Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 20775/2024 promossa da in proprio;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, contumace;
Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG.
Parte ricorrente all'udienza dell'8.5.2025 ha concluso come da ricorso, precisando che “Sulle spese di lite, si rimette al decreto ministeriale”.
Con ricorso concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ritenuta l'illegittimità del provvedimento dd. 18/09/2024 e notificato all'esponente in data 24/09/2024 emesso dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di
Venezia in relazione alla causa n. 10322/2023 RGNR, procedere alla liquidazione delle competenze
e delle spese come indicati nella nota depositata in favore della ricorrente o comunque nella diversa somma che sarà ritenuta giusta dal Giudicante.
Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha prestato la propria opera professionale nel procedimento civile R.G. n. Parte_1
10322/2023 del presente Tribunale, in qualità di difensore della sig.ra Parte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il procedimento, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, è stato definito consensualmente tra le parti e la sentenza ha ratificato gli accordi raggiunti.
1
Con decreto del 18.9.2024, notificato il 24.9.2024, il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile la predetta istanza di liquidazione, considerato il decorso del termine all'uopo concesso in sentenza senza che il difensore provvedesse al deposito di un'autocertificazione della sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra assistita.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato l'art. 78 terzo comma TUSG laddove disporrebbe che “il deposito di documentazione richiesta dal giudice o dal consiglio dell'ordine degli avvocati deve avvenire nel termine concesso dall'autorità a pena di inammissibilità dell'istanza”.
Con la presente opposizione, parte ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt.
82, 127, 136 TUSG e dell'art. 152 c.p.c..
Più precisamente, il difensore si duole:
- dell'inesattezza del richiamo svolto dal Tribunale all'art. 78 terzo comma TUSG, considerato che tale previsione concernerebbe l'ammissione al beneficio (nel caso de quo già intervenuta) e che si comporrebbe di soli due commi;
- di come, ritenendo che il Tribunale intendesse richiamare l'art. 79 terzo comma TUSG, la previsione non sarebbe comunque pertinente in quanto riferibile alla fase di ammissione al beneficio e non a quella di liquidazione dei compensi;
- che, in osservanza del TUSG, al Giudice competerebbe esclusivamente il potere di liquidare l'onorario ex art. 82 o di revocare la parte dal beneficio ex art. 136 mentre non gli sarebbe concesso ordinare integrazioni o procedere a declaratorie di inammissibilità, anche considerato quanto disposto dagli artt. 127 e 79 primo comma lett. d) TUSG;
- che, osservato il principio generale ex art. 152 c.p.c., il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, atteso che la sanzione della decadenza potrebbe essere prevista solo dal legislatore e che la stessa non sarebbe ravvisabile nel TUSG in punto di liquidazione dei compensi.
Parte ricorrente ha inoltre precisato che la sig.ra assistita non sarebbe stata revocata dal beneficio e che avrebbe continuato a possedere i requisiti richiesti ex lege e, con deposito del 7.5.2025, ha prodotto l'autocertificazione, l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023 della propria assistita.
All'udienza dell'8.5.2025, l'avv. ha rappresentato di aver notificato il ricorso al ed Pt_1 CP_1
illustrato la posizione, chiedendo la riforma del decreto impugnato e la liquidazione dei compensi.
Il Giudice ha dichiarato la contumacia del e invitato le parti a concludere, ritirandosi poi CP_1
in camera di consiglio.
2 Orbene, anticipando le conclusioni, il ricorso va accolto.
È innanzitutto fondata la doglianza di parte ricorrente circa il richiamo normativo di cui al decreto opposto.
Considerato il dato letterale di cui al provvedimento, la disposizione “corretta” che il Tribunale intendeva richiamare è ravvisabile nell'art. 79 terzo comma TUSG.
Si tratta, tuttavia, di un richiamo inconferente.
Tale previsione concerne infatti l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando, nel caso de quo, è documentale che la sig.ra fosse già stata ammessa a tale beneficio (v. delibera
C.O.A. sub doc. 1).
All'istanza di ammissione al beneficio (v. doc. depositato dalla ricorrente il 7.5.2025) è seguita, il
13.1.2023, la delibera di ammissione a cura del C.O.A. di Venezia.
Con ricorso depositato il 19.7.2023 è poi stato introdotto il procedimento in cui ha prestato la propria opera professionale l'odierna ricorrente (v. doc. 2 e intestazione sentenza sub doc. 6).
Il TUSG regola le modalità di accertamento di eventuali modifiche rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio ma non sono ivi ravvisabili addentellati normativi per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di liquidazione di cui al decreto opposto.
Ritenuta quindi la regolarità dell'ammissione al beneficio della sig.ra e considerata Parte_2
l'attività professionale dell'avv. il compenso va liquidato. Pt_1
All'udienza dell'8.5.2025, parte ricorrente ha precisato che “Sulle spese di lite, si rimette al decreto ministeriale”.
Si voglia innanzitutto rammentare che per le liquidazioni operate dal Giudice, i valori medi sono i valori massimi (v. art. 82 TUSG) e che vige il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari
(metà dei valori medi), ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (v. p.e. Cass. n. 6686/2019).
Nell'istanza di liquidazione depositata nel procedimento R.G. n. 10322/2023 (doc. 5), l'odierna ricorrente ha adottato lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (valore indeterminabile) del D.M.
55/2014 ed ha chiesto i valori medi per le fasi di studio e introduzione ed i valori minimi per le fasi di istruzione e decisione, aumentando quest'ultima del 25% per la conciliazione.
Il compenso così calcolato è poi stato ridotto della metà ex art. 130 TUSG.
Considerati l'attività prestata e l'esito del procedimento, tale richiesta risulta congrua.
Si ha dunque l'importo di € 5.623,62 da ridurre della metà ex art. 130 TUSG.
Il risultato dà € 2.811,81, Tabelle alla mano (somma praticamente coincidente con quella richiesta:
€ 2.812,12).
In ogni caso, si noti che parte ricorrente ha depositato le dichiarazioni dei redditi dell'assistita da cui risultano entrate inferiori alla soglia prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, pari ad €
3 12.838,01, soglia già indicata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 del D.M. 55/2014 (adottato con riguardo al valore di quanto liquidato qui), Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e con valore ridotto alla metà per quanto concerne la fase decisionale, considerati la contumacia di parte convenuta e il carattere documentale del procedimento.
Non risultando documentato alcun pagamento a titolo di contributo unificato e considerata la notifica a mezzo PEC, nulla si liquida per esborsi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 20775/2024:
- in riforma del decreto del Tribunale di Venezia del 18.9.2024 (R.G. n. 10322/2023) con cui veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva in motivazione descritta, liquida in favore di parte ricorrente, avv. , Parte_1
l'importo di € 2.811,81, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per l'attività difensiva indicata in motivazione;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.275,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge per compensi;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 27.5.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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