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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2025 00121764 68 CONTRIBUTO UNIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 014 2025 00121764 68, notificata il 25/06/2025, con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione domandava il pagamento della somma complessiva di 682,28 Euro per omesso versamento del Contributo Unificato Tributario.
Motivi di ricorso: assenza atto prodromico.
CGTP si costituisce e comunica lo sgravio parziale della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare , ed assorbente ogni motivo di impugnativa, si rileva che la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Bari ha provveduto all'annullamento parziale della predetta cartella di pagamento, con provvedimento del 29/10/2025, lasciando dovuto il CUT per euro 30,00; a seguito di tale provvedimento, il ricorrente si dichiara sodisfatto nelle proprie pretese, per cui il Giudice rileva che è venuta meno la materia del contendere.
Per tutto quanto detto il Giudice dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Bari il 12 gennaio
2026 Il Giudice Pasquale Volino
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 014 2025 00121764 68 CONTRIBUTO UNIF 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la cartella di pagamento n. 014 2025 00121764 68, notificata il 25/06/2025, con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione domandava il pagamento della somma complessiva di 682,28 Euro per omesso versamento del Contributo Unificato Tributario.
Motivi di ricorso: assenza atto prodromico.
CGTP si costituisce e comunica lo sgravio parziale della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare , ed assorbente ogni motivo di impugnativa, si rileva che la Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Bari ha provveduto all'annullamento parziale della predetta cartella di pagamento, con provvedimento del 29/10/2025, lasciando dovuto il CUT per euro 30,00; a seguito di tale provvedimento, il ricorrente si dichiara sodisfatto nelle proprie pretese, per cui il Giudice rileva che è venuta meno la materia del contendere.
Per tutto quanto detto il Giudice dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Bari il 12 gennaio
2026 Il Giudice Pasquale Volino