Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11783 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 7 8 3/0 N. 131/00 Dott. Salvatore SENESE Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Concili $29392 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RO IDA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VARSO GABELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del
CONTRO
GLI legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE 2002 FERRA', giusta procura speciale atto notar CARLO 1201 -1- FEDERICO TUCCARI del 12/1/2000 rep. 53101; controricorrente avverso la sentenza n. 736/98 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 16/12/98 R.G.N. 855/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GABELLINI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 25 febbraio 1995 DA LI chiese che il Pretore di Grosseto accertasse che suo marito RS TT era deceduto anche a causa della silicosi da cui era affetto e per cui gli era stata riconosciuta la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%, e condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della rendita. Attraverso parere tecnico d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. My Ed il Tribunale ha respinto l'appello. Suvic Afferma il giudicante che, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni, adeguatamente motivate, erano da condividersi, il decesso del TT era stato determinato esclusivamente dalla cirrosi;
e. non essendo emerso alcun pregresso dato clinico e terapeutico a livello respiratorio (le difficoltà respiratorie del paziente erano manifestazioni della gravissima patologia da cui era affetto), alcun rilievo concausale era da ascriversi alla silicosi. Essendo stata considerata questa patologia ed esclusa la sua interferenza causale, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non erano inficiate dalle osservazioni critiche formulate dalla parte appellante. Per la cassazione di questa sentenza ricorre DA LI, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente ed erronea motivazione, la ricorrente sostiene che il Giudice d'appello non aveva considerato, e comunque non aveva dimostrato, attraverso la motivazione, di aver valutato le censure mosse alla relazione del consulente tecnico d'ufficio con le argomentazioni del consulente tecnico di parte. ли Ed in particolare, la rottura delle varici esofagee eran state/ considerate dal consulente tecnico d'ufficio solo come il verosimile fatto che aveva portato al decesso;
ed il Tribunale aveva trasformato questa verosimiglianza in una certezza. Come il consulente tecnico aveva segnalato, la cirrosi non era poi allo stadio terminale;
e l'indicato evento (la rottura) poteva essere stato determinato specificamente dall'ipossiemia cronica (per grave bronchite cronica restrittiva ed ostruttiva), da cui il TT era affetto. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha affermato, l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nell'ipotesi di invalidità o di morte causate da silicosi od asbestosi di gravità anche minima purché associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio 0 cardiocircolatorio, non ha previsto deroghe ai principi generali in tema di connessione causale, né ha introdotto alcuna presunzione di causalità per le ipotesi nelle quali alla silicosi od all'asbestosi si associno altre forme 4 morbose dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio (Cass. 7 giugno 2001 n. 7718). Pertanto, per le ipotesi previste alla lettera "a" dell'art. 145 dell'indicato d.P.R., al fine di stabilire se la morte o l'inabilità siano state determinate dalla silicosi o dall'asbestosi o da una patologia che sia la conseguenza diretta di dette tecnopatie si deve fare applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (recepito nell'art. 41 cod. pen.) con la Luce specificazione che la causa sopravvenuta esclude il nesso causale qualora sia da sola sufficiente a determinare l'evento; mentre, in riferimento alle ipotesi previste dalla lettera “b” dell'art. 145, occorre accertare in concreto se la morte o l'inabilità siano derivate o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale anche minimo e concorrente, ed eventualmente solo in - termini d'un alto grado di probabilità con la malattia associata, da intendersi secondo una nozione squisitamente tecnico - scientifica (Cass. 9 luglio 2001 n. 9297). Xé vi sono elementi per non condividere questi principi. Nel caso in esame, l'indagine tecnica d'ufficio ha accertato l'estraneità della silicosi dal processo patologico della malattia che ha condotto al decesso. Ed il Tribunale ha valutato anche le osservazioni critiche della parte ricorrente. In particolare. poi, la valutazione di probabilità è sufficiente ad affermare il rapporto di causalità (Cass. 4 luglio 1996 n. 6094). Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art. 152 disp. prel. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 5
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002. Tieto Cusic Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Jahaku 6/7 I f ell L CAND 2002Curse hanelle 6