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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/05/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 23207/2021 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in RI, Via Parte_1 C.F._1
Bricherasio n. 7, presso lo studio dell'avv. Federica Maccario
( , che lo rappresenta e difende per delega in Email_1
atti; attore;
contro
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via dei Barbieri n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Riccio
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
convenuta;
Oggetto: responsabilità della banca per i danni patiti dal cliente in conseguenza di frode informatica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…In via principale
▪ ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per tutti i fatti di cui in narrativa;
conseguentemente
▪ DICHIARARE TENUTA e NARE in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor l'importo di Parte_1
€ 30.270,00 – o di altra somma anche maggiore accertanda in corso di causa – a titolo di rimborso delle operazioni di pagamento disconosciute oggetto di ricorso e comunque a titolo di risarcimento del danno subito per i fatti tutti di cui sopra, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
▪ DICHIARARE TENUTA e NARE in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al signor i costi di Parte_1 assistenza legale e stragiudiziale relativamente alla fase innanzi all'Arbitro Bancario e
Finanziario presso Banca d'Italia, pari ad euro 1.198,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sulla parte convenuta, previa se del caso revoca e/o modifica dell'ordinanza del 21 giugno 2024, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori e per la CTU come da ricorso introduttivo e da memorie istruttorie.
In ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 14/2014, oltre 15% contr. forf. previsto ex lege, iva e cpa, e con condanna ex art. 96 c.p.c.”;
Convenuta: “…in via principale, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Sig. per le ragioni di cui ai precedenti scritti difensivi;
Pt_1
- in via istruttoria, respingere le richieste di prova formulate dalla difesa avversaria in quanto inammissibili e/o irrilevanti e superflue per i motivi di cui alla terza memoria ex art. Contr 183, comma 6, c.p.c. di
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della Controparte_1
(e la conseguente condanna) per i danni patiti da (titolare di conto
[...] Parte_1
corrente bancario n. 1954 presso la ), vittima di frode Controparte_1 informatica denominata Sim Swap Fraud, operazione fraudolenta consistente nell'indebita duplicazione, da parte di terzi, della Sim card associata all'utenza telefonica mobile collegata al conto corrente, mediante cui gli autori della frode entrano poi in possesso dei codici necessari all'autenticazione delle operazioni di home banking.
2 In particolare, , con ricorso ex art. 702 bis Cpc, ha agito in giudizio, Parte_1
rappresentando di essere stato vittima di Sim Swap Fraud (come appreso dal call center del
Co proprio operatore telefonico, ) e chiedendo di condannare la Controparte_1 al pagamento di complessivi € 30.270,00, somma indebitamente sottratta dal suo conto
[...]
corrente bancario tramite 4 bonifici istantanei eseguiti fraudolentemente a suo danno, tramite il servizio home banking, tra l'8 e il 12/06/2020 (bonifico istantaneo di € 7.930,00, eseguito in data 8/06/2020; bonifico di € 7.640,00, eseguito in data 9/06/2020; bonifico istantaneo di €
7.250,00, eseguito in data 12/06/2020; e bonifico istantaneo di € 7.450,00, eseguito in data
12/06/2020).
A fondamento della domanda risarcitoria, ha allegato: Parte_2
- di aver sempre custodito correttamente le proprie credenziali di accesso al servizio home banking, senza mai comunicarle a terzi;
- di aver denunciato la frode subita in data 16/06/2020, presentando querela presso la
Questura di RI (cfr. doc. 1 fasc. att.), seguita da successive integrazioni di querela del
19/06/2020 (cfr. doc. 2 fasc. att.) e del 15/09/2020 (cfr. doc. 3 fasc. att.), a cui seguiva l'apertura del fascicolo penale n. 17108/2020 R.G.N.R., a carico di Parte_3
beneficiario dei bonifici sopra indicati (cfr. doc. 5 fasc. att.; avviso ex art. 369 e 415 bis Cpp di conclusione delle indagini preliminari di cui al doc. 19 fasc. att.);
- di avere presentato formale disconoscimento delle 4 operazioni bancarie eseguite fraudolentemente a suo danno, dapprima compilando i moduli di contestazione della banca in data 17/06/2020 e in data 23/06/2020 (cfr. doc. 6 fasc. att.) e poi trasmettendo alla banca una lettera-reclamo del 5/11/2020, a firma dell'avv. Federica Maccario (cfr. doc. 7 fasc. att.); tuttavia la banca aveva risposto negativamente alle richieste risarcitorie (cfr. doc. 8- 10 fasc. att.);
- di aver successivamente proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di RI (cfr. doc. 11, 12 fasc. att.), che era stato accolto con decisione del 9/06/2021 (cfr. doc. 16 fasc. att.), rimasta inadempiuta da parte della banca (comunicazione di accertamento dell'inadempimento della banca - cfr. doc. 18 fasc. att.).
Si è costituita la , chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di accertarne l'esclusiva responsabilità CP_5
per aver autorizzato la sostituzione della Sim card intestata a , omettendo di Parte_1 impiegare le necessarie misure di sicurezza ai fini dell'identificazione del cliente.
3 Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando qualsivoglia responsabilità:
- avendo regolarmente autorizzato i bonifici contestati mediante l'impiego, ai fini dell'identificazione del cliente per l'accesso alla home banking, di un sistema di autenticazione “forte”, che prevede la combinazione di elementi statici (codice cliente e PIN, noti solo al cliente) e dinamici (codice OTP, password temporizzata generata dal mobile token
Contr integrato nell'app ;
- sussistendo profili di colpa grave in capo a , avendo costui inadempiuto ai Parte_1
propri obblighi di segretezza e custodia rivelando a terzi le proprie credenziali di sicurezza, circostanza desumibile dal fatto che “la sola sostituzione della sim card ad opera di terzi non Contr è sufficiente a consentire l'accesso all'app e disporre qualsivoglia operazione, in assenza delle credenziali di sicurezza del correntista” (cfr. comp. risp., p. 10); inoltre,
[...]
“ha … colposamente ignorato ogni indicatore di pericolo senza curarsi di svolgere Pt_1
Contr normali controlli e senza peraltro mai coinvolgere se non quando le operazioni asseritamente illecite erano ormai irrecuperabili” (cfr. comp. risp., p. 15), omettendo sia di avvisare la dei malfunzionamenti riscontati sulla propria utenza mobile, sia di allertarla CP_1
Contr quando, in data 3/06/2020, “ ha inviato al cellulare n. 349.2190384 del ricorrente una comunicazione riguardante l'attivazione del mobile token” (cfr. comp. risp., p. 8; doc. 1 fasc. conv.), attivazione non richiesta dal cliente.
All'esito della prima udienza del 11/05/2022, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la conversione del rito sommario ex art. 702 bis Cpc in rito ordinario e fissato udienza ex art. 183 Cpc al 30/09/2022 (cfr. ordinanza 3/08/2022).
All'udienza del 30/09/2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza della convenuta di autorizzazione alla chiamata del terzo e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 9/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (prova orale ed espletamento della consulenza tecnica
4 informatica), si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
3. Nel merito, occorre premettere che è pacifico in causa il fatto che sia Parte_1
stato vittima della frode informatica denominata Sim Swap Fraud o truffa di scambio di Sim, illecito che “si caratterizza per l'utilizzo fraudolento di strumenti elettronici di pagamento associato al furto di identità telefonica che consente un aggiramento del sistema di autenticazione a doppio fattore laddove questo sia attuato mediante invio della password
(OTO) tramite SMS. In particolare, il codice OTP viene ricevuto da chi ha fraudolentemente carpito l'identità telefonica, ottenendo una nuova Sim, attiva e funzionante sino a quando
l'effettivo titolare non se ne accorge e non procede al blocco della stessa” (cfr. Trib. RI sent. 4358/2023).
3.1. Ciò posto, la domanda risarcitoria avanzata da contro la banca Parte_1 richiede una previa ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
In merito ai sistemi di pagamento elettronici e al relativo onere della prova, l'art. 10 Dlgs.
11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, così come modificato dal Dlgs.218/2017, prevede che, “qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze,
l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. 2.
Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere
5 del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
In linea con tale previsione, il successivo art. 12 Dlgs. 11/2010 circoscrive la responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento;
in particolare:
“2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o
l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno
o più degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma
3”.
Quanto agli obblighi il cui inadempimento doloso o gravemente colposo è in grado di generare responsabilità del pagatore, l'art. 7 prevede che:
“L'utente abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto,
l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza
6 personalizzate”.
Dal suesposto quadro normativo deriva che, nell'ipotesi di operazioni di pagamento non autorizzate conseguenti al furto, smarrimento o appropriazione indebita dello strumento di pagamento, l'utente sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento unicamente nell'ipotesi in cui abbia agito in modo fraudolento o abbia inadempiuto in modo doloso o gravemente colposo agli obblighi di custodia e di tempestiva comunicazione di cui all'art. 7 Dlgs. 11/2010; grava sul prestatore di servizi di pagamento fornire la prova della regolare autenticazione e registrazione dell'operazione nonché la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.
Tali principi normativi sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che è ormai costante nel qualificare la responsabilità della banca nei confronti del cliente, in caso di indebito utilizzo da parte di terzi dello strumento di pagamento, come avente natura contrattuale, essendo la sottrazione fraudolenta dei codici al correntista riconducibile all'area del rischio professionale, tenuto conto della diligenza richiesta all'accorto banchiere.
Conseguentemente, il riparto dell'onere della prova segue le regole individuate dalle Sezioni
Unite della Cassazione nella sentenza n. 13533/2001: il cliente (creditore) è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto, mentre grava sulla banca (debitrice) provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e dunque l'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Più precisamente, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “la diligenza posta a
carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere (Cass. n. 806 del
2016); dunque la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo. La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nel senso di ritenere che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso
7 non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore” (cfr. Cass. 3780/2024; in senso conforme Cass.
26916/2020; Id. 18045/2019; Id. 2950/2017).
3.2. Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica, oltre che provata in atti (cfr. doc.
2 fasc. conv.; doc. 39 fasc. att.), la sussistenza del rapporto contrattuale tra e la Parte_1
(che rappresenta il titolo del diritto fatto valere in giudizio), CP_1 Controparte_1 sicché, a fronte della prova del titolo, occorre interrogarsi sull'assolvimento da parte della convenuta dell'onere probatorio a suo carico.
Orbene, il compendio probatorio in atti non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla , essendosi quest'ultima limitata a Controparte_1 CP_1
invocare genericamente la colpa grave di per aver consentito a terzi di entrare Parte_1
in possesso delle credenziali di sicurezza (in particolare, codice cliente e PIN), senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare l'inadempimento doloso o gravemente colposo dei doveri di custodia richiesti al cliente.
A tal riguardo non dirimenti appaiono le circostanze dedotte dalla banca al fine di trarre un giudizio circa la sussistenza della colpa grave dell'attore.
Quanto all'asserita ricezione da parte di , in data 3/06/2020 (cinque giorni Parte_1 prima dell'esecuzione del primo dei bonifici contestati, risalente all'8/06/2020), di una comunicazione tramite sms con cui la banca informava il cliente dell'attivazione del mobile token (cfr. doc. 1 fasc. conv.), si osserva che dal testo del messaggio (“stai attivando il Mobile Contr Token. Ricordati che il personale non te lo chiederà mai, quindi non comunicare a nessuno il codice riservato” cfr. doc. 1 fasc. conv.) non risulta possano trarsi elementi utili che avrebbero consentito a di accorgersi dell'indebita sottrazione delle proprie Parte_1
credenziali e dei propri codici di accesso, posto che detta comunicazione non contiene né indicazioni del diverso dispositivo mobile da cui sarebbe pervenuta la richiesta di attivazione
8 né ulteriori fattori di allerta.
Quanto all'omessa segnalazione da parte di alla banca dei temporanei Parte_1
malfunzionamenti della propria utenza telefonica mobile, ritiene questo Tribunale che, stante il carattere particolarmente insidioso della tipologia di truffa in analisi (consistente nella duplicazione della Sim card associata all'utenza telefonica del cliente al fine di accedere ai codici per l'autenticazione delle operazioni bancarie), non possa ascriversi alla colpa dell'utente il fatto di non aver immediatamente collegato le anomalie riscontrate sulla propria utenza mobile -temporaneamente disattivata in occasione dell'esecuzione delle operazioni fraudolente- con la truffa in atto.
Parimenti, la sussistenza di colpa grave di non può desumersi dalla Parte_4 circostanza che costui non abbia “effettuato alcun controllo ordinario sui propri conti, tanto da essersi avveduto delle operazioni fraudolente solo 8 giorni dopo l'esecuzione della prima di tali operazioni” (cfr. comp. risp. p. 16), tenuto conto del ristretto lasso di tempo intercorso tra la prima operazione fraudolenta (bonifico dell'8/06/2020) e la data in cui l'attore ha presentato la querela (16/06/2020) e del fatto che ha tempestivamente informato la Banca Parte_1 mediante l'invio degli appositi moduli di contestazione in data 17/06/2020 e 23/06/2020 (cfr. doc. 6 fasc. att.).
L'apparente regolarità delle operazioni sotto il profilo dell'autenticazione, registrazione, contabilizzazione nonché l'assenza di malfunzionamenti del sistema -attestata, secondo la prospettazione della convenuta, dai log informatici di cui al doc. 3 allegato alla comparsa di risposta (cfr. doc. 3 fasc. conv.)-, non è di per sé sufficiente ad accertare la condotta colposa del cliente in relazione all'illecita esecuzione dei bonifici, tanto più che, come affermato dall'
Arbitro Bancario Finanziario di RI nella decisione del 9/06/2021, “nelle fattispecie di sim swap fraud, l'operazione non può ritenersi “regolarmente autenticata”, in quanto conseguenza della sostituzione della SIM dell'utenza telefonica associata al servizio di home banking” (cfr. doc. 16 fasc. att.; in senso conforme ABF RI 21366/2019; ABF RI 5827/2021; ABF
Milano 7440/2019).
Peraltro, secondo quanto rilevato dall'attore e non specificamente contestato dalla banca convenuta, gli indirizzi IP risultanti dal suddetto doc. 3 fasc. conv. hanno localizzato il dispositivo utilizzato per l'esecuzione dei bonifici nella zona di Aprilia, in provincia di Latina, fattore che -unitamente alla circostanza che nei medesimi giorni venivano effettuati pagamenti nella zona di RI (cfr. estratto conto doc. 25 fasc. att.) e all'ulteriore circostanza
9 che il device utilizzato per l'esecuzione dei bonifici (Xiaomi modello “Redmi Note 7 M1901”) risulta diverso da quello normalmente utilizzato da (LG 9II D605)- avrebbe Parte_1
dovuto insospettire la circa la regolarità delle medesime operazioni. CP_1
Infine, si osserva che la neppure ha dimostrato, al fine Controparte_1
di andare esente da responsabilità, di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il verificarsi di siffatte tipologie di frode, ad esempio, stante l'impossibilità di ricevere sms alert a causa della sostituzione della propria Sim card, mediante l'invio al titolare del conto corrente di codici via e-mail al fine di procedere all'attivazione del token mobile.
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi la responsabilità contrattuale della
[...]
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore Controparte_1 di della somma complessiva di € 30.270,00. Parte_1
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attore la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei bonifici fraudolenti alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata
(cfr. Cass. 1627/2022; Cass. 37798/2022). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
4. Parte attrice ha altresì richiesto il rimborso dei costi di assistenza legale e stragiudiziale relativamente al giudizio svoltosi dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario presso Banca d'Italia.
Al riguardo, va premesso che:
- l'art. 20 Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 prevede la liquidazione dell'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale se questa riveste una
“autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale;
- la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. Su 16990/2017) ha precisato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale (consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa) ha natura di danno emergente (dunque, non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali;
inoltre, l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
10 Si tratta, dunque, di valutare, ex ante, se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee (nonostante la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la fattura emessa dall'avv. Federica
Maccario per l'attività stragiudiziale svolta consistente nella “redazione e deposito del ricorso presso Banca d'Italia” (cfr. doc. 24 fasc. att.), attività da ritenersi utile (in quanto potenzialmente idonea alla definizione stragiudiziale della controversia, che non ha avuto seguito a causa dell'inadempimento della banca, cfr. doc. 18 fasc. att.) e non superflua, tenuto conto del tecnicismo della materia. Tali spese meritano, dunque, di essere rimborsate nella misura indicata da parte attrice, tenuto conto della congruità dell'importo richiesto
(complessivi € 1.198,00).
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attore la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'esborso alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass.
1627/2022; Cass. 37798/2022). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
5. Spese.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte convenuta e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex
Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00), nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 1.701,00;
fase introduttiva € 1.204,00;
fase trattazione/istruttoria € 1.806,00;
fase decisionale € 2.905,00; per complessivi € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
La domanda di parte attrice ex art. 96 Cpc deve essere rigettata.
Rispetto all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 1 Cpc, l'attrice non ha allegato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare, pur in via equitativa, un danno conseguente all'introduzione del presente giudizio (che non sia già compensato dal rimborso
11 delle spese giudiziali e stragiudiziali).
Quanto all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), si osserva che, nonostante l'accoglimento della domanda attorea, non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave rispetto alla posizione della convenuta, tenuto anche conto del carattere non vincolante delle decisioni assunte dall'ABF.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
NA la a pagare a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
30.270,00, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli bonifici fraudolenti alla data della presente della sentenza ed interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
NA la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 stragiudiziali per complessivi € 1.198,00, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'esborso alla data della presente della sentenza ed interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
NA la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
RIGETTA la domanda attorea ex art. 96 Cpc.
RI, 1/05/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 23207/2021 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in RI, Via Parte_1 C.F._1
Bricherasio n. 7, presso lo studio dell'avv. Federica Maccario
( , che lo rappresenta e difende per delega in Email_1
atti; attore;
contro
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, Via dei Barbieri n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Riccio
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
convenuta;
Oggetto: responsabilità della banca per i danni patiti dal cliente in conseguenza di frode informatica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…In via principale
▪ ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
per tutti i fatti di cui in narrativa;
conseguentemente
▪ DICHIARARE TENUTA e NARE in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor l'importo di Parte_1
€ 30.270,00 – o di altra somma anche maggiore accertanda in corso di causa – a titolo di rimborso delle operazioni di pagamento disconosciute oggetto di ricorso e comunque a titolo di risarcimento del danno subito per i fatti tutti di cui sopra, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
▪ DICHIARARE TENUTA e NARE in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al signor i costi di Parte_1 assistenza legale e stragiudiziale relativamente alla fase innanzi all'Arbitro Bancario e
Finanziario presso Banca d'Italia, pari ad euro 1.198,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
In via istruttoria, senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sulla parte convenuta, previa se del caso revoca e/o modifica dell'ordinanza del 21 giugno 2024, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori e per la CTU come da ricorso introduttivo e da memorie istruttorie.
In ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 14/2014, oltre 15% contr. forf. previsto ex lege, iva e cpa, e con condanna ex art. 96 c.p.c.”;
Convenuta: “…in via principale, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Sig. per le ragioni di cui ai precedenti scritti difensivi;
Pt_1
- in via istruttoria, respingere le richieste di prova formulate dalla difesa avversaria in quanto inammissibili e/o irrilevanti e superflue per i motivi di cui alla terza memoria ex art. Contr 183, comma 6, c.p.c. di
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della Controparte_1
(e la conseguente condanna) per i danni patiti da (titolare di conto
[...] Parte_1
corrente bancario n. 1954 presso la ), vittima di frode Controparte_1 informatica denominata Sim Swap Fraud, operazione fraudolenta consistente nell'indebita duplicazione, da parte di terzi, della Sim card associata all'utenza telefonica mobile collegata al conto corrente, mediante cui gli autori della frode entrano poi in possesso dei codici necessari all'autenticazione delle operazioni di home banking.
2 In particolare, , con ricorso ex art. 702 bis Cpc, ha agito in giudizio, Parte_1
rappresentando di essere stato vittima di Sim Swap Fraud (come appreso dal call center del
Co proprio operatore telefonico, ) e chiedendo di condannare la Controparte_1 al pagamento di complessivi € 30.270,00, somma indebitamente sottratta dal suo conto
[...]
corrente bancario tramite 4 bonifici istantanei eseguiti fraudolentemente a suo danno, tramite il servizio home banking, tra l'8 e il 12/06/2020 (bonifico istantaneo di € 7.930,00, eseguito in data 8/06/2020; bonifico di € 7.640,00, eseguito in data 9/06/2020; bonifico istantaneo di €
7.250,00, eseguito in data 12/06/2020; e bonifico istantaneo di € 7.450,00, eseguito in data
12/06/2020).
A fondamento della domanda risarcitoria, ha allegato: Parte_2
- di aver sempre custodito correttamente le proprie credenziali di accesso al servizio home banking, senza mai comunicarle a terzi;
- di aver denunciato la frode subita in data 16/06/2020, presentando querela presso la
Questura di RI (cfr. doc. 1 fasc. att.), seguita da successive integrazioni di querela del
19/06/2020 (cfr. doc. 2 fasc. att.) e del 15/09/2020 (cfr. doc. 3 fasc. att.), a cui seguiva l'apertura del fascicolo penale n. 17108/2020 R.G.N.R., a carico di Parte_3
beneficiario dei bonifici sopra indicati (cfr. doc. 5 fasc. att.; avviso ex art. 369 e 415 bis Cpp di conclusione delle indagini preliminari di cui al doc. 19 fasc. att.);
- di avere presentato formale disconoscimento delle 4 operazioni bancarie eseguite fraudolentemente a suo danno, dapprima compilando i moduli di contestazione della banca in data 17/06/2020 e in data 23/06/2020 (cfr. doc. 6 fasc. att.) e poi trasmettendo alla banca una lettera-reclamo del 5/11/2020, a firma dell'avv. Federica Maccario (cfr. doc. 7 fasc. att.); tuttavia la banca aveva risposto negativamente alle richieste risarcitorie (cfr. doc. 8- 10 fasc. att.);
- di aver successivamente proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di RI (cfr. doc. 11, 12 fasc. att.), che era stato accolto con decisione del 9/06/2021 (cfr. doc. 16 fasc. att.), rimasta inadempiuta da parte della banca (comunicazione di accertamento dell'inadempimento della banca - cfr. doc. 18 fasc. att.).
Si è costituita la , chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di accertarne l'esclusiva responsabilità CP_5
per aver autorizzato la sostituzione della Sim card intestata a , omettendo di Parte_1 impiegare le necessarie misure di sicurezza ai fini dell'identificazione del cliente.
3 Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando qualsivoglia responsabilità:
- avendo regolarmente autorizzato i bonifici contestati mediante l'impiego, ai fini dell'identificazione del cliente per l'accesso alla home banking, di un sistema di autenticazione “forte”, che prevede la combinazione di elementi statici (codice cliente e PIN, noti solo al cliente) e dinamici (codice OTP, password temporizzata generata dal mobile token
Contr integrato nell'app ;
- sussistendo profili di colpa grave in capo a , avendo costui inadempiuto ai Parte_1
propri obblighi di segretezza e custodia rivelando a terzi le proprie credenziali di sicurezza, circostanza desumibile dal fatto che “la sola sostituzione della sim card ad opera di terzi non Contr è sufficiente a consentire l'accesso all'app e disporre qualsivoglia operazione, in assenza delle credenziali di sicurezza del correntista” (cfr. comp. risp., p. 10); inoltre,
[...]
“ha … colposamente ignorato ogni indicatore di pericolo senza curarsi di svolgere Pt_1
Contr normali controlli e senza peraltro mai coinvolgere se non quando le operazioni asseritamente illecite erano ormai irrecuperabili” (cfr. comp. risp., p. 15), omettendo sia di avvisare la dei malfunzionamenti riscontati sulla propria utenza mobile, sia di allertarla CP_1
Contr quando, in data 3/06/2020, “ ha inviato al cellulare n. 349.2190384 del ricorrente una comunicazione riguardante l'attivazione del mobile token” (cfr. comp. risp., p. 8; doc. 1 fasc. conv.), attivazione non richiesta dal cliente.
All'esito della prima udienza del 11/05/2022, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la conversione del rito sommario ex art. 702 bis Cpc in rito ordinario e fissato udienza ex art. 183 Cpc al 30/09/2022 (cfr. ordinanza 3/08/2022).
All'udienza del 30/09/2022, svoltasi con modalità cartolare, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza della convenuta di autorizzazione alla chiamata del terzo e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
Con ordinanza in data 9/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Preliminarmente, con riguardo alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (prova orale ed espletamento della consulenza tecnica
4 informatica), si ritiene che debbano essere rigettate in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione.
3. Nel merito, occorre premettere che è pacifico in causa il fatto che sia Parte_1
stato vittima della frode informatica denominata Sim Swap Fraud o truffa di scambio di Sim, illecito che “si caratterizza per l'utilizzo fraudolento di strumenti elettronici di pagamento associato al furto di identità telefonica che consente un aggiramento del sistema di autenticazione a doppio fattore laddove questo sia attuato mediante invio della password
(OTO) tramite SMS. In particolare, il codice OTP viene ricevuto da chi ha fraudolentemente carpito l'identità telefonica, ottenendo una nuova Sim, attiva e funzionante sino a quando
l'effettivo titolare non se ne accorge e non procede al blocco della stessa” (cfr. Trib. RI sent. 4358/2023).
3.1. Ciò posto, la domanda risarcitoria avanzata da contro la banca Parte_1 richiede una previa ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
In merito ai sistemi di pagamento elettronici e al relativo onere della prova, l'art. 10 Dlgs.
11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, così come modificato dal Dlgs.218/2017, prevede che, “qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze,
l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. 2.
Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere
5 del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
In linea con tale previsione, il successivo art. 12 Dlgs. 11/2010 circoscrive la responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento;
in particolare:
“2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o
l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno
o più degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma
3”.
Quanto agli obblighi il cui inadempimento doloso o gravemente colposo è in grado di generare responsabilità del pagatore, l'art. 7 prevede che:
“L'utente abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto,
l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza
6 personalizzate”.
Dal suesposto quadro normativo deriva che, nell'ipotesi di operazioni di pagamento non autorizzate conseguenti al furto, smarrimento o appropriazione indebita dello strumento di pagamento, l'utente sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento unicamente nell'ipotesi in cui abbia agito in modo fraudolento o abbia inadempiuto in modo doloso o gravemente colposo agli obblighi di custodia e di tempestiva comunicazione di cui all'art. 7 Dlgs. 11/2010; grava sul prestatore di servizi di pagamento fornire la prova della regolare autenticazione e registrazione dell'operazione nonché la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.
Tali principi normativi sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che è ormai costante nel qualificare la responsabilità della banca nei confronti del cliente, in caso di indebito utilizzo da parte di terzi dello strumento di pagamento, come avente natura contrattuale, essendo la sottrazione fraudolenta dei codici al correntista riconducibile all'area del rischio professionale, tenuto conto della diligenza richiesta all'accorto banchiere.
Conseguentemente, il riparto dell'onere della prova segue le regole individuate dalle Sezioni
Unite della Cassazione nella sentenza n. 13533/2001: il cliente (creditore) è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto, mentre grava sulla banca (debitrice) provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e dunque l'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Più precisamente, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “la diligenza posta a
carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere (Cass. n. 806 del
2016); dunque la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo. La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nel senso di ritenere che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso
7 non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore” (cfr. Cass. 3780/2024; in senso conforme Cass.
26916/2020; Id. 18045/2019; Id. 2950/2017).
3.2. Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica, oltre che provata in atti (cfr. doc.
2 fasc. conv.; doc. 39 fasc. att.), la sussistenza del rapporto contrattuale tra e la Parte_1
(che rappresenta il titolo del diritto fatto valere in giudizio), CP_1 Controparte_1 sicché, a fronte della prova del titolo, occorre interrogarsi sull'assolvimento da parte della convenuta dell'onere probatorio a suo carico.
Orbene, il compendio probatorio in atti non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla , essendosi quest'ultima limitata a Controparte_1 CP_1
invocare genericamente la colpa grave di per aver consentito a terzi di entrare Parte_1
in possesso delle credenziali di sicurezza (in particolare, codice cliente e PIN), senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare l'inadempimento doloso o gravemente colposo dei doveri di custodia richiesti al cliente.
A tal riguardo non dirimenti appaiono le circostanze dedotte dalla banca al fine di trarre un giudizio circa la sussistenza della colpa grave dell'attore.
Quanto all'asserita ricezione da parte di , in data 3/06/2020 (cinque giorni Parte_1 prima dell'esecuzione del primo dei bonifici contestati, risalente all'8/06/2020), di una comunicazione tramite sms con cui la banca informava il cliente dell'attivazione del mobile token (cfr. doc. 1 fasc. conv.), si osserva che dal testo del messaggio (“stai attivando il Mobile Contr Token. Ricordati che il personale non te lo chiederà mai, quindi non comunicare a nessuno il codice riservato” cfr. doc. 1 fasc. conv.) non risulta possano trarsi elementi utili che avrebbero consentito a di accorgersi dell'indebita sottrazione delle proprie Parte_1
credenziali e dei propri codici di accesso, posto che detta comunicazione non contiene né indicazioni del diverso dispositivo mobile da cui sarebbe pervenuta la richiesta di attivazione
8 né ulteriori fattori di allerta.
Quanto all'omessa segnalazione da parte di alla banca dei temporanei Parte_1
malfunzionamenti della propria utenza telefonica mobile, ritiene questo Tribunale che, stante il carattere particolarmente insidioso della tipologia di truffa in analisi (consistente nella duplicazione della Sim card associata all'utenza telefonica del cliente al fine di accedere ai codici per l'autenticazione delle operazioni bancarie), non possa ascriversi alla colpa dell'utente il fatto di non aver immediatamente collegato le anomalie riscontrate sulla propria utenza mobile -temporaneamente disattivata in occasione dell'esecuzione delle operazioni fraudolente- con la truffa in atto.
Parimenti, la sussistenza di colpa grave di non può desumersi dalla Parte_4 circostanza che costui non abbia “effettuato alcun controllo ordinario sui propri conti, tanto da essersi avveduto delle operazioni fraudolente solo 8 giorni dopo l'esecuzione della prima di tali operazioni” (cfr. comp. risp. p. 16), tenuto conto del ristretto lasso di tempo intercorso tra la prima operazione fraudolenta (bonifico dell'8/06/2020) e la data in cui l'attore ha presentato la querela (16/06/2020) e del fatto che ha tempestivamente informato la Banca Parte_1 mediante l'invio degli appositi moduli di contestazione in data 17/06/2020 e 23/06/2020 (cfr. doc. 6 fasc. att.).
L'apparente regolarità delle operazioni sotto il profilo dell'autenticazione, registrazione, contabilizzazione nonché l'assenza di malfunzionamenti del sistema -attestata, secondo la prospettazione della convenuta, dai log informatici di cui al doc. 3 allegato alla comparsa di risposta (cfr. doc. 3 fasc. conv.)-, non è di per sé sufficiente ad accertare la condotta colposa del cliente in relazione all'illecita esecuzione dei bonifici, tanto più che, come affermato dall'
Arbitro Bancario Finanziario di RI nella decisione del 9/06/2021, “nelle fattispecie di sim swap fraud, l'operazione non può ritenersi “regolarmente autenticata”, in quanto conseguenza della sostituzione della SIM dell'utenza telefonica associata al servizio di home banking” (cfr. doc. 16 fasc. att.; in senso conforme ABF RI 21366/2019; ABF RI 5827/2021; ABF
Milano 7440/2019).
Peraltro, secondo quanto rilevato dall'attore e non specificamente contestato dalla banca convenuta, gli indirizzi IP risultanti dal suddetto doc. 3 fasc. conv. hanno localizzato il dispositivo utilizzato per l'esecuzione dei bonifici nella zona di Aprilia, in provincia di Latina, fattore che -unitamente alla circostanza che nei medesimi giorni venivano effettuati pagamenti nella zona di RI (cfr. estratto conto doc. 25 fasc. att.) e all'ulteriore circostanza
9 che il device utilizzato per l'esecuzione dei bonifici (Xiaomi modello “Redmi Note 7 M1901”) risulta diverso da quello normalmente utilizzato da (LG 9II D605)- avrebbe Parte_1
dovuto insospettire la circa la regolarità delle medesime operazioni. CP_1
Infine, si osserva che la neppure ha dimostrato, al fine Controparte_1
di andare esente da responsabilità, di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire il verificarsi di siffatte tipologie di frode, ad esempio, stante l'impossibilità di ricevere sms alert a causa della sostituzione della propria Sim card, mediante l'invio al titolare del conto corrente di codici via e-mail al fine di procedere all'attivazione del token mobile.
Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi la responsabilità contrattuale della
[...]
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore Controparte_1 di della somma complessiva di € 30.270,00. Parte_1
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attore la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei bonifici fraudolenti alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata
(cfr. Cass. 1627/2022; Cass. 37798/2022). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
4. Parte attrice ha altresì richiesto il rimborso dei costi di assistenza legale e stragiudiziale relativamente al giudizio svoltosi dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario presso Banca d'Italia.
Al riguardo, va premesso che:
- l'art. 20 Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 prevede la liquidazione dell'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale se questa riveste una
“autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale;
- la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. Su 16990/2017) ha precisato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale (consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa) ha natura di danno emergente (dunque, non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali;
inoltre, l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
10 Si tratta, dunque, di valutare, ex ante, se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non del tutto superflue ed ultronee (nonostante la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto la fattura emessa dall'avv. Federica
Maccario per l'attività stragiudiziale svolta consistente nella “redazione e deposito del ricorso presso Banca d'Italia” (cfr. doc. 24 fasc. att.), attività da ritenersi utile (in quanto potenzialmente idonea alla definizione stragiudiziale della controversia, che non ha avuto seguito a causa dell'inadempimento della banca, cfr. doc. 18 fasc. att.) e non superflua, tenuto conto del tecnicismo della materia. Tali spese meritano, dunque, di essere rimborsate nella misura indicata da parte attrice, tenuto conto della congruità dell'importo richiesto
(complessivi € 1.198,00).
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attore la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'esborso alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass.
1627/2022; Cass. 37798/2022). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
5. Spese.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte convenuta e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex
Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00), nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 1.701,00;
fase introduttiva € 1.204,00;
fase trattazione/istruttoria € 1.806,00;
fase decisionale € 2.905,00; per complessivi € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
La domanda di parte attrice ex art. 96 Cpc deve essere rigettata.
Rispetto all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 1 Cpc, l'attrice non ha allegato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare, pur in via equitativa, un danno conseguente all'introduzione del presente giudizio (che non sia già compensato dal rimborso
11 delle spese giudiziali e stragiudiziali).
Quanto all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 3 Cpc (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo), si osserva che, nonostante l'accoglimento della domanda attorea, non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave rispetto alla posizione della convenuta, tenuto anche conto del carattere non vincolante delle decisioni assunte dall'ABF.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
NA la a pagare a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
30.270,00, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli bonifici fraudolenti alla data della presente della sentenza ed interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
NA la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 stragiudiziali per complessivi € 1.198,00, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'esborso alla data della presente della sentenza ed interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
NA la a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi e € 545,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
RIGETTA la domanda attorea ex art. 96 Cpc.
RI, 1/05/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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