Art. 2-ter. (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita ((...)) da una norma di legge o ((...)) di regolamento ((o da atti amministrativi generali)) . ((49)) (( 1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ivi comprese le autorita' indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , con esclusione, per le societa' a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attivita' svolte in regime di libero mercato, e' anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento )) 2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1 ((o se necessaria ai sensi del comma 1-bis)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 DICEMBRE 2021, N. 205)) .
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 ((o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione)) .
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
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Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 , ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 [...], come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o piu' regolamenti".