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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1875/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CI DR e dell'avv. CALVANI LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, elettivamente domiciliata in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 FIRENZE presso il difensore avv. CI DR Parte ricorrente contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARUCCI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE 193 BARI presso il difensore avv. CARUCCI FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“- Previa declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità del contratto nella parte in cui non prevede la collocazione della prestazione della ricorrente con riferimento al giorno, settimana, mese, all'anno e in relazione a turni di lavoro prestabiliti tra la ricorrente e la società convenuta per i motivi di cui in narrativa e/o previo accertamento della discriminatorietà del comportamento tenuto dalla convenuta per i motivi esposti, condanni la convenuta al risarcimento del danno per i motivi esposti pari ad € 100,00 giornaliere per ogni giorno di lavoro prestato dalla data di assunzione in poi (o la diversa ritenuta di giustizia).
- dichiari la nullità/inesistenza della clausola flessibile elastica allegata al contratto di assunzione della ricorrente e per l'effetto condanni la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10 D.Lgs 81/2015 pari al 20% della retribuzione per ogni mese lavorato dal 2023 in poi (con riserva di agire per il quantum debeatur) ovvero, in ipotesi, condanni la convenuta al pagamento dell'importo di € 658,88 a titolo di indennità di flessibilità (o il diverso ritenuto di giustizia). Vinte le spese”. La ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta il 21.1.2023 dalla società resistente con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) per svolgere mansioni di addetta alle pulizie (inquadramento al livello II del CCNL Multiservizi) nell'ambito del servizio di pulizia dell'aeroporto Vespucci di Firenze garantito
7 giorni su 7 per 24 ore;
- che, nel contratto di assunzione, è stato previsto che “la distribuzione dell'orario di lavoro sarà dalle ore 23,00 alle ore 5,00, oppure dalla ore 6,00 alle ore 12,00, oppure dalle 14,00 alle ore 22,00, nei giorni dal lunedì alla domenica con turnazione e risposo settimanale a scalare” e che “l'orario di lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nel limite degli orari previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”;
- che, quindi, non è stata indicata la collocazione temporale della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, come invece richiesto dal D.Lgs. 81/2015 e la clausola elastica ivi prevista non è valida;
- che, inoltre, nonostante la sua richiesta di essere adibita ad orario notturno per rimanere durante il giorno con i due figli minori (bambino di 5 anni e bambina di 9 anni, affetta da sindrome dello spettro autistico), ella ha lavorato dalle 22,00 alle 4,00 per 4 giorni a settimana solo fino a ad aprile 2023, in quanto il datore di lavoro le ha successivamente modificato unilateralmente i turni di lavoro (a maggio
2023, dalle 23,00 alle 5,00 per 5 giorni a settimana;
a gennaio 2024, dalle 12,00 alle 17,00), ponendo in essere una condotta violativa dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 352/1999 e discriminatoria (discriminazione sia diretta che indiretta)
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato in fatto e in diritto il ricorso avversario, concludendo per il suo rigetto.
Istruita allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c..
***
Natura discriminatoria della condotta datoriale in violazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 532/1999
La ricorrente ha dedotto la natura discriminatoria (in termini di discriminazione sia diretta che indiretta) delle modifiche orarie imposte unilateralmente dal datore di lavoro, che le hanno impedito di essere adibita al lavoro notturno (come invece da lei richiesto con lettera del 13.3.2024) e, conseguentemente, di accudire e seguire durante il giorno i due figli minori (bambino di 5 anni e bambina di 9 anni, affetta da sindrome dello spettro autistico), con discriminazione nella sua veste di lavoratrice madre e di lavoratrice madre di minore disabile.
La ricorrente è stata dipendente della resistente dal 21.1.2023 al 2.4.2024 (quando è passata alle dipendenze di altra società.), anche se dal 21.2.2024 è risultata assente dal lavoro per malattia e non vi ha fatto più rientro. E' pacifico che, su sua richiesta, ella abbia prestato orario notturno sino a dicembre 2023 (dalle 22,00 alle 4,00 per 4 giorni a settimana sino ad aprile 2023; dalle 23,00 alle 5,00 per 5 giorni a settimana da maggio 2023 a dicembre 2023), per poi essere adibita nel mese di gennaio 2024 al turno dalle 12,00 alle 17,00 (salvo i giorni 15 e 17, quando ha lavorato dalle 23,00 alle 4,00).
In una situazione fattuale siffatta, difetta la stessa violazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 532/1999, nel momento in cui la lavoratrice è stata adibita su sua richiesta, per la gran parte della durata del rapporto lavorativo, ad orario notturno (non rileva sotto questo profilo la variazione oraria contenuta entro l'orario notturno); in ogni caso, mancano allegazioni (a carico della lavoratrice), anche di carattere statistico-comparativo, che forniscano elementi di fatto idonei a provare (o far presumere) l'esistenza di una condotta datoriale discriminatoria (costituendo ciò la causa petendi della domanda), così da non risultare operante il contrario onere probatorio in capo al datore di lavoro.
Violazione del D.Lgs. 81/2015
Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/2015, “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Come noto, tale previsione (operante per ogni tipologia di contratto a termine) è volta a permettere al lavoratore di organizzare il proprio tempo, coniugando l'orario di lavoro e l'orario da destinare ad altri interessi o ad altre attività lavorative (cfr., Corte Cost., 210/1992).
La normativa prevede la possibilità di pattuire per iscritto clausole elastiche, ovvero clausole “relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata” (art. 6, comma 4, D.Lgs. 81/2015), con il diritto del lavoratore ad un preavviso di due giorni lavorativi, “fatte salve e diverse intese tra le parti” (art. 6, comma 5, cit.).
E' poi previsto che le clausole elastiche prevedano “a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale” (art. 6, comma 6, cit.).
In caso di omessa “collocazione temporale dell'orario”, l'art. 10, comma 2, secondo periodo, D.Lgs.
81/2015, prevede che il giudice determini “le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessaria necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro” e che, per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore abbia diritto, “in aggiunta alla retribuzione dovuta delle prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento”.
E' poi disposto che, “Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno” (art. 10, comma 3, cit.).
Nel caso di specie, è documentato (doc. 2 fasc. ric., doc. 5 fasc. res.) che nel contratto di assunzione sia riportato quanto segue: “L'orario di lavoro settimanale a tempo parziale sarà di n. 24 ore e la distribuzione dell'orario di lavoro sarà dalle ore 23,00 alle ore 5,00, oppure dalla ore 6,00 alle ore
12,00, oppure dalle 14,00 alle ore 22,00, nei giorni dal lunedì alla domenica con turnazione e risposo settimanale a scalare” (art. 5.1.), che “l'orario di lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nel limite degli orari previsti dalla legge e dalla contrattazione” (art. 5.2.) e che “Lei si impegna altresì ad accettare i superamenti di orario nell'ambito delle norme vigenti e, in ogni caso, per motivate esigente produttive e/o organizzative. L'orario di lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nei limiti orari previsti dalla legge dalla contrattazione” (art. 5.3.);
Ritiene il giudicante che le clausole contrattuali non rispettino la previsione di legge circa la collocazione temporale dell'orario a tempo parziale, nemmeno ai sensi del comma 3 dell'art. 5 cit. per il caso di orario di lavoro stabilito in turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite.
Come rilevato dalla Suprema Corte, tale disposizione “deve essere interpretata in coerenza sistematica con il primo ed il secondo comma dello stesso art. 5; nel senso della necessità che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Non è possibile sostenere invece che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite). Posto che una simile interpretazione sarebbe illogica ed in contrasto anche con la ratio protettiva del part time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l'esigenza di indicazione puntuale dell'orario di lavoro nel contratto part time. E ciò porterebbe a legittimare sostanzialmente la mancata indicazione di qualsiasi orario, come è accaduto, appunto, col contratto di lavoro in oggetto, in cui non è contenuta alcuna indicazione dei turni programmati e solo si prevede che essi sarebbero stati comunicati al in via successiva, alla fine dell'anno precedente (“Sulla Per_1 base dell'esigenze organizzative produttive, entro il 31 dicembre di ogni anno, Le indicheremo la collocazione, per l'anno successivo, dell'orario di lavoro nell'ambito dei turni mensili, per i mesi di gennaio-giugno1luglio-agosto-settembre-ottobre-dicembre, che Ella sarà tenuto di volta in volta ad osservare”) .
6. Una previsione che consentisse l'esercizio di questa facoltà al datore di lavoro si porrebbe perciò contro la ratio protettiva del part time - richiamata alla base della decisione anche dalla Corte di appello - la quale richiede invece una immediata indicazione dell'articolazione oraria dell'attività al fine di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero;
posto che la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana.
7. La tesi sostenuta dalla ricorrente principale si pone contro queste esigenze di tutela che risultano altresì rimarcate nella sentenza n. 210/1992 della Corte Cost. la quale ha affermato che “non vi è quindi alcuna ragione, né alcuna possibilità di attribuire alla normativa una interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi ma sia invece rimessa allo ius variandi del datore di lavoro” (così, in motivazione, Cass., 11333/2024).
Pur nella diversa regolamentazione intercorsa in questa sede rispetto a quanto esaminato dalla Suprema
Corte nel precedente citato (là era stato riportato solo il numero dei turni da svolgere nell'anno senza alcuna indicazione della relativa distribuzione oraria;
in questa sede l'atto di assunzione ha riportato tre fasce orarie alternative), la facoltà rimessa unilateralmente al datore di lavoro di indicare settimanalmente, di volta in volta, quale fosse – tra quelli indicati – il turno lavorativo da seguire (la circostanza è pacifica, vd. pag. 10 della memoria difensiva) rende – anche nel caso in esame – non determinata (nè determinabile in base a criteri oggettivi) la collocazione temporale della prestazione della lavoratrice, rimessa invece al mero ius variandi datoriale.
A fronte di una distribuzione dell'orario di lavoro non conforme alle previsioni di legge (inderogabili per la contrattazione collettiva, in quanto poste a tutela del lavoratore part time), non può rilevare la presenza della clausola elastica, su cui si riflette – rendendola invalida – l'omessa previsione di cui sopra.
Spetta quindi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno ai sensi del richiamato comma 2 dell'art. 10 D.Lgs. 81/2015, mentre non compete il risarcimento del danno di cui al successivo comma
3, non risultando dai turni sub doc.8 fasc. ric. lo svolgimento di lavoro supplementare (in tali turni la ricorrente è stata impiegata per 5 giorni a settimana dalle 23,00 alle 4,00, essendo contestato che nel periodo maggio 2023-dicembre 2023 la ricorrente abbia prestato lavoro supplementare (30 ore settimanali, dalle 23,00 4,00 per 5 giorni a settimana solo per il periodo dal 29.5.2023 al 4.6.2023).
Il risarcimento del danno mira a compensare la maggiore onerosità e penosità che l'attività lavorativa presenta a causa della messa a disposizione per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato: esso è, quindi, discendente dalla violazione della norma (avendo il legislatore desunto inevitabilmente l'esistenza di un danno conseguente alla mancata collocazione temporale dell'orario part time), è liquidabile equitativamente, non richiede la previa messa in mora del dipendente danneggiato e discende dal mero dato oggettivo dell'omessa collocazione temporale dell'orario.
Poiché, nel caso di specie, il pregiudizio di lamentato non si appunta solo sull'incertezza circa la programmazione e l'organizzazione del proprio tempo libero, ma riguarda anche le esigenze familiari legate alla cura di due figli minori (di cui uno affetto da disturbo dello spettro autistico), il danno subito dalla ricorrente può essere equitativamente determinato nella misura del 10% della retribuzione spettante per ogni giorni di lavoro prestato dalla data del 21.2.2003 al 2.4.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Non vi è necessità di pronunciarsi sull'ulteriore domanda di pagamento della somma di € 658,88 a titolo di indennità di flessibilità, in quanto svolta in subordine nella denegata ipotesi di ritenuta validità della clausola elastica.
Le spese di lite sono compensate per 1/3 e sono poste a carico della resistente per la restante quota di
2/3; ess sono liquidate come da dispositivo, già nella misura di 2/3, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) accertata e dichiarata la mancata indicazione nel contratto di lavoro a tempo parziale sottoscritto tra le parti della collocazione oraria della prestazione lavorativa della ricorrente Parte_1
condanna parte resistente a pagare alla ricorrente
[...] Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, D.Lgs. 81/2015, una Parte_1 somma pari al 10% della retribuzione spettante per ogni giorno di lavoro prestato dal 21.1.2003 al
2.4.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
2) compensa pe 1/3 le spese di lite e pone le stesse a carico della resistente per la restante quota di 2/3
e, per l'effetto, condanna a rifondere alla ricorrente Controparte_2 [...] [ le spese di lite, liquidate in € 2.460,00 per compensi, oltre rimborso forfetario Parte_1 spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1875/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CI DR e dell'avv. CALVANI LORENZO e dell'avv. SIMONI SARA, elettivamente domiciliata in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 FIRENZE presso il difensore avv. CI DR Parte ricorrente contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARUCCI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE 193 BARI presso il difensore avv. CARUCCI FRANCESCO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“- Previa declaratoria di illegittimità e/o invalidità e/o nullità del contratto nella parte in cui non prevede la collocazione della prestazione della ricorrente con riferimento al giorno, settimana, mese, all'anno e in relazione a turni di lavoro prestabiliti tra la ricorrente e la società convenuta per i motivi di cui in narrativa e/o previo accertamento della discriminatorietà del comportamento tenuto dalla convenuta per i motivi esposti, condanni la convenuta al risarcimento del danno per i motivi esposti pari ad € 100,00 giornaliere per ogni giorno di lavoro prestato dalla data di assunzione in poi (o la diversa ritenuta di giustizia).
- dichiari la nullità/inesistenza della clausola flessibile elastica allegata al contratto di assunzione della ricorrente e per l'effetto condanni la convenuta al risarcimento del danno ex art. 10 D.Lgs 81/2015 pari al 20% della retribuzione per ogni mese lavorato dal 2023 in poi (con riserva di agire per il quantum debeatur) ovvero, in ipotesi, condanni la convenuta al pagamento dell'importo di € 658,88 a titolo di indennità di flessibilità (o il diverso ritenuto di giustizia). Vinte le spese”. La ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta il 21.1.2023 dalla società resistente con contratto a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) per svolgere mansioni di addetta alle pulizie (inquadramento al livello II del CCNL Multiservizi) nell'ambito del servizio di pulizia dell'aeroporto Vespucci di Firenze garantito
7 giorni su 7 per 24 ore;
- che, nel contratto di assunzione, è stato previsto che “la distribuzione dell'orario di lavoro sarà dalle ore 23,00 alle ore 5,00, oppure dalla ore 6,00 alle ore 12,00, oppure dalle 14,00 alle ore 22,00, nei giorni dal lunedì alla domenica con turnazione e risposo settimanale a scalare” e che “l'orario di lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nel limite degli orari previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”;
- che, quindi, non è stata indicata la collocazione temporale della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, come invece richiesto dal D.Lgs. 81/2015 e la clausola elastica ivi prevista non è valida;
- che, inoltre, nonostante la sua richiesta di essere adibita ad orario notturno per rimanere durante il giorno con i due figli minori (bambino di 5 anni e bambina di 9 anni, affetta da sindrome dello spettro autistico), ella ha lavorato dalle 22,00 alle 4,00 per 4 giorni a settimana solo fino a ad aprile 2023, in quanto il datore di lavoro le ha successivamente modificato unilateralmente i turni di lavoro (a maggio
2023, dalle 23,00 alle 5,00 per 5 giorni a settimana;
a gennaio 2024, dalle 12,00 alle 17,00), ponendo in essere una condotta violativa dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 352/1999 e discriminatoria (discriminazione sia diretta che indiretta)
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato in fatto e in diritto il ricorso avversario, concludendo per il suo rigetto.
Istruita allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c..
***
Natura discriminatoria della condotta datoriale in violazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 532/1999
La ricorrente ha dedotto la natura discriminatoria (in termini di discriminazione sia diretta che indiretta) delle modifiche orarie imposte unilateralmente dal datore di lavoro, che le hanno impedito di essere adibita al lavoro notturno (come invece da lei richiesto con lettera del 13.3.2024) e, conseguentemente, di accudire e seguire durante il giorno i due figli minori (bambino di 5 anni e bambina di 9 anni, affetta da sindrome dello spettro autistico), con discriminazione nella sua veste di lavoratrice madre e di lavoratrice madre di minore disabile.
La ricorrente è stata dipendente della resistente dal 21.1.2023 al 2.4.2024 (quando è passata alle dipendenze di altra società.), anche se dal 21.2.2024 è risultata assente dal lavoro per malattia e non vi ha fatto più rientro. E' pacifico che, su sua richiesta, ella abbia prestato orario notturno sino a dicembre 2023 (dalle 22,00 alle 4,00 per 4 giorni a settimana sino ad aprile 2023; dalle 23,00 alle 5,00 per 5 giorni a settimana da maggio 2023 a dicembre 2023), per poi essere adibita nel mese di gennaio 2024 al turno dalle 12,00 alle 17,00 (salvo i giorni 15 e 17, quando ha lavorato dalle 23,00 alle 4,00).
In una situazione fattuale siffatta, difetta la stessa violazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 532/1999, nel momento in cui la lavoratrice è stata adibita su sua richiesta, per la gran parte della durata del rapporto lavorativo, ad orario notturno (non rileva sotto questo profilo la variazione oraria contenuta entro l'orario notturno); in ogni caso, mancano allegazioni (a carico della lavoratrice), anche di carattere statistico-comparativo, che forniscano elementi di fatto idonei a provare (o far presumere) l'esistenza di una condotta datoriale discriminatoria (costituendo ciò la causa petendi della domanda), così da non risultare operante il contrario onere probatorio in capo al datore di lavoro.
Violazione del D.Lgs. 81/2015
Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/2015, “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando
l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.
Come noto, tale previsione (operante per ogni tipologia di contratto a termine) è volta a permettere al lavoratore di organizzare il proprio tempo, coniugando l'orario di lavoro e l'orario da destinare ad altri interessi o ad altre attività lavorative (cfr., Corte Cost., 210/1992).
La normativa prevede la possibilità di pattuire per iscritto clausole elastiche, ovvero clausole “relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata” (art. 6, comma 4, D.Lgs. 81/2015), con il diritto del lavoratore ad un preavviso di due giorni lavorativi, “fatte salve e diverse intese tra le parti” (art. 6, comma 5, cit.).
E' poi previsto che le clausole elastiche prevedano “a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale” (art. 6, comma 6, cit.).
In caso di omessa “collocazione temporale dell'orario”, l'art. 10, comma 2, secondo periodo, D.Lgs.
81/2015, prevede che il giudice determini “le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessaria necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro” e che, per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore abbia diritto, “in aggiunta alla retribuzione dovuta delle prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento”.
E' poi disposto che, “Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno” (art. 10, comma 3, cit.).
Nel caso di specie, è documentato (doc. 2 fasc. ric., doc. 5 fasc. res.) che nel contratto di assunzione sia riportato quanto segue: “L'orario di lavoro settimanale a tempo parziale sarà di n. 24 ore e la distribuzione dell'orario di lavoro sarà dalle ore 23,00 alle ore 5,00, oppure dalla ore 6,00 alle ore
12,00, oppure dalle 14,00 alle ore 22,00, nei giorni dal lunedì alla domenica con turnazione e risposo settimanale a scalare” (art. 5.1.), che “l'orario di lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nel limite degli orari previsti dalla legge e dalla contrattazione” (art. 5.2.) e che “Lei si impegna altresì ad accettare i superamenti di orario nell'ambito delle norme vigenti e, in ogni caso, per motivate esigente produttive e/o organizzative. L'orario di lavoro potrà essere modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nei limiti orari previsti dalla legge dalla contrattazione” (art. 5.3.);
Ritiene il giudicante che le clausole contrattuali non rispettino la previsione di legge circa la collocazione temporale dell'orario a tempo parziale, nemmeno ai sensi del comma 3 dell'art. 5 cit. per il caso di orario di lavoro stabilito in turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite.
Come rilevato dalla Suprema Corte, tale disposizione “deve essere interpretata in coerenza sistematica con il primo ed il secondo comma dello stesso art. 5; nel senso della necessità che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Non è possibile sostenere invece che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite). Posto che una simile interpretazione sarebbe illogica ed in contrasto anche con la ratio protettiva del part time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l'esigenza di indicazione puntuale dell'orario di lavoro nel contratto part time. E ciò porterebbe a legittimare sostanzialmente la mancata indicazione di qualsiasi orario, come è accaduto, appunto, col contratto di lavoro in oggetto, in cui non è contenuta alcuna indicazione dei turni programmati e solo si prevede che essi sarebbero stati comunicati al in via successiva, alla fine dell'anno precedente (“Sulla Per_1 base dell'esigenze organizzative produttive, entro il 31 dicembre di ogni anno, Le indicheremo la collocazione, per l'anno successivo, dell'orario di lavoro nell'ambito dei turni mensili, per i mesi di gennaio-giugno1luglio-agosto-settembre-ottobre-dicembre, che Ella sarà tenuto di volta in volta ad osservare”) .
6. Una previsione che consentisse l'esercizio di questa facoltà al datore di lavoro si porrebbe perciò contro la ratio protettiva del part time - richiamata alla base della decisione anche dalla Corte di appello - la quale richiede invece una immediata indicazione dell'articolazione oraria dell'attività al fine di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero;
posto che la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana.
7. La tesi sostenuta dalla ricorrente principale si pone contro queste esigenze di tutela che risultano altresì rimarcate nella sentenza n. 210/1992 della Corte Cost. la quale ha affermato che “non vi è quindi alcuna ragione, né alcuna possibilità di attribuire alla normativa una interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi ma sia invece rimessa allo ius variandi del datore di lavoro” (così, in motivazione, Cass., 11333/2024).
Pur nella diversa regolamentazione intercorsa in questa sede rispetto a quanto esaminato dalla Suprema
Corte nel precedente citato (là era stato riportato solo il numero dei turni da svolgere nell'anno senza alcuna indicazione della relativa distribuzione oraria;
in questa sede l'atto di assunzione ha riportato tre fasce orarie alternative), la facoltà rimessa unilateralmente al datore di lavoro di indicare settimanalmente, di volta in volta, quale fosse – tra quelli indicati – il turno lavorativo da seguire (la circostanza è pacifica, vd. pag. 10 della memoria difensiva) rende – anche nel caso in esame – non determinata (nè determinabile in base a criteri oggettivi) la collocazione temporale della prestazione della lavoratrice, rimessa invece al mero ius variandi datoriale.
A fronte di una distribuzione dell'orario di lavoro non conforme alle previsioni di legge (inderogabili per la contrattazione collettiva, in quanto poste a tutela del lavoratore part time), non può rilevare la presenza della clausola elastica, su cui si riflette – rendendola invalida – l'omessa previsione di cui sopra.
Spetta quindi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno ai sensi del richiamato comma 2 dell'art. 10 D.Lgs. 81/2015, mentre non compete il risarcimento del danno di cui al successivo comma
3, non risultando dai turni sub doc.8 fasc. ric. lo svolgimento di lavoro supplementare (in tali turni la ricorrente è stata impiegata per 5 giorni a settimana dalle 23,00 alle 4,00, essendo contestato che nel periodo maggio 2023-dicembre 2023 la ricorrente abbia prestato lavoro supplementare (30 ore settimanali, dalle 23,00 4,00 per 5 giorni a settimana solo per il periodo dal 29.5.2023 al 4.6.2023).
Il risarcimento del danno mira a compensare la maggiore onerosità e penosità che l'attività lavorativa presenta a causa della messa a disposizione per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato: esso è, quindi, discendente dalla violazione della norma (avendo il legislatore desunto inevitabilmente l'esistenza di un danno conseguente alla mancata collocazione temporale dell'orario part time), è liquidabile equitativamente, non richiede la previa messa in mora del dipendente danneggiato e discende dal mero dato oggettivo dell'omessa collocazione temporale dell'orario.
Poiché, nel caso di specie, il pregiudizio di lamentato non si appunta solo sull'incertezza circa la programmazione e l'organizzazione del proprio tempo libero, ma riguarda anche le esigenze familiari legate alla cura di due figli minori (di cui uno affetto da disturbo dello spettro autistico), il danno subito dalla ricorrente può essere equitativamente determinato nella misura del 10% della retribuzione spettante per ogni giorni di lavoro prestato dalla data del 21.2.2003 al 2.4.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Non vi è necessità di pronunciarsi sull'ulteriore domanda di pagamento della somma di € 658,88 a titolo di indennità di flessibilità, in quanto svolta in subordine nella denegata ipotesi di ritenuta validità della clausola elastica.
Le spese di lite sono compensate per 1/3 e sono poste a carico della resistente per la restante quota di
2/3; ess sono liquidate come da dispositivo, già nella misura di 2/3, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) accertata e dichiarata la mancata indicazione nel contratto di lavoro a tempo parziale sottoscritto tra le parti della collocazione oraria della prestazione lavorativa della ricorrente Parte_1
condanna parte resistente a pagare alla ricorrente
[...] Controparte_2 [...]
a titolo di risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, D.Lgs. 81/2015, una Parte_1 somma pari al 10% della retribuzione spettante per ogni giorno di lavoro prestato dal 21.1.2003 al
2.4.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo
2) compensa pe 1/3 le spese di lite e pone le stesse a carico della resistente per la restante quota di 2/3
e, per l'effetto, condanna a rifondere alla ricorrente Controparte_2 [...] [ le spese di lite, liquidate in € 2.460,00 per compensi, oltre rimborso forfetario Parte_1 spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.