Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 300/19 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024 tra:
, nato a [...], Nuovo Galles del Sud, Australia, il 26.03.1965 e Parte_1 residente al n. 1 Charles Way, Morley Western Australia, 6062 (C.F.
)elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso, 14 che lo C.F._1 rappresenta e difende dall'Avv. Nicola Caricaterra del Foro di Roma
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del l.r. p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.to Pamela Controparte_1
Schimpera
- APPELLATA –CONTUMACE
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , già a P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Venezia Rovigo al n. REA n.420580, autorizzata all'esercizio P.IVA_1 dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21 giugno
2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca CP_2 appartenente al e soggetta all'attività di direzione e Controparte_3 coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
Banca C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3 tempore e del suo Procuratore, Dr.ssa , giusta procura del 06- Controparte_4
07-2018, a ministero del Dr. , Notaio in Mestre (Rep. n. 39722 – Persona_1
Racc. n. 14051, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Marco Pesenti (C.F.
) con domicilio eletto presso il proprio Studio in Roma, C.F._2 via Po n. 12.
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 822/2018 del Tribunale di Tivoli.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato quale debitore principale, ha Parte_2 impugnato la sentenza numero 822/2018 con cui il Tribunale di Tivoli ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal medesimo e dai suoi fideiussori avverso il decreto ingiuntivo numero 242/13 del Tribunale di Tivoli con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore della , quale procuratore di Intesa Controparte_1 CP_5 della complessiva somma di euro 39.740,33 oltre interessi e spese a titolo di saldo debitore pag. 2/5 relativo al conto corrente acceso presso la filiale di Guidonia Montecelio in data, 26 novembre 1990 e, nel contempo, ha respinto comunque la domanda di ripetizione di indebito dal medesimo formulata per presunti crediti dallo stesso vantato nei confronti dell'Istituto, previa declaratoria di nullità delle clausole del predetto rapporto.
A sostegno della impugnazione, il ha posto un unico assorbente motivo, Pt_1 rappresentato dalla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, disattendendo peraltro le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della istruttoria del primo grado, ha ritenuto erroneo il calcolo effettuato dal proprio ausiliario che per la ricostruzione del rapporto tra le parti ha posto come punto di partenza il saldo zero, in assenza della relativa documentazione contabile costituita dagli estratti conto fin dall'inizio del rapporto.
Ha pertanto concluso, sulla base di detto motivo, nei seguenti termini:
“voglia codesta Eccellentissima Corte, ferma ogni altra statuizione, riformare la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 822/18 pubblicata il 6 giugno 2018, accogliendo le conclusioni relative alla domanda riconvenzionale formulata dal signor nel primo grado Parte_1 di giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Non si è costituita la , di cui va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_1
Si è invece costituita, come interventore nel presente grado di appello, la Controparte_2
la quale, nell'eccepire preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva,
[...] essendo subentrata nei crediti vantati dalla cedente solo dal lato attivo, ha comunque contestato l'avverso gravame, in quanto a suo dire infondato anche in fatto e in diritto.
Ha quindi concluso per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze del presente grado. Assunta una prima volta a decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo per il conferimento di una ctu. integrativa e, alla successiva udienza a trattazione scritta del 17 CP dicembre 2024, sulle conclusioni della sola , il Collegio ha riservato la decisione.
Va premesso, che non vi è stata impugnazione da parte della della sentenza CP_1 nella parte in cui è stato sostanzialmente del tutto azzerato il credito originariamente vantato dalla banca, sul presupposto della mancanza di prova del credito in assenza di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto.
La Corte ha ritenuto, invece, di dover rimettere la causa sul ruolo incaricando il CTU al fine di integrare la precedente relazione svolta nel corso del giudizio di prime cure, affinchè
pag. 3/5 procedesse alla ricostruzione alternativa del rapporto di conto corrente in essere tra le parti prendendo le mosse dal primo estratto conto acquisito agli atti e non dal cosiddetto saldo zero, alla stregua del principio della S.C. in virtù del quale nelle controversie in materia di ripetizione dell'indebito ex articolo 2033, codice civile avverso l'istituto di credito da parte del correntista, grava comunque su quest'ultimo l'onere della prova (Cass. 27 gennaio 2023
n. 2555).
In applicazione di detto principio, e prendendo le mosse dal primo saldo di conto corrente, risultato essere comunque negativo nei confronti del correntista, alla luce del nuovo incarico peritale è emerso in ogni caso residuato a suo debito il pur minore importo di €
13.197,29 con la conseguenza, pertanto, che egli non può vantare alcun credito nei confronti dell'istituto di credito e la sua domanda di ripetizione di indebito andava CP comunque respinta, restando assorbita la eccezione di carenza di legittimazione della .
L'appello non può, quindi, che seguire la medesima sorte.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto che CP alcuna domanda è stata proposta dall'appellante nei confronti della terza intervenuta .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 822/18 del Tribunale di Tivoli proposto da , così provvede: Parte_1
dichiara la contumacia della Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio con eccezione di quelle della ctu. che vanno poste definitivamente a carico dell'appellante.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.2.2025
pag. 4/5 pag. 5/5
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini