Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.129/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 129/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 58/2020 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 19.02.2020 a conclusione del giudizio n.
689/2009 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità per danni da illecito aquiliano”, vertente tra
c.f./P.iva , in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce all'atto di appello resa in esecuzione della delibera di G.M. n. 12/2020, dall'avv. Marco Marinelli unitamente al quale è
elettivamente domiciliato in Campobasso, v. Principe di Piemonte n. 29 presso lo studio dell'avv.
Tommaso Bucci.
Parte_2
e
Emanuele II n.9 presso lo studio dell'avv. Pina Martucci che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di nuovo difensore del 15.07.2021.
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con citazione notificata in data 22.09.2009, conveniva dinanzi al Tribunale di Isernia Parte_3
il avendo ricevuto, per periodo dal 23 aprile al 15 novembre 2005, Parte_1
numerose e - mail dal contenuto offensivo ed intimidatorio dagli indirizzi di posta elettronica e tutti provenienti, a seguito degli Email_1 Email_2 Email_3
accertamenti della Polizia Postale di Isernia, dall'utenza telefonica 0865 - 930024 intestata al
[...]
e, per esso, al Sindaco all'epoca dei fatti, e collocata nella stanza della guardia Parte_1
comunale, . Persona_1
Sulla base dei descritti fatti, il chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni subiti, Pt_3 Pt_1
prudenzialmente quantificati in € 52.000,00 o comunque da liquidarsi in via equitativa, in dipendenza dei reati di ingiuria e minaccia e condanna alla rifusione della spese di lite.
Si costituiva il sostenendo la mancanza di prove della responsabilità dell'Ente e quindi Pt_1
l'assenza di un obbligo risarcitorio.
Segnatamente, il convenuto asseriva che dai controlli effettuati, non risultava alcuna e – mail indirizzata al proveniente dal computer collegato alla linea telefonica 0865- 930024 Pt_3
evidenziando, peraltro la possibilità che un c.d. hackher avesse trasmesso le e- mail incriminate da un computer esterno, facendo in modo, con una serie di artifizi informatici, che le e – mail risultassero provenienti dalla linea telefonica comunale;
rilevava, altresì, che nessuna responsabilità fosse ascrivibile al per i fatti di causa, dal momento che le indagini non avevano consentito di Pt_1
individuare l'autore materiale del fatto illecito;
osservava inoltre che l'art. 2049 c.c. prevede che la responsabilità per fatto illecito di un dipendente sia riconducile all'esercizio delle incombenze lavorative a cui il dipendente è adibito e che questo principio è inconciliabile con l'invio di alcun mail in giorni festivi o al di fuori dell'orario lavorativo;
infine contestava la mancanza della prova del danno, definendolo una mera sensazione di disagio o fastidio, quindi non risarcibile e ritenendo la natura “bagatellare” del giudizio intrapreso dal . Pt_3
In fase istruttoria veniva ammessa ed assunta la prova testimoniale di , Vigile Urbano, Persona_1
richiesta da parte convenuta.
All'esito del giudizio, la domanda attorea veniva accolta con liquidazione dei danni nell'importo di
€ 4.000.00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda introduttiva sino all'affettivo soddisfo, e condanna dell'Ente alle spese processuali.
Il Tribunale rilevava come dalla prova testimoniale ammessa risultassero veritieri i fatti denunciati dalla parte attrice e che dall'esito delle indagini penali fosse risultato che i fatti denunciati dal Pt_3
avevano origine nella casa comunale di nel Pt_1 Pt_1
Avverso detta sentenza, con citazione notificata il 30.05.2020 è stato proposto appello dal
[...]
, per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049 e Parte_1
2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c.; erronea ricostruzione dei fatti di causa e delle evenienze probatorie e documentali prodotte ed acquisite in corso di causa;
omessa valutazione di circostanze giuridiche decisive ai fini del decidere;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1124, 1226 e 1282 c.c.;
richiesta di riduzione in via subordinata dell'importo di € 4.000,00 liquidato in sentenza;
riforma della sentenza in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con comparsa del 9.11.2000, si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Parte_3
Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle cretiche indicate in premessa
dal trattandosi di nuove difese ed eccezioni;
b) Ancora Parte_1
preliminarmente, dichiarare la nullità della prova testimoniale ex art. 246 c.p.c., per le ragioni esposte, ed espungerla dal processo;
c) Nel merito, confermando la sentenza n. 58/2020 del Tribunale
di Isernia, riconoscere la responsabilità del in persona del Parte_1 CP_1
p.t. per i danni subiti dall'attore, in dipendenza dei reati di ingiuria e minaccia, ripetutamente
commessi; 4) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza n. 58/2020,
in relazione alla quantificazione dei danni addebitati al secondo le Parte_1
modalità ed i criteri indicati sub V, condannando il al ristoro dei Parte_1
relativi danni, cautelativamente indicati nella misura di euro 52.000,00, ovvero di altra somma
inferiore o superiore, ritenuta di giustizia con accessori di legge dalla data della domanda giudiziale
al soddisfo;
e) Condannare il alla refusione delle spese di causa del Parte_1
doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione dell'appellato di violazione dell'art. 345 c.p.c., dal momento che l'appellante non ha proposto né domande nuove, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio (le uniche precluse in appello dalla citata disposizione codicistica), ma, nel ritenere irrilevanti le prove acquisite nel corso delle indagini penali, il ha svolto mere difese, Pt_1
ammissibili in fase di gravame.
Sempre in premessa, va respinta l'eccezione di nullità ex art. 246 c.p.c. della testimonianza del teste
, per le ragioni, ampiamente condivisibili, che si richiamano integralmente, poste a Persona_1
base dell'ordinanza di primo grado del 13.06.2011.
Nel merito, propriamente, a smentita dell'assunto del secondo il quale si sarebbe al cospetto Pt_1
di semplici disagi o fastidi, e che il giudizio promosso dal avrebbe natura bagatellare, si Pt_3
evidenzia che i messaggi di posta elettronica oggetto di causa (v. doc. 1- 25 della produzione ) Pt_3
apostrofano questi con epiteti tipo ”vigliacco, buffone, coglione, pagliaccio, ridicolo, stronzo,
coniglio, giornalaio”, che senz'altro integrano gli estremi del reato di ingiuria p.e. p. dall'art. 594
c.p., che lo definisce come il fatto di colui che;
e l'ingiuria, sia che riguardi l'onore, sia che concerna il decoro, è sempre una manifestazione di disprezzo.
Non risultano, invece, messaggi di minaccia.
Quanto poi alla rilevanza delle prove, acquisite nel corso delle indagini penali, nel processo civile,
si richiama il principio di diritto, più volte espresso dalla S.C., secondo il quale: ”Quanto alla
utilizzabilità delle sommarie informazioni assunte in sede penale, questa Corte ha ripetutamente
affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti
nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.c., nulla impedisce al giudice civile, tenuto
a rivalutare integramente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo
penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna condividendone gli
esiti (cfr. ex multis Cass. sez. II civile n. 18025 del 4.07.2019).
Nel caso, le indagini svolte dalla Polizia Postale di Isernia su denuncia del (cfr. Informativa Pt_3
della Polpost, doc. n. 26 dell'affoliazione del ), conclusesi con archiviazione per essere rimasto Pt_3
ignoto l'autore del reato, hanno comunque consentito di acclarare la provenienza delle e - mail offensive dalla sede del : gli inquirenti, infatti, attraverso l'IP risultante Parte_1
dalle e – mail e l'acquisizione dei tabulati telefonici, sono risaliti al mittente delle comunicazioni in maniera certa ed indubitabile. , Vigile Urbano presso il Comune di Persona_1 Parte_1
nel verbale di s.i.t. del 23.02.2008 (in atti), ha precisato (alla domanda degli inquirenti ”Chi
[...]
poteva accedere alla stanza ed utilizzare il computer in essa presente ”che “Tutti, gli amministratori,
i dipendenti comunali e gente estranea” soggiungendo, altresì, che il computer non era munito di passward.
In sostanza il pc dal quale sono state inviate le e – mail criminose era alla mercè di chiunque, anche di operai della ditta che ha svolto lavori di tinteggiatura nella casa comunale, e di cittadini che, come in una sorta di ”internet point”, accedevano indisturbati negli uffici comunali senza che l'amministrazione provvedesse alla obbligatoria verifica dell'identità degli utenti, e in totale assenza di controlli sull'accesso ai computer, omettendo di adempiere diligentemente ai propri obblighi di vigilanza e controllo con l'adozione delle misure minime prescritte di tipo informatico,
organizzativo e logistico. Ed è significativo quanto lo stesso appellante afferma a pag. 15 dell'atto di gravame, che solo dopo che era emerso il problema e la probabile ascrivibilità ad una linea Parte_4
telefonica dell'Ente delle e- mail, il si attivava;
vale anche precisare che le comunicazioni Pt_1
incriminate cessavano dopo l'intervento della Polizia Giudiziaria.
Stante quanto sopra, la sentenza di primo grado, ancorchè succintamente motivata, correttamente afferma la responsabilità civile dell'Ente e non merita le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2051 e 2697 c.c., né quelle di erronea ricostruzione dei fatti o erronea valutazione delle emergenze istruttorie.
Di vero, l'attore ha adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando l'esistenza dell'evento, del danno (essendo agevole ritenere, in base a presunzioni, al notorio e a nozioni di comune esperienza che le frasi oltraggiose oggetto di causa provochino nel destinatario quanto meno nocumenti non patrimoniali, nella specie sofferenza soggettiva, afflizione e patema d'animo), la loro imputabilità
all'Ente per fatto omissivo ed il nesso di causalità.
Si configura pertanto la responsabilità per fatto illecito ex artt. 2043/2059 c.c. avendone il danneggiato dimostrato tutti i presupposti.
Stante la riferibilità della condotta all'Ente non ci sono dubbi sull'ingiustizia del danno che deriva da fatti costituenti reato di cui all'art. 594 c.p., implicanti il necessario ristoro dei danni subiti dall'attore.
La risarcibilità del danno conseguente a reato, a prescindere dall'accertamento in sede penale, è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cassazione, 24.06 -11.11.2008 n. 26972).
Infatti, il danno morale non è risarcibile solo se conseguente a reato, essendo sufficiente che la condotta sia solo astrattamente configurabile come reato per ritenere legittimo il suo risarcimento:
“La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185
c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale
passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicchè la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da
parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi” (v. Cass. 13085/2015; Cass.
III Sezione Civile, sentenza n. 337172020).
Non sorgono dubbi pertanto, sulla risarcibilità dei danni morali o soggettivi, in favore del . Pt_3
In ordine al “quantum”, invece, è fondata la doglianza dell'appellante principale di omessa motivazione: infatti il primo giudice ha liquidato a titolo risarcitorio in via equitativa l'importo di €
4.000,00, senza illustrare, neppure in modo sintetico, le ragioni ed i criteri che l'hanno condotto a tale determinazione.
L'appellante incidentale invece invoca una somma maggiore che, però, non può essere accordata in quanto parametrata dal ai criteri di liquidazione elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia di Pt_3
civile del Tribunale di Milano relativi alla liquidazione del più grave reato di diffamazione.
Ciò posto, merita, invece accoglimento la domanda subordinata avanzata dal Comune di riduzione della somma non foss'altro perchè non è stata data dimostrazione che le contestate e – mail contenessero anche minacce nei confronti del e, tenuto comunque conto della gravità delle Pt_3
offese e del loro protrarsi nel tempo, si stima equo liquidare la somma di € 3.000,00. Quanto agli accessori del credito essi vanno computati, trattandosi di debito di valore ed in difetto di mora del debitore, dalla liquidazione, cioè dalla presente sentenza e non dalla domanda introduttiva, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Per tali ragioni l'appello principale va accolto per quanto di ragione e l'appello incidentale va respinto.
L'esito complessivo ed unitario del giudizio registra la parziale reciproca soccombenza tra le parti:
per questo motivo le spese processuali del doppio grado del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 129/2020 R.G. sull'appello principale proposto con citazione notificata il 30.05.2020 dal nei confronti di avverso la sentenza n. 58/2020 del Parte_1 Parte_3
Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 19.02.2020 a conclusione del giudizio n. 689/2009 R.G., e sull'appello incidentale proposto da ogni contraria Parte_3
domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata
1) condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 3.000,00, in luogo della Parte_3
somma di € 4.000,00 liquidata dal primo giudice, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente fra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio;
4) dà atto che l'appello incidentale è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 – quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella