Articolo 30 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 novembre 1961
Art. 30.
Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'art. 7, comma quarto, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1961