Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2001 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena Regolamentazio Sezione Unica ne dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marta Dell'Unto Giudice
Cristina Cavaciocchi GOP nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2001 /2024 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.FARA MONICA , Indirizzo
Telematico , che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON
, nato il [...] , a [...] , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. MILIA ELISABETTA , VIA
GIUSEPPE MAZZINI 2 07100 SASSARI , che lo/la rappresenta e difende,
[...]
( ) VIA GIUSEPPE MAZZINI 2 07100 SASSARI;
CP_2 C.F._3
Convenuto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: visto il 28 novembre 2024
Ricorrenti:
Pagina 1
Con ricorso ex art. 473 bis 12 e ss. c.p.c. depositato in data 24/10/2024
[...]
ha adito 24/10/2024 il Tribunale di Siena. Ha domandato che venga Parte_1 regolamentato l'affidamento dell'unico figlio di cinque anni (nato il Per_1
14/3/2019); spiegato che il convenuto, abitante in Sardegna, non l'ha seguita a Siena dove l'esponente ha deciso di ritornare nel 2019 a casa dei propri genitori ed in stato interessante, interrompendosi di fatto la relazione tra i due;
aggiungeva che il padre sin dalla nascita di si è disinteressato delle sue sorti tanto che il piccolo non lo Per_1 ha mai conosciuto;
lamentava che il convenuto ha inviato dalla Sardegna in questi anni modeste somme di denaro per il mantenimento del figlio;
spiegava che il convenuto è
Pagina 2 stato condannato per lesioni inferte a suo padre nel 2019 durante un incontro avvenuto in Sardegna. In definitiva, ha chiesto l'affidamento super-esclusivo e l'obbligo del al versamento di un contributo mensile di mantenimento per € 400 oltre al Pt_2
50% delle spese straordinarie e con diritto della ricorrente a richiedere integralmente l'assegno unico per il figlio.
Controparte si è costituita tardivamente il giorno precedente alla prima udienza del 14 gennaio 2025 ; nella sostanza ammette di essere stato assente dalla vita del figlio per tutti questi anni (anche economicamente), ma giustifica questo per la scelta unilaterale della madre del piccolo di ritornare in Toscana (così da allontanarsi geograficamente da lui, anche per le pressioni della di lei famiglia e per le proprie condizioni economiche precarie); dunque, si oppone all'affidamento super-esclusivo ma non a quello esclusivo temporaneo in favore della ricorrente, con prescrizione di avvio di percorso per il progressivo riavvicinamento del padre alla vita del figlio;
in ordine al contributo economico spiega di essere operaio (stipendio mensile di poco superiore a 1.200€) ed avendo dei prestiti personali in corso, si dichiara disposto a versare il minor importo mensile di € 300.
I difensori a seguito di avviate trattative nelle more processuali hanno depositato il 6 marzo scorso note congiunte di cui all'epigrafe.
Può essere disciplinato l'affidamento del minore alle condizioni congiuntamente indicate che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico .
Solo , con riferimento al punto G) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Le spese processuali, stante le comuni conclusioni e l'interesse alla presente pronuncia, possono essere compensate.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede : disciplina l'affidamento della prole minore secondo le condizioni riportate in epigrafe;
compensa le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena 19/03/2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 3