Articolo 79 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 78Articolo 80
Versione
4 gennaio 1966
Art. 79.
Il tenente generale piu' anziano di grado nel servizio permanente effettivo assume la qualifica di ispettore del Corpo.
Il tenente generale che lo segue per anzianita' di grado nel servizio permanente effettivo o in mancanza il maggiore generale piu' anziano di grado nel servizio permanente esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce l'ispettore in caso di assenza o impedimento.
La legge 28 ottobre 1959, n. 910 , e' abrogata.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966