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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Gop dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg. N. 314/2022
TRA
( ) elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via Roma Parte_1 C.F._1
n. 35, nello studio e presso l'avv. Emilio Del Sorbo che la rapp.ta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
e in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz domicilia per legge
Opposto
in persona del Prefetto p.t., dom. to come in atti Controparte_2
opposto contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Conclusioni : come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Benché ritualmente citato in giudizio non si costituiva l'ente impositore e pertanto viene dichiarata la sua contumacia.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta. Invero l'opponente ha posto a fondamento della domanda la legittimità della intimazione di pagamento n. 07120219013202775000 relativa all'iscrizione a ruolo avente ad oggetto le sanzioni amministrative di cui alla cartella n. 07120190083026654000 in mancanza di un titolo legittimante l'intimato pagamento per quel che concerne la summenzionata intimazione di pagamento.
Epperò preliminarmente occorre evidenziare che dagli atti e dalla documentazione prodotta, si rileva l'esistenza del giudicato formale e sostanziale formatosi tra le parti in virtù della sentenza resa dal Giudice
di Pace di Torre Annunziata n. 8549/2016, provvedimento avente ad oggetto l'accertamento della debenza della sanzione amministrativa come riportata nella cartella esattoriale e conclusosi con provvedimento di accoglimento e di annullamento del verbale n. 621147524 elevato dai CC di Castellammare di Stabia, in favore dell'opponente.
Pertanto sussistendo un giudicato formatosi tra le stesse parti in precedente procedimento ed avente ad oggetto la medesima pretesa di cui all'opposizione de quo, tale accertamento, avendo autorità di cosa giudicata, come tale preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto.
Per i suesposti motivi emerge la mancanza di un titolo idoneo all'esercizio dell'azione esecutiva e pertanto va dichiarata nulla la intimazione di pagamento n. 07120219013202775000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120219013202775000
Le spese di lite, considerato le motivazioni poste a sostegno della presente decisione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta,
il tutto come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara nulla l'intimazione di pagamento n.
07120219013202775000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120219013202775000;
b) condanna la in persona del l.r.p.t. e la in persona Controparte_1 Controparte_2
del l.r.p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano di ufficio in mancanza di nota specifica, in Euro 300,00 per spese vive, Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 08/05/2024 Il Giudice Onorario di Pace
dott. Salvatore Di Biase
III SEZIONE CIVILE
Il Gop dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg. N. 314/2022
TRA
( ) elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla Via Roma Parte_1 C.F._1
n. 35, nello studio e presso l'avv. Emilio Del Sorbo che la rapp.ta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
e in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz domicilia per legge
Opposto
in persona del Prefetto p.t., dom. to come in atti Controparte_2
opposto contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Conclusioni : come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Benché ritualmente citato in giudizio non si costituiva l'ente impositore e pertanto viene dichiarata la sua contumacia.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta. Invero l'opponente ha posto a fondamento della domanda la legittimità della intimazione di pagamento n. 07120219013202775000 relativa all'iscrizione a ruolo avente ad oggetto le sanzioni amministrative di cui alla cartella n. 07120190083026654000 in mancanza di un titolo legittimante l'intimato pagamento per quel che concerne la summenzionata intimazione di pagamento.
Epperò preliminarmente occorre evidenziare che dagli atti e dalla documentazione prodotta, si rileva l'esistenza del giudicato formale e sostanziale formatosi tra le parti in virtù della sentenza resa dal Giudice
di Pace di Torre Annunziata n. 8549/2016, provvedimento avente ad oggetto l'accertamento della debenza della sanzione amministrativa come riportata nella cartella esattoriale e conclusosi con provvedimento di accoglimento e di annullamento del verbale n. 621147524 elevato dai CC di Castellammare di Stabia, in favore dell'opponente.
Pertanto sussistendo un giudicato formatosi tra le stesse parti in precedente procedimento ed avente ad oggetto la medesima pretesa di cui all'opposizione de quo, tale accertamento, avendo autorità di cosa giudicata, come tale preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto.
Per i suesposti motivi emerge la mancanza di un titolo idoneo all'esercizio dell'azione esecutiva e pertanto va dichiarata nulla la intimazione di pagamento n. 07120219013202775000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120219013202775000
Le spese di lite, considerato le motivazioni poste a sostegno della presente decisione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta,
il tutto come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto dichiara nulla l'intimazione di pagamento n.
07120219013202775000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120219013202775000;
b) condanna la in persona del l.r.p.t. e la in persona Controparte_1 Controparte_2
del l.r.p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano di ufficio in mancanza di nota specifica, in Euro 300,00 per spese vive, Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, 08/05/2024 Il Giudice Onorario di Pace
dott. Salvatore Di Biase