Sentenza 26 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 18051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18051 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
REPU BLICA ITALIANA IN 1 8 05 1/0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione per motivi SEZIONE TERZA CIVILE di studio. Accertamento. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Criteri R.G.N. 10183/00 - Presidente Dott. Roberto PREDEN SABATINI Dott. Francesco Consigliere VARRONE Consigliere 36143 Dott. Michele Cron. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 4759 Ud. 19/05/03 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PROVVEDUTO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARONCINI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGNORETTI, difeso dagli avvocati RODOLFO CALIZIA, AURELIO SANTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APUANIA 12, presso STUDIO LABUA, difesa dall'avvocato NZ DI PONZO, giusta delega in atti;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 132/99 del Tribunale di FIRENZE,2003 1180 sezione lavoro, emessa il 14/4/1999, depositata il M 21/04/99; RG. 513/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato DI PONZIO NZ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 3 Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 7 ottobre 1992 CI IM nella veste di conduttrice di un appartamento sito in Firenze via di Novoli, conveniva dinanzi al Pretore di Firenze il proprio conduttore signor Provveduto CE ed agiva per lo accertamento dell'equo canone dovuto per l'uso abitativo, chiedendo la restituzione di quanto in- debitamente corrisposto. Il Provveduto si costituiva e contestata il fondamento delle pretese, sostenendo di aver locato nell'ottobre 1984 i locali alla CI per soddisfare esigenze di natura transitoria.La causa era istruita con prove orali vertenti sulla utilizzazione chedella cosa locata da parte del figlio della CI, frequentava ed utilizzava la casa assieme a due colle- ghi universitari. Il Pretore con sentenza del 12 giugno 1998 rigettava la domanda della CI per difetto di prova in ordine al suo assunto.La decisione era appel- lata dalla CI che ne chiedeva la riforma resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza depositata il 21 aprile 1999 il tribu- nale di Firenze quale giudice dell'appello accoglieva il gravame, riteneva di dover applicare al rapporto il regime di equo canone, determinava il canone legale e condannava il locatore a restituire gli importi versati in eccedenza ed alla rifusione delle spese dei due gra- di del giudizio. Contro la decisione ricorre il locatore deducendo due motivi di gravame, resiste la conduttrice con controricorso. Il resistente deduce due questioni in rito: nella prima si eccepisce la tardività del ricorso ,proposto oltre il termine annuale, non essendo alla fattispecie applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale;
nella seconda si deduce l'inammissibilità per la invalidità della procura, che non sarebbe, per il suo contenuto una procura speciale;
per la ricorrente è stata prodotta memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito si osserva che le questioni sollevate dal resistente sono infondate sia perché il ricorso del IO 2 maggio 2000 avverso la sentenza del 21 aprile 1999, non notificata, è tempestivo, operando la sospensione dei termini (conf: Cass 28 marzo 200° n.3732, 18 luglio 2000 n.12028), sia perché la procura risulta specifica 3 'esprimendo in modo chiaro la volontà di proporre ri- corso per cassazione (conf: Cass 28 marzo 2000 n.5722 3 12 settembre 2000 n.12°28 tra le tante, con riferimento alla apposizione del mandato a margine del ricorso). Nel merito il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni: l'esame delle due censure è congiunto per la loro intrinseca logica connessione. NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error iuris per la falsa applicazione degli artt.1 e 26 della legge 1978 n.392; la tesi è che la locazione ebbe sin dallo inizio una destinazione transitoria e per diporto del giovane studente, che frequentava solo occasionalmente, durante le sessioni di esame, la casa fiorentina. NEL SECONDO MOTIVO si deduce il vizio della motiva- zione su punto decisivo, ma poi l'argomentazione con- cerne la critica della valutazione delle prove. In senso contrario si osserva come il giudice del riesame abbia analiticamente indicato (ff 4 e 5 della motivazione) ben cinque circostanze od elementi di fat- to da cui desume che il rapporto sin dall'inizio era destinato a soddisfare esigenze abitative primarie note alla locatrice (che si è sottratta all'onere di rendere l'interrogatorio formale su punto). Il ragionamento della Corte di fonda su un prudente apprezzamento delle prove, ed è congruamente motivato;
conseguentemente nessuna norma sostanziale della legge di equo canone risulta violata e la natura del rapporto risulta ricostruita sulla base della condotta delle parti, sia prima della conclusione del contratto che al tempo della conclusione. Tale ragionamento si sottrae al sindacato di legit- timità investendo dapprima il prudente apprezzamento delle prove e quindi la sussunzione del fatto sotto la disciplina giuridica che ne regola la fattispecie per la destinazione abitativa. Sussistono giusti motivi in relazione alla natura della lite per compensare tra le parti le spese di que- sto giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti in lite. Roma 19 maggio 2003. Il Presidente R. Preden il relatore G.B. Fett 悲流 么 ри R2/149 Depositata in Cancelleria 2 6 NOV. 2003 oggi, 52. CANCERMERECT IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 2004delle Entrate di Roma 2 il 25-5- serie 4 al n. 16147 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°155 del 30/5/2001 CANCELLIERE C1 Roberto Picc