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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9524 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5022/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5022/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente ed elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I n.154 presso lo Studio dell'Avv. Antonino Colloca, che la rapp.ta e difende;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Perillo in virtù di procura speciale rilasciata su atto separato, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
Conclusioni :come da note scritte depositate dall'attrice in data 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
1 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
nella persona del Sindaco p.t., onde essere risarcita dell'infortunio Controparte_1
di cui era stata vittima, in qualità di pedone, il giorno 19.01.21, alle ore 19.15 circa in Napoli (NA) alla Via Luca Giordano all'altezza dell'esercizio commerciale ZU .
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna istante, rovinava a terra a causa di un dissesto della pavimentazione stradale dovuto ad una buca posta a ridosso di un tombino, ricolma di acqua e di fogli di giornale e non adeguatamente segnalata né visibile e pertanto pericolosa.
L'attrice a causa della caduta riportava lesioni personali per cui era costretta a ricorrere alle cure del P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove le veniva riscontrata la “frattura della rotula sx” da cui derivavano postumi permanenti.
Agiva pertanto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE DI NAPOLI adito, 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro a totale ed assoluto carico del ex art.2051 c.c. , Controparte_1
proprietario del suolo comunale e, come tale, tenuto alla regolare manutenzione delle strade pubbliche e/o anche di coloro che in base alle risultanze processuali dovessero risultare responsabili delle lamentate lesioni;
2) … condannare il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle seguenti voci di CP_1
danno: danno biologico risarcibile euro 16.183,00, danno non patrimoniale risarcibile euro 20.391,00 ,con personalizzazione massima euro 28.321,00 , invalidità temporanea totale per gg.30 euro 2970,00, invalidità temporanea parziale al 75% per gg. 60 euro 4455,00, invalidità temporanea parziale al 50% per gg. 60 euro 2970,00, invalidità temporanea parziale al 25% per gg.60 euro 1485,00 , totale danno biologico temporaneo euro 11.880,00 , spese mediche euro 300,00 , totale generale euro 32571,00, totale con personalizzazione massima euro 40501,00 ovvero di quella somma che l'On. Giudice adito riterrà opportuna e congrua dopo
l'espletamento della prova testimoniale e documenti in ordine all'an e al quantum
2 debetaur, il tutto oltre interessi legali e/o compensativi dal giorno dell'evento al saldo sulle suddette voci di danno, con vittoria di spese e clausola di attribuzione per il procuratore antistatario”.
In data 14.05.25 si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1 CP_2
e suo legale rappresentante pro-tempore il quale eccepiva l'inapplicabilità dell'art.2051 c.c. , il concorso del danneggiato ex art.1227 c.c., l'insussistenza del nesso causale, l'inconsistenza della pretesa ex art.2043 c.c., l'eccessività della pretesa attorea e rassegnava le seguenti conclusioni: “perchè l'adito Giudice Voglia rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata nei confronti del;
in via gradata, nella Controparte_1
denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento ex art.1227 c.c.; in via ancora più gradata diminuire il quantum della pretesa fatta valere nei confronti del
; accordare in ordine a spese, diritti ed onorari le conseguenze di Controparte_1
legge”.
Incardinato il giudizio, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c, quindi, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e veniva ascoltato all'udienza del 9.01.24 il teste . All'esito Tes_1
dell'udienza, veniva disposta CT medico – legale, nominando all'uopo il dott.
. Persona_1
All'esito della ctu, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 13.06.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Ed invero, la teste ,amica dell'attrice e presente al momento del Tes_1
verificarsi del fatto dannoso , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, all'udienza del 9.01.24 così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché era presente al
3 momento del sinistro….confermo che il giorno 19.01.21 , passeggiavo con l'attrice in
Via Luca Giordano in Napoli. Preciso che l'attrice era un po' più avanti ed io ed un'altra amica camminavano dietro. Ad un certo punto, all'altezza del negozio ZU , ho la visto la sig.ra cadere al suolo a causa di Pt_1
una buca nella pavimentazione del marciapiede, non visibile e non segnalata…
Preciso che la buca era piuttosto profonda perché mancavano dei sanpietrini ed era ricoperta di acqua e fogliame perché nel pomeriggio aveva piovuto. L'attrice cadeva con il ginocchio sinistro a terra per aver messo il piede nella buca e veniva aiutata da noi e da alcuni negozianti ad alzarsi e messa su una panchina perché non riusciva
a camminare. Preciso che alcuni negozianti ci riferirono che diverse persone nei 10-
15 giorni precedenti erano cadute a causa di quella buca e che loro avevano segnalato il problema ai Vigili urbani ma il non si era attivato”. CP_1
Orbene, le deposizioni rese dalla teste escussa nel corso dell'istruttoria e la documentazione fotografica allegata agli atti hanno fornito elementi probatori chiari e concordanti, tali da consentire l'accertamento della responsabilità in capo al CP_1
convenuto.
In punto di diritto, giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e
4 inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass n. 2660/2013).
“La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”(Cass n. 8005/2010); “Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento” (Cass. n. 5741/09).
Alla luce di quanto detto, dunque, il custode è dunque tenuto a vigilare sul bene affidato alla sua custodia, a mantenerlo in condizioni di sicurezza, nonché a rimuovere tempestivamente ogni situazione potenzialmente pericolosa o, laddove ciò
5 non sia possibile, a provvedere a segnalarla.
Orbene, nel caso di specie, appare dunque evidente come la responsabilità per le eventuali insidie presenti sulla sede stradale debba essere imputata al CP_1
soggetto preposto titolare dell'obbligo di custodia del bene.
[...]
Il in qualità di ente preposto alla gestione e conservazione del patrimonio CP_1
comunale e delle infrastrutture urbane, risulta dunque, nel caso che ci occupa, inadempiente rispetto all'obbligo di mantenere in buono stato le cose soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si rileva che la presenza di un elemento di ferro sporgente dalla sede stradale, rappresenta un'insidia non solo potenzialmente pericolosa, ma oggettivamente evitabile. Tale elemento, infatti, avrebbe dovuto essere rimosso a cura del in CP_1
quanto costituente un'anomalia rispetto alla regolare conformazione del manto stradale. In subordine, laddove la rimozione immediata non fosse stata tecnicamente o temporaneamente possibile, si riteneva quantomeno necessario procedere con un'adeguata segnalazione del pericolo, mediante apposita cartellonistica o delimitazione dell'area interessata.
Inoltre, la presenza diffusa di detriti, ha ulteriormente aggravato la situazione, occultando visivamente l'anomalia e rendendo l'insidia ancor meno percepibile agli utenti della strada, con conseguente incremento del rischio per la sicurezza.
A ciò si aggiunge, che è altresì principio pacifico che il pedone, al pari di ogni altro utente della strada, è tenuto ad osservare un grado di attenzione e cautela conforme al parametro della diligenza dell'uomo medio, così da preservare la propria incolumità fisica e di non porre in essere condotte imprudenti idonee a cagionare danni a sé o ad altri.
Tale dovere di diligenza, tuttavia, non può estrinsecarsi in un costante e sistematico controllo del suolo da parte del pedone. Una simile interpretazione risulterebbe infatti, non solo eccessivamente gravosa, ma anche incompatibile con la fisiologica modalità di fruizione degli spazi urbani da parte della collettività.
Camminare lungo una strada pubblica costituisce una attività ordinaria della vita
6 quotidiana, da attuarsi secondo modalità spontanee e naturali, senza l'imposizione di accorgimenti che eccedano i limiti della normale prassi comportamentale.
Se è pur vero che al pedone non è consentito un atteggiamento di completa disattenzione, non può tuttavia pretendersi dallo stesso un comportamento ipervigile quale quello che implicherebbe il costante esame del terreno calpestato. La responsabilità per le insidie occulte o non adeguatamente segnalate deve, pertanto, gravare sull'ente custode, il quale non può invocare l'altrui disattenzione per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi e doveri istituzionali.
Ne discende una esclusiva responsabilità a carico del convenuto. CP_1
A corroborare quanto fino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CT incaricata dott. : “la signora è affetta da esiti di pregressa Persona_1 Pt_1
frattura scomposta della rotula del ginocchio sin. Trattata chirurgicamente con intervento di osteosintesi metallica fili di ER e cerchiaggio metallico , successivamente rimossi con klimitazione funzionale secondaria dell'articolazione del ginocchio sin. Esito cicatriziale post- chirurgico sovra rotuleo…..le suddette anomalie sono da mettere in relazione con il trauma subito s causa dell'incidente stradale descritto ed hanno provocato una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto sia parziale che permanente”.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato circa la sussistenza di postumi invalidanti, in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato: “ un periodo di I.T.T. di
7 gg.10; un periodo di I.T.P. di gg.20 al 75%; un persiodo di I.T.P. di gg. 30 al 50%; un periodo di I.T.P: di gg. 30 al 25%; nonché postumi permanenti nella misura del 7%”
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (56 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CT, nonché le Tabelle di Milano, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 18.720,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 13258,00 per danno biologico;
€ 1150,00 per i
10 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1725,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 1725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 862,50 per i 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 25%.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
8 Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale per spese mediche documentate pari ad euro 314,33 (cfr. ctu).
Nessuna maggiorazione per personalizzazione del danno può essere , invece, riconosciuta atteso che non risultano provate particolari ed eccezionali conseguenze patite per effetto dell'incidente.
Le spese di giudizio , comprensive di spese di ctu e di negoziazione assistita, seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono CP_1
liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
EN LE, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
in persona del e suo legale rappresentante pro-tempore, al
[...] CP_2
risarcimento dei danni in favore di che liquida nella misura Parte_1
complessiva di € 19.035,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per
9 anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,al pagamento delle spese di lite che liquida in €
545,00 per spese ed euro 3203,00 ( di cui euro 663,00 per negoziazione assistita) per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Antonino
Colloca;
- pone le spese per la CT , liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del convenuto in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore.
Così deciso, in Napoli, in data 22.10.2025
Il Giudice dott.ssa EN LE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa EN LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5022/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente ed elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I n.154 presso lo Studio dell'Avv. Antonino Colloca, che la rapp.ta e difende;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Perillo in virtù di procura speciale rilasciata su atto separato, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
Conclusioni :come da note scritte depositate dall'attrice in data 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
1 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
nella persona del Sindaco p.t., onde essere risarcita dell'infortunio Controparte_1
di cui era stata vittima, in qualità di pedone, il giorno 19.01.21, alle ore 19.15 circa in Napoli (NA) alla Via Luca Giordano all'altezza dell'esercizio commerciale ZU .
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'odierna istante, rovinava a terra a causa di un dissesto della pavimentazione stradale dovuto ad una buca posta a ridosso di un tombino, ricolma di acqua e di fogli di giornale e non adeguatamente segnalata né visibile e pertanto pericolosa.
L'attrice a causa della caduta riportava lesioni personali per cui era costretta a ricorrere alle cure del P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove le veniva riscontrata la “frattura della rotula sx” da cui derivavano postumi permanenti.
Agiva pertanto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE DI NAPOLI adito, 1) accertare e dichiarare la responsabilità del sinistro a totale ed assoluto carico del ex art.2051 c.c. , Controparte_1
proprietario del suolo comunale e, come tale, tenuto alla regolare manutenzione delle strade pubbliche e/o anche di coloro che in base alle risultanze processuali dovessero risultare responsabili delle lamentate lesioni;
2) … condannare il
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle seguenti voci di CP_1
danno: danno biologico risarcibile euro 16.183,00, danno non patrimoniale risarcibile euro 20.391,00 ,con personalizzazione massima euro 28.321,00 , invalidità temporanea totale per gg.30 euro 2970,00, invalidità temporanea parziale al 75% per gg. 60 euro 4455,00, invalidità temporanea parziale al 50% per gg. 60 euro 2970,00, invalidità temporanea parziale al 25% per gg.60 euro 1485,00 , totale danno biologico temporaneo euro 11.880,00 , spese mediche euro 300,00 , totale generale euro 32571,00, totale con personalizzazione massima euro 40501,00 ovvero di quella somma che l'On. Giudice adito riterrà opportuna e congrua dopo
l'espletamento della prova testimoniale e documenti in ordine all'an e al quantum
2 debetaur, il tutto oltre interessi legali e/o compensativi dal giorno dell'evento al saldo sulle suddette voci di danno, con vittoria di spese e clausola di attribuzione per il procuratore antistatario”.
In data 14.05.25 si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1 CP_2
e suo legale rappresentante pro-tempore il quale eccepiva l'inapplicabilità dell'art.2051 c.c. , il concorso del danneggiato ex art.1227 c.c., l'insussistenza del nesso causale, l'inconsistenza della pretesa ex art.2043 c.c., l'eccessività della pretesa attorea e rassegnava le seguenti conclusioni: “perchè l'adito Giudice Voglia rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata nei confronti del;
in via gradata, nella Controparte_1
denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento ex art.1227 c.c.; in via ancora più gradata diminuire il quantum della pretesa fatta valere nei confronti del
; accordare in ordine a spese, diritti ed onorari le conseguenze di Controparte_1
legge”.
Incardinato il giudizio, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c, quindi, veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e veniva ascoltato all'udienza del 9.01.24 il teste . All'esito Tes_1
dell'udienza, veniva disposta CT medico – legale, nominando all'uopo il dott.
. Persona_1
All'esito della ctu, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data del 13.06.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito rappresentati.
Le allegazioni attoree trovano, invero, pieno conforto nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dal teste escusso.
Ed invero, la teste ,amica dell'attrice e presente al momento del Tes_1
verificarsi del fatto dannoso , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, all'udienza del 9.01.24 così riferiva: “Conosco i fatti di causa perché era presente al
3 momento del sinistro….confermo che il giorno 19.01.21 , passeggiavo con l'attrice in
Via Luca Giordano in Napoli. Preciso che l'attrice era un po' più avanti ed io ed un'altra amica camminavano dietro. Ad un certo punto, all'altezza del negozio ZU , ho la visto la sig.ra cadere al suolo a causa di Pt_1
una buca nella pavimentazione del marciapiede, non visibile e non segnalata…
Preciso che la buca era piuttosto profonda perché mancavano dei sanpietrini ed era ricoperta di acqua e fogliame perché nel pomeriggio aveva piovuto. L'attrice cadeva con il ginocchio sinistro a terra per aver messo il piede nella buca e veniva aiutata da noi e da alcuni negozianti ad alzarsi e messa su una panchina perché non riusciva
a camminare. Preciso che alcuni negozianti ci riferirono che diverse persone nei 10-
15 giorni precedenti erano cadute a causa di quella buca e che loro avevano segnalato il problema ai Vigili urbani ma il non si era attivato”. CP_1
Orbene, le deposizioni rese dalla teste escussa nel corso dell'istruttoria e la documentazione fotografica allegata agli atti hanno fornito elementi probatori chiari e concordanti, tali da consentire l'accertamento della responsabilità in capo al CP_1
convenuto.
In punto di diritto, giova rammentare l'art. 2051 del Codice Civile, a tenore del quale:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e
4 inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass n. 2660/2013).
“La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”(Cass n. 8005/2010); “Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento” (Cass. n. 5741/09).
Alla luce di quanto detto, dunque, il custode è dunque tenuto a vigilare sul bene affidato alla sua custodia, a mantenerlo in condizioni di sicurezza, nonché a rimuovere tempestivamente ogni situazione potenzialmente pericolosa o, laddove ciò
5 non sia possibile, a provvedere a segnalarla.
Orbene, nel caso di specie, appare dunque evidente come la responsabilità per le eventuali insidie presenti sulla sede stradale debba essere imputata al CP_1
soggetto preposto titolare dell'obbligo di custodia del bene.
[...]
Il in qualità di ente preposto alla gestione e conservazione del patrimonio CP_1
comunale e delle infrastrutture urbane, risulta dunque, nel caso che ci occupa, inadempiente rispetto all'obbligo di mantenere in buono stato le cose soggette a manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si rileva che la presenza di un elemento di ferro sporgente dalla sede stradale, rappresenta un'insidia non solo potenzialmente pericolosa, ma oggettivamente evitabile. Tale elemento, infatti, avrebbe dovuto essere rimosso a cura del in CP_1
quanto costituente un'anomalia rispetto alla regolare conformazione del manto stradale. In subordine, laddove la rimozione immediata non fosse stata tecnicamente o temporaneamente possibile, si riteneva quantomeno necessario procedere con un'adeguata segnalazione del pericolo, mediante apposita cartellonistica o delimitazione dell'area interessata.
Inoltre, la presenza diffusa di detriti, ha ulteriormente aggravato la situazione, occultando visivamente l'anomalia e rendendo l'insidia ancor meno percepibile agli utenti della strada, con conseguente incremento del rischio per la sicurezza.
A ciò si aggiunge, che è altresì principio pacifico che il pedone, al pari di ogni altro utente della strada, è tenuto ad osservare un grado di attenzione e cautela conforme al parametro della diligenza dell'uomo medio, così da preservare la propria incolumità fisica e di non porre in essere condotte imprudenti idonee a cagionare danni a sé o ad altri.
Tale dovere di diligenza, tuttavia, non può estrinsecarsi in un costante e sistematico controllo del suolo da parte del pedone. Una simile interpretazione risulterebbe infatti, non solo eccessivamente gravosa, ma anche incompatibile con la fisiologica modalità di fruizione degli spazi urbani da parte della collettività.
Camminare lungo una strada pubblica costituisce una attività ordinaria della vita
6 quotidiana, da attuarsi secondo modalità spontanee e naturali, senza l'imposizione di accorgimenti che eccedano i limiti della normale prassi comportamentale.
Se è pur vero che al pedone non è consentito un atteggiamento di completa disattenzione, non può tuttavia pretendersi dallo stesso un comportamento ipervigile quale quello che implicherebbe il costante esame del terreno calpestato. La responsabilità per le insidie occulte o non adeguatamente segnalate deve, pertanto, gravare sull'ente custode, il quale non può invocare l'altrui disattenzione per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi e doveri istituzionali.
Ne discende una esclusiva responsabilità a carico del convenuto. CP_1
A corroborare quanto fino ad ora esposto giova rammentare le risultanze della CT incaricata dott. : “la signora è affetta da esiti di pregressa Persona_1 Pt_1
frattura scomposta della rotula del ginocchio sin. Trattata chirurgicamente con intervento di osteosintesi metallica fili di ER e cerchiaggio metallico , successivamente rimossi con klimitazione funzionale secondaria dell'articolazione del ginocchio sin. Esito cicatriziale post- chirurgico sovra rotuleo…..le suddette anomalie sono da mettere in relazione con il trauma subito s causa dell'incidente stradale descritto ed hanno provocato una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto sia parziale che permanente”.
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale, occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli artt. 138 e
139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Vanno, a tal proposito, condivise le conclusioni cui è giunto il C.T.U. incaricato circa la sussistenza di postumi invalidanti, in base alla documentazione sanitaria esibita, alla indagine anamnestica e all'esame obiettivo praticati sul soggetto periziato.
Riferisce il consulente che il soggetto esaminato ha riportato: “ un periodo di I.T.T. di
7 gg.10; un periodo di I.T.P. di gg.20 al 75%; un persiodo di I.T.P. di gg. 30 al 50%; un periodo di I.T.P: di gg. 30 al 25%; nonché postumi permanenti nella misura del 7%”
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (56 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata dell' inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CT, nonché le Tabelle di Milano, per la valutazione delle lesioni di lieve entità, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 18.720,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
Tale somma risulta così determinata: € 13258,00 per danno biologico;
€ 1150,00 per i
10 giorni di invalidità temporanea totale;
€ 1725,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 1725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 862,50 per i 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 25%.
Rientra in tale importo anche il risarcimento per il danno morale patito dall'attrice, costituente un'autonoma categoria rispetto al danno biologico.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito un importante principio di diritto secondo il quale il danno morale costituisce categoria autonoma rispetto al danno biologico, in quanto, a differenza di quest'ultimo, rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore autonomo ed indipendente rispetto alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e non è suscettibile di alcun accertamento medico-legale. (Ord.
15733/2022).
La differenza tra le due voci di danno, così come chiarito dalla Suprema Corte, è marcata. Il danno biologico, disciplinato dall'.art 138, 2° comma, lett. a) ed e) del
Codice delle Assicurazioni, consiste nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona”, che incide negativamente “sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e pertanto suscettibile di accertamento medico-legale.
8 Il danno morale, invece, si differenzia dal danno biologico in primo luogo perché non dimostrabile mediante accertamento medico-legale. Inoltre esso rappresenta uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo ed indipendente alle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (nonostante possa influenzarle).
Deve, inoltre, essere riconosciuto il danno patrimoniale per spese mediche documentate pari ad euro 314,33 (cfr. ctu).
Nessuna maggiorazione per personalizzazione del danno può essere , invece, riconosciuta atteso che non risultano provate particolari ed eccezionali conseguenze patite per effetto dell'incidente.
Le spese di giudizio , comprensive di spese di ctu e di negoziazione assistita, seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del convenuto e sono CP_1
liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
EN LE, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e condanna il CP_1
in persona del e suo legale rappresentante pro-tempore, al
[...] CP_2
risarcimento dei danni in favore di che liquida nella misura Parte_1
complessiva di € 19.035,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per
9 anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il in persona del Sindaco e suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,al pagamento delle spese di lite che liquida in €
545,00 per spese ed euro 3203,00 ( di cui euro 663,00 per negoziazione assistita) per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Antonino
Colloca;
- pone le spese per la CT , liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del convenuto in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore.
Così deciso, in Napoli, in data 22.10.2025
Il Giudice dott.ssa EN LE
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