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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 910/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv. Riccardo Senatore, elett.te domiciliato in Cava de' Tirreni, Parte_1
alla Via B. Avallone 103, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 28/2/2023, ha adito questo giudice, esponendo di Parte_1
essere stato dipendente dell'Istituto di Vigilanza Privata Città Sicura s.r.l. con la qualifica di impiegato e la specifica mansione di guardia giurata per il periodo che va dal 2/5/2012 al
6/9/2017. Ha dedotto di avere ancora un credito lavorativo per € 7.122,42 nei confronti della società ed ha evocato in giudizio , quale liquidatore nonché socio unico della CP_1
s.r.l. Istituto di Vigilanza Città Sicura, formulando le conclusioni di cui a pagina 3 del ricorso.
Non si è costituito . CP_1
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, preso atto della mancata comparizione dello stesso all'udienza all'uopo fissata, in data odierna (prima volta in cui il processo è
stato chiamato dinanzi allo scrivente) la causa è stata decisa come da sentenza che segue. La domanda va accolta.
E' da rilevare che il ricorso è stato regolarmente notificato alla parte convenuta, la quale ha ritenuto di non costituirsi nel giudizio.
quale dipendente dell'Istituto di Vigilanza Privata Città Sicura s.r.l. con la Parte_1
qualifica di impiegato e la specifica mansione di guardia giurata per il periodo che va dal
2/5/2012 al 6/9/2017, ha dedotto di essere rimasto creditore nei confronti della richiamata società della somma di € 7.122,42, di cui € 1.611,10 per residuo mese di settembre e €
5511,32 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
La prova del credito emerge effettivamente dalla busta paga del mese di settembre 2017,
prodotta agli atti.
Alla prima udienza utile, l'istruttore ha ammesso l'interrogatorio formale del resistente anche sulle seguenti circostanze: “5) Che, in fase di liquidazione il sig. , nella sua predetta CP_1
qualità, riscuoteva somme di denaro frutto di pregressi rapporti creditori della società
debitrice che, tuttavia, non venivano ripartiti tra i creditori aventi diritto;
6) Che, le predette
somme venivano ripartite tra i soci in quanto utili residui in fase di chiusura di bilancio;
”.
, a cui è stato regolarmente notificato il verbale di ammissione del mezzo di CP_1
prova, non è comparso all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale.
Nel caso in cui il convenuto contumace non si presenti a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, le circostanze capitolate per la prova di interpello si possono considerare ammesse ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutato ogni altro elemento di prova.
Nell'ipotesi in esame, pur essendo elemento costitutivo del diritto invocato il fatto che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c., comma 2), a fronte della mancata comparizione del convenuto all'udienza disposta per l'assunzione dell'interrogatorio formale sul punto, in assenza di elementi documentali in contrasto con le circostanze di cui ai predetti capi di prova, le stesse devono ritenersi dimostrate. Ne consegue la condanna del convenuto al pagamento in favore della controparte della somma di cui al dispositivo, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , quale liquidatore nonché CP_1
socio unico della s.r.l. Istituto di Vigilanza Città Sicura, al pagamento in favore di Parte_1
di € 7.122,42, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna , quale liquidatore nonché socio unico della s.r.l. Istituto di CP_1
Vigilanza Città Sicura, al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
rapp. e dif. dall'Avv. Riccardo Senatore, elett.te domiciliato in Cava de' Tirreni, Parte_1
alla Via B. Avallone 103, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 28/2/2023, ha adito questo giudice, esponendo di Parte_1
essere stato dipendente dell'Istituto di Vigilanza Privata Città Sicura s.r.l. con la qualifica di impiegato e la specifica mansione di guardia giurata per il periodo che va dal 2/5/2012 al
6/9/2017. Ha dedotto di avere ancora un credito lavorativo per € 7.122,42 nei confronti della società ed ha evocato in giudizio , quale liquidatore nonché socio unico della CP_1
s.r.l. Istituto di Vigilanza Città Sicura, formulando le conclusioni di cui a pagina 3 del ricorso.
Non si è costituito . CP_1
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, preso atto della mancata comparizione dello stesso all'udienza all'uopo fissata, in data odierna (prima volta in cui il processo è
stato chiamato dinanzi allo scrivente) la causa è stata decisa come da sentenza che segue. La domanda va accolta.
E' da rilevare che il ricorso è stato regolarmente notificato alla parte convenuta, la quale ha ritenuto di non costituirsi nel giudizio.
quale dipendente dell'Istituto di Vigilanza Privata Città Sicura s.r.l. con la Parte_1
qualifica di impiegato e la specifica mansione di guardia giurata per il periodo che va dal
2/5/2012 al 6/9/2017, ha dedotto di essere rimasto creditore nei confronti della richiamata società della somma di € 7.122,42, di cui € 1.611,10 per residuo mese di settembre e €
5511,32 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
La prova del credito emerge effettivamente dalla busta paga del mese di settembre 2017,
prodotta agli atti.
Alla prima udienza utile, l'istruttore ha ammesso l'interrogatorio formale del resistente anche sulle seguenti circostanze: “5) Che, in fase di liquidazione il sig. , nella sua predetta CP_1
qualità, riscuoteva somme di denaro frutto di pregressi rapporti creditori della società
debitrice che, tuttavia, non venivano ripartiti tra i creditori aventi diritto;
6) Che, le predette
somme venivano ripartite tra i soci in quanto utili residui in fase di chiusura di bilancio;
”.
, a cui è stato regolarmente notificato il verbale di ammissione del mezzo di CP_1
prova, non è comparso all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale.
Nel caso in cui il convenuto contumace non si presenti a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, le circostanze capitolate per la prova di interpello si possono considerare ammesse ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutato ogni altro elemento di prova.
Nell'ipotesi in esame, pur essendo elemento costitutivo del diritto invocato il fatto che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c., comma 2), a fronte della mancata comparizione del convenuto all'udienza disposta per l'assunzione dell'interrogatorio formale sul punto, in assenza di elementi documentali in contrasto con le circostanze di cui ai predetti capi di prova, le stesse devono ritenersi dimostrate. Ne consegue la condanna del convenuto al pagamento in favore della controparte della somma di cui al dispositivo, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , quale liquidatore nonché CP_1
socio unico della s.r.l. Istituto di Vigilanza Città Sicura, al pagamento in favore di Parte_1
di € 7.122,42, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna , quale liquidatore nonché socio unico della s.r.l. Istituto di CP_1
Vigilanza Città Sicura, al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo