Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 32368 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 06/06/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di delega Parte_1
in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dell'1.6.2023 dall'Avv.to Catia Scriboni e digitalmente domiciliato presso il seguente indirizzo pec
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1
viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell'Avv.to Alessandro di Matteo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come note di trattazione scritta depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cont Con ricorso al Tribunale di Roma, l'avv.
[...]
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. CP_1
7248/2021 nei confronti di intimante il Parte_1
pagamento della somma di euro 358.551,12, risultante dalla prova scritta contenuta in due contratti del 12 maggio
2015 e 14 giugno 2016, a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza e assistenza professionale e legale svolte dall'odierno opposto.
Avverso detto d.i., notificato in data 30.04.2021, il proponeva opposizione con atto di citazione Pt_1
notificato in data 07.05.2021 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse nullo e inefficace il decreto opposto, con condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di risarcimento del danno per temerarietà della lite.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto, o, in subordine, previa declaratoria di nullità della convenzione del
09/11/2016, in quanto contraria alla normativa sull'equo 3
compenso lettera h) art. 13 bis D.Lgs 247/2012, di accertare e dichiarare che l'Avv. avesse svolto attività Controparte_1
di consulenza mediante la predisposizione, elaborazione e negoziazione degli atti e documenti in favore del per Pt_1
l'operazione di merger & acquisition e per l'effetto condannare a corrispondere la somma ritenuta Parte_1
di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, in ogni caso con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, sospesa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. Di essere titolare, insieme a , di Controparte_2
quote di partecipazione della società MIR S.r.l.;
2. Che, nell'ambito di un processo volto alla cessione di dette quote, gli stessi sottoscrivevano con l'avv.
[...]
. 3 contratti (nel 12 maggio 2015, nel 14 giugno CP_1
2016 e nel 9 novembre 2016) aventi ad oggetto
“consulenza ed assistenza professionale legale”, affinché lo stesso fornisse supporto in tutti gli aspetti 4
relativi alla negoziazione e successiva cessione delle quote di partecipazione nella società MIR S.r.l.;
3. Che, dopo un processo di selezione realizzato dall'advisor finanziario Mediobanca, le quote erano confluite nel fondo di private equity italiano “Aksìa
Group”;
4. Che i tre contratti del 12 maggio 2015, 14 giugno 2016
e 9 novembre 2016 si ponevano in una sequenza temporale in cui venivano a mano a mano ridotti gli importi dovuti al per la propria attività a titolo CP_1
di retainer fee e success fee;
5. Che, in sede di giudizio monitorio, l'avv. CP_1
aveva posto a fondamento delle proprie pretese unicamente i primi due contratti, omettendo di allegare il terzo contratto recante la data del 9 novembre 2016, il quale avrebbe, tuttavia, avuto efficacia novativa dei primi due;
più in particolare, il contratto del 9 novembre 2016 modificava le modalità di riconoscimento degli onorari dovuti allo Parte_2
prevedendo:
[...]
- la rinuncia integrale alla maggiorazione forfettaria a titolo di rimborso delle spese del 15%;
- l'eliminazione della retainer fee fissa a cadenza mensile;
5
- la sostituzione della predetta retainer fee con una calcolata applicando un rate orario pari a 100
Euro/ora per ciascuna ora impiegata dallo Studio- oltre IVA e CPA e spese vive-, computata su base mensile, per tutta la durata della negoziazione e assistenza professionale, sino alla conclusione dell'Operazione prima della cessione. Al fine di procedere con detto computo, il professionista avrebbe inviato uno schema riassuntivo
(timesheet) delle ore impiegate per consentire ai soci di poter controllare l'effettivo impiego delle ore fatturate.
- una success fee concordata nell'importo massimo di euro 150.000,00 e subordinata alla positiva conclusione dell'operazione, nonché al fatto che il soggetto o la società potential buyer e/o il soggetto o la società in grado di generare il potential buyer rientrassero categoricamente nell'elenco di cui all'art.1 del contratto.
7. che, quanto alla retainer fee, l'avv. aveva CP_1
inviato, sulla base delle ore conteggiate nei richiamati timesheet, delle notule, le quali sarebbero state tutte regolarmente e tempestivamente pagate in favore del professionista, come si evincerebbe dalle relative fatture, emesse dal 2015 al 2021; 6
8. che, in sede di giudizio monitorio, il aveva CP_1
ottenuto un decreto ingiuntivo calcolato sulla base dei contratti novati che prevedevano una success fee pari all'1,3% sul ricavato della vendita, senza ulteriori condizioni e/o limitazioni. Viceversa, alla luce del terzo contratto la success fee non sarebbe dovuta in quanto, pur essendo incontestabile la positiva conclusione dell'operazione di cessione delle quote dei due soci, il fondo di private equity “Aksìa” e l'advisor Mediobanca non rientrano tra i soggetti menzionati quali potenziali acquirenti e soggetti “in grado di generare” potenziali acquirenti di cui all'art. 1 del contratto del 9 novembre
2016;
9. che, infine, non sussisterebbe alcun riconoscimento di debito da parte del debitore, atteso che nello
“schema di flussi di pagamento” - posto a base delle proprie pretese dall'odierno opposto in sede di giudizio monitorio -, i “costi degli advisor pari ad euro
660.000+IVA”, sarebbero riferiti unicamente al costo dovuto dai soci per l'attività dell'advisor finanziario
Mediobanca, invero già pagato al 50% tra i due soci.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che il contratto del 9 novembre 2016 non aveva efficacia novativa rispetto ai contratti del 12 maggio
2015 e 14 giugno 2016, in quanto era intestato alla [...
(soggetto diverso rispetto ai soci CP_3 CP_2
e , senza che, peraltro, in esso fosse
[...] Pt_1
prevista alcuna liberazione dei debitori principali. La novazione oggettiva ex art. 1230 c.c., infatti, presuppone l'identità delle parti, mentre per quella soggettiva, l'art. 1235 c.c. rinvia alle norme in materia di delegazione, espromissione e accollo, di talché la liberazione del debitore principale avrebbe richiesto un'esplicita menzione. Un accordo di natura liberatoria, attraverso il quale la società si fosse impegnata a pagare le fatture per le prestazioni effettuate in favore di inoltre, avrebbe rappresentato un Parte_1
illecito a cui parte opposta non avrebbe acconsentito;
2. Che il diritto al pagamento, infatti, matura unicamente nei confronti della parte nel cui interesse la prestazione viene eseguita, laddove, nel caso di specie, le prestazioni del – tutte documentalmente CP_1
provate come da schema depositato - erano state effettuate nell'interesse del mentre la M.I.R. Pt_1
s.r.l., in tale quadro negoziale, avrebbe rappresentato unicamente l'oggetto delle operazioni di vendita;
E, invero, l'avv. aveva selezionato per il CP_1
e il diversi advisor finanziari. La Pt_1 CP_2
scelta dell'advisor era, infine, ricaduta su Mediobanca, con la quale il e il non Pt_1 Controparte_2 8
avevano avuto, prima di allora, alcun tipo di rapporto,
a dimostrazione del fatto che il predetto advisor fosse stato coinvolto nell'operazione grazie all'apporto esclusivo dell'odierno opposto. Quest'ultimo, inoltre, aveva svolto la propria opera professionale con particolare diligenza: il Fondo Aksìa, selezionato da
Mediobanca, infatti, aveva riconosciuto ai due soci l'importo di € 15.835.500,00 ciascuno, di gran lunga maggiore rispetto alle alternative sul mercato.
Pertanto, il pagamento di una parcella pari a poco più del 2% dell'importo ottenuto, non solo sarebbe coerente con gli accordi sottoscritti fra le parti ma è anche tendenzialmente in linea con i compensi dovuti di regola per tali tipologie di operazioni.
3. Che la sommatoria di tutte le attività all'uopo prestate dall'avv. era, inoltre, ben maggiore rispetto CP_1
alla somma ingiunta, la quale è addirittura inferiore a quella che sarebbe dovuta in base al DM 55/2014
(almeno € € 1.070.279,18);
4. Che il contratto sottoscritto il 09.11.2016, fra la MIR e l'avv. aveva un oggetto differente rispetto ai CP_1
primi due contratti posti a fondamento delle pretese fatte valere nel giudizio monitorio, in quanto mirava a soddisfare l'interesse della società a vedere selezionati advisor e acquirenti che avrebbero consentito alla 9
società di modificare il proprio assetto proprietario entrando a far parte di gruppi di rilevanza internazionale che ne avrebbero accresciuto il suo valore.
5. Inoltre, i rapporti tra l'avv. e la MIR s.r.l. CP_1
erano disciplinati da ulteriori 16 contratti di consulenza ed assistenza e un accordo quadro. Le fatture emesse dall'avv. alla MIR, pertanto, erano CP_1
riconducibili unicamente all'attività svolta per conto della società e, trattandosi di soggetti distinti, non avrebbero riguardato in alcun modo le attività svolte nell'interesse del Pt_1
6. Che, quindi, quanto dovuto a titolo di retainer fee dall'odierno opponente non era stato già corrisposto al dalla M.I.R. s.r.l. in quanto si trattava somme CP_1
diverse per titolo e ammontare. Peraltro, tutti gli importi pagati dalla MIR, dal 2015 al 2021, erano stati sottoposti a tassazione ordinaria relativa alle imposte sui redditi ed erano stati oggetto di versamento IVA e trattenuta della ritenuta d'acconto da parte della società, ma in nessun documento fiscale era mai apparso che la MIR pagava tali importi in nome e per conto di e liberandoli dalla Controparte_2 Pt_1
conseguente obbligazione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1193 c.c., l'imputazione del pagamento in 10
favore di un terzo debitore avrebbe dovuto essere effettuata al momento dello stesso e, pertanto, a seguito del pagamento, né la società né gli ex soci avrebbero potuto in alcun modo imputare ex post i pagamenti già effettuati dalla MIR per proprio conto ai debiti personali del e del Controparte_2 Pt_1
7. Che, prima dell'instaurazione del giudizio monitorio l'odierno opponente non aveva mai contestato le somme dovute e, anzi, a seguito della conclusione dell'operazione aveva presentato i propri ringraziamenti all'avv. salvo poi contestarne CP_1
l'operato in sede di opposizione;
8. Che il contratto posto a fondamento dell'odierna opposizione sarebbe in ogni caso nullo per violazione dei principi sull'equo compenso in quanto contrario alla lettera h) art. 13 bis D.Lgs 247/2012. Perciò, anche a voler ritenere che il contratto del 9 novembre 2016 fosse applicabile alla fattispecie in esame, data la nullità e dato, altresì, che l'attività posta in essere dall'opposto è integralmente documentata, dovrebbero in ogni caso riconoscersi a parte opposta i compensi per tutti gli atti, documenti e contratti documentati secondo quanto prescrive il DM 55/2014, per un importo complessivamente dovuto pari ad €
1.070.279,18. 11
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di 12
convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Sul punto, giova preliminarmente ricordare che, in materia di responsabilità da inadempimento, le SSUU n.
13533/2001 hanno precisato che, in virtù dei principi di vicinanza della prova e di persistenza del diritto, entrambi desumibili dall'art. 2697 c.c., il creditore che agisca in giudizio per far valere le proprie pretese deve soltanto provare il titolo contrattuale (o legale) del suo diritto, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo dello stesso. Al fine di ritenere adempiuto l'onere probatorio da parte del creditore, occorre, tuttavia, che egli provi l'esistenza di un titolo valido ed efficace nonché attuale, in quanto è proprio l'esistenza di un titolo, fonte del diritto di credito fatto valere in giudizio, a fondare la presunzione di permanenza del credito alla base del 13
particolare riparto dei carichi probatori in materia di responsabilità da inadempimento.
Orbene, il thema decidendum del presente giudizio riguarda l'individuazione del titolo quale fonte dell'obbligazione di pagamento della retainer fee e success fee, poste alla base dell'ingiunzione di pagamento. Più in particolare, in un'ottica di ermeneutica contrattuale, si tratta di determinare se il contratto del 9 novembre 2016 possa aver avuto efficacia novativa rispetto ai precedenti contratti conclusi tra le parti.
Ciò posto, sebbene l'art. 1362 c.c. ponga in apparente contrapposizione i significati suggeriti dalla lettera del testo contrattuale e quelli diversi estratti dalla ricerca dell'effettiva volontà delle parti, non v'è dubbio che il punto di partenza per una corretta ermeneutica del negozio giuridico sia l'interpretazione testuale basata sulle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche. Affinché, poi, l'intenzione delle parti sia comune, occorre che essa sia effettivamente riferibile all'una e all'altra parte, non già ad una sola di esse.
Nel caso che ci occupa, particolare rilievo ai fini dell'individuazione del corretto significato da attribuire all'avvicendamento delle tre fattispecie negoziali assumono tanto il confronto testuale tra le tre scritture private, quanto il criterio del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto (1362,2° co.). E, 14
invero, tali criteri interpretativi appaiono quelli più idonei a porre in luce i reali rapporti tra le tre scritture private e, dunque, tra i paciscenti.
Dal confronto testuale tra le fattispecie negoziali succedutesi nel tempo, emerge che le stesse, al netto delle modifiche inerenti ai corrispettivi dovuti allo studio de' CP_1
per l'attività di assistenza, differiscono per pochi elementi ulteriori. I tre testi negoziali, infatti, si riproducono quasi pedissequamente uguali a sé stessi in tutte e tre le versioni successive. Ciò è particolarmente evidente nell'elenco degli impegni (art.2) assunti dallo ove, tanto nei Parte_2
contratti del 12 maggio 2015 e 14 giugno 2016, quanto in quello del 9 novembre 2016, vengono elencate le medesime attività. Pertanto, anche a voler accedere alla tesi di parte opposta, secondo cui i primi due contratti venivano stipulati tra il e i soci nel loro interesse, mentre il contratto CP_1
del 9 novembre 2016 riguardava i rapporti tra il e CP_1
la M.I.R. s.r.l. nell'ambito di un'attività posta in essere nel suo esclusivo interesse, non è dall'analisi delle prestazioni oggetto del contratto che tale diversità di interessi risulta evincibile.
Tuttavia, affinché possa predicarsi di interessi delle parti che illuminino tanto l'oggetto del contratto quanto la causa dello stesso -non rimanendo relegati nell'ambito dei meri motivi soggettivi- occorre pur sempre che detti interessi 15
si siano obiettivati nel contratto. Invero, nelle fattispecie negoziali che ci occupano, non è dato evincersi, stante l'identità di contenuto, un'eterodirezione dell'attività promessa dallo Studio nel terzo contratto (asseritamente a favore della Società), rispetto a quella enucleata nei primi due a favore dei soci.
Parte opponente ritiene che l'eterogeneità degli interessi rispetto ai primi due contratti possa desumersi dalla clausola contenuta nell'art. 1 (Premessa) del contratto del 9 novembre 2016, secondo cui “le società ed i soggetti che attualmente si ritengono essere individuati quali potenziali acquirenti (ovvero in grado di generare dei potenziali acquirenti) della MIR secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente come l'Operazione e per le quali si determinerà il diritto al pagamento della commissione di successo (success fee) a favore dello Studio sono le seguenti:
e ogni Controparte_4
cliente, avente causa o rapporto da questa generato;
Prof.
e ogni cliente, avente causa o rapporto da Persona_1
questa generato;
e ogni Controparte_5
cliente, avente causa o rapporto da questa generato;
[...]
e ogni cliente, avente causa o Controparte_6
rapporto da questa generato;
e ogni cliente, CP_7
avente causa o rapporto da questa generato;
e CP_8
ogni cliente, avente causa o rapporto da questa generato;
16
Price e ogni cliente, avente causa o Controparte_9
rapporto da questa generato;
Deloitte e ogni cliente, avente causa o rapporto da questa generato”.
Invero, da un'analisi globale del contenuto della scrittura privata, ritiene questo Giudice che detta clausola, più che esplicitare una diversità soggettiva tra i paciscenti del primo e secondo contratto rispetto al terzo, appare più correttamente inquadrabile nell'ambito delle clausole limitative dell'oggetto del contratto, avente efficacia novativa dei due precedenti negozi.
Quanto all'intestazione, se è vero che, rispetto ai primi due contratti, il terzo contenga anche l'indicazione della
Società, tutte e tre le scritture private in esame appaiono indirizzate “alla cortese attenzione del dottor e Parte_1
dell'Ing. ”. Nel terzo contratto, poi, a Controparte_2
discapito dell'intestazione formale, particolare rilievo assume l'individuazione del destinatario della proposta contrattuale attraverso la locuzione “Egregi Signori”.
Orbene, il registro verbale e le locuzioni utilizzati nel contratto del 9 novembre 2016, rispetto ai due precedenti negozi, in nulla differiscono quanto a utilizzo della seconda persona plurale nella gran parte del testo contrattuale.
L'unico elemento di differenza contenuto nel contratto del 9 novembre è il riferimento contenuto a pag. 3 dello stesso ove, al primo rigo, si legge “il nostro studio renderà 17
assistenza alla Vostra Società nell'attività di due diligence che il potenziale acquirente possa richiedere […]” in luogo della precedente locuzione contenuta nei primi due contratti: “il nostro studio Vi assisterà nella predisposizione e gestione dell'attività di due diligence che il potenziale acquirente possa richiedere […]”. Tuttavia, in un'ottica di interpretazione globale e sistematica (1363 c.c.), anche alla luce delle considerazioni suesposte, tale discrasia non assume particolare valore semantico.
Ha, invece, una particolare forza dirimente la clausola contenuta nell'art. 4 del contratto 9.11.2016, la quale recita
“il presente incarico di consulenza ed assistenza professionale già conferito con le precedenti proposte del 12 maggio 2015 e del 14 giugno 2016 e le cui modalità di riconoscimento degli onorari a questo studio vengono modificate per il tramite della presente, si intenderà completato con la positiva conclusione dell'Operazione […]”.
La chiarezza e univocità della clausola ora richiamata non lasciano spazio a dubbi interpretativi, di talché appare perfettamente calzante al caso di specie la massima giurisprudenziale secondo cui: “in materia di interpretazione delle clausole contrattuali, l'art. 1362 c.c. impone all'interprete di indagare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, tuttavia, qualora il testo della convenzione riveli con chiarezza ed 18
univocità la volontà dei contraenti, non è ammissibile una diversa interpretazione che contraddica il significato letterale delle parole” (cfr. ex multis Cass. II sez. civ. n. 30156/2014).
A tale conclusione si arriva, altresì, considerando lo schema procedimentale che ha portato alla conclusione del contratto. Già si è detto, riguardo alla proposta contrattuale e all'appratente discrasia tra l'intestazione del contratto e l'individuazione dei destinatari della stessa. Quanto all'accettazione, la firma apposta in calce alla scrittura privata reca chiaramente la firma di e Pt_1 CP_2
, mentre nessuna sottoscrizione è riferibile ai soggetti
[...]
in qualità di legali rappresentanti della società. Orbene, trattandosi di una proposta contrattuale redatta da uno
Studio legale, assume particolare rilievo la considerazione secondo cui la dicitura “per accettazione” seguita dai nomi dei paciscenti deve essere intesa nel particolare significato tecnico che l'art. 1326 c.c. attribuisce alla locuzione. Non appare, pertanto, convincente la ricostruzione di parte opposta in base alla quale e Controparte_2 Pt_1
avrebbero sottoscritto “per mera accettazione” un contratto a cui sarebbero rimasti estranei. E ciò anche in considerazione della funzione che la sottoscrizione svolge nel nostro ordinamento: con la firma, infatti, il soggetto si appropria del testo eventualmente redatto da altri confermando che esso corrisponde alla propria volontà 19
negoziale. In altre parole, è la sottoscrizione che rende quel soggetto “parte” del contratto.
Tale ricostruzione appare confermata ulteriormente dalla PEC del 24.08.2019, inviata dallo studio legale de' Rossi
a e e presente in atti, ove si legge Pt_1 CP_2
chiaramente: “Egregi Signori, rilevo che, a seguito delle
Vostre richieste di ridurre l'importo dei miei onorari stabiliti- da ultimo- con contratto del 9 novembre 2016 non v'è stata ulteriore comunicazione […]”. Da tale interlocuzione emerge, pertanto, che la volontà novativa era comune a entrambe le parti contrattuali.
Alla luce di tali premesse, ritiene questo Giudice che nel caso di specie si sia verificato un fenomeno non già di novazione soggettiva, stante l'identità delle parti contrattuali, ma di novazione oggettiva dei contratti in precedenza stipulati. Sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi dell'istituto: l'animus novandi, rinvenibile da ultimo dalla PEC del 24.08.2019, l'aliquid novi, rappresentato dalla rimodulazione dei corrispettivi dovuti, e la causa novativa correlata alla modifica del quantum debeatur.
Alla luce di tale modifica, il regolamento contrattuale da ultimo vigente prevede che al de' fossero dovuti: CP_1
- a partire dal 9 novembre 2016 una retainer fee rimodulata e pari a 100 Euro/ora per ciascuna ora impiegata dallo Studio -oltre IVA e CPA e spese vive, 20
computata su base mensile, per tutta la durata della negoziazione e assistenza professionale, sino alla conclusione dell'Operazione prima della cessione.
- una success fee entro l'importo massimo di euro
150.000,00 doppiamente condizionata alla positiva conclusione dell'operazione e alla scelta di uno dei potential buyer di cui all'elenco ex all'art.1 del contratto.
Così ricostruita la fattispecie, è più agevole risolvere l'eccezione di nullità formulata dalla parte opposta, relativa alla violazione della lettera h) art. 13 bis D.Lgs. 247/2012, che considera “vessatoria” la clausola consistente nella
“previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati”.
Giova rilevare che, in materia di compenso degli avvocati iscritti all'albo, la disciplina sulle clausole vessatorie contenuta nell'art. 13 - bis, ai sensi del primo comma, si applica unicamente ai rapporti professionali svolti in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese -come definite nella raccomandazione 21
2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003- ed esclusivamente con riferimento ai casi in cui le convenzioni siano state unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
Nel caso di specie, invece, il rapporto negoziale riguarda due persone fisiche. Inoltre, il contratto è stato unilateralmente predisposto dall'avv. come CP_1
dimostrato dall'invio da parte dello stesso della “proposta contrattuale” seguita dall'accettazione del e del Pt_1
Non sussiste, pertanto, alcuna causa di nullità. CP_2
Data la piena validità delle clausole contrattuali inerenti ai corrispettivi dovuti, occorre ora vagliare la debenza di quanto pattuito.
Giova preliminarmente ricordare che, a fronte di un'espressa stipulazione, i corrispettivi dovuti per tutte le attività di assistenza legale e due diligence prestate dall'avv.
(diversamente articolate nel corso del rapporto CP_1
professionale, a seconda delle diverse fasi di avanzamento delle trattative con i potential buyers e delle circostanze del caso concreto) sono unicamente quelli cristallizzati nel contratto. Infatti, ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso del professionista è determinato secondo le tariffe o gli usi solo ove non sia stato convenuto diversamente tra le parti.
Pertanto, non vertendo la causa su una questione di diligenza professionale, a nulla rilevano i numerosi atti (quali NDA e 22
contratti, peraltro non tutti predisposti dallo studio de' Rossi) allegati a dimostrazione della fondatezza della pretesa, giacché la stessa troverebbe la propria scaturigine unicamente nella fonte contrattuale.
Quanto alla success fee, risulta essersi avverata una sola delle due condizioni a cui il contratto del 9 novembre
2016 subordinava, da ultimo, l'efficacia del diritto di credito in questione. Infatti, sebbene sia fuor di dubbio l'avvenuta conclusione dell'operazione di vendita delle quote di spettanza del detta vendita ha avuto luogo a Pt_1
seguito di un processo di selezione realizzato dall' advisor finanziario Mediobanca, il quale ha infine fatto confluire le prefate quote nel fondo di private equity “Aksìa Group”.
Orbene, poiché né l'advisor Mediobanca né il fondo Aksìa compaiono nell'elenco dei soggetti a cui l'art. 1 del contratto subordinava l'avveramento della condizione, la commissione di successo non è dovuta.
Quanto all'inciso contenuto a pag. 2 del contatto del
9.11.2016 (l'art. 1, quinto capoverso), in base al quale
“qualora dovessero essere individuati ulteriori soggetti rispetto a quelli sopra indicati, la presente proposta potrà essere modificata di concerto con i Venditori in funzione delle condizioni economiche contenute nell'accordo economico da sottoscriversi con il nuovo soggetto”, si tratta di una clausola non implicante alcun obbligo attuale né alcun dovere di 23
rinegoziazione. La previsione in esame, invero, facoltizza la possibilità di un futuro ed eventuale accordo sul punto che, tuttavia, non ha mai avuto luogo tra le parti, lasciando, pertanto, invariata la tassatività dell'elenco di soggetti la cui selezione avrebbe attualizzato il credito sub condicione.
È, dunque, priva di pregio la ricostruzione di parte opposta secondo cui, pur in mancanza di una specifica rinegoziazione, si potrebbe estendere tacitamente il diritto alla commissione di successo anche all'ipotesi di selezione di soggetti non presenti nell'elenco di cui all'art. 1, oppure, ancora, la ricostruzione per cui il compenso dovrebbe essere liquidato secondo i due precedenti contratti, ovvero applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Quanto alla maggiorazione del 15% a titolo di spese forfetarie, essa non risulta dovuta in quanto oggetto di espressa rinuncia, giusta art. 3 del contratto del 9.11.2016
(“con rinuncia interale al rimborso forfetario al 15%”), con esclusione delle sole spese vive sopportate, “riaddebitate mensilmente al costo in fattura”.
Venendo, poi, a quanto pattuito a titolo di retainer fee, ferma l'incontestata iniziale debenza della stessa, in quanto diritto di credito non sottoposto a condizione e maturato mensilmente in base al tempo effettivamente impiegato dai professionisti nello svolgimento dell'attività (con un rate 24
orario pari a 100 euro/ora), la questione che si pone è se il diritto sia stato estinto per avvenuto pagamento.
Dalle fatture e dai proforma presenti in atti emerge quanto segue:
- tutti i proforma allegati dalle parti recano l'intestazione M.I.R. s.r.l., nonché causali genericamente riferite a “ Consulenza per sviluppo commerciale e rapporti contrattuali con il mercato anglo-americano” “consulenza legale ordinaria” et similia da cui non è dato desumersi alcun riferimento specifico alle attività oggetto del presente giudizio;
- gli unici proforma con causale specifica (nn. 22 e 23 del 2020) sono egualmente intestati alla M.I.R.
s.r.l.;
- le fatture, correlate ai proforma attraverso la dicitura “per il saldo dei preavvisi di parcella nn.
[…]”, sono egualmente intestate alla M.I.R. s.r.l.;
- l'unico proforma presente in atti formalmente intestato al è il n. 8 del 2021 recante la Pt_1
causale “Cessione M.I.R. s.r.l. e M.I.R. Service s.r.l.
Importo richiesto con riserva ai sensi dell'art. 29, 5^ comma del codice deontologico forense”, con cui l'avv. richiedeva l'importo totale di euro CP_1
358.551,12, somma oggetto del presente giudizio. 25
In base alle tre scritture private succedutesi nel tempo, il computo della retiner fee (pattuita fin dall'origine ma progressivamente diminuita in ordine al quantum debeatur) sarebbe dovuto avvenire con cadenza mensile sulla base di un timesheet riassuntivo delle ore impiegate, inviato mensilmente dal professionista.
Osserva questo Giudice che, sebbene appaia quantomeno curiosa la circostanza per cui nessun proforma e nessuna fattura siano stati mai inviati ai soci nell'arco di un rapporto contrattuale di così lunga durata (precipuamente dal 12 maggio 2015, data di sottoscrizione del primo contratto, al 26 marzo 2021, data della rinuncia al mandato da parte del professionista), dalla documentazione presente in atti non è dato evincersi con chiarezza la riconducibilità causale delle fatture allegate ai rapporti per cui è causa. E ciò in ragione del fatto che né le causali né l'intestazione delle fatture riescono a far luce, anche nella forma della presunzione semplice, sull'eventuale collegamento tra le stesse e le attività poste in essere nell'interesse dei due soci.
Per vero, l'adempimento può essere provato mediante presunzioni semplici solo quando esse si riferiscano, in conformità al requisito della precisione di cui all'art. 2729
c.c., alla specifica situazione di fatto che deve essere dimostrata, cosicché, l'intestazione della fattura alla società
e non ai soggetti debitori e la causale genericamente riferita 26
ai “rapporti contrattuali con il mercato anglo-americano” ovvero “consulenza legale ordinaria” non assumono il carattere della gravità precisione e concordanza tale da far escludere - con un grado di probabilità logica sufficientemente univoco- la riconducibilità causale della fattura ai paralleli rapporti intercorsi tra il e la M.I.R. CP_1
s.r.l.
Quanto all'obiezione per cui si tratterebbe, al più, di adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. valgono le medesime considerazioni supra esposte. Sul punto è d'uopo discernere il piano sostanziale da quello processuale. Infatti,
l'adempimento del terzo, che da un punto di vista causale si presenta come un negozio giuridico unilaterale con causa generica o variabile (illuminata, cioè, alla luce dei rapporti interni tra terzo e debitore), produce i suoi effetti a prescindere dalla volontà del creditore, potendo egli rifiutare il pagamento in due specifiche e uniche ipotesi (quando il creditore abbia un interesse apprezzabile all'esecuzione personale del debitore e quando sia stato lo stesso debitore a opporsi al predetto pagamento). Pertanto, da un punto di vista prettamente sostanziale nel caso in esame ben si sarebbe potuto trattare di un adempimento fatto dalla società in favore del professionista in luogo dei soci.
Purtuttavia, da un punto di vista probatorio da nessun documento allegato è dato in alcun modo evincersi che le 27
fatture intestate alla società venivano in realtà emesse per l'attività svolta in favore del né è presente in atti Pt_1
alcun documento da cui si possa desumere un eventuale accordo di accollo interno tra la società e i soci, eventualmente in grado di vincere la presunzione di permanenza del credito. Non risulta, pertanto, provato il pagamento della retainer fee da parte dell'opponente, secondo quanto stabilito nel contratto.
Cionondimeno, parte opposta, titolare del credito, non ha fornito la prova del quantum debeatur in base ai criteri della pattuizione. Infatti, come ricordato dalle Sezioni Unite, il principio di vicinanza dell'onere della prova impone al creditore di provare sia l'an che il quantum del proprio diritto.
Secondo il contratto da ultimo vigente, il professionista avrebbe dovuto calcolare mensilmente la retainer fee applicando un rate orario pari a 100 Euro/ora per ciascuna ora impiegata dallo Studio -oltre IVA e CPA e spese vive. Al fine di procedere con detto computo, il professionista
(unico reale detentore delle informazioni relative alle ore effettivamente lavorate in favore del avrebbe Pt_1
dovuto preliminarmente inviare uno schema riassuntivo
(timesheet) delle ore impiegate per consentire ai soci di poter controllare l'effettivo impiego delle ore fatturate. Nella documentazione allegata agli atti non è presente alcun timesheet regolarmente e specificamente compilato su base 28
mensile e riferibile con certezza alle attività per cui è causa, da cui possa calcolarsi con precisione l'effettivo ammontare di quanto dovuto per le prestazioni svolte.
Sono presenti agli atti unicamente tre timesheet
“Cardionica” (all.6 dell'opposizione), l'uno avente il valore di
980,00 euro, l'altro di euro 1.200,00 e un altro ancora da
1.890,00 euro. Tuttavia, in base ai proforma allegati, essi appaiono riferiti alle attività “di cui al contratto del 17 settembre 2019”, non oggetto del presente giudizio e, in ogni caso, intestati alla M.I.R. s.r.l.
Si osserva, infine, che il progetto di parcella del 26 marzo 2021, cui è allegato il proforma n.8 intestato al non è utilizzabile ai fini della liquidazione in quanto Pt_1
redatto “in spregio” al contratto del 9 novembre 2016, e cioè applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 in luogo della diversa pattuizione contenuta nel richiamato negozio e, comunque, senza specificare le voci di costo necessarie al calcolo della retainer fee.
Non essendo aliunde desumibile il numero di ore lavorate in favore del elemento imprescindibile ai Pt_1
fini del calcolo dell'esatto importo da liquidarsi, la domanda di parte opposta, pur provata nell'an, è da rigettarsi per mancanza di prova del quantum debeatur.
Quanto all'eccezione – comunque tardiva- relativa al potenziale conflitto di interessi in cui sarebbe incorso il 29
difensore del e che avrebbe, a detta di parte Pt_1
opposta, inficiato la bontà degli atti della controparte, osserva questo Giudice che l'eventuale violazione del codice deontologico da parte degli avvocati di parte opponente non
è l'oggetto del presente giudizio né alcuna prova è stata fornita in merito. In ogni caso, è d'uopo rilevare che le norme sul conflitto di interessi sono poste a tutela dei clienti, non degli avvocati. In base alla stessa ricostruzione di parte opposta, l'avvocato del cui comportamento oggi si duole aveva collaborato in qualità di collega con il alla CP_1
redazione di taluni atti nell'ambito di attività di consulenza per la M&A della MIR. Secondo tale ricostruzione – comunque priva di sostegno probatorio nel presente giudizio- l'avv.
Scartozzi non era mai stata il difensore del in CP_1
nessun giudizio riguardante la MIR o il Pt_1
personalmente. Si osserva, inoltre, che in ogni caso il dominus della causa è l'avv. Scriboni, del tutto estraneo ad ogni pregresso rapporto tra le parti. È, pertanto, priva di pregio giuridico ogni contestazione circa la nullità degli atti processuali posti in essere in favore dell'opponente.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96,1°co c.p.c. occorre rilevare che, affinché si abbia la peculiare responsabilità in commento deve ricorrere, oltre all'istanza di parte, anche una soccombenza totale e 30
concreta, nonché la prova della colpa grave o mala fede, che nel caso di specie non risultano sufficientemente provati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 358.551,12.
Data la complessità della causa, partendo dai parametri massimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opponente compensi nella misura di € 5.316 per la fase di studio, € 3.507 per la fase introduttiva, € 15.617 per la fase istruttoria, € per la fase conclusionale 9.246.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.32368/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ revoca il decreto ingiuntivo n. 7248/2021;
❖ condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 33.686,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 8.1.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)La sentenza è stata redatta con
l'ausilio del M.O.T. Chiara Casuccio (D.M. 22 ottobre 2024).