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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 359/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto ed Alfonso Ruocco Parte_1
-appellante-
c/
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Fabrizia Fesce
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
Il di cui in epigrafe, proponeva ricorso ex art. 702bis c.p.c., nei confronti di CP_1
chiedendo la condanna del medesimo al pagamento della somma di € Parte_1
398.117,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento danni cagionati al . CP_1
La richiesta de qua, conseguiva alla condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata, nei confronti dello dal Giudice penale della sezione distaccata di Parte_1
Manfredonia, a favore del , costituitosi parte civile nel relativo processo;
la Corte CP_1
d'Appello di Bari confermava, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., tali statuizioni civili, con sentenza n. 3069/2013 del 18/11/2013
All'esito del giudizio, svoltosi nella contumacia dello veniva, in data 2/9/2014, Parte_1 emessa l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. -nel proc. n. 6562/2013 r.g.-, con la quale il
Tribunale di Foggia così disponeva:
Pagina 1 ” Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a versare a titolo di Parte_1 risarcimento al in persona del legale Parte_2 rappresentata p.t., l'importo di € 398.117,00 comprensivo di rivalutazione ed interessi all'attualità;”
”condanna il suddetto resistente a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento, che liquida in € 388,00 per esborsi ed in € 5.777,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.
Il Giudice di prime cure giungeva a tali conclusioni ritenendo che, pur non essendo stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale, le risultanze del relativo processo, utilizzabili anche dal Giudice civile, costituivano idoneo riscontro della richiesta risarcitoria proposta dal . CP_1
Venivano quindi valorizzati gli accertamenti e valutazioni formulate dai consulenti tecnici nominati nel procedimento e processo penale, dai quali emergeva che lo quale Parte_1 soggetto che operava per il , con apposito mandato per vendita di merci, relativo CP_1 deposito, ed incasso delle somme ricevute dalle vendite, aveva incassato per le relative operazioni, importi per complessivi € 253.722,57, senza poi riversarli al , CP_1 cagionando in tal guisa, danno patrimoniale al medesimo Ente, danno che, appositamente rivalutato, veniva determinato in € 398.117,00.
Proponeva appello lo dopo aver ricevuto, in data 9 febbraio 2024 la notifica, Parte_1 unitamente ad atto di precetto, dell'ordinanza de qua, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo ex art. 702bis c.p.c., e del relativo decreto di fissazione di udienza, non avendo mai avuto conoscenza della pendenza del giudizio;
precisava quindi di aver preso cognizione dell'accaduto, solo dopo che -in data 1/3/2024- la Cancelleria aveva lui messo a disposizione gli atti della controversia, nei quali non era dato rinvenire riscontro sulla notifica.
Chiedeva accertarsi la inesistenza o nullità della notifica, e dichiararsi la nullità dell'intero giudizio e della ordinanza ex art. 702ter c.p.c., con rimessione ex art. 354 c.p.c. della causa al Giudice di primo grado, per la decisione nel merito.
Si deduceva che gli atti disponibili non consentivano di comprendere, dove ed a chi fosse stato notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di udienza.
Ed ancora di non aver ricevuto notifiche a mani proprie, nella propria residenza, dimora o domicilio.
Si precisava peraltro che dall'accesso al fascicolo di ufficio, si rilevava, nella copia per l'ufficio del ricorso depositato al momento dell'iscrizione a ruolo, l'indicazione Parte_1
, residente in [...]”.
[...]
Ipotizzando quindi che la notifica fosse stata tentata al predetto indirizzo, ne veniva contestata comunque la nullità, perché eventualmente effettuata in luogo diverso dalla residenza, dimora o domicilio del destinatario, essendo l'indirizzo di cui sopra,
Pagina 2 corrispondente alla residenza dei soli genitori dello che invece risiedeva in via Parte_1
SP 141 km 18 C.SP, così come provato da certificazioni in atti -di matrimonio e certificati storici di residenza-.
Si contestava che la conoscenza della notifica potesse essere avvenuta per interposta persona, evidenziando che i genitori risiedevano ad oltre un chilometro di distanza dall'appellante, ed essendo in età avanzata (il padre di 76 anni e la madre di 70) ed avendo patologie psichico/fisiche consistentemente invalidanti, non avendo neppure autonomia per provvedere a se stessi, dovevano ritenersi non in grado di percepire e gestire una eventuale notificazione ricevuta a nome del figlio, e quindi di consegnarla al medesimo.
Si faceva comunque presente che il era già dal 2007 direttamente a conoscenza CP_1 che la residenza/domicilio dell'appellante fosse in Zapponeta alla via SP 141 km.18 C.SP e non in via Ugo La Malfa n.8/A.; ed ancora che, visto il lungo tempo trascorso dal trasferimento di residenza (nove anni), il doveva comunque ritenersi a conoscenza CP_1 dell'indirizzo di residenza dello Parte_1
L'appellante chiedeva ammettersi prova testimoniale, così come articolata nell'atto di appello, sulle condizioni di salute dei genitori.
Si contestava anche il merito della pretesa di controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione, per mancanza di atti interruttivi, non potendosi ritenere tale il ricorso introduttivo del giudizio, stante la relativa inesistenza/nullità, e dovendo esser considerato unico atto interruttivo la notifica dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., avvenuta il 9/2/2024 - unitamente all'atto di precetto-, quando il termine prescrizionale era già decorso.
Il di cui sopra, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, contestandone le CP_1 motivazioni.
Si deduceva in particolare che la notifica del ricorso ex art. 702bis c.p.c., doveva ritenersi pienamente efficace, valida e regolarmente perfezionata, secondo quanto attestato -con piena prova fino a querela di falso- al riguardo dall'Ufficiale giudiziario, e per quanto risultante dal certificato di residenza rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Zapponeta.
Veniva al riguardo evidenziato che da tale certificazione si desumeva l'indirizzo residenza dello e che, avendo tentato l la notifica presso tale indirizzo, aveva Parte_1 Pt_3 proceduto, in mancanza di riscontri al riguardo, con le formalità prescritte dall'art. 143
c.p.c.; ed ancora che per una precedente notifica del ricorso e decreto, tentata -in data
4/2/2014- presso l'indirizzo “Via La Malfa n.8/A”, la madre dello ( Parte_1 Persona_1
) aveva riferito che il figlio si era trasferito in altro luogo.
[...]
Si evidenziava quindi che l'U.G. aveva in conseguenza proceduto alla successiva notifica, nelle rituali forme di legge -ex art. 143 c.p.c.- ed al nuovo indirizzo, previa acquisizione del certificato di residenza aggiornato.
Pagina 3 Veniva inoltre contestata l'eccezione di prescrizione, rilevando essere, il relativo provvedimento condannatorio, stato reso in data 2/9/2014, ed essere la notifica di cui sopra, stata regolarmente effettuata.
************************************
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
Le relative questioni vertono principalmente sulla nullità del procedimento -e del provvedimento conclusivo- perché svoltosi irritualmente in assenza del convenuto che non avrebbe ricevuto la notifica dell'atto introduttivo e del relativo Parte_1 decreto di fissazione udienza.
E' stata contestata la validità della notifica prodotta ex adverso, anche in quanto erroneamente effettuata presso indirizzo diverso da quello di residenza.
Tale specifica doglianza non assume rilievo ai fini della decisone;
ed infatti dagli allegati in atti, si desume esser stato effettuato solo un tentativo di notifica presso il vecchio indirizzo di residenza dello in Zapponeta, via Ugo La Malfa n. 8/a, e presso la casa dei Parte_1 suoi genitori;
tale notifica non risulta esser andata a buon fine, avendo l appreso dalla Pt_3 madre dello che il figlio si era trasferito altrove. Parte_1
Irrilevante si appalesa, in conseguenza, la prova testi oggetto di richiesta, ed in quanto volta a dar riscontro delle condizioni di salute e capacità dei genitori dell'appellante.
Tali ultimi non risultano difatti aver ricevuto la notifica de qua, dovendosi quindi ritenere che, non essendo stati posti a conoscenza dell'atto da notificare al figlio, non abbiano potuto comunque -ed ove in condizioni di salute e capacità idonee- fornire informazioni in merito;
i genitori dello (in particolare la madre), avrebbero quindi, ed in ipotesi, potuto Parte_1 riferire solo del contatto avuto con l e della tentata notifica;
una indicazione al Pt_3 riguardo, non avrebbe comunque potuto avere alcuna valenza notiziatoria sulla pendenza del procedimento a carico dello Parte_1
Quanto alla successiva notifica effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c., va rilevato che il appellato ha allegato al fascicolo, i relativi atti, che includono il CP_1 certificato di residenza dello che, al momento della notifica, risultava quindi Parte_1 risiedere -secondo quanto desumibile da tale risultanza documentale- alla S.P. 141 Km. 18,
Zapponeta.
Presso tale indirizzo è stata effettuata la notifica.
Dagli atti allegati, si desume che l' U.G. ha dato atto dell' “omessa notifica”, rilevando che lo “pur conservando la residenza come da atti” (cfr. risultanze della Parte_1 certificazione anagrafica), “di fatto risulta trasferito altrove”.
Pagina 4 L' U.G. ha precisato di avere preso atto di tale trasferimento, “come da notizie assunte in loco”, procedendo quindi alla notifica nelle forme dell'art. 143 c.p.c., con deposito nella casa comunale di Zapponeta, ultimo Comune di residenza del destinatario.
Avendo parte appellante dedotto di non aver ricevuto la notifica di specie, e quindi di non esser stato messo in condizioni di partecipare al procedimento poi sfociato nell'ordinanza di condanna emessa nei suoi confronti, occorre valutare se la notifica de qua possa ritenersi rituale, e quindi valida.
Deve rilevarsi che la notifica è sì stata effettuata presso l'ultima residenza nota dello
Parte_1
L' U.G. ha comunque proceduto ex art. 143 c.p.c., non essendo stata constatata la presenza del destinatario, ed in mancanza di riscontri sulla sua residenza/domicilio/dimora, avendo preso atto che il medesimo non risiedeva più presso l'indirizzo risultante all'anagrafe.
Tale presa d'atto è conseguita alla acquisizione di “notizie assunte in loco”.
Lo ha peraltro dedotto, e provato -con certificato storico di residenza-, di Parte_1 esser stato residente, al momento della notifica, presso il menzionato indirizzo, risultando aver avuto residenza in SP 141 Km 18 in Zapponeta, fino al 27/4/2015 (cfr. risultanze del documento richiamato) -la notifica è antecedente, e del febbraio 2014-.
L avrebbe quindi dovuto dar corso, rispetto alle “notizie assunte in loco”, ad apposite Pt_3 verifiche ed approfondimenti, e, in caso di constatazione della persistente residenza in loco dello (come in atti documentata), avrebbe dovuto procedere alla notifica ex art. Parte_1
140 c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 143 c.p.c.
Deve rilevarsi che (Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n.15771) “La notifica al destinatario irreperibile (art. 140 c.p.c.) presuppone che siano esattamente individuati i luoghi di residenza, domicilio o dimora, ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere luogo per impossibilità materiale, incapacità o rifiuto delle persone di cui all'art. 139 c.p.c..
Per converso la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143
c.p.c.) implica che il notificante non sappia in alcun modo dove il destinatario si trovi nell'impossibilità di venirne a conoscenza.”
Nel caso di specie l' U.G. ha sì dato atto dell'irreperibilità non temporanea, conseguente all'avvenuto trasferimento del soggetto destinatario della notifica presso altro indirizzo non noto.
Tuttavia tali constatazioni sono state conseguenza di mere e generiche “notizie assunte in loco”.
Non è dato sapere da chi ed in che termini siano state assunte tali notizie che hanno poi portato a procedere nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c.
Non essendovi poi, stata alcuna acquisizione di riscontri sull'indirizzo di avvenuto trasferimento dello e comunque sullo svolgimento di attività volte a acquisire Parte_1 informazioni in merito, ed al fine di consentire la notifica e quindi la conoscibilità per il
Pagina 5 destinatario, la notifica effettuata nelle forme dell'art. 143 c.p.c., non può ritenersi rituale e valida,
Pur essendo stata effettuata presso l'ultima residenza conosciuta, ed ufficialmente nota, tale notifica non è stata, a fronte delle notizie assunte sull'avvenuto trasferimento del destinatario, preceduta da idonee verifiche al fine di individuare un indirizzo presso il quale notificare gli atti, ed in conseguenza del mancato reperimento del destinatario all'indirizzo risultante da documentazione ufficiale.
Quanto constatato in loco e dall' U.G., e la mancanza di riscontri sul “nuovo” indirizzo di residenza dello -essendo stato riferito che il medesimo risultava essersi Parte_1 trasferito altrove-, avrebbe dovuto comportare delle idonee attività accertative supplementari, delle quali non vi è riscontro in atti.
Peraltro può rilevarsi che, posto che lo risultava esser comunque residente Parte_1 all'indirizzo di cui sopra, la notifica, ove -ed in caso di accertamento di persistenza della residenza- fosse stata effettuata ex art. 140 c.p.c., avrebbe sortito l'effetto conoscitivo, in conseguenza dei correlati adempimenti comunicativi che sono previsti dalla norma de qua, e che avrebbero comportato l'apposito inoltro al destinatario, presso l'indirizzo ufficialmente noto.
La notifica ex art. 143 c.p.c., in quanto comportante la sola formalità del deposito nella casa comunale -senza ulteriori avvisi al destinatario-, non può pertanto, ritenersi aver sortito alcun effetto conoscitivo, rispetto alla parte che comunque risultava risiedere presso l'indirizzo in precedenza indicato.
La invalidità della notifica, deriva dalla mancanza di specifiche ricerche/approfondimenti, rispetto a quanto meramente riferito da soggetto non identificato, essendosi l'U.G. solo basato su generiche “informazioni assunte in loco”.
Va peraltro considerato, quanto alla valenza attestativa degli atti dell'Agente notificatore, che (Cassazione civile sez. trib., 30/07/2021, n.21871) è il contenuto estrinseco della notizia riportata dall'Ufficiale Giudiziario che fa prova fino a querela di falso, essendo tale valenza probatoria, configurabile per quanto direttamente percepito, e relativamente attestato sul mancato rinvenimento del destinatario, oltre che sul contenuto estrinseco della notizia del trasferimento altrove appresa dai vicini.
Non può quindi assumere alcuna fede privilegiata, quanto si dichiari genericamente esser stato appreso da persone presenti in loco.
La produzione del certificato di residenza da parte dell'appellante, e la mancanza di ricerche ed approfondimenti da parte dell' la regolarità dell'attività di notificazione, non Pt_3 consente, pur a fronte di quanto dichiarato dall di ritenere la regolarità della Pt_3 notificazione.
Quanto agli obblighi gravanti sull' U.G., che possano legittimare il ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c. ai fini notificatori, deve rilevarsi che (Cassazione civile sez. trib.,
Pagina 6 25/10/2024, n.27699) “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143
c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.”.
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c. sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità.
Ed ancora che, per quanto statuito dalla S.C. (Cassazione civile sez. II, 29/08/2023, n.
25408), la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. presuppone che il mittente, ricorrendo alla diligenza ordinaria, non abbia potuto superare la condizione di ignoranza circa la residenza del destinatario, occorrendo, ai fini della verifica della validità della notifica ex art. 143
c.p.c., “accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione.”; tanto posto che a tali fini va considerata non la sola ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; né la circostanza che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo comunque “richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando
l'ordinaria diligenza”
Non vi è, nel caso di specie, alcun riscontro sugli approfondimenti e verifiche condotte al riguardo, e sull'indirizzo dove poter reperire il destinatario della notifica -peraltro residente all'indirizzo indicato in atti ufficiali-.
Va inoltre considerato che (Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, n.40467) il ricorso alle formalità di notificazione per le persone irreperibili presuppone che siano compiute effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota, essendo necessario “che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.” (nella specie, era stata ritenuta la invalidità della notificazione ex art. 143 c.p.c., perché la relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto", senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).
Nel caso oggetto di controversia, l' U.G. si è limitato a prendere atto di quanto riferito da soggetti non identificati, sull'avvenuto trasferimento dello e sulla scorta di Parte_1
“notizie assunte in loco”, non fornendo alcuna altra indicazione al riguardo;
mancano quindi le necessarie precisazioni che possano consentire di ritenere legittimo il ricorso al procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c.
D'altronde pur dovendosi considerare anche che, ai fini della adeguatezza delle ricerche svolte. che (Cassazione civile sez. I, 05/03/2019, n.6374) La ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi
Pagina 7 circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'articolo 143 del codice di procedura civile, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'articolo 1147 del codice civile e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, anche sopportando spese non lievi e attese di non breve durata”; assume comunque rilevanza “l'adeguatezza, delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari e interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(residenza o dimora)”.
Nella specie non risultano esser -dalle produzioni in atti- desumibili riscontri al riguardo, dovendosi ribadire che (Cassazione civile sez. VI, 20/10/2017, n.24834) “In tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa (nella specie, la Corte ha ritenuto che non può dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo dove egli risiedeva immediatamente prima di quella)”
La notifica di specie deve, per tutto quanto in precedenza evidenziato, ritenersi nulla, posto che (Cassazione civile sez. VI, 03/04/2017, n.8638) “Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291
c.p.c.”, e considerato che nella specie l non ha dato corso a tali adempimenti, e che Pt_3
(Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, n.24107) la legittimità del ricorso alle formalità di notificazione per le persone irreperibili presuppone che siano compiute effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota, e “che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.
In definitiva vertendosi in ipotesi di impugnazione tardiva da c.d. contumace involontario, occorre considerare che (Cassazione civile sez. III, 11/10/2023, n. 28425) ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 327 comma II° c.p.c., l'appellante “ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in
Pagina 8 un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza”
Il caso all'esame della Corte concerneva l'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi, caso quindi analogo alla fattispecie oggetto di odierna valutazione.
Si è quindi ritenuto che spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante.
Il appellato non ha fornito, a fronte della rilevata invalidità della notifica di CP_1 specie, riscontri sull'avvenuta conoscenza da parte dello della pendenza del Parte_1 processo a suo carico.
La nullità della notifica, travolge pertanto l'intero procedimento sfociato nell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c., comportando per l'effetto la nullità del medesimo, per esser stato reso in difetto di contraddittorio.
Quanto innanzi comporta la rimessione al primo Giudice per quanto previsto dall'art. 354
c.p.c.
Le questioni concernenti il merito, e quindi anche quanto contestato sulla decorrenza del termine di prescrizione, dovranno essere affrontate dal Tribunale, davanti al quale va riassunta la causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, e ragguagliate allo scaglione indeterminabile complessità bassa, parametro minimo, posto che, stante l'annullamento della pronuncia di primo grado, non può ritenersi individuabile lo specifico valore di riferimento, e considerato che la questione oggetto di controversia deve essere valutata nel merito e nel contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la ordinanza ex art. 702ter c.p.c., pronunciata in data 2/9/2014, nel procedimento n.
6562/2013 r.g, dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ed annulla l'ordinanza emessa ex art. 702ter c.p.c. inter partes, ed oggetto dell'impugnazione;
2) Dispone la rimessione degli atti, per quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., al
Giudice di primo grado competente per la decisione, assegnando alle parti il termine di mesi tre dalla notificazione della sentenza, per la riassunzione del giudizio;
3) Condanna il al pagamento Controparte_1 Controparte_1 delle spese, che si liquidano in complessivi € 1.821,00 per esborsi ed €
Pagina 9 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, direttamente a favore dei difensori dello dichiaratisi anticipatari;
Parte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 30/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 359/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto ed Alfonso Ruocco Parte_1
-appellante-
c/
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Fabrizia Fesce
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
Il di cui in epigrafe, proponeva ricorso ex art. 702bis c.p.c., nei confronti di CP_1
chiedendo la condanna del medesimo al pagamento della somma di € Parte_1
398.117,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento danni cagionati al . CP_1
La richiesta de qua, conseguiva alla condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata, nei confronti dello dal Giudice penale della sezione distaccata di Parte_1
Manfredonia, a favore del , costituitosi parte civile nel relativo processo;
la Corte CP_1
d'Appello di Bari confermava, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., tali statuizioni civili, con sentenza n. 3069/2013 del 18/11/2013
All'esito del giudizio, svoltosi nella contumacia dello veniva, in data 2/9/2014, Parte_1 emessa l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. -nel proc. n. 6562/2013 r.g.-, con la quale il
Tribunale di Foggia così disponeva:
Pagina 1 ” Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a versare a titolo di Parte_1 risarcimento al in persona del legale Parte_2 rappresentata p.t., l'importo di € 398.117,00 comprensivo di rivalutazione ed interessi all'attualità;”
”condanna il suddetto resistente a rimborsare al ricorrente le spese del procedimento, che liquida in € 388,00 per esborsi ed in € 5.777,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.
Il Giudice di prime cure giungeva a tali conclusioni ritenendo che, pur non essendo stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza penale, le risultanze del relativo processo, utilizzabili anche dal Giudice civile, costituivano idoneo riscontro della richiesta risarcitoria proposta dal . CP_1
Venivano quindi valorizzati gli accertamenti e valutazioni formulate dai consulenti tecnici nominati nel procedimento e processo penale, dai quali emergeva che lo quale Parte_1 soggetto che operava per il , con apposito mandato per vendita di merci, relativo CP_1 deposito, ed incasso delle somme ricevute dalle vendite, aveva incassato per le relative operazioni, importi per complessivi € 253.722,57, senza poi riversarli al , CP_1 cagionando in tal guisa, danno patrimoniale al medesimo Ente, danno che, appositamente rivalutato, veniva determinato in € 398.117,00.
Proponeva appello lo dopo aver ricevuto, in data 9 febbraio 2024 la notifica, Parte_1 unitamente ad atto di precetto, dell'ordinanza de qua, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo ex art. 702bis c.p.c., e del relativo decreto di fissazione di udienza, non avendo mai avuto conoscenza della pendenza del giudizio;
precisava quindi di aver preso cognizione dell'accaduto, solo dopo che -in data 1/3/2024- la Cancelleria aveva lui messo a disposizione gli atti della controversia, nei quali non era dato rinvenire riscontro sulla notifica.
Chiedeva accertarsi la inesistenza o nullità della notifica, e dichiararsi la nullità dell'intero giudizio e della ordinanza ex art. 702ter c.p.c., con rimessione ex art. 354 c.p.c. della causa al Giudice di primo grado, per la decisione nel merito.
Si deduceva che gli atti disponibili non consentivano di comprendere, dove ed a chi fosse stato notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di udienza.
Ed ancora di non aver ricevuto notifiche a mani proprie, nella propria residenza, dimora o domicilio.
Si precisava peraltro che dall'accesso al fascicolo di ufficio, si rilevava, nella copia per l'ufficio del ricorso depositato al momento dell'iscrizione a ruolo, l'indicazione Parte_1
, residente in [...]”.
[...]
Ipotizzando quindi che la notifica fosse stata tentata al predetto indirizzo, ne veniva contestata comunque la nullità, perché eventualmente effettuata in luogo diverso dalla residenza, dimora o domicilio del destinatario, essendo l'indirizzo di cui sopra,
Pagina 2 corrispondente alla residenza dei soli genitori dello che invece risiedeva in via Parte_1
SP 141 km 18 C.SP, così come provato da certificazioni in atti -di matrimonio e certificati storici di residenza-.
Si contestava che la conoscenza della notifica potesse essere avvenuta per interposta persona, evidenziando che i genitori risiedevano ad oltre un chilometro di distanza dall'appellante, ed essendo in età avanzata (il padre di 76 anni e la madre di 70) ed avendo patologie psichico/fisiche consistentemente invalidanti, non avendo neppure autonomia per provvedere a se stessi, dovevano ritenersi non in grado di percepire e gestire una eventuale notificazione ricevuta a nome del figlio, e quindi di consegnarla al medesimo.
Si faceva comunque presente che il era già dal 2007 direttamente a conoscenza CP_1 che la residenza/domicilio dell'appellante fosse in Zapponeta alla via SP 141 km.18 C.SP e non in via Ugo La Malfa n.8/A.; ed ancora che, visto il lungo tempo trascorso dal trasferimento di residenza (nove anni), il doveva comunque ritenersi a conoscenza CP_1 dell'indirizzo di residenza dello Parte_1
L'appellante chiedeva ammettersi prova testimoniale, così come articolata nell'atto di appello, sulle condizioni di salute dei genitori.
Si contestava anche il merito della pretesa di controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione, per mancanza di atti interruttivi, non potendosi ritenere tale il ricorso introduttivo del giudizio, stante la relativa inesistenza/nullità, e dovendo esser considerato unico atto interruttivo la notifica dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., avvenuta il 9/2/2024 - unitamente all'atto di precetto-, quando il termine prescrizionale era già decorso.
Il di cui sopra, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, contestandone le CP_1 motivazioni.
Si deduceva in particolare che la notifica del ricorso ex art. 702bis c.p.c., doveva ritenersi pienamente efficace, valida e regolarmente perfezionata, secondo quanto attestato -con piena prova fino a querela di falso- al riguardo dall'Ufficiale giudiziario, e per quanto risultante dal certificato di residenza rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di Zapponeta.
Veniva al riguardo evidenziato che da tale certificazione si desumeva l'indirizzo residenza dello e che, avendo tentato l la notifica presso tale indirizzo, aveva Parte_1 Pt_3 proceduto, in mancanza di riscontri al riguardo, con le formalità prescritte dall'art. 143
c.p.c.; ed ancora che per una precedente notifica del ricorso e decreto, tentata -in data
4/2/2014- presso l'indirizzo “Via La Malfa n.8/A”, la madre dello ( Parte_1 Persona_1
) aveva riferito che il figlio si era trasferito in altro luogo.
[...]
Si evidenziava quindi che l'U.G. aveva in conseguenza proceduto alla successiva notifica, nelle rituali forme di legge -ex art. 143 c.p.c.- ed al nuovo indirizzo, previa acquisizione del certificato di residenza aggiornato.
Pagina 3 Veniva inoltre contestata l'eccezione di prescrizione, rilevando essere, il relativo provvedimento condannatorio, stato reso in data 2/9/2014, ed essere la notifica di cui sopra, stata regolarmente effettuata.
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L'appello è fondato e dev'essere accolto.
Le relative questioni vertono principalmente sulla nullità del procedimento -e del provvedimento conclusivo- perché svoltosi irritualmente in assenza del convenuto che non avrebbe ricevuto la notifica dell'atto introduttivo e del relativo Parte_1 decreto di fissazione udienza.
E' stata contestata la validità della notifica prodotta ex adverso, anche in quanto erroneamente effettuata presso indirizzo diverso da quello di residenza.
Tale specifica doglianza non assume rilievo ai fini della decisone;
ed infatti dagli allegati in atti, si desume esser stato effettuato solo un tentativo di notifica presso il vecchio indirizzo di residenza dello in Zapponeta, via Ugo La Malfa n. 8/a, e presso la casa dei Parte_1 suoi genitori;
tale notifica non risulta esser andata a buon fine, avendo l appreso dalla Pt_3 madre dello che il figlio si era trasferito altrove. Parte_1
Irrilevante si appalesa, in conseguenza, la prova testi oggetto di richiesta, ed in quanto volta a dar riscontro delle condizioni di salute e capacità dei genitori dell'appellante.
Tali ultimi non risultano difatti aver ricevuto la notifica de qua, dovendosi quindi ritenere che, non essendo stati posti a conoscenza dell'atto da notificare al figlio, non abbiano potuto comunque -ed ove in condizioni di salute e capacità idonee- fornire informazioni in merito;
i genitori dello (in particolare la madre), avrebbero quindi, ed in ipotesi, potuto Parte_1 riferire solo del contatto avuto con l e della tentata notifica;
una indicazione al Pt_3 riguardo, non avrebbe comunque potuto avere alcuna valenza notiziatoria sulla pendenza del procedimento a carico dello Parte_1
Quanto alla successiva notifica effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c., va rilevato che il appellato ha allegato al fascicolo, i relativi atti, che includono il CP_1 certificato di residenza dello che, al momento della notifica, risultava quindi Parte_1 risiedere -secondo quanto desumibile da tale risultanza documentale- alla S.P. 141 Km. 18,
Zapponeta.
Presso tale indirizzo è stata effettuata la notifica.
Dagli atti allegati, si desume che l' U.G. ha dato atto dell' “omessa notifica”, rilevando che lo “pur conservando la residenza come da atti” (cfr. risultanze della Parte_1 certificazione anagrafica), “di fatto risulta trasferito altrove”.
Pagina 4 L' U.G. ha precisato di avere preso atto di tale trasferimento, “come da notizie assunte in loco”, procedendo quindi alla notifica nelle forme dell'art. 143 c.p.c., con deposito nella casa comunale di Zapponeta, ultimo Comune di residenza del destinatario.
Avendo parte appellante dedotto di non aver ricevuto la notifica di specie, e quindi di non esser stato messo in condizioni di partecipare al procedimento poi sfociato nell'ordinanza di condanna emessa nei suoi confronti, occorre valutare se la notifica de qua possa ritenersi rituale, e quindi valida.
Deve rilevarsi che la notifica è sì stata effettuata presso l'ultima residenza nota dello
Parte_1
L' U.G. ha comunque proceduto ex art. 143 c.p.c., non essendo stata constatata la presenza del destinatario, ed in mancanza di riscontri sulla sua residenza/domicilio/dimora, avendo preso atto che il medesimo non risiedeva più presso l'indirizzo risultante all'anagrafe.
Tale presa d'atto è conseguita alla acquisizione di “notizie assunte in loco”.
Lo ha peraltro dedotto, e provato -con certificato storico di residenza-, di Parte_1 esser stato residente, al momento della notifica, presso il menzionato indirizzo, risultando aver avuto residenza in SP 141 Km 18 in Zapponeta, fino al 27/4/2015 (cfr. risultanze del documento richiamato) -la notifica è antecedente, e del febbraio 2014-.
L avrebbe quindi dovuto dar corso, rispetto alle “notizie assunte in loco”, ad apposite Pt_3 verifiche ed approfondimenti, e, in caso di constatazione della persistente residenza in loco dello (come in atti documentata), avrebbe dovuto procedere alla notifica ex art. Parte_1
140 c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 143 c.p.c.
Deve rilevarsi che (Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n.15771) “La notifica al destinatario irreperibile (art. 140 c.p.c.) presuppone che siano esattamente individuati i luoghi di residenza, domicilio o dimora, ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere luogo per impossibilità materiale, incapacità o rifiuto delle persone di cui all'art. 139 c.p.c..
Per converso la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143
c.p.c.) implica che il notificante non sappia in alcun modo dove il destinatario si trovi nell'impossibilità di venirne a conoscenza.”
Nel caso di specie l' U.G. ha sì dato atto dell'irreperibilità non temporanea, conseguente all'avvenuto trasferimento del soggetto destinatario della notifica presso altro indirizzo non noto.
Tuttavia tali constatazioni sono state conseguenza di mere e generiche “notizie assunte in loco”.
Non è dato sapere da chi ed in che termini siano state assunte tali notizie che hanno poi portato a procedere nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c.
Non essendovi poi, stata alcuna acquisizione di riscontri sull'indirizzo di avvenuto trasferimento dello e comunque sullo svolgimento di attività volte a acquisire Parte_1 informazioni in merito, ed al fine di consentire la notifica e quindi la conoscibilità per il
Pagina 5 destinatario, la notifica effettuata nelle forme dell'art. 143 c.p.c., non può ritenersi rituale e valida,
Pur essendo stata effettuata presso l'ultima residenza conosciuta, ed ufficialmente nota, tale notifica non è stata, a fronte delle notizie assunte sull'avvenuto trasferimento del destinatario, preceduta da idonee verifiche al fine di individuare un indirizzo presso il quale notificare gli atti, ed in conseguenza del mancato reperimento del destinatario all'indirizzo risultante da documentazione ufficiale.
Quanto constatato in loco e dall' U.G., e la mancanza di riscontri sul “nuovo” indirizzo di residenza dello -essendo stato riferito che il medesimo risultava essersi Parte_1 trasferito altrove-, avrebbe dovuto comportare delle idonee attività accertative supplementari, delle quali non vi è riscontro in atti.
Peraltro può rilevarsi che, posto che lo risultava esser comunque residente Parte_1 all'indirizzo di cui sopra, la notifica, ove -ed in caso di accertamento di persistenza della residenza- fosse stata effettuata ex art. 140 c.p.c., avrebbe sortito l'effetto conoscitivo, in conseguenza dei correlati adempimenti comunicativi che sono previsti dalla norma de qua, e che avrebbero comportato l'apposito inoltro al destinatario, presso l'indirizzo ufficialmente noto.
La notifica ex art. 143 c.p.c., in quanto comportante la sola formalità del deposito nella casa comunale -senza ulteriori avvisi al destinatario-, non può pertanto, ritenersi aver sortito alcun effetto conoscitivo, rispetto alla parte che comunque risultava risiedere presso l'indirizzo in precedenza indicato.
La invalidità della notifica, deriva dalla mancanza di specifiche ricerche/approfondimenti, rispetto a quanto meramente riferito da soggetto non identificato, essendosi l'U.G. solo basato su generiche “informazioni assunte in loco”.
Va peraltro considerato, quanto alla valenza attestativa degli atti dell'Agente notificatore, che (Cassazione civile sez. trib., 30/07/2021, n.21871) è il contenuto estrinseco della notizia riportata dall'Ufficiale Giudiziario che fa prova fino a querela di falso, essendo tale valenza probatoria, configurabile per quanto direttamente percepito, e relativamente attestato sul mancato rinvenimento del destinatario, oltre che sul contenuto estrinseco della notizia del trasferimento altrove appresa dai vicini.
Non può quindi assumere alcuna fede privilegiata, quanto si dichiari genericamente esser stato appreso da persone presenti in loco.
La produzione del certificato di residenza da parte dell'appellante, e la mancanza di ricerche ed approfondimenti da parte dell' la regolarità dell'attività di notificazione, non Pt_3 consente, pur a fronte di quanto dichiarato dall di ritenere la regolarità della Pt_3 notificazione.
Quanto agli obblighi gravanti sull' U.G., che possano legittimare il ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c. ai fini notificatori, deve rilevarsi che (Cassazione civile sez. trib.,
Pagina 6 25/10/2024, n.27699) “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143
c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.”.
Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c. sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità.
Ed ancora che, per quanto statuito dalla S.C. (Cassazione civile sez. II, 29/08/2023, n.
25408), la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. presuppone che il mittente, ricorrendo alla diligenza ordinaria, non abbia potuto superare la condizione di ignoranza circa la residenza del destinatario, occorrendo, ai fini della verifica della validità della notifica ex art. 143
c.p.c., “accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione.”; tanto posto che a tali fini va considerata non la sola ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; né la circostanza che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo comunque “richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando
l'ordinaria diligenza”
Non vi è, nel caso di specie, alcun riscontro sugli approfondimenti e verifiche condotte al riguardo, e sull'indirizzo dove poter reperire il destinatario della notifica -peraltro residente all'indirizzo indicato in atti ufficiali-.
Va inoltre considerato che (Cassazione civile sez. III, 16/12/2021, n.40467) il ricorso alle formalità di notificazione per le persone irreperibili presuppone che siano compiute effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota, essendo necessario “che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.” (nella specie, era stata ritenuta la invalidità della notificazione ex art. 143 c.p.c., perché la relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto", senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).
Nel caso oggetto di controversia, l' U.G. si è limitato a prendere atto di quanto riferito da soggetti non identificati, sull'avvenuto trasferimento dello e sulla scorta di Parte_1
“notizie assunte in loco”, non fornendo alcuna altra indicazione al riguardo;
mancano quindi le necessarie precisazioni che possano consentire di ritenere legittimo il ricorso al procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c.
D'altronde pur dovendosi considerare anche che, ai fini della adeguatezza delle ricerche svolte. che (Cassazione civile sez. I, 05/03/2019, n.6374) La ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi
Pagina 7 circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'articolo 143 del codice di procedura civile, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'articolo 1147 del codice civile e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, anche sopportando spese non lievi e attese di non breve durata”; assume comunque rilevanza “l'adeguatezza, delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari e interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio
(residenza o dimora)”.
Nella specie non risultano esser -dalle produzioni in atti- desumibili riscontri al riguardo, dovendosi ribadire che (Cassazione civile sez. VI, 20/10/2017, n.24834) “In tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa (nella specie, la Corte ha ritenuto che non può dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo dove egli risiedeva immediatamente prima di quella)”
La notifica di specie deve, per tutto quanto in precedenza evidenziato, ritenersi nulla, posto che (Cassazione civile sez. VI, 03/04/2017, n.8638) “Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291
c.p.c.”, e considerato che nella specie l non ha dato corso a tali adempimenti, e che Pt_3
(Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, n.24107) la legittimità del ricorso alle formalità di notificazione per le persone irreperibili presuppone che siano compiute effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota, e “che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.
In definitiva vertendosi in ipotesi di impugnazione tardiva da c.d. contumace involontario, occorre considerare che (Cassazione civile sez. III, 11/10/2023, n. 28425) ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 327 comma II° c.p.c., l'appellante “ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in
Pagina 8 un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza”
Il caso all'esame della Corte concerneva l'avvenuta notificazione della citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti normativi, caso quindi analogo alla fattispecie oggetto di odierna valutazione.
Si è quindi ritenuto che spettasse alla controparte l'onere di provare l'avvenuta conoscenza del processo da parte dell'impugnante.
Il appellato non ha fornito, a fronte della rilevata invalidità della notifica di CP_1 specie, riscontri sull'avvenuta conoscenza da parte dello della pendenza del Parte_1 processo a suo carico.
La nullità della notifica, travolge pertanto l'intero procedimento sfociato nell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c., comportando per l'effetto la nullità del medesimo, per esser stato reso in difetto di contraddittorio.
Quanto innanzi comporta la rimessione al primo Giudice per quanto previsto dall'art. 354
c.p.c.
Le questioni concernenti il merito, e quindi anche quanto contestato sulla decorrenza del termine di prescrizione, dovranno essere affrontate dal Tribunale, davanti al quale va riassunta la causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, e ragguagliate allo scaglione indeterminabile complessità bassa, parametro minimo, posto che, stante l'annullamento della pronuncia di primo grado, non può ritenersi individuabile lo specifico valore di riferimento, e considerato che la questione oggetto di controversia deve essere valutata nel merito e nel contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la ordinanza ex art. 702ter c.p.c., pronunciata in data 2/9/2014, nel procedimento n.
6562/2013 r.g, dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Dichiara la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ed annulla l'ordinanza emessa ex art. 702ter c.p.c. inter partes, ed oggetto dell'impugnazione;
2) Dispone la rimessione degli atti, per quanto previsto dall'art. 354 c.p.c., al
Giudice di primo grado competente per la decisione, assegnando alle parti il termine di mesi tre dalla notificazione della sentenza, per la riassunzione del giudizio;
3) Condanna il al pagamento Controparte_1 Controparte_1 delle spese, che si liquidano in complessivi € 1.821,00 per esborsi ed €
Pagina 9 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, direttamente a favore dei difensori dello dichiaratisi anticipatari;
Parte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 30/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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