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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 453/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TONANI BRUNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RONCHI MARIA LARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/03/2024).
OGGETTO: “Scioglimento di unione civile”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza 09/04/2025, riportandosi al testo dell'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“I sottoscritti procuratori, Avv. Bruna Tonani per il ricorrente e Avv. Maria Parte_1
Lara ROchi per il resistente , con le presenti note congiunte di Controparte_1
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, formalizzano l'accordo raggiunto volto a consensualizzare il procedimento per la dichiarazione di scioglimento di unione civile alle condizioni che qui di seguito si riportano:
1)Pronunciare la dichiarazione di scioglimento dell'unione civile, officiata presso il Comune di
Santa Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del
Comune di NO al n. 1 pag. 2, anno 2020, tra i Sig.ri e ed Controparte_1 Parte_1
ordinarne la trascrizione nel registro di Stato Civile competente;
2)Disporre che il Sig. rilasci la casa coniugale di NO (VA), Via Creva n. Controparte_1
95, di proprietà esclusiva del Sig. , libera da cose e/o effetti personali entro e non Parte_1
oltre la data del 31 maggio 2025. Il Sig. potrà asportare dalla casa e tenere per sé la CP_1
lampada di sale attualmente ivi presente.
3)Disporre che il Sig. versi al Sig. a titolo di una tantum, la somma Pt_1 CP_1
omnicomprensiva di € 10.000,00 (euro diecimila//00), da versarsi con le seguenti modalità: €
4.000,00 verranno versati dal Sig. al Sig. a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 CP_1 coordinate IBAN che quest'ultimo comunicherà, contestualmente al rilascio della casa coniugale ed € 6.000,00 a saldo, in n. 15 rate mensili consecutive di € 400,00 cadauna a far data dal mese successivo al rilascio della casa coniugale e verranno versate, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. Resta inteso che, qualora il rilascio della casa coniugale dovesse avvenire prima della data indicata nel 31 maggio 2025, il Sig. provvederà al versamento Pt_1 di quanto concordato contestualmente al rilascio per quanto concerne la somma di € 4.000,00 e, dal mese successivo inizierà la rateizzazione stabilita dei restanti € 6.000,00.
4)Il cane, razza bulldog francese, di nome di proprietà del Sig. rimarrà allo stesso Per_1 Pt_1
mentre i cani RO e TA, di razza meticcia, sebbene di proprietà del Sig. rimarranno con Pt_1
il Sig. il quale provvederà a volturare, a propria cura e spese, a proprio nome i CP_1
pagina 2 di 5 relativi microchip. Il Sig. si impegna, altresì, a portare con sé il topo di nome CP_1
Splinter nel momento in cui rilascerà la casa coniugale.
5)Con il corretto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le parti si dichiarano soddisfatte e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente per ogni e qualsivoglia titolo e/o ragione connessi all'intercorso rapporto di coniugio.
6)Spese di lite integralmente compensate.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Controparte_1 Parte_1 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento dell'unione civile contratta con nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, Controparte_1
trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del Comune di NO al n. 1 anno 2020 del registro delle unioni civili.
La parte ricorrente ha chiesto che lo scioglimento avvenga senza previsione di alcuna contribuzione in favore del resistente, con assegnazione al ricorrente della casa coniugale di
NO (VA) di sua esclusiva proprietà.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che le parti hanno svolto la regolare fase amministrativa per lo scioglimento dell'unione civile, presentandosi all'ufficiale comunale e svolgendo le relative pratiche (cfr. doc. 1).
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte resistente;
all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza riservata 21/06/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica operata. La causa è stata successivamente rinviata più volte in attesa del ritorno della cartolina CAD della nuova notifica operata.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo
Giudicante.
pagina 3 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta 21/02/202 si è costituito in giudizio il resistente
, domandando in via preliminare la remissione in termini dello Controparte_1
stesso, deducendo di avere ricevuto al notifica ma di non averne colpo a pieno il significato anche in ragione della barriera linguistico-culturale dello stesso;
nel merito, aderendo allo scioglimento, ha domandato un congruo termine per il rilascio dell'immobile coniugale ove ancora risiede, con previsione in suo favore di un assegno divorzile per € 800,00 mensili oltre rivalutazione di legge.
All'esito dell'udienza 25/02/2025, differita al fine di tentare il bonario componimento della lite, le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte, riportandosi all'accordo fra loro intercorso e chiedendone l'integrale recepimento da parte del Collegio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione al Collegio all'udienza 09/04/2025.
***********
Deve pronunciarsi lo scioglimento dell'unione civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], contratta nel Comune di Santa C.F._2
Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del
Comune di NO al n. 1 anno 2020 del registro delle unioni civili.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, in uno al tenore dell'accordo da ultimo raggiunto, emerge chiara l'opposizione delle parti alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'1 della Legge n. 76/2016, commi 22 e seguenti;
è altresì rispettato il termine di cui al comma 24 della citata norma, secondo cui “In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.” (cfr. doc. 1 ricorrente).
Quanto alle ulteriori condizioni pattuite fra le parti, le stesse indicano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici fra le stesse, nel rispetto dei principi della pagina 4 di 5 disciplina vigente, non contrarie a norme imperative;
come tali, il Tribunale ne prende atto e provvede di conseguenza.
Spese di lite integralmente compensate, come da congruo accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento dell'unione civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], contratta
[...] C.F._2
nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del Comune di NO al n. 1 anno 2020 del registro delle unioni civili, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 453/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TONANI BRUNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RONCHI MARIA LARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 11/03/2024).
OGGETTO: “Scioglimento di unione civile”.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza 09/04/2025, riportandosi al testo dell'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“I sottoscritti procuratori, Avv. Bruna Tonani per il ricorrente e Avv. Maria Parte_1
Lara ROchi per il resistente , con le presenti note congiunte di Controparte_1
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.04.2025, formalizzano l'accordo raggiunto volto a consensualizzare il procedimento per la dichiarazione di scioglimento di unione civile alle condizioni che qui di seguito si riportano:
1)Pronunciare la dichiarazione di scioglimento dell'unione civile, officiata presso il Comune di
Santa Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del
Comune di NO al n. 1 pag. 2, anno 2020, tra i Sig.ri e ed Controparte_1 Parte_1
ordinarne la trascrizione nel registro di Stato Civile competente;
2)Disporre che il Sig. rilasci la casa coniugale di NO (VA), Via Creva n. Controparte_1
95, di proprietà esclusiva del Sig. , libera da cose e/o effetti personali entro e non Parte_1
oltre la data del 31 maggio 2025. Il Sig. potrà asportare dalla casa e tenere per sé la CP_1
lampada di sale attualmente ivi presente.
3)Disporre che il Sig. versi al Sig. a titolo di una tantum, la somma Pt_1 CP_1
omnicomprensiva di € 10.000,00 (euro diecimila//00), da versarsi con le seguenti modalità: €
4.000,00 verranno versati dal Sig. al Sig. a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 CP_1 coordinate IBAN che quest'ultimo comunicherà, contestualmente al rilascio della casa coniugale ed € 6.000,00 a saldo, in n. 15 rate mensili consecutive di € 400,00 cadauna a far data dal mese successivo al rilascio della casa coniugale e verranno versate, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. Resta inteso che, qualora il rilascio della casa coniugale dovesse avvenire prima della data indicata nel 31 maggio 2025, il Sig. provvederà al versamento Pt_1 di quanto concordato contestualmente al rilascio per quanto concerne la somma di € 4.000,00 e, dal mese successivo inizierà la rateizzazione stabilita dei restanti € 6.000,00.
4)Il cane, razza bulldog francese, di nome di proprietà del Sig. rimarrà allo stesso Per_1 Pt_1
mentre i cani RO e TA, di razza meticcia, sebbene di proprietà del Sig. rimarranno con Pt_1
il Sig. il quale provvederà a volturare, a propria cura e spese, a proprio nome i CP_1
pagina 2 di 5 relativi microchip. Il Sig. si impegna, altresì, a portare con sé il topo di nome CP_1
Splinter nel momento in cui rilascerà la casa coniugale.
5)Con il corretto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le parti si dichiarano soddisfatte e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente per ogni e qualsivoglia titolo e/o ragione connessi all'intercorso rapporto di coniugio.
6)Spese di lite integralmente compensate.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Controparte_1 Parte_1 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 la parte ricorrente ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento dell'unione civile contratta con nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, Controparte_1
trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del Comune di NO al n. 1 anno 2020 del registro delle unioni civili.
La parte ricorrente ha chiesto che lo scioglimento avvenga senza previsione di alcuna contribuzione in favore del resistente, con assegnazione al ricorrente della casa coniugale di
NO (VA) di sua esclusiva proprietà.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che le parti hanno svolto la regolare fase amministrativa per lo scioglimento dell'unione civile, presentandosi all'ufficiale comunale e svolgendo le relative pratiche (cfr. doc. 1).
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la parte resistente;
all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza riservata 21/06/2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica operata. La causa è stata successivamente rinviata più volte in attesa del ritorno della cartolina CAD della nuova notifica operata.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo
Giudicante.
pagina 3 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta 21/02/202 si è costituito in giudizio il resistente
, domandando in via preliminare la remissione in termini dello Controparte_1
stesso, deducendo di avere ricevuto al notifica ma di non averne colpo a pieno il significato anche in ragione della barriera linguistico-culturale dello stesso;
nel merito, aderendo allo scioglimento, ha domandato un congruo termine per il rilascio dell'immobile coniugale ove ancora risiede, con previsione in suo favore di un assegno divorzile per € 800,00 mensili oltre rivalutazione di legge.
All'esito dell'udienza 25/02/2025, differita al fine di tentare il bonario componimento della lite, le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte, riportandosi all'accordo fra loro intercorso e chiedendone l'integrale recepimento da parte del Collegio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione al Collegio all'udienza 09/04/2025.
***********
Deve pronunciarsi lo scioglimento dell'unione civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], contratta nel Comune di Santa C.F._2
Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del
Comune di NO al n. 1 anno 2020 del registro delle unioni civili.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, in uno al tenore dell'accordo da ultimo raggiunto, emerge chiara l'opposizione delle parti alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi.
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'1 della Legge n. 76/2016, commi 22 e seguenti;
è altresì rispettato il termine di cui al comma 24 della citata norma, secondo cui “In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.” (cfr. doc. 1 ricorrente).
Quanto alle ulteriori condizioni pattuite fra le parti, le stesse indicano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici fra le stesse, nel rispetto dei principi della pagina 4 di 5 disciplina vigente, non contrarie a norme imperative;
come tali, il Tribunale ne prende atto e provvede di conseguenza.
Spese di lite integralmente compensate, come da congruo accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento dell'unione civile fra (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], contratta
[...] C.F._2
nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME) in data 17.11.2020, trascritta in pari data negli atti di Stato Civile del Comune di NO al n. 1 anno 2020 del registro delle unioni civili, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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