Art. 30.
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 7, comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241 .
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 7, comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241 .