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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G.2648 /2024
Il Tribunale di SA in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Valentina Prudente Giudice rel.est.
Dr. Ilario Ottobrino Giudice
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
[...]
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, assistiti e difesi dall'Avv. DEL MANCINO LAURA C.F._2
sentito il relatore, con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente
SENTENZA avente a oggetto: separazione consensuale sulle conclusioni come da ricorso:
“1. i coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà opportuno, con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione scritta, anche a mezzo mail, in caso di trasferimento;
2. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che, di comune Per_1 accordo, nell'interesse della stessa, assumeranno le decisioni di maggior rilievo relative all'istruzione, educazione e salute: il tutto tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della predetta, che convivrà prevalentemente presso l'abitazione della madre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà in maniera disgiunta in merito alle decisioni di ordinaria amministrazione ed in maniera congiunta per
P a g . 1 | 3 quelle di straordinaria amministrazione;
3. per quanto attiene al diritto di frequentazione, considerata l'età della figlia, le esigenze lavorative del Sig.
e tenuto conto della volontà manifestata dalla minore, ormai capace di Pt_2 autodeterminarsi, la medesima starà con la madre dal lunedì al venerdì alle ore 13.00 e il padre nel fine settimana dal venerdì alle ore 13.00, alla domenica sera alle ore 21.00. Le festività natalizie e pasquali dovranno essere gestite in modo che la figlia possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre. Durante le vacanze scolastiche estive la minore potrà trascorrere 10 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, e 7 giorni, anche non consecutivi, durante i mesi scolastici. I coniugi si daranno comunicazione scritta – anche a mezzo email - dei tempi e della località di vacanza ove, nei periodi sopra indicati, eventualmente, intendano condurre i figli e ciò con un preavviso di almeno 10 giorni solari;
6. la casa familiare rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi che vi vivranno in modo alternato in base ai tempi di permanenza con la figlia minore;
Per_1
6. il Sig. si obbliga al versamento di un contributo al Parte_2 mantenimento della moglie Sig.ra di € 800,00 mensili e al Parte_1 versamento di un contributo al mantenimento in favore della moglie per la figlia minore di € 500,00 mensili. Entrambi i contributi verranno versati con Per_1 bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dalla Sig.ra entro Parte_1 il primo giorno del mese e verranno rivalutate di anno in anno in base agli indici ISTAT delle famiglie di operai e impiegati;
7. il Sig. si fa carico esclusivo del contributo al mantenimento Parte_2 del figlio maggiorenne ad integrazione dello stipendio, nonché del Per_2
100% delle spese straordinarie riguardanti i figli;
8. il Sig. si farà carico delle spese di manutenzione ordinaria e Pt_2 straordinaria dell'auto in uso alla Sig.ra nonché delle spese relative Parte_1 alle utenze e tasse dell'abitazione familiare ora intestata al figlio;
Per_2
9. il Sig. provvederà al pagamento del canone di locazione Pt_2 dell'abitazione che la Sig.ra condurrà in locazione per i periodi nei Parte_1 quali non vivrà nell'abitazione familiare, fino alla concorrenza della massima cifra di € 500,00;
10. Il genitore che porterà in vacanza con sé i figli se ne assumerà integralmente i costi:
11. I coniugi prestano reciprocamente assenso al rilascio e o rinnovo del passaporto e documenti per l'espatrio anche in favore della figlia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
P a g . 2 | 3 Le parti hanno proposto innanzi al Tribunale di SA ricorso per separazione consensuale in data 19/11/2024.
Dato atto che le parti hanno contratto in data 27.04.2013 matrimonio con rito concordatario, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SA al numero 5, parte 2, serie A, anno 2013; dato atto che, dalla predetta unione, sono nati due figli: nato Persona_3
a SA (MS) il 11.02.02 – economicamente autonomo- e nata Persona_4
a SA (MS) il 31.12.2008, minorenne;
vista la comunicazione degli atti al P.M.; ritenuto che le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole, limitandosi il Collegio a prenderne atto nella parte non relativi a diritti indisponibili;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni pattuite;
[...]
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in SA, nella camera di consiglio del 20/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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