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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11578 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia
BR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25134 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. con provvedimento del 17.07.2025 all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 16.07.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Laura Dionisi, presso il cui studio in Roma (RM), via
Alberico II, n.4, è elettivamente domiciliato
ricorrente- attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DO IT, presso il cui studio in Roma (RM), via Tacito n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
resistente – convenuto
Oggetto: responsabilità professionale (geometra).
Conclusioni: come da note sostitutive depositate per l'udienza del 16.07.2025 che qui si intendono richiamate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 14.05.2020 poi notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1
Geom. , per ivi sentirne accertare la responsabilità professionale dello Controparte_1 stesso per avere omesso, nell'espletamento dell'incarico conferito, di evadere la pratica di sanatoria entro i termini di scadenza massimi previsti dal “Piano Casa”.
Chiedeva dunque la condanna alla restituzione in favore del ricorrente della somma di €
500,00 versata a titolo di acconto in data 24.4.2017 poiché l'incarico non era stato espletato, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dal per la perdita di valore Pt_1 dell'immobile pari ad un importo di € 16.043,45 in considerazione della mancata regolarizzazione dal punto di vista urbanistico-edilizio nonché per i maggiori oneri sopportati sul mutuo pari ad un importo di € 2.845,65 a causa del mancato ottenimento da parte del Geometra convenuto del documento di conformità urbanistica richiesto dall'istituto mutuante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva:
- di avere acquistato nel 2013 un immobile ad uso abitativo sito in Roma via Canicattì, n.
31 e di aver stipulato per l'acquisto un mutuo con l'istituto Che Banca;
- che nel 2017, volendo rinegoziare il mutuo, si era rivolto ad altro istituto bancario,
Unicredit spa che nel fare le pratiche per la concessione del mutuo aveva rilevato un abuso urbanistico sull'immobile acquistato dal ricorrente (docc. 1-2);
- che il suddetto abuso - trasformazione di una veranda di circa 10,35 mq in soggiorno con conseguente aumento di volumetria- era stato perpetrato dal costruttore e ripetuto in altri appartamenti dello stesso immobile condominiale;
- che, essendo stato autorizzato da parte dell'assemblea condominiale ad usufruire della propria quota del piano casa come da verbale del 03.02.2017 (doc. 3), aveva dato - in data
24.04.2017- incarico al Geom. affinché lo stesso tecnico espletasse la Controparte_1 pratica relativa all'aumento di volumetria sfruttando le agevolazioni del piano casa e ottenesse così la regolarizzazione del bene immobile in applicazione degli incentivi previsti dal Piano Casa della Regione Lazio (L.R. Lazio n. 21/2009), come successivamente modificata dalle L.R. nn. 10 e 12 del 13 agosto 2011, la cui scadenza era fissata al
31.05.2017,
- che aveva sottoscritto, quindi, il preventivo della pratica oltre ad avere versato al professionista la somma di € 500,00 a titolo di acconto (doc. 4);
- il Geom. aveva omesso di evadere la pratica entro i termini di scadenza CP_1 massimi previsti dal “Piano Casa” - entro il 31.05.2017- tanto da non essere riuscito a
2 sanare i vizi dell'immobile giovandosi delle prescrizioni del piano casa, di tal che alla data del ricorso l'immobile non risultava ancora sanato e sanabile in assenza di normative che ne consentano la relativa regolarizzazione edilizia/urbanistica.
Riteneva pertanto gravemente negligente il comportamento del convenuto in quanto la condotta omissiva del Geom. - mancata evasione della pratica di sanatoria nei CP_1 termini previsti dalla normativa - era stata causa diretta nella determinazione del danno per il rappresentato dalla detenzione a tutt'oggi di una proprietà immobiliare “irregolare” Pt_1
e dell'ulteriore danno causato dalla perdita economica, ovvero dal mancato guadagno, per non aver potuto rinegoziare il mutuo ai tassi più convenienti proposti da Unicredit.
2. Si costituiva in giudizio il Geom. che, in rito, eccepiva l'omissione dell'invito CP_1 alla negoziazione assistita obbligatoria (D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014) quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria per le controversie in materia di pagamento di somme di denaro (a qualsiasi titolo) di importo non superiore a 50.000,00 euro
(come quella in esame); nel merito, contestava la fondatezza della domanda ritenendo che la sanatoria di cui al ricorso non rientrava tra le ipotesi previste dal piano casa in forza del quale non si potevano sanare abusi già perpetrati ma solo ampliare edifici già idoneamente autorizzati e conformi al progetto approvato e nei limiti previsti dal Piano medesimo.
Pertanto, aveva prontamente informato il dell'impossibilità di ricorrere al Piano Pt_1
Casa per sanare il pregresso abuso edilizio presente nel proprio appartamento.
3. All'udienza del 24.02.2021 il giudice concedeva a parte ricorrente termine sino al 30.04.2021 per introdurre il procedimento di negoziazione assistita e disponeva il mutamento da rito sommario a rito ordinario, rinviando l'udienza ai sensi dell'art. 183 cpc al 22.09.2021.
4. Dopo alcuni rinvii, stante la richiesta delle parti di differimento dell'udienza per valutare un'ipotesi di composizione bonaria della controversia (al 14.12.2021, al 9.02.2022 e successivamente al 13.09.2022), all'udienza del 13.09.2022, fallite le trattive, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
5. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU con nomina dell'Ing. Persona_1
e acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
6. Sopravvenuto il mutamento del Giudice titolare del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Giova premettere che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
3 l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito che la prestazione svolta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (cfr., ex plurimis Cass. Civ., n. 6967/2006; Cass.
Civ., n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 13873/2020).
8. Fatte queste premesse in diritto, è pacifico (oltre che documentalmente dimostrato) che il ricorrente-attore, , ha conferito in data 24.04.2017 al Geom. Parte_1 CP_1
l'incarico per “ampliamento appartamento con chiusura di veranda nell'immobile sito in
[...]
Roma via Canicattì, 31 piano 2 e 3 int. 9” (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) affinché lo stesso tecnico espletasse la pratica relativa all'aumento di volumetria sfruttando le agevolazioni previste dal Piano Casa della Regione Lazio (L.R. Lazio n. 21/2009), come successivamente modificata dalle L.R. nn. 10 e 12 del 13 agosto 2011, la cui scadenza era fissata al 31.05.2017, e ottenesse così la regolarizzazione del bene immobile in applicazione degli incentivi.
È rimasto incontestato che il ricorrente abbia versato a titolo di acconto al Geom. CP_1 la somma di € 500,00 (doc. 4).
È altresì emerso dall'istruttoria e confermato dal CTU Ing. che al momento in Persona_1 cui è stato conferito l'incarico al geometra, la veranda era già stata chiusa e dunque perpetrato l'abuso edilizio, ma non era possibile regolarizzare la difformità lamentata dal ricorrente in forza della legge regionale 21/2009 (c.d. Piano Casa) dal momento che la stessa si applica “agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici […] a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati […];
b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ovvero intervenga
l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria […].”
4 Inoltre, come anche accertato dal CTU, dalla documentazione in atti non emergono richieste avanzate dal geometra convenuto verso l'Amministratore di Condominio o il CP_2 al fine di venire a conoscenza della possibilità di applicare la L.R. 21/09 al caso in
[...] esame, né si ravvisano comunicazioni scritte con le quali il Geom. ha informato il CP_1
dell'inapplicabilità della L.R. 21/09 al suo caso, né il geometra ha articolato altre Pt_1 istanze istruttorie per dimostrare di avere assolto al suddetto obbligo informativo.
9. Tuttavia, la responsabilità del prestatore d'opera non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti.
10. Ebbene, come accertato dal CTU sulla base della documentazione in atti, anche se il Geom.
non ha eseguito quanto richiesto dal circa l'avvio dell'iter urbanistico CP_1 Pt_1 del c.d. Piano Casa con lo scopo di sanare l'irregolarità dell'appartamento per cui è causa,
l'immobile di proprietà del ricorrente non poteva essere regolarizzato nei termini previsti dalla L.R. 21/2009 per la quale era stato conferito l'incarico dal ricorrente-attore.
Pertanto, non è possibile sostenere mediante un giudizio prognostico che, qualora il geometra avesse proposto la pratica in sanatoria nei termini di scadenza del c.d. Piano Casa, il risultato auspicato dal cliente sarebbe stato raggiunto con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dal . Pt_1
11. Con riguardo, invece, alla richiesta di rimborso del corrispettivo versato al professionista
(quale domanda di restituzione di quanto pagato in forza del titolo negoziale impugnato), si rammenta che se l'esborso dei compensi in favore del professionista non è "conseguenza" della prestazione inadempiente, tanto meno, da un punto di vista più strettamente giuridico, può considerarsi conseguenza pregiudizievole (come tale risarcibile) dell'evento di danno determinato dall'inadempimento, esso costituisce, piuttosto e semplicemente, la controprestazione gravante sul cliente (nella specie il paziente) secondo il sinallagma derivante dal contratto d'opera professionale. Trova dunque titolo nel contratto, il quale non viene meno automaticamente in conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'obbligo assunto dall'altra parte del contratto, a tal fine richiedendosi, nel nostro ordinamento, la risoluzione del contratto, che è pronuncia costitutiva, non dichiarativa, subordinata alla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento (artt.
1453,1455 c.c.), salvo il rimedio preventivo dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).
5 In tal senso si legga ex pluribus Ordinanza Suprema Corte, sez. III, n. 347-2025 che in motivazione tratta in maniera esaustiva la problematica in oggetto: “osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi – in termini generali – che la comprenda necessariamente anche una domanda di risoluzione del contratto che si assume inadempiuto, giacché l'art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria, quella autonoma, di risoluzione del contratto ( cfr. Cass., n. 21045 del 27/7/2024; Cass., n. 23820 del
24/11/2010; principio espressamente richiamato e ribadito da Cass. n. 11348 del 12/06/2020; v. anche
Cass. 7/11/2023 n. 31026, in motivazione); Ciò posto, il rimborso del corrispettivo versato al professionista può costituire esclusivamente un effetto restitutorio e si pone al di fuori del paradigma dell'art. 1223 c.c., che contempla – a fini esclusivamente risarcitori – le sole conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; ferme tali premesse, non avendo il ricorrente alcuna previa domanda di risoluzione contrattuale, né alcuna richiesta di rimborso del corrispettivo versato al professionista
(quale domanda di restituzione di quanto pagato in forza del titolo negoziale impugnato), la pretesa cancellazione dell'avverso credito professionale deve ritenersi priva di fondamento, attesa la persistente efficacia del titolo negoziale (ossia del contratto d'opera professionale) giustificativo di detto credito;
“
Nel caso di specie, dalla richiesta di restituzione di una somma corrisposta per una prestazione che si assume inadempiuta si desume la volontà del di risolvere il Pt_1 contratto di prestazione d'opera (Cass. civ. n. 21230/2009, in Giust. civ. Mass., 2009, 10,
1411; Cass. civ. 24947/2017 sulla domanda di restituzione include implicitamente quella di risoluzione del contratto).
Ciò posto, dall'istruttoria non sono emerse richieste avanzate dal geometra convenuto verso l'Amministratore di Condominio o il al fine di venire a conoscenza della CP_2 possibilità di applicare la L.R. 21/09 al caso in esame, così come non si ravvisano comunicazioni scritte con le quali il Geom. ha informato il CP_1 Pt_1 dell'inapplicabilità della L.R. al suo caso, né il geometra ha articolato altre istanze Pt_2 istruttorie per dimostrare di avere assolto al suddetto obbligo informativo.
Alla luce di quanto sovra evidenziato, non vi è dubbio che la domanda di restituzione dell'acconto versato al professionista debba essere accolta dal momento che non si ha evidenza dello svolgimento dell'incarico per cui è causa da parte del geometra convenuto.
Pertanto, deve condannarsi la parte convenuta al pagamento della somma di euro 500,00 oltre interessi legali dalla data della corresponsione -24.04.2017- sino al soddisfo, in mancanza di prova dell'espletamento dell'incarico professionale.
6 Trattandosi di debito di valuta, l'importo non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c. comunque non provato dal creditore su cui grava il relativo onere (Cass. civ.
9004/2018; Cass. civ., Sez. III, 12/03/2014, n. 5639; cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2006, n. 13339).
12. Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma ritiene che vada rigettata la domanda risarcitoria per tutte le voci di danno articolate da parte ricorrente-attrice, mentre deve essere accolta la richiesta di rimborso versato al geometra convenuto per un importo pari ad euro 500,00 oltre interessi legali dalla data della corresponsione -24.04.2017- sino al soddisfo, in mancanza di prova dell'espletamento dell'incarico professionale.
13. Con riguardo alle spese di lite giova preliminarmente rammentare che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass. civ. S.U. 32061/2022).
Nel caso di specie, a fronte di una domanda attorea articolata in più capi, è stata accolta la sola domanda restitutoria dell'acconto versato al professionista, mentre è stata rigettata la domanda risarcitoria. Ne consegue che si è in presenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione totale delle spese di lite in quanto è rimasto accertato, pur in assenza di danno, l'inadempimento del professionista convenuto.
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, per come liquidate con decreto del 05.02.2025, devono porsi nella misura del 50% ciascuno a carico di ciascuna parte. A tal riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la consulenza tecnica
d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso”
(Cass. civ. n. 16074/2023; Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016).
PQM
7 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna il Geom.
[...]
a restituire a la somma di euro 500,00 oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla data del 24.04.2017 al soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria attorea;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Roma, 04.08.2025
Il Giudice
Lucia BR
Provvedimento redatto con la collaborazione del GOP in tirocinio AN IA BI
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