Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
1 IN NOME DE0 1 0 05 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 10325/99 Cron. 26.10 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 285 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud. 09/11/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio ALEQH24ZHOZ dal Sig. SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti -- 2.8 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ND, EL AN, ES CA, BRIVIO CASIRAGHI MARIA ANGELA, GG AR, SULSENTI 155 3000 MARINO, MAFFONE SARA, DE RO, AG MARIA CANCELLERIA LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI DH676323 M. difesi dagli avvocati BARABINO PAOLO, MENGHINI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
VI FU, CO AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L SETTEMBRINI 30, presso lo2001 1488 studio dell'avvocato GIAN GIACOMO TORNABUONI, che li -1- difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOPSI, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
MO TO;
intimata con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 107/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 22/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 09/11/01 dal GOLDONI;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Paolo DEL BUFALO, per delega dell'Avv. TORNABUONI, depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. ד -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 6 e 7 novembre 1989, ED RE, LU e AR TA, AT NS, IA BA e AR AG, TO ED e NI HI, RI LS e AR FF, premesso di essere proprietari di appartamenti nel caseggiato sito in Levanto, via Trento e Trieste 20 A, per averli acquistati dai costruttori IO OL e AR CO, tuttora proprietari di sei appartamenti su sedici convenivano i predetti davanti al Tribunale di La Spezia. Gli attori esponevano che in sede di trasferimento i venditori avevano promesso "che la casa ha diritto di passo e carrabile che si stacca da via Trento e Trieste e sul piazzale adibito a posteggio macchine e diritto di passo pedonale sulla rampa che staccandosi dal sopradetto posteggio macchine accede all'atrio del fabbricato, i quali diritti potranno in qualunque momento, a semplice richiesta dei proprietari del suolo, essere mutati in proprietà condominiale indivisa"; che il caseggiato era stato edificato a seguito di concessione rilasciata dal Comune di Levanto il 9.11.1971; che avrebbero dovuto per legge essere previsti e messi a disposizione dei condomini parcheggi nella misura di mq ogni 20 mc. di costruzione;
che la superficie di fatto asservita (quantunque in progetto indicata in mq.285) era molto inferiore anche perché una zona del piazzale qualificato di parcheggio era destinata a trattico veicolare per raggiungere i parcheggi privati dei venditori siti nel piano fondi ed altri parcheggi siti in un finitimo terreno, anch'esso dei venditori, che sul piazzale non potevano essere sistemati più di sei o sette autovetture, che i venditori avevano trattenuto la proprietà della porzione di terreno (mapp.540) posta in fondo alla strada che staccandosi da via Trieste porta al parcheggio macchine privato, che i costruttori erano obbligati a mettere a disposizione del condominio ulteriore superficie, ad integrazione di quella insufficiente già a disposizione (sempre facente parte del mapp 540) “ai fini del diritto reale d'uso spettante ai condomini e segnatamente agli attori"; che essi attori erano pronti a corrispondere eventuali indennità, che l'attore RE, proprietario di una porzione di porticato priva di accesso carrabile, aveva diritto alla costituzione coattiva della servitu relativa sul mapp.540 "per il conveniente uso dello stesso porticato" convenuti, costituitisi con unico atto, negavano che gli attori potessero pretendere il diritto di parcheggio in favore del condominio e dichiaravano di nulla aver invece da opporre all'accoglimento di singole domande di diritto di uso, deducevano, al riguardo, che essi stavano predisponendo i posti macchina sul mappale 540 nei limiti previsti dalla legge, per i quali posti intendevano chiedere il corrispettivo di L. 10.000.000 (per ogni posto); sostenevano, infine, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno nonche di quella proposta ex art. 1051 c.c. dal RE (il porticato era stato venduto quale ricovero di attrezzi da giardino, con accesso dall'atrio comune della casa) All'udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano in causa IN VI e IAngela CA, avendo acquistato l'appartamento già di AT NS. Con sentenza in data 15.6/19.9.1995 il Tribunale dichiarava che nel fabbricato di cui è causa non risultava rispettato il precetto di cui all'art. 18 L.765 67; respingeva ogni altra domanda degli attori;
compensava le spese processuali. Con atto notificato il 22.5.1996 il RE ed altri interponevano appello. Gli appellati resistevano al gravame e formulavano impugnazione incidentale in punto spese processuali. 2 Con sentenza in data 20.10.1998/22.2.1999 la Corte di appello di Genova, per quanto ancora qui interessa, respingeva l'appello principale, osservando che Fart 41 sexies incide nei rapporti di diritto privato, imponendo la permanente destinazione delle aree vincolate a parcheggio all'uso esclusivo di coloro che abitano l'edificio. Il giudice pertanto, può essere richiesto di ristabilire il vincolo di destinazione (di cui alla concessione edilizia) che non risulti rispettato nei rapporti di compravendita, ma non è autorizzato a costituire analogo vincolo su altre aree di proprietà del costruttore venditore. A nulla rilevava, poi, il fatto che il mapp. 540 risultasse asservito all'edificio di cui è causa, con prevista destinazione ad “area verde", posto che sullo stesso la P.A. non ha imposto lo specifico vincolo di cui all'articolo citato. Quanto alla richiesta del RE, si rilevava che questi, con atto notarile 11.2 1976, acquistò dagli appellati un immobile così descritto: "porzione di porticato aperto da tutti i lati, ad uso ricovero attrezzi da giardino. Vi si accede dall'atrio comune della casa per cui non ha accesso carrabile". Intendendo egli mutare la destinazione dell'immobile (da ricovero attrezzi per giardino a ricovero per autovetture), chiedeva veder costituita, o dichiarata con pronunzia di mero accertamento, una servitù sul mapp. 540 di proprietà degli appellati. L'asservimento di tale area dell'edificio rilevava sotto il profilo amministrativo (indice di fabbricabilità e destinazione dell'area stessa a verde) laddove era certamente da escludere che il EL potesse di essa usufruire, quasi fosse titolare di quella servitù che in sede contrattuale venne espressamente esclusa. Premesso poi che la porzione immobiliare di cui è causa è pacificamente non interclusa, godendo di passaggio idoneo alla destinazione d'uso prevista nel contratto. si osservava che il terzo comma dell'art. 1051 prevede 3 l'ampliamento coattivo di una servitù già esistente, cosa questa che ne esclude l'applicabilità nella specie. Era piuttosto l'art. 1052 che prevede la possibile costituzione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, ma soltanto ove la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, chiaramente estranee al caso di specie. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RE, TA, VI CA, BA, AG, ED, LS e FF sulla base di tre motivi ed illustrato anche con memoria;
resistono con controricorso IO OL e AR CO. Con ordinanza 18.5.2001, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NI HI. Provvedutosi a tanto, costei non ha spiegato attività difensiva e si perviene all'odierna udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942, introdotto dalla legge n. 765 del 1967 e dell'art. 5 della legge 203 1985, all. E, nonché violazione dell'art. 2909 c.c. ed anche insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. In buona sostanza ci si duole che a fronte di una accertata insufficienza della zona adibita a parcheggio rispetto ai parametri di legge, il G.O. non abbia disapplicato la concessione edilizia nella parte in cui sottoponeva al vincolo per parcheggio una area inferiore a quella prevista in progetto ed oggetto della relativa concessione, estendendo conseguentemente il vincolo ad altra area finitima di proprietà dei costruttori ed adibita a zona verde. Mentre la ricostruzione della fattispecie operata dai ricorrenti può essere condivisa per ciò che attiene alla portata dell'aret. 41 sexies citato nella parte in cui detta norma impone nei rapporti di diritto privato la permanente destinazione delle aree vincolate a parcheggio per l'uso esclusivo di coloro che occupano l'edificio, altrettanto non è a dirsi per ciò che concerne le conseguenze che da tanto si intenderebbe trarre. A sostegno della tesi suddetta, i ricorrenti citano la sentenza n.6894 del 1999 che ha affrontato il tema in esame;
peraltro, tale pronuncia ha affermato in modo inequivoco che il giudice ordinario incontra dei limiti in relazione agli atti amministrativi, che non possono essere modificati o sostituati: come nella specie era avvenuto, in quanto era stata data a un certo suolo una destinazione (a parcheggio) difforme da quella (a verde) previste nel progetto approvato in occasione del rilascio della concessione edilizia. Lungi dal suffragare la tesi dei ricorrenti, tale sentenza ne dimostra la inconsistenza, in quanto, se venne in quell'occasione disposto il rinvio al giudice di secondo grado per l'individuazione degli ulteriori spazi da destinare a parcheggio, ciò fu fatto perché in progetto era originariamente prevista altra area da destinarsi a tale scopo. Infatti l'accertata insufficienza dell'area vincolata se dimostra la sostanziale inadeguatezza di essa in relazione ai fini di cui alla valenza pubblicistica della norma in esame, non per questo comporta che il vincolo richiesto possa essere imposto con una pronuncia del G.O., che terrebbe il luogo di una attività amministrativa che non può essere vicariata dalla A.G.O., quanto meno nell'attività positiva volta ad estendere un vincolo che in tanto sussiste in quanto imposto con azione autorizzatoria della P.A., in applicazione della legge. La richiesta disapplicazione del provvedimento amministrativo, unica forma di intervento consentita al G.O., non esaurirebbe infatti la pretesa degli odierni ricorrenti: altro è infatti disapplicare il provvedimento 5 amministrativo in ipotesi viziato, altro è sostituirsi alla P.A. nell'estendere il vincolo su zona di terreno non compresa in esso. In altre parole, la pretesa civilistica di ottenere per intero quanto previsto dalla legge, deve. in presenza di una concessione edilizia che ha vincolato a parcheggio un'area insufficiente rispetto a parametri di legge, necessariamente essere subordinata ad una attività positiva della P.A. che individui ulteriori e diversi spazi rispetto a quelli previsti in progetto e recepiti nella concessione, non vicariabile dal G.O. con un intervento che varrebbe per un verso a sostituire e, per altro verso, a integrare l'operato della P A. La semplice disapplicazione della concessione come rilasciata non varrebbe infatti ad estendere l'area di parcheggio, cosa questa che richiederebbe un provvedimento di duplice valenza, atteso per un verso a sottoporre un'area al vincolo di parcheggio e, per altro verso, a modificare la destinazione a verde della stessa area, pure stabilita con atto amministrativo, intervento questo alla luce delle norme contenute nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo e della stessa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass.n 10883 del 1996), certamente non consentito all'A.G.O. Per le suesposte ragioni, il primo motivo di ricorso non può essere accolto. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ci si duole sotto il profilo della violazione dell'art. 1051 c.c.. nonché della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 - 1371 c.c.), oltre che di insufficiente o contraddittoria motivazione, della pronuncia con cui la Corte di appello di Genova ha respinto la domanda di ED RE volta ad ottenere il diritto di passo carrabile veicolare sul mappale 540 o su latra zona di proprietà degli odierni resistenti. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, atteso la rilevata interdipendenza degli stessi. 6 Premesso che le considerazioni sull'esatta configurazione dei luoghi non possono essere prospettate in questa sede di legittimità attenendo a questioni di fatto, caso mai idonee a legittimare un ricorso per revocazione, ma non valutabili dalla Corte di cassazione nella sua funzione nomofilattica, rimane il fatto che il titolo sulla cui base il RE ha acquistato l'immobile de quo descrive la porzione di porticato compravenduto come “aperta da tutti i lati, ad uso ricovero attrezzi da giardino" ed aggiunge che “l'accesso avviene dall'atrio comune della casa (il passo condominiale) per cui non ha accesso carrabile" Da tal letterali dizioni, la Corte di appello fiorentina ha desunto che la volonta contrattuale fosse chiaramente individuabile nel senso della destinazione del bene e alla esclusione di un passo carrabile a favore dello لاس stesso ancora, ha ritenuto il bene stesso non intercluso. Sostengono i ricorrenti che la destinazione d'uso prevista in contratto non era impeditiva di un uso diverso e più ampio e che, rispetto a tale ulteriore destinazione, il fondo de quo doveva considerarsi intercluso. E' pacifico che il porticato ha accesso dall'atrio comune della casa, congruo se rapportato alla destinazione prevista in contratto;
ne consegue che non può essere ritenuto intercluso, donde la assoluta correttezza della valutazione dei giudici del merito al riguardo;
è stato ritenuto che il fondo che ha accesso diretto alla via pubblica per mezzo di una scala in muratura non e. neppure relativamente, intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c. e pertanto il suo proprietario non può chiedere il passaggio coattivo nel fondo altrui per accedere con mezzi meccanici alla via pubblica se non allega e prova che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria (v. Cass 28.5.1993, n.5981). Tanto dimostra la validità della tesi recepita nella sentenza impugnata, che ha infatti ipotizzato l'astratta applicabilità nella specie del disposto 7། dell'art 1052 cc. peraltro evidenziando che non ne sussistevano i presupposti E' appena il caso di aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidatamente pronunciata nel senso che l'interclusione o meno di un fondo va valutata in relazione alla interezza dello stesso;
risulta dalla sentenza impugnata che il RE è proprietario, nello stesso immobile, anche di un appartamento, certamente provvisto di accesso pedonale alla via pubblica Tanto spiega la precisa volontà contrattuale di limitare convenzionalmente le modalità di accesso al porticato, inequivocamente stabilite in via convenzionale. 109T 129,11 Conclusivamente, la lamentata violazione dell'art. 1051 c.c. non sussiste;
la ricostruzione della volontà contrattuale è ampiamente motivata e sorretta da 45ST 30,99 valide argomentazioni logiche;
non sussiste il vizio di motivazione TOT. 160,10 contraddittoria o insufficiente essendo ricostruibile agevolmente l'iter logico della sentenza. Il ricorso va pertanto respinto, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento. Cosi deciso in Roma, il 9.11.2001 11 Presidente Il Consigliere estensore میں معلم الکل دسلر AGENZA D ENPRAIS ROMA 2 190000 4 1023111 IL CANCE!MERE C1 Frances Catania (euro....CENT p. DEPOSITATO IN CANCELLERIA LIPPO) 28 GEN. 2002 Giudiziari Responsal A 01 Frances atan