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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21365 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 21365/2024
avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO in virtù Parte_1 di procura in atti ricorrente
Contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino.
resistente – ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da ricorso introduttivo del 27.11.2024
“a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza, affinché venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo atto nr.o 2545 Parte_1 parte 2 serie B anno 2002 Comune di Torino (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ e non altrimenti, autorizzando Per_1 contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare.
In subordine
Qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente entrambe le domande anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.ro 143 del 2024, vista la sussistenza delle condizioni necessarie ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo
atto nr.o 2545 parte 2 serie B anno 2002 Comune di Torino (TO) facendo Parte_1 constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ e Per_2 Per_1 non altrimenti.
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al Pubblico Ministero evocato”.
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla oppone”
Collegio del 17/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.11.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torino di rettificare l'atto di nascita relativo , Parte_1 facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come ” e come , autorizzando, contestualmente, Per_2 Per_1 parte ricorrente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare. In subordine, stante l'eventuale rigetto della domanda in punto trattamento chirurgico, insisteva quanto meno nell'accoglimento della domanda formulata in punto rettificazione dell'atto di nascita.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
25.3.2025. All'udienza del 25.3.2025, il Giudice, sentita la parte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente, all'udienza del 25.3.2025, ha dichiarato: “ho iniziato il percorso durante il covid presso il Cidigem per affermare il mio genere.
Faccio la terapia ormonale di estrogeni ed androboccanti, che farò a vita. Dopo l'intervento non dovrò più prendere il testosterone. Vorrò fare l'intervento, perché mi sentirei a mio agio con il mio corpo perché mi femminilizza anche a livello psicologico”.
Nella relazione C.I.D.I.GE.M. è dato atto che “la paziente presenta una Disforia di Genere” […]
“l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione
Chirurgica del Genere congiuntamente al cambio del nome e del genere”.
Nella relazione endocrinologia, datata 18.7.2024, si evince: “iniziata terapia ormonale a 12/2002”
[…] “desidera interventi chirurgici e di affermazione di genere”.
A fronte di tali elementi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di
Torino (TO) provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione all'attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in “ ”, risultando quest'ultimo il nome Parte_1 Per_1 con il quale da molti anni è conosciuto nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che - come attestato nelle relazioni dianzi richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di
Genere, rispetto ai quali - lo si ribadisce - sono state escluse controindicazioni, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere (v. rel. clinica conclusiva
CIDIGEM in atti).
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] Parte_1
(TO) il 13.12.2002, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 2545 parte II serie B del registro degli atti di nascita anno 2002 del Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“FEMMINILE” e come “ ” e non altrimenti;
Per_1
, nato a [...] il [...] a Controparte_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il
17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 21365/2024
avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO in virtù Parte_1 di procura in atti ricorrente
Contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino.
resistente – ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da ricorso introduttivo del 27.11.2024
“a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza, affinché venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo atto nr.o 2545 Parte_1 parte 2 serie B anno 2002 Comune di Torino (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ e non altrimenti, autorizzando Per_1 contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare.
In subordine
Qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente entrambe le domande anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.ro 143 del 2024, vista la sussistenza delle condizioni necessarie ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo
atto nr.o 2545 parte 2 serie B anno 2002 Comune di Torino (TO) facendo Parte_1 constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e come “ e Per_2 Per_1 non altrimenti.
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al Pubblico Ministero evocato”.
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla oppone”
Collegio del 17/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.11.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Torino di rettificare l'atto di nascita relativo , Parte_1 facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come ” e come , autorizzando, contestualmente, Per_2 Per_1 parte ricorrente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare. In subordine, stante l'eventuale rigetto della domanda in punto trattamento chirurgico, insisteva quanto meno nell'accoglimento della domanda formulata in punto rettificazione dell'atto di nascita.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
25.3.2025. All'udienza del 25.3.2025, il Giudice, sentita la parte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente, all'udienza del 25.3.2025, ha dichiarato: “ho iniziato il percorso durante il covid presso il Cidigem per affermare il mio genere.
Faccio la terapia ormonale di estrogeni ed androboccanti, che farò a vita. Dopo l'intervento non dovrò più prendere il testosterone. Vorrò fare l'intervento, perché mi sentirei a mio agio con il mio corpo perché mi femminilizza anche a livello psicologico”.
Nella relazione C.I.D.I.GE.M. è dato atto che “la paziente presenta una Disforia di Genere” […]
“l'equipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione
Chirurgica del Genere congiuntamente al cambio del nome e del genere”.
Nella relazione endocrinologia, datata 18.7.2024, si evince: “iniziata terapia ormonale a 12/2002”
[…] “desidera interventi chirurgici e di affermazione di genere”.
A fronte di tali elementi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di
Torino (TO) provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione all'attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in “ ”, risultando quest'ultimo il nome Parte_1 Per_1 con il quale da molti anni è conosciuto nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che - come attestato nelle relazioni dianzi richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di
Genere, rispetto ai quali - lo si ribadisce - sono state escluse controindicazioni, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere (v. rel. clinica conclusiva
CIDIGEM in atti).
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] Parte_1
(TO) il 13.12.2002, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 2545 parte II serie B del registro degli atti di nascita anno 2002 del Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“FEMMINILE” e come “ ” e non altrimenti;
Per_1
, nato a [...] il [...] a Controparte_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il
17.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento