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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Ausiliario rel./est.
ha pronunciato nel giudizio di appello iscritto al n. 1377/2023 R.G. la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza n. 1313/2023 emessa dal Tribunale di Foggia- Prima Sezione Civile- nel giudizio civile iscritto al n. 7516/2019, promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Wladimiro Cimaduomo Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cola Controparte_1 C.F._2
AN
APPELLATO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ricorso del 12.11.2019 esponendo di aver contratto in data 15.09.2009 matrimonio Parte_1
concordatario con e che dall'unione nascevano due figli , (nato il [...]) Controparte_1 Persona_1
e (nato il [...]), chiedeva al Tribunale di Foggia pronunciarsi la separazione dei coniugi;
Per_2
affidare i figli e ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente Persona_1 Per_2
presso la madre;
assegnare la casa coniugale a che continuerà a viverci insieme ai figli;
Parte_1
disporre a carico del coniuge, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di €.700,00, Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli minori ed un assegno mensile di €.300,00 per il suo mantenimento, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con spese di lite a carico del coniuge.
2 - Si costituiva in giudizio il quale, non opponendosi alla domanda dichiarativa di Controparte_1
separazione, contestava le avverse richieste e chiedeva l'addebito esclusivo della separazione a carico di
, con ulteriore condanna della stessa ex art. 2059 c.c., stante le evidenti condotte contrarie Parte_1
al matrimonio che sarebbero state ulteriormente evidenziate e provate, nonché disposizioni in merito all'affidamento dei figli, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore del procuratore antistatario,
ovvero con compensazione delle spese.
3. Assunti con ordinanza del 21.02.2020 i provvedimenti temporanei ed urgenti e rigettate le richieste di ammissione dei mezzi istruttori, con sentenza n. 1313/2023 il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile esclusivamente a affidava i figli minori ad Parte_1
entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplinava gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
autorizzava ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
poneva a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, a a CP_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €.700,00 (€. 350,00 per ciascuno figlio), somma annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal maggio 2024; poneva a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 70 % alle spese straordinarie da sostenere Controparte_1
nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia
ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
autorizzava a percepire l'A.U.U. nella Parte_1
misura del 100%; revocava l'assegno di mantenimento in favore di assegnava la casa Parte_1
coniugale a per abitarla unitamente ai figli minori, presso di sé collocati in via prevalente;
Parte_1
dichiarava inammissibile ogni altra domanda proposta;
ammoniva a tenere un contegno Parte_1
volto a favorire i rapporti padre-figli; ammoniva al rispetto del calendario di incontri Controparte_1
previsto in motivazione;
informava le parti della loro facoltà di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso i centri autorizzati presenti sul territorio nell'interesse morale e materiale dei figli minori, ai sensi dell'art. 337, octies, c. 2°, cod. civ.; compensava le spese di lite;
ordinava la trasmissione della sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza di cui all'art. 337 c.c.
ed ai Servizi Sociali del Comune di Foggia per il monitoraggio del nucleo familiare;
ordinava la trasmissione della sentenza in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia
per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
457, p. II, s. A, anno 2009).
5. Avverso la sentenza ha proposto appello, censurando la sentenza limitatamente Parte_1
all'accoglimento della domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla ricorrente ed al mancato riconoscimento dell'assegno muliebre.
A sostegno del gravame ha dedotto l'erronea valutazione dei fatti da parte del Tribunale, sostenendo che la presunta relazione extraconiugale non sarebbe stata la causa della crisi coniugale, in quanto il marito con il suo comportamento avrebbe di fatto perdonato e tollerato le sue condotte. Ha altresì evidenziato come la crisi coniugale fosse preesistente ed imputabile anche al disinteresse del marito verso un percorso di mediazione familiare. Di conseguenza, ha chiesto dichiarare il difetto di prova del nesso causale tra l'asserita relazione extraconiugale della e il fallimento della convivenza dei coniugi e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, revocare la pronuncia di addebito della separazione, e dichiarare il diritto dell'appellante all'assegno di mantenimento mensile per l'importo di €. 300,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia da porre a carico di in Controparte_1
considerazione della situazione reddituale dei coniugi così come risultante dall'istruttoria svolta in primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
6.- L'appello è stato contrastato da il quale ha contestato integralmente i motivi di Controparte_1
appello, ribadendo che la relazione extraconiugale della moglie, mai dalla stessa contestata nel giudizio innanzi al Tribunale, è stata l'unica causa della rottura dell'unità matrimoniale e che i suoi tentativi di tolleranza erano volti esclusivamente a proteggere i figli minori. Ha inoltre contestato la richiesta di assegno muliebre, sia per la sussistenza dell'addebito, sia per l'assenza di disparità economica tra i coniugi, asserendo che la percepirebbe redditi non dichiarati. Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'appello e Pt_1
la conferma delle statuizioni del Tribunale, con vittoria di spese e compensi in favore del difensore.
7.- Il PG non ha formulato alcun parere in ordine all'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale
civile di Foggia, trattandosi di questioni relative ai solo coniugi e che non attengono a figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge.
8-. All'udienza collegiale, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori ai quali sono stati assegnati i termini di 60 giorni per deposito di note e 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 .- Il primo motivo di gravame è infondato.
Premesso che l'impugnato riconoscimento della pronuncia di addebito della separazione ha carattere accessorio rispetto alla domanda di separazione , esso deve essere attentamente valutato alla luce dei principi della Suprema Corte di Cassazione che , al fine di addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione,
richiede che si accerti non solo la violazione dei doveri inerenti il matrimonio, ma anche che si comparino le condotte dei coniugi , cioè il loro complessivo comportamento nello svolgimento del rapporto coniugale al fine di verificare quale di queste abbia avuto efficacia causale della separazione, ovvero quale incidenza dette condotte abbiano potuto avere nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass.civ.
Sez. I n. 27730/2013; Cass. civ.sez. I n.4540/2011).
Inoltre, deve ricordarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza , mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass.n. 3923 del 19.02.2018 e
Cass. n. 16169 del 2023).
A questi principi richiamati si è uniformato il Tribunale che con motivazione condivisibile ha correttamente riconosciuto l'addebito della separazione a per sussistenza di condotte inquadrabili nel Parte_1
novero di quelle indicate dall'art. 143 cod. civ., non avendo la mai contestato nel corso del giudizio Pt_1
di primo grado, la circostanza di aver intrattenuto una relazione extraconiugale a partire dai mesi di gennaio/febbraio 2019, né gli episodi specifici narrati dal , culminati con la scoperta in data CP_1
29.09.2019 di un'attività di “sexting” con il presunto amante, fatti questi che sono stati ritenuti dal Tribunale ,
ai sensi dell'art. 115 c.p.c., pacifici e non bisognosi di prova.
Tali comportamenti, non contestati, costituiscono violazione del dovere di fedeltà e sono idonei a determinare l'addebito della separazione, non avendo il coniuge cui sono imputabili dimostrato l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale né ha dimostrato rigorosamente la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, che deve invece presumersi.
Sul punto si osserva che mentre i comportamenti fedifraghi posti in atto dalla ad iniziare dai mesi di Pt_1
gennaio/febbraio 2019, periodo durante il quale intraprendeva il rapporto extraconiugale con tale sig. Per_3
, per poi proseguirlo anche nei mesi successivi sino a sfociare negli ultimi episodi del 07 agosto 2019 e
[...]
del 29.09.2019, non sono stati mai contestati dall'appellante e quindi sono da ritenersi ammessi senza necessità
di prova, al contrario la non è stata in grado di dimostrare rigorosamente la mancanza di nesso causale Pt_1
tra l'infedeltà , di fatto ammessa, e la crisi coniugale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'infedeltà coniugale, rappresentando una violazione particolarmente grave, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito, a meno che il coniuge che l'ha commessa non dimostri rigorosamente la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto di convivenza meramente formale. Pertanto, risultando provata l'infedeltà da parte della gravava quindi sulla stessa l'onere di provare che la crisi Pt_1
matrimoniale fosse anteriore e la convivenza fosse già intollerabile per altre ragioni.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova in tal senso, né il riferimento al rifiuto del marito di intraprendere un percorso di mediazione familiare di sostegno alla genitorialità, può ritenersi elemento di prova su una pregressa convivenza matrimoniale già intollerabile, in quanto oltre ad essere una circostanza successiva all'insorgere della crisi conclamata, riferendosi le relazioni richiamate da parte appellante dei
Servizi Sociali del Comune di Foggia a situazioni successive ( cfr. relazioni del 10.10.2022- 06.07.2022 ,
28.06.2021 e 07.08.2020), è un elemento che denota l'alta conflittualità tra le parti, ma non dimostra che il matrimonio fosse già irrimediabilmente fallito prima e a prescindere dalla relazione extraconiugale della moglie. Anzi, la vicinanza temporale tra la scoperta dell'ultimo episodio di infedeltà (settembre 2019) e l'instaurazione del giudizio di separazione (novembre 2019) costituisce un forte elemento presuntivo a favore della sussistenza del nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale.
Peraltro, l'argomento centrale dedotto dall'appellante, secondo cui il marito avrebbe “perdonato” l'infedeltà,
interrompendo così il nesso causale, sebbene possa rilevare riguardo ai primi episodi di infedeltà verificatisi nei mesi di gennaio/febbraio 2019, non rileva negli ultimi episodi verificatisi nel mese di agosto 2019 ed il
29.09.2019 , quando il scopriva la intenta con il suo smartphone a fare “sexting” con il CP_1 Pt_1
suo amante, ritenendo che il comportamento non aggressivo e conciliativo del non possa essere CP_1 interpretato quale perdono.
Né l'appellante può addurre che i comportamenti di tolleranza da parte del marito agli episodi di infedeltà della moglie abbiano interrotto il nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, considerato che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge, in quanto
“ l'atteggiamento tollerabile tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina
dell'altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giustificare il rigetto della domanda di addebito della
separazione; occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale , ed in
particolare accertare se si siano verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la
reazione della parte interessata , in caso di nuove ed ulteriori infedeltà.” (Cass. 25966 del 02.09.2022).
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della statuizione sull'addebito della separazione in capo esclusivo alla Pt_1
10.- Sul secondo motivo di appello si osserva che la conferma della pronuncia di addebito a carico dell'appellante, rendono logicamente e giuridicamente improponibile la sua domanda di mantenimento.
Ciò in osservanza dell'art. 156, primo comma, c.c., secondo cui il diritto all'assegno di mantenimento spetta unicamente al coniuge “cui non si addebitabile la separazione”. La dichiarazione di addebito, pertanto,
preclude la possibilità di ottenere un contributo al mantenimento, essendo tale statuizione incompatibile con il riconoscimento dei diritti patrimoniali conseguenti alla separazione (fatto salvo il solo diritto agli alimenti, ove ne ricorrano i presupposti, comunque, qui non dedotti).
L'appello va, dunque rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del procedimento soggiace al criterio della soccombenza. Ai fini della loro liquidazione, può aversi riguardo allo scaglione di valore indeterminabile a “complessità bassa”, attesa la semplicità delle questioni trattate, con l'applicazione dei parametri minimi, eccettuando il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione.
In dipendenza del rigetto dell'appello è dovuto ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 D.P.R.
n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte,
1.-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. 2.-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore Parte_1
dell'appellato che vengono liquidate in complessive Euro 3.473,00, oltre Iva, Cap e Controparte_1
rimborso forfetario del 15%.
3.-stante il rigetto del gravame dichiara tenuta a versare ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di Bari, tenutasi in data
25.09.2025.
Si comunichi.
Il Giudice Ausiliario rel./est. Il Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola