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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 954/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 954/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
nata a [...] in data [...], (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in RE
(Na) alla Via Fuorimura n. 20 presso lo studio dell'Avv. Natascia Roy, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso.
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]di RE alla Parte_2
Via Ponte Orazio n. 13 (Codice Fiscale ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Sant'Agnello (Na) alla Via Francesco Saverio Ciampa n. 65 presso lo studio dell'Avv. Michele
IU, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 12.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in RE (NA) in data 17 agosto 2003 (atto N. 132 Parte 2 Serie A Anno 2003) optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, dal quale sono nati 2 figli: , nato a [...] il [...] Per_1 maggiorenne e autosufficiente economicamente e nata a [...] il [...]; Per_2 che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
28.10.2025 il giudice, letti gli atti, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze della figlia minore.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dichiarato che è Parte_1 cameriera stagionale presso un hotel (nell'anno 2023 come risulta dal modello 730/2024 allegato agli atti risulta aver percepito un reddito di euro 14.349,00) mentre il Sig. è educatore Parte_2 presso una Cooperativa sociale (dalla certificazione unica 2025 allegata agli atti risulta che ha percepito un reddito di euro 14.773,64 nell'anno 2024).
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
in data 12.05.2025 così provvede: Pt_2
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] in data [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], (atto n. 132, Parte II, Serie A - Parte_2 registri atti matrimonio del Comune di RE (Na) anno 2003), ai seguenti patti e condizioni: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) affido condiviso ai coniugi Sigg. e della figlia minore con Parte_1 Parte_2 Per_2 collocamento prevalente della stessa presso la madre Sig.ra in Piano di RE alla Parte_1
Via Ponte Orazio n. 13;
3) assegnazione alla ricorrente Sig.ra della casa coniugale sita in Piano di RE Parte_1
(NA) alla Via Ponte Orazio n. 13, di proprietà di terzi e dalla medesima Sig.ra condotta in Parte_1 locazione, con tutti gli arredi, mobili e suppellettili che la corredano, che continuerà a pagare il relativo canone di locazione e sarà la dimora privilegiata dei due figli minore studentessa Per_2 liceale, nonché maggiorenne autosufficiente economicamente;
Per_1
4) collocamento prevalente della figlia minore studentessa liceale, presso la madre Per_2 [...]
nell'abitazione sita in Piano di RE alla Via Ponte Orazio n. 13 ed anche del figlio Parte_1
maggiorenne autosufficiente economicamente;
Per_1
5) il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove ed a ritirare dalla casa Parte_2 coniugale sita in Piano di RE alla Via Ponte Orazio n. 13 tutti i propri effetti personali ed il proprio guardaroba;
6) il signor si obbliga a corrispondere mensilmente alla signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore studentessa liceale, la somma Per_2 mensile di € 300,00 (trecento/00), che andrà corrisposta mediante bonifico bancario entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla signora . Tale Parte_1 somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
7) le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia minore così come previste dal Per_2 protocollo vigente presso il Tribunale di Torre Annunziata, resteranno a carico dei coniugi Parte_1
[...
e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_2
8) consentire al Sig. il diritto di visita pomeridiano della figlia minore per tre Parte_2 Per_2 giorni settimanali da concordare telefonicamente con la ricorrente Sig.ra ; Parte_1
9) stabilire che la figlia minore trascorrerà il primo ed il terzo week end del mese con il padre Per_2
Sig. dal sabato pomeriggio ore 15.00 alla domenica pomeriggio ore 18.00 (e/o un Parte_2 diverso orario da concordare tra i coniugi – telefonicamente); Parte_1 Pt_2
10) stabilire che la figlia minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente Per_2 con i genitori – mentre nel periodo estivo restano invariate le modalità di visita ed Parte_1 Pt_2
i week end alternati indicati ai capi 8) e 9) del presente atto;
11) i ricorrenti Sigg. e autorizzano sin d'ora la competente autorità Parte_1 Parte_2 amministrativa e/o giudiziaria a rilasciare ovvero a prorogare il passaporto o altro documento equipollente in favore loro e della figlia minore Per_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 132, parte II, S.A- dei registri di matrimonio dell'anno 2003);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 954/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
nata a [...] in data [...], (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in RE
(Na) alla Via Fuorimura n. 20 presso lo studio dell'Avv. Natascia Roy, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso.
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]di RE alla Parte_2
Via Ponte Orazio n. 13 (Codice Fiscale ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Sant'Agnello (Na) alla Via Francesco Saverio Ciampa n. 65 presso lo studio dell'Avv. Michele
IU, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 12.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in RE (NA) in data 17 agosto 2003 (atto N. 132 Parte 2 Serie A Anno 2003) optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, dal quale sono nati 2 figli: , nato a [...] il [...] Per_1 maggiorenne e autosufficiente economicamente e nata a [...] il [...]; Per_2 che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore e comunicato il decreto al Pubblico Ministero, all'udienza cartolare del
28.10.2025 il giudice, letti gli atti, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze della figlia minore.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dichiarato che è Parte_1 cameriera stagionale presso un hotel (nell'anno 2023 come risulta dal modello 730/2024 allegato agli atti risulta aver percepito un reddito di euro 14.349,00) mentre il Sig. è educatore Parte_2 presso una Cooperativa sociale (dalla certificazione unica 2025 allegata agli atti risulta che ha percepito un reddito di euro 14.773,64 nell'anno 2024).
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
in data 12.05.2025 così provvede: Pt_2
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] in data [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], (atto n. 132, Parte II, Serie A - Parte_2 registri atti matrimonio del Comune di RE (Na) anno 2003), ai seguenti patti e condizioni: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) affido condiviso ai coniugi Sigg. e della figlia minore con Parte_1 Parte_2 Per_2 collocamento prevalente della stessa presso la madre Sig.ra in Piano di RE alla Parte_1
Via Ponte Orazio n. 13;
3) assegnazione alla ricorrente Sig.ra della casa coniugale sita in Piano di RE Parte_1
(NA) alla Via Ponte Orazio n. 13, di proprietà di terzi e dalla medesima Sig.ra condotta in Parte_1 locazione, con tutti gli arredi, mobili e suppellettili che la corredano, che continuerà a pagare il relativo canone di locazione e sarà la dimora privilegiata dei due figli minore studentessa Per_2 liceale, nonché maggiorenne autosufficiente economicamente;
Per_1
4) collocamento prevalente della figlia minore studentessa liceale, presso la madre Per_2 [...]
nell'abitazione sita in Piano di RE alla Via Ponte Orazio n. 13 ed anche del figlio Parte_1
maggiorenne autosufficiente economicamente;
Per_1
5) il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove ed a ritirare dalla casa Parte_2 coniugale sita in Piano di RE alla Via Ponte Orazio n. 13 tutti i propri effetti personali ed il proprio guardaroba;
6) il signor si obbliga a corrispondere mensilmente alla signora a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore studentessa liceale, la somma Per_2 mensile di € 300,00 (trecento/00), che andrà corrisposta mediante bonifico bancario entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla signora . Tale Parte_1 somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
7) le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia minore così come previste dal Per_2 protocollo vigente presso il Tribunale di Torre Annunziata, resteranno a carico dei coniugi Parte_1
[...
e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_2
8) consentire al Sig. il diritto di visita pomeridiano della figlia minore per tre Parte_2 Per_2 giorni settimanali da concordare telefonicamente con la ricorrente Sig.ra ; Parte_1
9) stabilire che la figlia minore trascorrerà il primo ed il terzo week end del mese con il padre Per_2
Sig. dal sabato pomeriggio ore 15.00 alla domenica pomeriggio ore 18.00 (e/o un Parte_2 diverso orario da concordare tra i coniugi – telefonicamente); Parte_1 Pt_2
10) stabilire che la figlia minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente Per_2 con i genitori – mentre nel periodo estivo restano invariate le modalità di visita ed Parte_1 Pt_2
i week end alternati indicati ai capi 8) e 9) del presente atto;
11) i ricorrenti Sigg. e autorizzano sin d'ora la competente autorità Parte_1 Parte_2 amministrativa e/o giudiziaria a rilasciare ovvero a prorogare il passaporto o altro documento equipollente in favore loro e della figlia minore Per_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RE (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 132, parte II, S.A- dei registri di matrimonio dell'anno 2003);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 09.12.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato