Articolo 656 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 655 bisArticolo 652
Versione
9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 656. (( (Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente).))
(( 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:
a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento; b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento; c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura pari al 5 per cento. 2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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