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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5984 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4570 dell'anno 2021, vertente tra:
C.F. e numero Reg. Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sepe, giusta procura Controparte_2 in atti;
Parte_1
e
(numero d'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Parte_2
Napoli e codice fiscale: R.E.A.: Na ), rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio P.IVA_2 Num_1
Marino, giusta procura in atti;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento RG. 3879/2021, pubblicata in data 15/10/2021.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “- Nel merito: I - accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni diritto della ricorrente relativamente all'obbligo di ostensione documentale azionato in danno della banca per tutta la documentazione anteriore alla data del 31/03/2010, in accoglimento del Controparte_1
I° e III° motivo del gravame proposto;
II – accertare e dichiarare che alcuna violazione da parte della banca vi è stata del principio di buona fede quanto alla mancata ostensione documentale ultra- decennale nei confronti della ricorrente, in accoglimento del II° motivo del gravame proposto;
IV – in accoglimento dello spiegato gravame, dichiarare illegittima e quindi non dovuta la sanzione accessoria ex art. 614 bis c.p.c.; V – In via subordinata: Qualora il Collegio giudicante adito non dovesse accogliere lo spiegato gravame, accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, che la sanzione accessoria ex art. 614 bis c.p.c. è illegittima ed iniqua, dal momento che nella fattispecie la
[...] ha dapprima consegnato la documentazione richiesta dal correntista c.d. “entro- Controparte_3 decennio” e successivamente ha adempiuto spontaneamente all'obbligo di ostensione documentale giudiziale;
”.
Per l'appellata: “nel merito: II. respingere tutti i motivi di appello, perché inammissibili ovvero, in subordine, infondati;
III. condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, co.3, cod. proc. civ.; IV. condannare l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La conveniva la dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo: Parte_3 Controparte_1
1) di aver acceso, in data 22.11.2002, il conto corrente n. 9316742, con successiva apertura di credito di importo superiore ad € 5.000,00, regolante sul predetto conto corrente;
2) che, in data 18.9.2006, ella apriva il conto anticipi n. 10628151 con una linea di finanziamento auto liquidante di classe compresa tra € 50.000 ed € 100.000,00, organizzata nella forma dell'anticipo di portafoglio commerciale;
2) che il conto anticipi e tale linea di finanziamento erano autonomi rispetto al conto corrente;
3) che, in data 22.4.2010, la banca le erogava un mutuo chirografario da regolarsi sul conto corrente 9316742, e che nel terzo trimestre del 2011, ella apriva un altro conto anticipi, il n.
101736816, con un'altra linea di finanziamento auto liquidante;
4) che i due conti anticipi venivano chiusi in data 25.3.2008 e in data 12.3.2018, entrambi con saldo zero, mentre il conto corrente
9316742 cessava il 30.3.2020, per recesso della correntista, con un saldo a credito in suo favore per € 1.020,89; 5) che su tutti tali rapporti erano stati addebitati costi illegittimi rinvenienti da interessi a tasso ultralegale, commissione di massimo scoperto, anatocismo trimestrale, interessi contrattuali mai pattuiti, postergazioni delle valute;
6) che ella aveva chiesto copia di numerosi documenti contabili del conto corrente in questione, ma che la banca non vi aveva adempiuto.
Sulla base di tali prospettazioni, la società attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto a ricevere copia della documentazione contabile relativa al conto corrente 9316742, compresa tra gli anni 2003 e 2009, e dunque anteriore al decennio dalla chiusura del conto, con condanna della CP_3 alla consegna in suo favore di quanto richiesto, e imposizione di una penale di € 300,00, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nella consegna, con condanna alle spese di lite, e ciò poiché pendeva altro giudizio di accertamento negativo del credito con richiesta di saldo a suo favore.
Costituitasi, la convenuta eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dal correntista per CP_3 decorso del termine decennale ex art. 119 comma 4 TUB.
Con ordinanza del 14.10.2021, il Tribunale adito accoglieva la domanda della ricorrente.
Nel merito, il Tribunale osservava che la norma di riferimento per risolvere la questione era l'art. 119 del D. Lgs. 385/1993, che stabilisce, nei contratti di durata, un onere di comunicazione e consegna di documenti dalla banca al cliente, e che il principio in esso riportato induceva senza dubbio a superare l'eventuale operatività del termine prescrizionale decennale, atteso che una volta chiuso il conto corrente rimaneva il diritto del correntista a ricevere tutta la documentazione bancaria anche anteriore al decennio, non potendo tale diritto essere mortificato in alcun modo;
il Tribunale riteneva invece che il termine di prescrizione decennale riguardasse solo la documentazione relativa a singole operazioni (ordini di bonifico, distinte di prelievo) e non invece la documentazione di sintesi, come richiesta dalla ricorrente. Il Giudice riteneva che, ai sensi dell'art. 2220 c.c., la fosse tenuta a CP_3 conservare tutta la sequenza degli estratti conto del rapporto sino al termine di dieci anni dopo la chiusura del rapporto, e che siccome nel caso di specie il rapporto era stato chiuso nel 2020, la correntista aveva pieno diritto ad ottenere tutto quanto richiesto. Il Tribunale accoglieva altresì la domanda ex art. 614 bis c.p.c., attesa la necessità della correntista di utilizzare la documentazione richiesta in tempi rapidi ed entro le scadenze e le preclusioni processuali dell'altro giudizio di accertamento negativo del credito da lei intentato. Dunque, il Tribunale accoglieva la domanda e fissava in € 50,00 la somma di denaro dovuta dalla banca alla correntista, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dell'ordine di consegna.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la predetta CP_1 ordinanza, denunciando l'erronea interpretazione del contenuto della disciplina rinveniente dalla lettura armonizzata degli art. 119 TUB e 2220 c.c., e la assoluta esclusione degli estratti conto dal genus della “documentazione contrattuale” di cui all'art. 117 TUB;
la banca appellante ha altresì evidenziato la violazione degli artt. 1467 e 1227 c.c. in relazione al concetto di apprezzabile sacrificio inteso come limite di cooperazione posto a tutela dell'attività bancaria nei confronti del correntista, anche in relazione al principio di buona fede reciproca e simmetrica nell'esecuzione del contratto.
Costituitasi, la società appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello, evidenziando altresì come la banca, 25 giorni dopo l'emissione della ordinanza impugnata, le avesse comunque consegnato tutta la documentazione richiesta, con distinte trasmissioni del 4 e del 9 novembre del 2021, consentendole la utile e rituale difesa nel giudizio da lei instaurato dinanzi ad altra autorità giudiziaria per l'accertamento negativo del credito. La società attrice ha dunque chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello non avendo più l'appellante alcun interesse alla pronuncia di segno contrario a quella impugnata avendovi dato esecuzione e non avendo altresì proposto gravame sulle spese di lite. Nel merito, eccepiva la infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.6.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali. La parte appellante, a tale udienza, si riportava alle conclusioni di cui atto di appello, ma, in via subordinata, chiedeva che la Corte tenesse conto dell'adempimento spontaneo dell'ordine contenuto nella pronuncia impugnata.
Con comparsa conclusionale ritualmente depositata, tuttavia, la stessa appellante concludeva invece per la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Analisi dei motivi di appello
Sulla scorta delle conclusioni proposte dalla stessa difesa dell'appellante, e delle osservazioni mosse nella comparsa di costituzione e risposta della società appellata, come poi riproposte negli scritti difensivi finali, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed infatti, la spontanea esecuzione da parte della appellante, all'ordine di consegna impartito CP_3 nella pronuncia del Tribunale impugnata, avvenuta in epoca ben anteriore alla notifica dell'appello, nonché la sostanziale sopravvenuta inefficacia del capo della pronuncia ex art. 614 bis c.p.c. (non essendosi mai verificato ritardo nella esecuzione della ordinanza), ed infine, la mancata impugnazione delle spese legali di primo grado, rendono definitivamente esaurite in fatto tutte le vicende connesse al giudizio, e del tutto cessata ogni materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, l'esecuzione spontanea della pronuncia di primo grado in epoca anteriore alla notificazione dell'appello, il contrasto giurisprudenziale esistente tra parte della giurisprudenza di merito e di quella di legittimità in relazione alla interpretazione puntuale dell'art. 119 TUB, giustificano la compensazione integrale delle spese relative al grado di appello.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4570/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese di lite compensate.
Napoli, 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano