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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN SA, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 15182/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone, domicilio eletto in Napoli, via L.
Giordano n. 15,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli,
funzionari delegati, domicilio eletto in , via Soderini n. 24, CP_2
resistente
Oggetto: altre ipotesi. All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini
giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con
conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo
gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la
determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con
inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di
tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente
inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale Controparte_1
della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento
dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s.
2017/2018; d) conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle
fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi
qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome
irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di
carriera adottato dall' Controparte_3
di prot. n. 748 del 22.12.2014, siccome omette la valutazione dell'anno
[...] CP_2
2 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli
onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
Si è costituita ritualmente l'Amministrazione convenuta contrastando, a vario titolo, la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito di recentissima pronuncia della Corte di Cassazione e del deposito di note difensive finali, la controversia è stata discussa e decisa.
Ciò posto, il ricorrente espone di essere un docente di ruolo del
[...]
, assunto con contratto a tempo indeterminato con Controparte_1
decorrenza giuridica dal 01.09.2011 ed economica dal 1.09.2011, attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di Codesto
Ill.mo Tribunale (doc. 1).
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, quindi, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, il ricorrente faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
Con decreto dirigenziale dall' Controparte_3
di prot. n. 748 del 22.12.2014 (doc. 2 v.
[...] CP_2
decreto di ricostruzione di carriera) l'Amministrazione resistente provvedeva in modo incompleto e parziale siccome non computava l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione al pari di come se il ricorrente non avesse affatto lavorato e,
conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente.
La motivazione addotta a fondamento di tale decisione si basava sul c.d. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase
3 emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
In particolare, come noto, l'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con
L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122,
aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così
addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale.
Sulla scorta di un'interpretazione del dettato normativo ritenuta erronea dalla difesa attorea, l'Amministrazione resistente assumeva che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, sostanzialmente creando una fittizia interruzione in un iter –
in realtà - unitario.
In tal modo, quindi, si veniva a determinare la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché
finanche progressivi, siccome il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera,
con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia (doc. 3). Stando alla prospettazione attorea, l'illegittimità di tale interpretazione sarebbe stata ormai definitivamente acclarata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133).
In punta di fatto, il ricorso sottolinea come l'interpretazione adottata e posta a fondamento del provvedimento di ricostruzione di carriera abbia comportato,
negli anni, l'erogazione di un trattamento economico (vedi doc. 1, busta paga) di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante.
4 In tal senso, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, ella avrebbe maturato la posizione stipendiale 9/14 a decorrere dall'a. s. 2017/2018.
Così delineata la fattispecie, si prende atto che nelle note difensive autorizzate la difesa attorea ha dichiarato di rinunciare, ex art. 306 c.p.c., ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Ha invece insistito – permanendo interesse concreto ad agire ex art. 100 c.p.c. –
per il riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Concordandosi sulla sussistenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, si rammenta che l'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il
Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola,
sottoscritto il 13 marzo 2013.
L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate
dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2013».
L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico,
della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo
D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così
come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per
gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
5 successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini
della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010),
esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici.
Conserva però effetto ai fini giuridici con specifico riferimento (per il personale docente) alle graduatorie di istituto, alle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei cinque anni di anzianità richiesto dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, senza pretesa di completezza,
l'effetto permane ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis,
D.lgs. n. 165/2001.
6 L'ordinanza della Cassazione invocata da parte ricorrente (Cass., ord., 11 giugno
2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013)
distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il
blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli
effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo),
senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che
la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui …
ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non
quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che CP_4
sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato
presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del
2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e,
dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati
nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale
di inquadramento.”
Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto,
aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20;
21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità,
prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997).
7 Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
L'interpretazione di queste norme, unitamente all'arresto di legittimità ora citato,
è già stata oggetto di varie pronunzie di merito, con esisti differenti.
Per interpretare ed applicare correttamente le norme, che scrive ritiene debba considerarsi che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità
costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n. 304/2013;
Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte
Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018).
Non solo.
La Corte di Cassazione è da pochissimo intervenuta di nuovo, in materia, con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, nella cui motivazione si legge: “
2.6. La
“non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa
e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende
a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate
all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la
partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della
carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio
in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile
ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da
quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente
economici.
8 L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio
del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini
dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il
recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
In conclusione, alla luce del tenore testuale dell'art. 9 commi 21 e 23 del D.L. n.
78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1,
comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013
deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione
delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni
contrattuali vigenti” ma è invece rilevante come anzianità maturata, ai soli fini giuridici.
Si reputano sussistenti le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così
come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
(gravi ed eccezionali ragioni, legate alla diversità di indirizzo dei precedenti sul tema, pronuncia di legittimità intervenuta in corso di causa) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dato atto della rinuncia alle residue domande, con conseguente cessazione della materia del contendere, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno
2013;
2) compensa le spese di lite;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 03/07/2025
Il giudice
9
AN SA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN SA, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 15182/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone, domicilio eletto in Napoli, via L.
Giordano n. 15,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli,
funzionari delegati, domicilio eletto in , via Soderini n. 24, CP_2
resistente
Oggetto: altre ipotesi. All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini
giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con
conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo
gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la
determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con
inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di
tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente
inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale Controparte_1
della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento
dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s.
2017/2018; d) conseguentemente, condannare il al Controparte_1
pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle
fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi
qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome
irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di
carriera adottato dall' Controparte_3
di prot. n. 748 del 22.12.2014, siccome omette la valutazione dell'anno
[...] CP_2
2 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli
onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”.
Si è costituita ritualmente l'Amministrazione convenuta contrastando, a vario titolo, la pretesa avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito di recentissima pronuncia della Corte di Cassazione e del deposito di note difensive finali, la controversia è stata discussa e decisa.
Ciò posto, il ricorrente espone di essere un docente di ruolo del
[...]
, assunto con contratto a tempo indeterminato con Controparte_1
decorrenza giuridica dal 01.09.2011 ed economica dal 1.09.2011, attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di Codesto
Ill.mo Tribunale (doc. 1).
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, quindi, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, il ricorrente faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
Con decreto dirigenziale dall' Controparte_3
di prot. n. 748 del 22.12.2014 (doc. 2 v.
[...] CP_2
decreto di ricostruzione di carriera) l'Amministrazione resistente provvedeva in modo incompleto e parziale siccome non computava l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione al pari di come se il ricorrente non avesse affatto lavorato e,
conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente.
La motivazione addotta a fondamento di tale decisione si basava sul c.d. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase
3 emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
In particolare, come noto, l'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con
L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122,
aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così
addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale.
Sulla scorta di un'interpretazione del dettato normativo ritenuta erronea dalla difesa attorea, l'Amministrazione resistente assumeva che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, sostanzialmente creando una fittizia interruzione in un iter –
in realtà - unitario.
In tal modo, quindi, si veniva a determinare la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, nonché
finanche progressivi, siccome il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera,
con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali disciplinati dalla fonte pattizia (doc. 3). Stando alla prospettazione attorea, l'illegittimità di tale interpretazione sarebbe stata ormai definitivamente acclarata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133).
In punta di fatto, il ricorso sottolinea come l'interpretazione adottata e posta a fondamento del provvedimento di ricostruzione di carriera abbia comportato,
negli anni, l'erogazione di un trattamento economico (vedi doc. 1, busta paga) di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante.
4 In tal senso, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, ella avrebbe maturato la posizione stipendiale 9/14 a decorrere dall'a. s. 2017/2018.
Così delineata la fattispecie, si prende atto che nelle note difensive autorizzate la difesa attorea ha dichiarato di rinunciare, ex art. 306 c.p.c., ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Ha invece insistito – permanendo interesse concreto ad agire ex art. 100 c.p.c. –
per il riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Concordandosi sulla sussistenza di interesse ad agire da parte del ricorrente, si rammenta che l'art. 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede quanto segue: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della
maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti», anni questi poi recuperati con il
Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e CCNL del comparto scuola,
sottoscritto il 13 marzo 2013.
L'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR n. 122/2013 dispone: «b) le disposizioni recate
dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2013».
L'art. 9, comma 23, del D.L. cit., costituisce applicazione, nel settore scolastico,
della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21, del medesimo
D.L. n. 78/2010: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così
come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per
gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
5 successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini
della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dei due commi considerati (21 e 23 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010),
esclude l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013, quindi, non è utile ai fini economici.
Conserva però effetto ai fini giuridici con specifico riferimento (per il personale docente) alle graduatorie di istituto, alle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei cinque anni di anzianità richiesto dall'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, senza pretesa di completezza,
l'effetto permane ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei cinque anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35, comma 5 bis,
D.lgs. n. 165/2001.
6 L'ordinanza della Cassazione invocata da parte ricorrente (Cass., ord., 11 giugno
2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013)
distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il
blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli
effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo),
senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La motivazione dell'ordinanza prosegue affermando che “nel ricorso si precisa che
la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui …
ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non
quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che CP_4
sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato
presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del
2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e,
dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati
nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale
di inquadramento.”
Dal CCNL 1994/1997 in poi le retribuzioni dei docenti prevedono, come è noto,
aumenti legati alla maturazione degli anni di anzianità, secondo una progressione che prevede sette posizioni o fasce stipendiali (0-2; 3-8; 9-14; 15-20;
21-27; 28-34; 35 e oltre) all'interno delle quali è venuta meno la progressione meramente economica legata alla maturazione degli scatti biennali di anzianità,
prevista dall'art. 53 della legge 312/1980, il cui dettato si riferisce unicamente agli insegnanti di religione (art. 66, comma 7, CCNL 1994/1997).
7 Ciò significa che il blocco previsto dall'art. 9 del DL 78/2010 non può che riferirsi a tali disposizioni contrattuali vigenti implicando, dunque, il differimento della maturazione dell'anzianità necessaria ai fini economici per passare da una fascia stipendiale all'altra.
L'interpretazione di queste norme, unitamente all'arresto di legittimità ora citato,
è già stata oggetto di varie pronunzie di merito, con esisti differenti.
Per interpretare ed applicare correttamente le norme, che scrive ritiene debba considerarsi che la Corte Costituzionale ha ripetutamente sancito la legittimità
costituzionale della disciplina sostanziale in esame (Corte Cost. n. 304/2013;
Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 178/2015; Corte
Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018).
Non solo.
La Corte di Cassazione è da pochissimo intervenuta di nuovo, in materia, con la sentenza n. 13618 del 21 maggio 2025, nella cui motivazione si legge: “
2.6. La
“non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa
e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende
a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate
all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la
partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della
carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio
in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile
ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da
quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente
economici.
8 L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio
del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini
dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il
recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
In conclusione, alla luce del tenore testuale dell'art. 9 commi 21 e 23 del D.L. n.
78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1,
comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013
deve conseguentemente considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione
delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni
contrattuali vigenti” ma è invece rilevante come anzianità maturata, ai soli fini giuridici.
Si reputano sussistenti le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così
come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
(gravi ed eccezionali ragioni, legate alla diversità di indirizzo dei precedenti sul tema, pronuncia di legittimità intervenuta in corso di causa) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dato atto della rinuncia alle residue domande, con conseguente cessazione della materia del contendere, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anzianità di servizio maturata nell'anno
2013;
2) compensa le spese di lite;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 03/07/2025
Il giudice
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AN SA
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