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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 945/2015 R.G. Sezione Lavoro (+
1472/2015 1095/2016, 1747/2018 e 583/2022, riuniti) avente ad oggetto:
“Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Matteo Correale, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), già Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore , CP_2
rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Rosa Maria Landi;
E
Controparte_3
( ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Giuseppe Mazzarella;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 11/11/2024, Parte_1
nell'impugnare le cartelle di pagamento nn° 1002014000831310 e 1002015002141724, adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “accertare e dichiarare, per gli addotti motivi, la nullità/inesistenza della cartella di pagamento nr. 1002014000831310 e della cartella di pagamento nr 1002015002141724” 2) “accertare e dichiarare
l'avvenuta cancellazione del sig. dalla Pt_1 Parte_2 Controparte_3
a far data dall'anno 2009 e, per l'effetto dichiarare la inesistenza del
[...]
credito ed annullare la cartella di pagamento nr. 1002014000831310 e della cartella di pagamento nr 1002015002141724”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituivano , il Controparte_4
quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Alla presente causa veniva riunite i seguenti procedimenti iscritti ai nn° di RGL :
1472/2015 1095/2016, 1747/2018 e 583/2022. Le cause, perfettamente speculari nelle parti e nelle argomentazioni di diritto, avevano ad oggetto differenti annualità e cartelle esattoriali, sempre come ente impositore la e CP_3
precisamente: 10020200008114857000 (583/2022), 10020180012346500000
(1747/2018), 10020160002578201000 (1095/2016), 10020110015458887000 (1472/2015)
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Natura assorbente riveste la questione in merito alla esistenza del credito, ovvero alla opposizione formulata in relazione alla circostanza che il ricorrente ha chiesto la cancellazione dall'albo, non concessa da parte ricorrente per via dell'attività svolta. Sul punto il ricorrente sostiene di non aver operato quale geometra dal 2009 mentre la eccepisce che il ricorrente non abbia mai CP_3
completato le procedure di cancellazione né dalla né dall'Albo di CP_3
riferimento, rimanendo pertanto, secondo statuto, obbligato a versare i contributi.
Pag. 2 di 5 La inoltre, rilevava che il ricorrente era amministratore unico di società in CP_3
cui avrebbe svolto attività attinenti ed affini alla natura di geometra, per cui il ricorrente non avrebbe mai davvero cessato l'attività.
Il giudicante aderisce alla precedente giurisprudenziale, prodotto anche da parte ricorrente in esteso, della Suprema Corte (Cass Civile N° 5375/2019). Si tratta, fra l'altro, di caso sovrapponibile al presente: la Cassazione stabilisce che allorquando lo Statuto della (in generale, qualsiasi ) non può derogare CP_3 CP_3
al dettato positivo di norme primarie, nel caso di specie l'art. 22 della legge
773/82 che prevede “l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli iscritti CP_3
agli albi professionale dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma previdenziale. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti ali albi dei geometri che esercitano la CP_3
libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza dell'attività da loro svolta”.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato attraverso produzione della propria posizione contributiva, l'apertura di posizione previdenziale
[...]
Di convesso nulla dimostra parte resistente in merito alla effettiva CP_5
pratica da parte del ricorrente di altra attività, postulando per mera assunzione deduttiva, priva di qualsiasi pregio (se non sostenuta da evidenze probatorie).
Assume la resistente che l'attività della ricorrente, in seno alle società di CP_3 cui era amministratore e/o socio unico, comportino un'attrazione dell'attività svolta a quella riservata alla contribuzione di Tale assunzione non viene CP_3
però corroborata da documentazione idonea, anche secondo un principio elastico, che possa determinare il convincimento del giudicante in questo senso. La sola partecipazione a una società che abbia come oggetto sociale l'esercizio di attività astrattamente connesse a quella di geometra (e sul punto neanche questa astrazione viene provata o documentata) non implica, di per sé, l'esercizio di
Pag. 3 di 5 mansione tipiche dei geometri, stante la non necessaria interferenza fra le due funzioni: interferenza che, si ripete, è oggetto di onere di prova a carico della
CP_3
La mera esperienza del ricorrente, formatasi in costanza di svolgimento della professione di geometra, non è di per sé sufficiente a profilare tale attività: e anche allorquando emergesse tanto, rimane il dettato della richiamata norma
“L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti ali albi dei geometri che CP_3
esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza dell'attività da loro svolta”.
Pertanto, risultano irrilevanti le formalità di restituzione del timbro o dell'invio compilata documentazione, allorquando è evidente che il ricorrente avrebbe potuto comunque svolgere attività da libero professionista (cose che non avrebbe comunque potuto fare, stante la sospensione dall'Ordine). Parimenti la non CP_3
prova che il reddito del ricorrente derivi da attività professionale, e pertanto nulla
è dovuto dal ricorrente.
2.2 Resta assorbita ogni altra questione.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto (e sulle cause di seguito riunite) da nei confronti di Parte_1 [...]
, nonché nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_3
così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara nulle e prive di effetti giuridici le cartelle esattoriale contraddistinte dai nn° progressivi
1002014000831310, 1002015002141724 (relative al fascicolo principale),
Pag. 4 di 5 10020200008114857000 (583/2022), 10020180012346500000 (1747/2018),
10020160002578201000 (1095/2016), 10020110015458887000 (1472/2015);
2) Dichiara compensate le spese fra l' e la ricorrente;
Controparte_1
3) Condanna parte resistente
[...]
alla refusione in Controparte_3
favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in Euro 2.600, oltre IVA, cassa e 15% forfettario, da distrarsi in favore dell'avv. Matteo Correale quale antistatario.
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 945/2015 R.G. Sezione Lavoro (+
1472/2015 1095/2016, 1747/2018 e 583/2022, riuniti) avente ad oggetto:
“Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Matteo Correale, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ), già Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore , CP_2
rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Rosa Maria Landi;
E
Controparte_3
( ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Giuseppe Mazzarella;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 11/11/2024, Parte_1
nell'impugnare le cartelle di pagamento nn° 1002014000831310 e 1002015002141724, adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “accertare e dichiarare, per gli addotti motivi, la nullità/inesistenza della cartella di pagamento nr. 1002014000831310 e della cartella di pagamento nr 1002015002141724” 2) “accertare e dichiarare
l'avvenuta cancellazione del sig. dalla Pt_1 Parte_2 Controparte_3
a far data dall'anno 2009 e, per l'effetto dichiarare la inesistenza del
[...]
credito ed annullare la cartella di pagamento nr. 1002014000831310 e della cartella di pagamento nr 1002015002141724”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituivano , il Controparte_4
quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Alla presente causa veniva riunite i seguenti procedimenti iscritti ai nn° di RGL :
1472/2015 1095/2016, 1747/2018 e 583/2022. Le cause, perfettamente speculari nelle parti e nelle argomentazioni di diritto, avevano ad oggetto differenti annualità e cartelle esattoriali, sempre come ente impositore la e CP_3
precisamente: 10020200008114857000 (583/2022), 10020180012346500000
(1747/2018), 10020160002578201000 (1095/2016), 10020110015458887000 (1472/2015)
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Natura assorbente riveste la questione in merito alla esistenza del credito, ovvero alla opposizione formulata in relazione alla circostanza che il ricorrente ha chiesto la cancellazione dall'albo, non concessa da parte ricorrente per via dell'attività svolta. Sul punto il ricorrente sostiene di non aver operato quale geometra dal 2009 mentre la eccepisce che il ricorrente non abbia mai CP_3
completato le procedure di cancellazione né dalla né dall'Albo di CP_3
riferimento, rimanendo pertanto, secondo statuto, obbligato a versare i contributi.
Pag. 2 di 5 La inoltre, rilevava che il ricorrente era amministratore unico di società in CP_3
cui avrebbe svolto attività attinenti ed affini alla natura di geometra, per cui il ricorrente non avrebbe mai davvero cessato l'attività.
Il giudicante aderisce alla precedente giurisprudenziale, prodotto anche da parte ricorrente in esteso, della Suprema Corte (Cass Civile N° 5375/2019). Si tratta, fra l'altro, di caso sovrapponibile al presente: la Cassazione stabilisce che allorquando lo Statuto della (in generale, qualsiasi ) non può derogare CP_3 CP_3
al dettato positivo di norme primarie, nel caso di specie l'art. 22 della legge
773/82 che prevede “l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli iscritti CP_3
agli albi professionale dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma previdenziale. L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti ali albi dei geometri che esercitano la CP_3
libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza dell'attività da loro svolta”.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato attraverso produzione della propria posizione contributiva, l'apertura di posizione previdenziale
[...]
Di convesso nulla dimostra parte resistente in merito alla effettiva CP_5
pratica da parte del ricorrente di altra attività, postulando per mera assunzione deduttiva, priva di qualsiasi pregio (se non sostenuta da evidenze probatorie).
Assume la resistente che l'attività della ricorrente, in seno alle società di CP_3 cui era amministratore e/o socio unico, comportino un'attrazione dell'attività svolta a quella riservata alla contribuzione di Tale assunzione non viene CP_3
però corroborata da documentazione idonea, anche secondo un principio elastico, che possa determinare il convincimento del giudicante in questo senso. La sola partecipazione a una società che abbia come oggetto sociale l'esercizio di attività astrattamente connesse a quella di geometra (e sul punto neanche questa astrazione viene provata o documentata) non implica, di per sé, l'esercizio di
Pag. 3 di 5 mansione tipiche dei geometri, stante la non necessaria interferenza fra le due funzioni: interferenza che, si ripete, è oggetto di onere di prova a carico della
CP_3
La mera esperienza del ricorrente, formatasi in costanza di svolgimento della professione di geometra, non è di per sé sufficiente a profilare tale attività: e anche allorquando emergesse tanto, rimane il dettato della richiamata norma
“L'iscrizione alla è facoltativa per gli iscritti ali albi dei geometri che CP_3
esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza dell'attività da loro svolta”.
Pertanto, risultano irrilevanti le formalità di restituzione del timbro o dell'invio compilata documentazione, allorquando è evidente che il ricorrente avrebbe potuto comunque svolgere attività da libero professionista (cose che non avrebbe comunque potuto fare, stante la sospensione dall'Ordine). Parimenti la non CP_3
prova che il reddito del ricorrente derivi da attività professionale, e pertanto nulla
è dovuto dal ricorrente.
2.2 Resta assorbita ogni altra questione.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto (e sulle cause di seguito riunite) da nei confronti di Parte_1 [...]
, nonché nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_3
così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara nulle e prive di effetti giuridici le cartelle esattoriale contraddistinte dai nn° progressivi
1002014000831310, 1002015002141724 (relative al fascicolo principale),
Pag. 4 di 5 10020200008114857000 (583/2022), 10020180012346500000 (1747/2018),
10020160002578201000 (1095/2016), 10020110015458887000 (1472/2015);
2) Dichiara compensate le spese fra l' e la ricorrente;
Controparte_1
3) Condanna parte resistente
[...]
alla refusione in Controparte_3
favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in Euro 2.600, oltre IVA, cassa e 15% forfettario, da distrarsi in favore dell'avv. Matteo Correale quale antistatario.
Vallo della Lucania, così deciso il 03/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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