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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3589/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3589/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 ottobre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. BERNARDINI SIMONETTA per parte ricorrente presente di Parte_1 persona
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 6 N. R.G. 3589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3589/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI SIMONETTA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: 000) Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente rileva di essere affetto da un complesso patologico, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio nel 2007
e idonea alla pensione privilegiata nel 2022, allega che l'Amministrazione resistente respingeva la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
pagina 2 di 6 II. Sosteneva il ricorrente che il rigetto della domanda non fosse condivisibile, in quanto l'Amministrazione non avrebbe considerato le particolari condizioni nelle quali si sarebbe svolta parte della carriera militare del ricorrente, tali da integrare i requisiti di cui al co. 564 dell'art. 1, L. 266/2005.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici e la prescrizione dei diritti.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Sul punto, infatti, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440., «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»), ha chiarito, con un approfondito percorso argomentativo che in questa sede si ritiene di richiamare in quanto condivisibile, che possa riconoscersi alla condizione soggettiva di vittima del dovere la qualifica di Status.
2. Con riferimento al merito della questione, l'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563 dispone che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f)
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
pagina 3 di 6 La norma tipizza una serie di eventi, in presenza dei quali la valutazione in termini di vittima del dovere è automatica.
Al successivo comma 564 vi è una equiparazione che prescinde dalla rigida tipicità degli eventi, ma ricollega la sussumibilità della categoria a particolari condizioni operative, prevedendo che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Con riferimento alle prime ipotesi, è la stessa parte ricorrente a negare la possibilità di farvi rientrare il caso oggetto del presente giudizio.
3. Nel momento in cui non si risulti possibile ritenere che l'evento, così come descritto in atti e pacifico tra le parti, sia avvenuto nelle tassative ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 citato, occorre valutare la possibile riconducibilità dei fatti all'interno delle ipotesi residuali di cui al co. 564.
Ne deriva che, al fine di poter configurare la Status di vittima del dovere, occorre verificare la sussistenza di «particolari condizioni ambientali od operative».
Secondo la tesi del ricorrente, dette condizioni sarebbe integrate dal contesto particolare in cui lo stesso si è trovato ad operare per circa undici anni.
Sul punto, se la nozione di missione deve logicamente essere intesa come nel modo più estensivo possibile (cfr., Corte appello Palermo sez. lav., 04/11/2022,
n.1039: «Ai fini del riconoscimento delle provvidenze in favore delle vittime del dovere
e dei soggetti a questi equiparati è stata adottata una nozione ampia del concetto di
'missione' in occasione della quale il soggetto beneficiario abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari»), andando a ricomprendere qualsiasi attività svolta all'interno della stessa, è altrettanto vero che il concetto di pagina 4 di 6 «particolari condizioni» deve essere valutato in maniera estremamente rigida, in quanto, al contrario, anche in questa ipotesi si assisterebbe ad un appiattimento del riconoscimento della categoria delle vittime del dovere su quello della causa di servizio (cfr., Tribunale Chieti, sez. lav., 22/10/2020, n. 263: «Perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di particolari condizioni, che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di particolari condizioni ambientali o operative che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal D.P.R. n. 243/06 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono:/e condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate»).
Ne consegue che (riprendendo i principi stabiliti da Cassazione n. 759/2017) perché «la missione possa essere sia correlata ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto 'ordinaria' e 'normale), che rappresenti un 'compito', una 'funzione', un 'incarico', un'incombenza, un 'mandato', una 'missione', che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata'. Le 'particolari condizioni operative ed ambientali' possono quindi essere tutte le condizioni che espongono il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
4. Nel caso di specie, sussiste sicuramente il concetto di missione così come ricostruito dalla giurisprudenza costante, ma, per il tipo di attività svolta all'interno delle allegate missioni, le particolari condizioni allegate non sembrano aver l'effetto di incrementare il rischio ordinario di un Ufficiale (e poi Alto Ufficiale) dell'Esercito.
pagina 5 di 6 Infatti, le condizioni rappresentate, sicuramente di alto profilo e rilevanza, sono proprio quelle che rendono tanto difficile e importante l'attività delle Forze Armate.
In particolare, non è stata allegata, in modo specifico, una situazione di rischio specifico e aumentato, in conseguenza delle missioni evidenziate, rispetto alle patologie specifiche che sono state oggetto dell'accertamento sanitario.
Ne deriva che la domanda non può trovare accoglimento, pena lo stravolgimento dell'Istituto azionato in questa sede.
Le spese di lite, al contrario, possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone eccezionali ragioni, attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa gli aspetti costitutivi del diritto azionato.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Firenze, il 10/10/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 6 di 6
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3589/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 ottobre 2025, innanzi al dott. ON PU, sono comparsi: l'avv. BERNARDINI SIMONETTA per parte ricorrente presente di Parte_1 persona
Nessuno per parte resistente . Controparte_1
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON PU
pagina 1 di 6 N. R.G. 3589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3589/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI SIMONETTA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: 000) Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente rileva di essere affetto da un complesso patologico, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio nel 2007
e idonea alla pensione privilegiata nel 2022, allega che l'Amministrazione resistente respingeva la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
pagina 2 di 6 II. Sosteneva il ricorrente che il rigetto della domanda non fosse condivisibile, in quanto l'Amministrazione non avrebbe considerato le particolari condizioni nelle quali si sarebbe svolta parte della carriera militare del ricorrente, tali da integrare i requisiti di cui al co. 564 dell'art. 1, L. 266/2005.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto e diritto la Controparte_1
domanda, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici e la prescrizione dei diritti.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
Sul punto, infatti, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440., «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»), ha chiarito, con un approfondito percorso argomentativo che in questa sede si ritiene di richiamare in quanto condivisibile, che possa riconoscersi alla condizione soggettiva di vittima del dovere la qualifica di Status.
2. Con riferimento al merito della questione, l'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563 dispone che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f)
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
pagina 3 di 6 La norma tipizza una serie di eventi, in presenza dei quali la valutazione in termini di vittima del dovere è automatica.
Al successivo comma 564 vi è una equiparazione che prescinde dalla rigida tipicità degli eventi, ma ricollega la sussumibilità della categoria a particolari condizioni operative, prevedendo che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Con riferimento alle prime ipotesi, è la stessa parte ricorrente a negare la possibilità di farvi rientrare il caso oggetto del presente giudizio.
3. Nel momento in cui non si risulti possibile ritenere che l'evento, così come descritto in atti e pacifico tra le parti, sia avvenuto nelle tassative ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 citato, occorre valutare la possibile riconducibilità dei fatti all'interno delle ipotesi residuali di cui al co. 564.
Ne deriva che, al fine di poter configurare la Status di vittima del dovere, occorre verificare la sussistenza di «particolari condizioni ambientali od operative».
Secondo la tesi del ricorrente, dette condizioni sarebbe integrate dal contesto particolare in cui lo stesso si è trovato ad operare per circa undici anni.
Sul punto, se la nozione di missione deve logicamente essere intesa come nel modo più estensivo possibile (cfr., Corte appello Palermo sez. lav., 04/11/2022,
n.1039: «Ai fini del riconoscimento delle provvidenze in favore delle vittime del dovere
e dei soggetti a questi equiparati è stata adottata una nozione ampia del concetto di
'missione' in occasione della quale il soggetto beneficiario abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari»), andando a ricomprendere qualsiasi attività svolta all'interno della stessa, è altrettanto vero che il concetto di pagina 4 di 6 «particolari condizioni» deve essere valutato in maniera estremamente rigida, in quanto, al contrario, anche in questa ipotesi si assisterebbe ad un appiattimento del riconoscimento della categoria delle vittime del dovere su quello della causa di servizio (cfr., Tribunale Chieti, sez. lav., 22/10/2020, n. 263: «Perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di particolari condizioni, che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di particolari condizioni ambientali o operative che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal D.P.R. n. 243/06 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono:/e condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate»).
Ne consegue che (riprendendo i principi stabiliti da Cassazione n. 759/2017) perché «la missione possa essere sia correlata ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto 'ordinaria' e 'normale), che rappresenti un 'compito', una 'funzione', un 'incarico', un'incombenza, un 'mandato', una 'missione', che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata'. Le 'particolari condizioni operative ed ambientali' possono quindi essere tutte le condizioni che espongono il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
4. Nel caso di specie, sussiste sicuramente il concetto di missione così come ricostruito dalla giurisprudenza costante, ma, per il tipo di attività svolta all'interno delle allegate missioni, le particolari condizioni allegate non sembrano aver l'effetto di incrementare il rischio ordinario di un Ufficiale (e poi Alto Ufficiale) dell'Esercito.
pagina 5 di 6 Infatti, le condizioni rappresentate, sicuramente di alto profilo e rilevanza, sono proprio quelle che rendono tanto difficile e importante l'attività delle Forze Armate.
In particolare, non è stata allegata, in modo specifico, una situazione di rischio specifico e aumentato, in conseguenza delle missioni evidenziate, rispetto alle patologie specifiche che sono state oggetto dell'accertamento sanitario.
Ne deriva che la domanda non può trovare accoglimento, pena lo stravolgimento dell'Istituto azionato in questa sede.
Le spese di lite, al contrario, possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone eccezionali ragioni, attesa la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa gli aspetti costitutivi del diritto azionato.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Firenze, il 10/10/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 6 di 6