C.T.U. svolta nell'ambito del diverso giudizio n. 1464/2009 R.G. Tribunale di
Fermo, sulla scorta delle quali la ricorrente aveva quantificato nella somma complessiva di €.221.213,34 la propria richiesta di accertamento degli interessi indebiti asseritamente contabilizzati dalla a titolo di interessi anatocistici, Pt_1 ultra-legali e commissioni di massimo scoperto.
Con ordinanza resa in data 9.6.2014, il Tribunale di Fermo rigettava l'eccezione di inammissibilità del procedimento per mancata tempestiva notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza; respingeva, altresì, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse concreto ed attuale della ricorrente a conseguire l'accertamento richiesto, riconoscendole il concreto ed attuale interesse all'accertamento negativo del credito;
rigettava l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato, ritenendo che il rigetto della domanda di cui al giudizio n. 1464/09 R.G. sarebbe conseguito unicamente alla verifica del primo dei due presupposti dell'azione di ripetizione, dal momento che il precedente Giudice non si era pronunciato in relazione alla mancanza di una causa giustificativa della prestazione, sicché "il debito sostenuto come illegale" resterebbe questione impregiudicata, e ritenendo, altresì che il petitum del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. fosse diverso dal petitum di cui alla causa di ripetizione dell'indebito.
Nel merito, sulla scorta dei conteggi di cui alla C.T.U. integrativa disposta nel precedente giudizio n. 1464/09 R.G. Tribunale di Fermo, il Giudice di prime cure accertava che aveva illegittimamente addebitato alla cliente Controparte_2 ricorrente - nel conto corrente 10201X, nel periodo compreso fra l'apertura del pagina 3 di 10 conto corrente e il 31.12.2005 - la somma di €.221.213,34 complessivi a titolo di interessi ultra-legali ed anatocistici, nonché commissioni massimo scoperto;
inoltre, dichiarava l'inesistenza del credito di per il medesimo importo CP_2
(€.221.213,34) e, per l'effetto, che nulla era dovuto dalla ricorrente per tali titoli in relazione a tale periodo;
infine, dichiarava che il corretto saldo del conto corrente 10201X al 31.12.2005 era positivo e pari ad €.217.656,91; con condanna della a rimborsare alla ricorrente le spese di lite. Controparte_2
Avverso la richiamata ordinanza proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c. la reiterando le eccezioni e le difese Pt_1 Parte_1 disattese dal primo Giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta la società Controparte_1 si costituiva nel giudizio n. 808/2014 RG, chiedendo il
[...] rigetto del gravame ex adverso interposto.
All'esito dell'intervenuto fallimento della società appellata, la notificava alla Pt_1
Curatrice atto di citazione in riassunzione, dichiarando di voler proseguire, nei confronti della Curatela, il giudizio di appello avverso l'ordinanza emessa in data
9.6.2014 dal Tribunale di Fermo.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
riportandosi alle difese precedentemente svolte dalla società in bonis e
[...] facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultima nella comparsa di costituzione e risposta.
Con sentenza n. 695/2019 pubblicata in data 13.5.2019, la Corte di Appello di
Ancona rigettava l'interposto gravame, condannando l'appellante alla refusione delle spese del grado.
In data 5.6.2019 corrispondeva al Controparte_2 [...] la complessiva somma di €.11.960,00, con riserva Controparte_1 di ripetizione.
Avverso la sentenza n. 695/2019 resa dalla Corte di Appello di Ancona, la
[...] proponeva ricorso per cassazione formulando Parte_1 quattro motivi di gravame, con i quali lamentava violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e conseguente inammissibilità della domanda per carenza di pagina 4 di 10 interesse ad agire;
violazione o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909
c.c. data l'inosservanza del principio del ne bis in idem;
violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, comma 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delibera CICR;
violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice a quo recepito le conclusioni della C.T.U. espletata nel giudizio n. 1464/2009 RG Tribunale di
Fermo; violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., per intervenuta prescrizione decennale.
Il Fallimento intimato resisteva con controricorso.
All'esito del giudizio rubricato al n. 21816/2019 R.G., la Suprema Corte, con ordinanza n. 22007/2023 pubblicata in data 24.7.2023, accoglieva il quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la
[...] ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte per sentir Parte_1 dichiarare prescritto il diritto della Società fallita alla ripetizione degli indebiti relativi al periodo precedente al decennio anteriore alla data del 13.6.2009, con conseguente rigetto di tutte le avverse domande ed eccezioni e condanna del a restituire o Controparte_1 pagare a la somma di €.27.788,98 Parte_1 corrisposta alla prima a titolo di spese legali dei precedenti gradi di giudizio - oltre agli interessi legali dai singoli esborsi sino al saldo - con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, è CP_1 stato dichiarato contumace.
In data 18.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che - all'esito del giudizio rubricato al n.
21816/2019 R.G. - la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22007 pubblicata in pagina 5 di 10 data 24.7.2023, ha accolto il ricorso formulato dalla odierna appellante Pt_1 cassando la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo dalla chiusura del conto.
La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto “4.2 - L'affermazione della
Corte circa la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della chiusura del conto confligge con il principio affermato da questa Corte (a partire dal noto arresto delle S.U. nr. 24418/2010) secondo il quale il decorso della prescrizione dalla chiusura del conto vale soltanto per le rimesse non aventi carattere solutorio, ossia per le rimesse ripristinatorie, non anche per le rimesse solutorie.
La Corte avrebbe dovuto accertare la natura solutoria dei versamenti della cliente, posto che la ricorrente ha contestato la sussistenza, nel periodo qui rilevante, di un'apertura di credito in favore della correntista e dunque della configurabilità di rimesse ripristinatorie (di una inesistente provvista di credito)”.
Nel caso di specie, ai fini della verifica della prescrizione, deve innanzitutto rilevarsi che il non ha mai provato - né dedotto - la natura affidata del CP_1 conto dalla sua accensione nell'anno 1984 sino al contratto di fido del 29.2.1996, prodotto in atti (come peraltro accertato dal nominato C.T.U. nell'Integrazione alla Relazione di C.T.U. nella causa civile N.1464/2009 R.G., cit).
La giurisprudenza più recente ha sancito che “in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento
(cfr. Cass. 27704/2018; n. 2660/2019; 31927/2019)”.
Com'è noto, l'orientamento giurisprudenziale che ammette la prova del fido per facta concludentia pone stringenti limiti alla possibilità di provare l'esistenza del c.d. fido “di fatto”, subordinando tale prova alla sussistenza di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti - che nel caso di specie la società ricorrente non ha neppure allegato e che, comunque, non ricorrono - idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento e la sua esatta misura (Cass. 19844 del
20/06/2022).
pagina 6 di 10 Al riguardo, la S.C. ha precisato che “l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art.
3 della legge n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24/2/1992) compete quindi al cliente e non alla banca”, aggiungendo che “l'accertamento di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie
o solutorie, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza. A ciò va aggiunto che
l'accertamento della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio, statuizione invece mancante nella sentenza impugnata, come correttamente rilevato dalla banca ricorrente”.
In linea con tale pronuncia, la Cassazione ha ulteriormente chiarito: “che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuare entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; n.2660/2019;
31927/2019)” (così, Cass. sentenza n. 188 del 5/01/2022).
Facendo corretta applicazione alla fattispecie in esame dei principi sopra riportati, il conto corrente in questione deve essere ritenuto non affidato, quanto meno per il periodo antecedente al 29.2.1996.
Peraltro, così come accertato dal C.T.U., anche tutte le rimesse registrate successivamente al 29.2.1996 devono considerarsi solutorie, dal momento che il saldo del c/c de quo è stato sempre negativo per importi eccedenti l'affidamento di Lire 180.000.000 (pari ad €.92.962,24).
In proposito, nella relazione integrativa depositata dal C.T.U. Dr. nel Per_1 giudizio n. 1464/2009 R.G. Tribunale di Fermo, si legge: “Esaminando i movimenti del conto corrente, si evince chiaramente come il saldo del conto sia
pagina 7 di 10 quasi costantemente negativo per importi eccedenti l'affidamento di
L.180.000.000; inoltre sul conto affluiscono periodicamente versamenti, che come tali hanno certamente natura solutoria.
In conseguenza di quanto sino ad ora esposto, è da ritenersi come sia di fatto prescritto l'esercizio di ripetizione delle competenze addebitate dall'apertura del conto e sino al 13/6/1999; al contrario risultano non prescritte le competenze addebitate dal 13/6/1999 sino alla data del 31/12/2005”.
La prescrizione si è interrotta in data 13.6.2009 (per effetto della ricezione - da parte della convenuta - dell'atto di citazione notificato dalla Società Pt_1 ricorrente in data 8.6.2009).
Nel dettaglio, pertanto, devono essere esaminate le operazioni avvenute sul conto corrente nel periodo dal 3.9.1984 al 13.6.1999, poiché il diritto di ripetizione delle competenze illegittimamente addebitate successivamente a tale data risulta sicuramente non prescritto, non essendo decorso il termine decennale.
Ai fini del calcolo prescrizionale risulterà necessario procedere come segue:
I) Periodo dal 3.9.1984 al 28.2.1996: i versamenti aventi natura solutoria saranno quelli affluiti sul conto corrente avente saldo negativo, in quanto nel periodo in questione il conto non risulta affidato.
Esaminando i movimenti di conto corrente si evince come il saldo del conto sia altalenante tra valori positivi e negativi;
inoltre, affluiscono sul conto periodicamente versamenti che, come tali, hanno natura solutoria.
II) Periodo dal 29.2.1996 al 13.6.1999: i versamenti aventi natura solutoria saranno quelli affluiti sul conto corrente avente saldo negativo eccedente l'affidamento di L.180.000.000 (€.92.962,24).
Nel periodo evidenziato, il saldo è quasi costantemente negativo per importi eccedenti l'affidamento di L.180.000.000 (€.92.962,24); inoltre, affluiscono sul conto periodicamente versamenti che hanno certamente natura solutoria.
Come rilevato dal C.T.U. nella relazione integrativa, sopra richiamata, deve ritenersi “di fatto prescritto l'esercizio di ripetizione delle competenze addebitate dall'apertura del conto e sino al 13.6.1999; al contrario risultano non prescritte le competenze addebitate dal 13.6.1999 sino alla data del 31.12.2005”.
pagina 8 di 10 Considerato, infine, che il conteggio delle differenze complessive dal 1984 al 2005
(allegato alla medesima relazione) riporta - per ogni trimestre - il progressivo delle competenze addebitate dalla Banca e quelle ricalcolate nella C.T.U.,
l'importo delle differenze di competenze non ancora prescritto risulterà dal seguente conteggio:
- Totale differenze competenze: €.333.683,38-€.112.470,04=€.221.213,34; da cui detrarre
- Totale differenze al 31.3.1999: €.135.872,29-€.38.478,04= €.97.394,25;
- Differenza non prescritta €.123.819,09.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'importo complessivo non ancora prescritto della differenza tra le competenze a suo tempo (illegittimamente) addebitate dall'Istituto di credito rispetto a quelle effettivamente dovute - come ricalcolate in C.T.U. - ammonta a €.123.819,09.
Le spese di lite dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità vengono compensate in ragione di 1/3, con condanna della appellante Pt_1
(maggiormente soccombente) alla refusione della quota residua (2/3) in favore del . Controparte_1
Nulla per le spese del presente grado, stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto - in riassunzione - da avverso l'ordinanza resa dal Parte_1
Tribunale di Fermo in data 9.6.2014, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accerta e dichiara che l'importo complessivo non ancora prescritto della differenza tra le competenze a suo tempo (illegittimamente) addebitate da
[...] alla società Parte_1 Controparte_1 sul c/c 10201X rispetto a quelle effettivamente dovute
[...] ammonta a €.123.819,09, secondo quanto specificato in parte motiva;
- dispone la compensazione delle spese di lite (dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità) nella misura di 1/3;
- condanna a rifondere - in favore Parte_1
pagina 9 di 10 della controparte - 2/3 delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate
(per l'intero) dal Tribunale di Fermo nel provvedimento gravato;
- condanna a rifondere - in favore della Parte_1 controparte - 2/3 delle spese del giudizio di appello N. 808/2014 R.G., come liquidate (per l'intero) dalla Corte nella relativa sentenza;
- condanna a rifondere - in favore della Parte_1 controparte - 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate, per l'intero, in €.4.500,00 ed €.1.200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- nulla per le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Proietto (pec: ; Email_1
APPELLANTE contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del curatore p.t.; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi dedotti nei precedenti atti e verbali di causa, respinta ogni contraria domanda, istanza, pagina 1 di 10 eccezione e difesa, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza n. 22007/2023 resa in data 17/05/2023 e pubblicata mediante deposito in data 24/07/2023, accogliere le domande ed eccezioni formulate dalla Banca e, per l'effetto: accertati i fatti di causa, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla appellante, Pt_1 eventualmente previa rinnovazione della CTU contabile, accertare e dichiarare prescritto il diritto di ripetizione degli indebiti relativi al periodo precedente al decennio anteriore alla data del 13/6/2009 (di introduzione del giudizio n.
1464/2009 rg) e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni;
condannare il FALLIMENTO n. 30/2015 rf DA
[...]
, in persona del Curatore, a restituire o pagare a Parte_2
in persona del legale rapp. p.t., la Parte_1 somma di Euro 27.788,98 corrisposta alla prima a titolo di spese legali dei precedenti gradi di giudizio, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.10.2013, la
[...] ricorreva al Tribunale di Fermo perché Controparte_1 accertasse e dichiarasse che la Banca convenuta - con riguardo al conto corrente n. 10201X - aveva illegittimamente addebitato alla società - a titolo CP_1 di interessi anatocistici, interessi ultra-legali e commissioni di massimo scoperto - la complessiva somma di €.221.213,34 e, per l'effetto, accertasse il corretto saldo del predetto conto corrente al 31.12.2005, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla convenuta alla predetta data. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta la si Parte_1 costituiva ed eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 702 bis per omessa notificazione nel termine perentorio all'uopo assegnato dal Giudice;
l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. - siccome relativa all'accertamento del saldo del conto corrente alla data del 31/12/2005, in cui il rapporto risultava ancora pagina 2 di 10 aperto (così come ancora aperto risultava alla data di introduzione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) - oltreché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., pena la violazione del principio del ne bis in idem, in considerazione della mancata impugnazione della sentenza n. 237/13 emessa dal
Tribunale di Fermo a definizione del giudizio di ripetizione dell'indebito, passata in giudicato in ordine al dedotto ed al deducibile.
Nel merito, la convenuta contestava le avverse domande - deducendone Pt_1
l'infondatezza in fatto e in diritto - oltreché l'attendibilità delle risultanze della
C.T.U. svolta nell'ambito del diverso giudizio n. 1464/2009 R.G. Tribunale di
Fermo, sulla scorta delle quali la ricorrente aveva quantificato nella somma complessiva di €.221.213,34 la propria richiesta di accertamento degli interessi indebiti asseritamente contabilizzati dalla a titolo di interessi anatocistici, Pt_1 ultra-legali e commissioni di massimo scoperto.
Con ordinanza resa in data 9.6.2014, il Tribunale di Fermo rigettava l'eccezione di inammissibilità del procedimento per mancata tempestiva notificazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza; respingeva, altresì, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse concreto ed attuale della ricorrente a conseguire l'accertamento richiesto, riconoscendole il concreto ed attuale interesse all'accertamento negativo del credito;
rigettava l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato, ritenendo che il rigetto della domanda di cui al giudizio n. 1464/09 R.G. sarebbe conseguito unicamente alla verifica del primo dei due presupposti dell'azione di ripetizione, dal momento che il precedente Giudice non si era pronunciato in relazione alla mancanza di una causa giustificativa della prestazione, sicché "il debito sostenuto come illegale" resterebbe questione impregiudicata, e ritenendo, altresì che il petitum del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. fosse diverso dal petitum di cui alla causa di ripetizione dell'indebito.
Nel merito, sulla scorta dei conteggi di cui alla C.T.U. integrativa disposta nel precedente giudizio n. 1464/09 R.G. Tribunale di Fermo, il Giudice di prime cure accertava che aveva illegittimamente addebitato alla cliente Controparte_2 ricorrente - nel conto corrente 10201X, nel periodo compreso fra l'apertura del pagina 3 di 10 conto corrente e il 31.12.2005 - la somma di €.221.213,34 complessivi a titolo di interessi ultra-legali ed anatocistici, nonché commissioni massimo scoperto;
inoltre, dichiarava l'inesistenza del credito di per il medesimo importo CP_2
(€.221.213,34) e, per l'effetto, che nulla era dovuto dalla ricorrente per tali titoli in relazione a tale periodo;
infine, dichiarava che il corretto saldo del conto corrente 10201X al 31.12.2005 era positivo e pari ad €.217.656,91; con condanna della a rimborsare alla ricorrente le spese di lite. Controparte_2
Avverso la richiamata ordinanza proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c. la reiterando le eccezioni e le difese Pt_1 Parte_1 disattese dal primo Giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta la società Controparte_1 si costituiva nel giudizio n. 808/2014 RG, chiedendo il
[...] rigetto del gravame ex adverso interposto.
All'esito dell'intervenuto fallimento della società appellata, la notificava alla Pt_1
Curatrice atto di citazione in riassunzione, dichiarando di voler proseguire, nei confronti della Curatela, il giudizio di appello avverso l'ordinanza emessa in data
9.6.2014 dal Tribunale di Fermo.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
riportandosi alle difese precedentemente svolte dalla società in bonis e
[...] facendo proprie le conclusioni già rassegnate da quest'ultima nella comparsa di costituzione e risposta.
Con sentenza n. 695/2019 pubblicata in data 13.5.2019, la Corte di Appello di
Ancona rigettava l'interposto gravame, condannando l'appellante alla refusione delle spese del grado.
In data 5.6.2019 corrispondeva al Controparte_2 [...] la complessiva somma di €.11.960,00, con riserva Controparte_1 di ripetizione.
Avverso la sentenza n. 695/2019 resa dalla Corte di Appello di Ancona, la
[...] proponeva ricorso per cassazione formulando Parte_1 quattro motivi di gravame, con i quali lamentava violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e conseguente inammissibilità della domanda per carenza di pagina 4 di 10 interesse ad agire;
violazione o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909
c.c. data l'inosservanza del principio del ne bis in idem;
violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, comma 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delibera CICR;
violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice a quo recepito le conclusioni della C.T.U. espletata nel giudizio n. 1464/2009 RG Tribunale di
Fermo; violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., per intervenuta prescrizione decennale.
Il Fallimento intimato resisteva con controricorso.
All'esito del giudizio rubricato al n. 21816/2019 R.G., la Suprema Corte, con ordinanza n. 22007/2023 pubblicata in data 24.7.2023, accoglieva il quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la
[...] ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte per sentir Parte_1 dichiarare prescritto il diritto della Società fallita alla ripetizione degli indebiti relativi al periodo precedente al decennio anteriore alla data del 13.6.2009, con conseguente rigetto di tutte le avverse domande ed eccezioni e condanna del a restituire o Controparte_1 pagare a la somma di €.27.788,98 Parte_1 corrisposta alla prima a titolo di spese legali dei precedenti gradi di giudizio - oltre agli interessi legali dai singoli esborsi sino al saldo - con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, è CP_1 stato dichiarato contumace.
In data 18.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che - all'esito del giudizio rubricato al n.
21816/2019 R.G. - la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22007 pubblicata in pagina 5 di 10 data 24.7.2023, ha accolto il ricorso formulato dalla odierna appellante Pt_1 cassando la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo dalla chiusura del conto.
La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto “4.2 - L'affermazione della
Corte circa la decorrenza del termine di prescrizione dalla data della chiusura del conto confligge con il principio affermato da questa Corte (a partire dal noto arresto delle S.U. nr. 24418/2010) secondo il quale il decorso della prescrizione dalla chiusura del conto vale soltanto per le rimesse non aventi carattere solutorio, ossia per le rimesse ripristinatorie, non anche per le rimesse solutorie.
La Corte avrebbe dovuto accertare la natura solutoria dei versamenti della cliente, posto che la ricorrente ha contestato la sussistenza, nel periodo qui rilevante, di un'apertura di credito in favore della correntista e dunque della configurabilità di rimesse ripristinatorie (di una inesistente provvista di credito)”.
Nel caso di specie, ai fini della verifica della prescrizione, deve innanzitutto rilevarsi che il non ha mai provato - né dedotto - la natura affidata del CP_1 conto dalla sua accensione nell'anno 1984 sino al contratto di fido del 29.2.1996, prodotto in atti (come peraltro accertato dal nominato C.T.U. nell'Integrazione alla Relazione di C.T.U. nella causa civile N.1464/2009 R.G., cit).
La giurisprudenza più recente ha sancito che “in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento
(cfr. Cass. 27704/2018; n. 2660/2019; 31927/2019)”.
Com'è noto, l'orientamento giurisprudenziale che ammette la prova del fido per facta concludentia pone stringenti limiti alla possibilità di provare l'esistenza del c.d. fido “di fatto”, subordinando tale prova alla sussistenza di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti - che nel caso di specie la società ricorrente non ha neppure allegato e che, comunque, non ricorrono - idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento e la sua esatta misura (Cass. 19844 del
20/06/2022).
pagina 6 di 10 Al riguardo, la S.C. ha precisato che “l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art.
3 della legge n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24/2/1992) compete quindi al cliente e non alla banca”, aggiungendo che “l'accertamento di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie
o solutorie, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza. A ciò va aggiunto che
l'accertamento della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio, statuizione invece mancante nella sentenza impugnata, come correttamente rilevato dalla banca ricorrente”.
In linea con tale pronuncia, la Cassazione ha ulteriormente chiarito: “che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuare entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; n.2660/2019;
31927/2019)” (così, Cass. sentenza n. 188 del 5/01/2022).
Facendo corretta applicazione alla fattispecie in esame dei principi sopra riportati, il conto corrente in questione deve essere ritenuto non affidato, quanto meno per il periodo antecedente al 29.2.1996.
Peraltro, così come accertato dal C.T.U., anche tutte le rimesse registrate successivamente al 29.2.1996 devono considerarsi solutorie, dal momento che il saldo del c/c de quo è stato sempre negativo per importi eccedenti l'affidamento di Lire 180.000.000 (pari ad €.92.962,24).
In proposito, nella relazione integrativa depositata dal C.T.U. Dr. nel Per_1 giudizio n. 1464/2009 R.G. Tribunale di Fermo, si legge: “Esaminando i movimenti del conto corrente, si evince chiaramente come il saldo del conto sia
pagina 7 di 10 quasi costantemente negativo per importi eccedenti l'affidamento di
L.180.000.000; inoltre sul conto affluiscono periodicamente versamenti, che come tali hanno certamente natura solutoria.
In conseguenza di quanto sino ad ora esposto, è da ritenersi come sia di fatto prescritto l'esercizio di ripetizione delle competenze addebitate dall'apertura del conto e sino al 13/6/1999; al contrario risultano non prescritte le competenze addebitate dal 13/6/1999 sino alla data del 31/12/2005”.
La prescrizione si è interrotta in data 13.6.2009 (per effetto della ricezione - da parte della convenuta - dell'atto di citazione notificato dalla Società Pt_1 ricorrente in data 8.6.2009).
Nel dettaglio, pertanto, devono essere esaminate le operazioni avvenute sul conto corrente nel periodo dal 3.9.1984 al 13.6.1999, poiché il diritto di ripetizione delle competenze illegittimamente addebitate successivamente a tale data risulta sicuramente non prescritto, non essendo decorso il termine decennale.
Ai fini del calcolo prescrizionale risulterà necessario procedere come segue:
I) Periodo dal 3.9.1984 al 28.2.1996: i versamenti aventi natura solutoria saranno quelli affluiti sul conto corrente avente saldo negativo, in quanto nel periodo in questione il conto non risulta affidato.
Esaminando i movimenti di conto corrente si evince come il saldo del conto sia altalenante tra valori positivi e negativi;
inoltre, affluiscono sul conto periodicamente versamenti che, come tali, hanno natura solutoria.
II) Periodo dal 29.2.1996 al 13.6.1999: i versamenti aventi natura solutoria saranno quelli affluiti sul conto corrente avente saldo negativo eccedente l'affidamento di L.180.000.000 (€.92.962,24).
Nel periodo evidenziato, il saldo è quasi costantemente negativo per importi eccedenti l'affidamento di L.180.000.000 (€.92.962,24); inoltre, affluiscono sul conto periodicamente versamenti che hanno certamente natura solutoria.
Come rilevato dal C.T.U. nella relazione integrativa, sopra richiamata, deve ritenersi “di fatto prescritto l'esercizio di ripetizione delle competenze addebitate dall'apertura del conto e sino al 13.6.1999; al contrario risultano non prescritte le competenze addebitate dal 13.6.1999 sino alla data del 31.12.2005”.
pagina 8 di 10 Considerato, infine, che il conteggio delle differenze complessive dal 1984 al 2005
(allegato alla medesima relazione) riporta - per ogni trimestre - il progressivo delle competenze addebitate dalla Banca e quelle ricalcolate nella C.T.U.,
l'importo delle differenze di competenze non ancora prescritto risulterà dal seguente conteggio:
- Totale differenze competenze: €.333.683,38-€.112.470,04=€.221.213,34; da cui detrarre
- Totale differenze al 31.3.1999: €.135.872,29-€.38.478,04= €.97.394,25;
- Differenza non prescritta €.123.819,09.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'importo complessivo non ancora prescritto della differenza tra le competenze a suo tempo (illegittimamente) addebitate dall'Istituto di credito rispetto a quelle effettivamente dovute - come ricalcolate in C.T.U. - ammonta a €.123.819,09.
Le spese di lite dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità vengono compensate in ragione di 1/3, con condanna della appellante Pt_1
(maggiormente soccombente) alla refusione della quota residua (2/3) in favore del . Controparte_1
Nulla per le spese del presente grado, stante la contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto - in riassunzione - da avverso l'ordinanza resa dal Parte_1
Tribunale di Fermo in data 9.6.2014, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accerta e dichiara che l'importo complessivo non ancora prescritto della differenza tra le competenze a suo tempo (illegittimamente) addebitate da
[...] alla società Parte_1 Controparte_1 sul c/c 10201X rispetto a quelle effettivamente dovute
[...] ammonta a €.123.819,09, secondo quanto specificato in parte motiva;
- dispone la compensazione delle spese di lite (dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità) nella misura di 1/3;
- condanna a rifondere - in favore Parte_1
pagina 9 di 10 della controparte - 2/3 delle spese del giudizio di primo grado, come liquidate
(per l'intero) dal Tribunale di Fermo nel provvedimento gravato;
- condanna a rifondere - in favore della Parte_1 controparte - 2/3 delle spese del giudizio di appello N. 808/2014 R.G., come liquidate (per l'intero) dalla Corte nella relativa sentenza;
- condanna a rifondere - in favore della Parte_1 controparte - 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate, per l'intero, in €.4.500,00 ed €.1.200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- nulla per le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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