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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/06/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 19.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7300 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Francesco Magno ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Sirica giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafata ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n.
02820239009695985000, ricevuta in data 06.10.2023, ha proposto opposizione contro gli avvisi di addebito n. 328 2014 0000877024000 e n. 328 2014 0004031643000, ad essa sottesi, relativi a contributi IVS anni 2009/2013. A sostegno del ricorso ha dedotto, in
1 particolare, l'omessa notifica dei titoli impugnati e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione CP_ dei crediti azionati dall .
Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza.
Ciò posto, va rilevato (in via assorbente) che la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito – indipendentemente dalla prova della notifica degli avvisi di addebito, che nel caso di specie, comunque, è stata fornita dall'Ente creditore CP_ (cfr. fascic. ) – va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: nella specie, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione dei crediti contributivi riportati negli opposti avvisi di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi (rispettivamente avvenuta il 7.04.2014 e il 9.10.2014) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (06.10.2023).
Ed invero, il Concessionario del servizio di riscossione ha allegato l'esistenza di altri atti di messa in mora (cfr. fascic. A.d.E.R.), tuttavia, l'ultimo dei presunti atti interruttivi della prescrizione (l'intimazione di pagamento n. 02820179000750715000) sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 26.06.2017, ossia ben oltre un quinquennio prima della notifica dell'opposta intimazione di pagamento: infatti, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza disposto dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, in base ai quali il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prescrizione quinquennale è comunque maturata il 3.05.2023.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti per contributi IVS contestati
CP_ dall'opponente nei confronti dell' e l'annullamento degli avvisi di addebito n. 328 2014
0000877024000 e n. 328 2014 0004031643000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
L'infondatezza della doglianza afferente al mancato stralcio delle partite debitorie iscritte a ruolo giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
1) Annulla gli avvisi di addebito n. 328 2014 0000877024000 e n. 328 2014
0004031643000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 20.06.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino
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