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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/03/2024 al n. 697/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LODESERTO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE
37 VICENZA presso lo studio dell'avv. LODESERTO FABRIZIO
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. BARBI CP_1 C.F._2
SIMONETTA, elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI, 18 46025
POGGIO RUSCO presso lo studio dell'avv. BARBI SIMONETTA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
11/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) Autorizzare i coniugi a Parte_1 CP_1
vivere separati, in ogni caso con obbligo di reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione tra gli odierni contendenti;
3) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio
ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge n.898/1970;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la
separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.
e in data 25 Gennaio 2024 in Sermide e Felonica Parte_1 CP_2
(MN)”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SERMIDE E FELONICA in data 25/01/2024 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, parte I,
anno 2024) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SERMIDE E
FELONICA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 2, parte I, anno 2024);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/03/2024 al n. 697/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LODESERTO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE
37 VICENZA presso lo studio dell'avv. LODESERTO FABRIZIO
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. BARBI CP_1 C.F._2
SIMONETTA, elettivamente domiciliata in VIA G. MAZZINI, 18 46025
POGGIO RUSCO presso lo studio dell'avv. BARBI SIMONETTA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
11/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) Autorizzare i coniugi a Parte_1 CP_1
vivere separati, in ogni caso con obbligo di reciproco rispetto;
2) pronunciare la separazione tra gli odierni contendenti;
3) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio
ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge n.898/1970;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la
separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.
e in data 25 Gennaio 2024 in Sermide e Felonica Parte_1 CP_2
(MN)”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SERMIDE E FELONICA in data 25/01/2024 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, parte I,
anno 2024) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SERMIDE E
FELONICA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 2, parte I, anno 2024);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3