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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET DO ZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6767 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma viale delle Milizie n. 38, presso lo Parte_1 studio dei procuratori Avv. Renzo Bernardini e Avv. Fabiana Pellegrini, dai quali è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal
Funzionario BA UF
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 12 giugno 2024 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo ad la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dalla domanda amministrativa del 19 dicembre 2019.
Pur a seguito di notifica del decreto e della comunicazione dei dati necessari per la CP_ liquidazione, effettuati il 17 giugno 2024, l' non ha corrisposto la prestazione.
1.1. Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_ l' chiedendo che il giudice condanni l' al pagamento degli arretrati maturati per CP_2
l'indennità di accompagnamento, oltre interessi. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, affermando che la prestazione oggetto di ricorso è stata sempre pagata, senza soluzione di continuità. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
4.1. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la ricorrente, che ha determinato il formarsi del contenzioso chiedendo il pagamento di una prestazione già versata, deve CP_ essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione alla somma oggetto di domanda e pari a € 30.973,88.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate Parte_1 in € 3.291,00, oltre spese generali.
Velletri, 9 dicembre 2025
Il giudice
ET DO ZI