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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1257/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.03.1978 e residente in [...] settembre n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e (c.f. ), ed C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore CP_2
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
Pag. 2 di 9 “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, condannarsi il al CP_3
risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a qu elle dei docenti assunti a tempo
Pag. 3 di 9 indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffid a inviato con raccomandata A/R e rimasto privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
16.05.2025, all'esito della quale la causa - istruita documentalmente - viene posta in decisone.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 09.10.2019 al 30.06.2020;
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 19.09.2020 al 30.06.2021;
Pag. 4 di 9 A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022;
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
A.S. 2024/2025, contratto di l avoro decorrente dal 09.09.2024 al 30.06.2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
Pag. 5 di 9 del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015)
Pag. 6 di 9 emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento dell a P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 3 0.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 7 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della sua permanenza nel sistema delle docenze scolastiche, come risulta dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025 e dall'ultimo bollettino stipendiale prodotto (cfr. bollettino stipendiale del mese di aprile), attestante che la ricorrente ha prestato servizio per più di 180 giorni nell'anno in corso.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente ri chiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altre sì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sull a base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00),
Pag. 8 di 9 introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperit a.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1257/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il in Controparte_5
persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1030,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 23/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1257/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.03.1978 e residente in [...] settembre n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi (c.f.
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_4
) e (c.f. ), ed C.F._5 Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del pro tempore CP_2
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art.
14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
Pag. 2 di 9 “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, condannarsi il al CP_3
risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a qu elle dei docenti assunti a tempo
Pag. 3 di 9 indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffid a inviato con raccomandata A/R e rimasto privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
16.05.2025, all'esito della quale la causa - istruita documentalmente - viene posta in decisone.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 09.10.2019 al 30.06.2020;
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 19.09.2020 al 30.06.2021;
Pag. 4 di 9 A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022;
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023;
A.S. 2024/2025, contratto di l avoro decorrente dal 09.09.2024 al 30.06.2025.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
Pag. 5 di 9 del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015)
Pag. 6 di 9 emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento dell a P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 3 0.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 7 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova della sua permanenza nel sistema delle docenze scolastiche, come risulta dal contratto in essere per l'a.s. 2024/2025 e dall'ultimo bollettino stipendiale prodotto (cfr. bollettino stipendiale del mese di aprile), attestante che la ricorrente ha prestato servizio per più di 180 giorni nell'anno in corso.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente ri chiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altre sì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sull a base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00),
Pag. 8 di 9 introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperit a.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1257/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025, per un importo di € 2.500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il in Controparte_5
persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1030,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 23/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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