Art. 1.
Gli immobili demaniali denominati "Baraccamenti Ausonia, "Baraccamenti Orsini", "Colombaia militare", siti in Taranto, saranno dismessi dal Ministero della difesa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato, per essere venduti a trattativa privata al comune di Taranto al prezzo di lire 300 milioni.
Il comune di Taranto non potra' disporre direttamente o indirettamente degli immobili di cui al precedente comma se non per interesse di natura pubblica.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.
Gli immobili demaniali denominati "Baraccamenti Ausonia, "Baraccamenti Orsini", "Colombaia militare", siti in Taranto, saranno dismessi dal Ministero della difesa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato, per essere venduti a trattativa privata al comune di Taranto al prezzo di lire 300 milioni.
Il comune di Taranto non potra' disporre direttamente o indirettamente degli immobili di cui al precedente comma se non per interesse di natura pubblica.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.