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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 30 gennaio 2024 e promossa con atto di citazione notificato da
(C.F. / P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in , RO , in persona del suo legale rappresentante Pt_1 P.IVA_2
p.t., il Presidente Massimo Zanon (C.F. ), nato a [...] C.F._1
(VE) il 07/06/1959, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Alfonso Celotto (C.F.
; pec: , del Foro di Roma, e dagli Avv.ti C.F._2 Email_1
Mario Feltrin (C.F. ) e Barbara Zennari (C.F. C.F._3
), entrambi del Foro di , pec: con C.F._4 Pt_1 Email_2 domicilio fisico eletto presso lo studio del Prof. Avv. Alfonso Celotto, sito in Roma (RM)
Via Michele Mercati n. 39 e domicilio digitale presso la pec dei nominati difensori:
e Email_1 Email_3
Appellante/attore in primo grado
contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_3
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede legale in Roma, Palazzo
Chigi, Piazza Colonna, n. 370;
e
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_4
Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Venti Settembre, n. 97;
-1- e
, (C.F. in persona Controparte_3 P.IVA_5 del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Molise, n. 2, Codi tutti e tre rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (
, legale domiciliataria in , Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65 P.IVA_6 Pt_1
(fax, 0415224105, indirizzo mail: Email_4
parti appellate/convenute in primo grado
*
Oggetto: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 1563/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, depositata il 15/09/2023, non notificata, resa a definizione della causa civile RG 4153/2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, ed in parziale riforma della sentenza n. 1563/2023 del 15/09/2023 del Tribunale di Venezia: nel merito:
1) accertare e dichiarare che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti di fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 210/2022) e che la Camera di Commercio di , per le Parte_1 predette ragioni, non è pertanto tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 430.928,98 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
2) accertare e dichiarare che l'art. 50, comma 3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla l. n. 89/2014, laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti di fatto e di diritto, con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 210/2022) e che la Camera di Commercio di , per le Parte_1 predette ragioni, in relazione alla sopra citata annualità, non è pertanto tenuta a versare
-2- all'entrata del bilancio dello Stato la somma di €215.464,41 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
3) accertare e dichiarare che l'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008 laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti in fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 210/2022) e che la Camera di Commercio di , per le Parte_1 predette ragioni, in relazione alla sopra citata annualità, non è pertanto tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 99.240,08 per l'esercizio 2016 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
4) accertare e dichiarare che l'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla [l. n. 122/2010], laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, non si applica alla parte attrice per i motivi tutti in fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022) e che la di Commercio di Pt_1
, per le predette ragioni in relazione alla sopra citata annualità, non è Parte_1 pertanto tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 255.290,30
e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
5) accertare e dichiarare che l'art. 1, commi 141 e 142, della l. n. 228 del 2012, laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti di fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022) e che, pertanto, la Camera di Commercio di , per le predette ragioni, in relazione alla Pt_1 Pt_1 sopra citata annualità, non è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 8.840,65 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
In via subordinata:
6) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 1), ove la Corte di
Appello adita ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al
-3- bilancio dello Stato di cui all'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante
e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
7) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 2), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 50, comma 3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89/2014, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
8) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 3), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale delle predette norme, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
9) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 4), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 21 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla [l. n. 122/2010], con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale delle predette norme, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della
Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità
-4- costituzionale delle norme citate;
10) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 5), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 1, commi 141 e 142, della l. n. 228/2012, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale delle predette norme, per contrasto con gli articoli
3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
In ogni caso
- per effetto di ciascuno degli accertamenti e delle declaratorie riassunti ai capi che precedono, condannarsi le convenute Amministrazioni in solido tra loro, o quella di loro a ciò tenuta, a restituire a parte attrice tutte le somme non dovute che questa si trovasse a pagare o a vedersi trattenere o compensare con altre poste di credito, con i relativi interessi e accessori di legge a decorrere dall'indebito pagamento o ritenzione/compensazione e fino all'effettivo soddisfo;
- spese e competenze professionali, anche del giudizio di primo grado, interamente rifuse.”
Per parti appellate:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
- respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere la q.l.c. sollevata in via incidentale in quanto inammissibile ed infondata;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 13.04.2017, la Parte_2
di ha adito il Tribunale di
[...] Parte_3
Venezia, esponendo di essere stata costituita, dando seguito a quanto indicato dal con circolare 26 giugno 2014, mediante Controparte_4
-5- accorpamento delle di e di , con procedimento Parte_1 Pt_1 Pt_1 disciplinato dall'art. 1, c. 5, L. 580/1993.
L'accorpamento, perfezionatosi con decreto del del Controparte_4
23/10/2014, era diretto ad abbattere le spese di funzionamento degli organi istituzionali, mediante razionalizzazione delle attività e realizzazione di economie di gestione, mantenendo la capacità di intervento a sostegno dei sistemi economici, pur a fronte della progressiva riduzione dei proventi derivanti dal diritto annuale prevista dal d.l. n.
90/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014.
1.1. Inoltre, l'attrice ha dedotto che, con atto n. 55 del 21 marzo 2016, la propria Giunta aveva denunciato gravi problematiche inerenti alla sostenibilità finanziaria dell'ente, rilevando come le molteplici disposizioni normative (“norme sulla spending review”) che fissavano obblighi di versamento, a favore del bilancio dello Stato, degli importi relativi al contenimento della spesa potessero trovare applicazione soltanto nei confronti delle singole Camere di Commercio di e di – con riferimento al periodo in cui Pt_1 Pt_1 esse non avevano posto in essere il menzionato procedimento di accorpamento – e non anche nei confronti del nuovo soggetto nato a [...] virtuoso procedimento di
“autoriforma”.
1.2. Per tale motivo, la Giunta aveva deliberato di sospendere il versamento al bilancio dello Stato della somma di € 99.240,08, relativa all'art. 61, c. 1, 2, 3, 5, e 17 del d.l. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, prevedendo altresì
l'accantonamento della predetta somma, ed inviando comunicazione di tali intendimenti all'allora , al , Controparte_4 Controparte_2 alla Regione Veneto e all'Unioncamere Nazionale, manifestando l'intenzione di intraprendere le azioni necessarie per associarsi al quesito formulato dalle altre CCIAA.
Non avendo ricevuto indicazioni dagli enti interessati, la Camera di Commercio accorpata, con deliberazione n. 132 del 22/06/2016, aveva disposto la sospensione del versamento a favore dello Stato, il cui termine di pagamento sarebbe scaduto il successivo 30/06/2016, dell'importo di € 655.234,04 (di cui € 430.928,98 ai sensi dell'art. 8, c. 3, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 - somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi;
€ 215.464,41 ai sensi dell'art. 50, c. 3, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 – somme derivanti dalla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi ed € 8.840,65 ex art. 1 commi 141 e 142, della L. n. 228/2012 -somme derivanti dal risparmio di spesa
-6- per l'acquisto di mobili e arredi), per la parte di competenza della nuova Camera di commercio RP (e relativamente al periodo successivo all'accorpamento), prevedendo altresì l'accantonamento della predetta somma.
Successivamente, con deliberazione di Giunta n. 224 del 28/10/2016, aveva sospeso il versamento a favore del bilancio dello Stato, il cui termine di pagamento scadeva il
31/10/2016, dell'importo di € 255.290,30 relativo al contenimento della spesa (ai sensi dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 – somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi), provvedendo altresì all'accantonamento della predetta somma.
1.3. Con circolare interpretativa n. 26 del 07/12/2016 il Controparte_2
aveva fornito un'interpretazione che imponeva alla CCIAA l'obbligo di versare a
[...] favore del bilancio dello Stato le suddette somme, pari a complessivi € 1.009.764,42, precisando che, stante l'assunzione della titolarità nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti camerali preesistenti da parte delle neocostituite CCIIAA, nei confronti di queste avrebbero dovuto continuare a trovare applicazione i vincoli di riduzione e gli obblighi di versamento imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, considerando - quali parametri di riferimento - l'insieme degli aggregati di spesa di ciascuna delle camere accorpate.
1.4. Con delibera di Giunta del 3 aprile 2017 la CCIAA disponeva la sospensione del versamento anche delle somme relative all'esercizio 2017, in base alla già indicata normativa.
1.5. Tutto ciò esposto, la predetta Camera di Commercio, adito il Tribunale di Venezia, ha chiesto l'accertamento dell'inapplicabilità, nei propri confronti, con conseguente non debenza dei rispettivi obblighi di versamento: i) dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla l. n. 135/2012; ii) dell'art. 50, comma 3, del d.l. n.
66/2014, convertito, con modificazioni dalla l. n. 89/2014; iii) dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e
17 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008; iv) dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l.
n. 122/2010; v) dell'art. 1, commi 141 e 142, della l. n. 228/2012.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, al fine di ottenere la pronuncia di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 97 e 118, ultimo comma, della
Costituzione. Per l'effetto dei predetti accertamenti e declaratorie di incostituzionalità, ha
-7- formulato domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione delle somme non dovute che fossero state pagate, trattenute o compensate con altre poste di credito, oltre ad interessi e accessori di legge.
2. Si costituivano in giudizio la il Controparte_1 [...]
e il eccependo, in via Controparte_2 Controparte_4 pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, previa dichiarazione di inammissibilità e infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, il rigetto delle domande in fatto e in diritto, stante il subentro delle Camere di Commercio accorpate agli enti preesistenti.
3. Nelle more del giudizio, veniva sollevata dal Tribunale di Roma questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53, 97 e 118 Cost.: 1) dell'art. 61, commi 1, 2, 5, e 17, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto
2008, n. 133; 2) dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; 3) dell'art. 8, comma 3, d.l. 6 luglio 2012, n.
95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 4) dell'art. 50, comma 3, d.l. 24 aprile
2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89.
Con l'ordinanza di rimessione la Corte Costituzionale veniva investita della questione sulla base della ritenuta violazione del principio di proporzionalità tra i sacrifici imposti alle autonomie funzionali e il beneficio correlativamente conseguito dall'Erario.
4. Con pronuncia n. 210/2022, pubblicata in data 14.10.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle ridette norme “nella parte in cui [prevedono], limitatamente alla [loro] applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”.
5. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1563/2023, ha accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando non dovute le somme oggetto degli obblighi di cui all'art. 61, commi 1, 2, 5, e 17, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto
2008, n. 133, all'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 8, c. 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 50, comma 3, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e all'art. 1, commi 141 e 142, l. n. 228/2012, limitatamente al periodo 2017-31.12.2019, e compensando le spese di lite.
-8- 5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la I. A. A. di Parte_1
, chiedendone riforma parziale ed insistendo per l'accertamento che nulla Parte_1 era dovuto anche con riferimento alle somme versate per l'annualità 2016, giusta interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di spesa, o sollevamento della questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale.
5.1. Con il primo motivo d'appello si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul tema dell'accorpamento.
5.1.1. Nella specie, si sostiene che il Tribunale di Venezia avrebbe errato nel ritenere preclusa la possibilità di disapplicare le disposizioni nazionali sul contenimento della spesa, anche in relazione agli obblighi di versamento relativi alle annualità del 2015 e
2016, sulla base del rilievo che tale doglianza sarebbe stata già esaminata dalla Corte
Costituzionale, che avrebbe limitato con sentenza 210/2022 gli effetti dell'incostituzionalità della norma al periodo 2017-2019. Secondo la Camera di
Commercio di Venezia-Rovigo, al contrario, la pronuncia della Consulta avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nei confronti della totalità indistinta delle Camere di Commercio, senza considerare la peculiare natura di quelle che, come l'appellante, erano sorte per accorpamento volontario, al fine di conseguire cospicui risparmi di spesa.
5.1.2. Si lamenta che il Tribunale abbia omesso qualsiasi considerazione sul punto, sostenendo che, ancorché solo formalmente la Camera di Commercio RP possa ritenersi ricompresa nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, elaborato dall'ISTAT ai fini di contabilità nazionale, apparirebbe del tutto infondata l'interpretazione delle suddette norme proposta con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del
07/12/2016, volta ad applicare le norme sulla “spending review” nei confronti di un ente dotato di nuova soggettività giuridica, assumendo come parametro di riferimento i valori di spesa delle singole Camere prima dell'accorpamento. Tale orientamento non considererebbe le economie di scala realizzate attraverso l'accorpamento e finirebbe per penalizzare indebitamente e irragionevolmente le Camere di Commercio che volontariamente hanno proceduto ad accorpamento con finalità di contegno della spesa.
Ritiene inconferente il richiamo all'art. 3 del decreto di accorpamento, che determinerebbe il subentro della Camera RP “nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali”, sostenendo che tale previsione
-9- disciplinerebbe unicamente la successione tra le Camere ed i soggetti che con esse intrattenevano rapporti giuridici sostanziali e processuali. L'obbligo di versamento allo
Stato delle somme di spesa risparmiate, invece, non troverebbe fondamento in un rapporto giuridico, ma in un obbligo di legge.
L'appellante richiama la pronuncia della Corte Costituzionale 210/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, in quanto lesive dei principi di autarchia funzionale, di ragionevolezza e di equilibrio di bilancio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
5.1.3. L'appellante argomenta, quindi, l'esistenza di un effetto distorsivo derivante dall'applicazione delle norme di “spending review”, per effetto delle quali la Camera di
Commercio si troverebbe a dover riversare annualmente al bilancio statale una somma parametrata alla spesa sostenuta dalle preesistenti Camere nel 2010, nonostante questa fosse di molto maggiore rispetto a quella effettivamente sostenuta dalla Camera di
Commercio sorta all'esito dell'accorpamento. In particolare, rispetto al combinato disposto degli artt. 8, c. 3 del D. L. n. 95/2012 e 50, c. 3, del D. L. 66/2014, che impone a partire dal 2015 una riduzione del 15% della spesa per i consumi intermedi, rispetto a quella sostenuta nel 2010, il risparmio effettivo realizzato dalla Camera di Commercio
RP, per effetto delle economie di scala realizzate, sarebbe del 19,7%. Pertanto, la proporzione della somma che la Camera di Commercio RP verrebbe obbligata a versare annualmente (€ 646.393,39) sarebbe maggiore del 15%, come stabilito dalla norma, con violazione del principio di uguaglianza, sussidiarietà, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, che afferma il carattere necessariamente transitorio delle norme che impongono obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
5.1.4. In definitiva, sostiene che una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 8, c. 3 del D. L. n. 95/2012 e 50, c. 3, del D. L. 66/2014, conduca ad escludere che le citate disposizioni possano trovare applicazione nei confronti dell'attrice, non essendo tenuta a corrispondere al bilancio dello Stato la somma di € 646.393,98.
Nell'ipotesi, in cui, si ritenesse che le norme debbano essere applicate alla Camera di commercio RP (in particolare con riferimento al 2016), eccepisce,
l'incostituzionalità delle stesse per violazione degli artt. 3, 97, 118 Cost, in quanto dette norme introdurrebbero: i) una misura di disfavore e discriminatoria a danno delle
-10- autonomie funzionali e segnatamente della CC RP, ii) con obbligo a riversare la corrispondente quota del diritto annuale assiso sulle imprese al bilancio dello Stato.
5.1.5. Con analogo ragionamento, evidenzia che l'art. 61, c. 1, 2, 5, 17 del D.L. 112/2009 determinerebbe, in capo alla Camera di Commercio RP, un obbligo di riversamento al bilancio dello Stato di somme parametrate alla riduzione della spesa complessiva per gli organi collegiali, per le attività di consulenza, per i convegni e relazioni pubbliche, utilizzando quali parametri di riferimento la spesa sostenuta nel 2007
(per gli organi collegiali), nel 2004 (per le consulenze) e nel 2007 (per le relazioni pubbliche), per complessivi € 99.240,08 per l'esercizio 2016 e € 99.240,08 per l'esercizio
2017. Anche in questo caso, evidenzia che i versamenti da effettuarsi sarebbero di molto superiori rispetto agli sforzi derivanti dalla riduzione del numero dei consiglieri della
Camera RP e dall'azzeramento della spesa per le relazioni pubbliche.
Sostiene, quindi, che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme ne escluda l'applicazione nei confronti dell'appellante, non essendo tenuta a versare allo
Stato le somme di € 99.240,08 per l'esercizio 2016 e € 99.240,08 per l'esercizio 2017. In subordine, solleva la questione di costituzionalità delle norme.
5.1.6. Per analoghi motivi, sostiene la non debenza della somma complessiva di €
255.290,30, giusta disapplicazione dell'art. 6, c. 1, 3, 7, 8 12, 13, 14, 21 del D.L. n.
78/2010, per effetto di interpretazione costituzionalmente orientata o di dichiarazione di incostituzionalità delle norme, in quanto penalizzante per la Camera di commercio
RP.
5.1.7. Inoltre, evidenzia che, seppure non sia stata sollevata questione di costituzionalità in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 141, e 142, della L. n. 228/2012, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse dovrebbe portare ad escluderne l'applicazione nei confronti della Camera di commercio RP, con assenza di obbligo di riversamento al bilancio dello Stato di complessivi € 8.840,65. In subordine, eccepisce questione di costituzionalità delle stesse.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per parziale insufficienza, illogicità, contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione.
In particolare, sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel delimitare temporalmente l'inapplicabilità degli obblighi di riversamento al bilancio dello Stato al solo periodo 2017-31 gennaio 2019, con esclusione dell'annualità 2016, ritenendo che
-11- l'espressa limitazione temporale operata dalla Corte Costituzionale avrebbe precluso qualsivoglia interpretazione estensiva della citata pronuncia. Al riguardo, argomenta che la Corte Costituzionale ha reputato lesi i principi di autarchia funzionale, ragionevolezza e il principio di equilibrio di bilancio e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, in considerazione del fatto che, oltre agli obblighi di versamento nei confronti dello Stato, le Camere di Commercio hanno subito una progressiva riduzione dell'ammontare del diritto camerale annuale, fonte primaria di loro finanziamento. In particolare, nel 2015 l'entità del diritto camerale era stata ridotta del 35%, nel 2016 del
40% e nel 2017 del 50%. Sostiene che, seppure si possa dire che dal 2017 al
31/12/2019 la lesione dei principi costituzionali sia stata “massima” (essendo stato ridotto del 50% l'ammontare del diritto annuale), non si potrebbe parimenti dire che per l'annualità precedente detta riduzione non abbia avuto alcun effetto “costituzionalmente rilevante”, considerando che le perdite conseguenti alle minori entrate realizzate nel
2016 (€6.114.904,75) sarebbero numericamente paragonabili alle perdite subite nel
2017 (€ 7.492.931,84).
6. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti la Controparte_1
il e il
[...] Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
[...]
Nella specie, le appellate richiamano le argomentazioni spese dal Tribunale di Roma nell'Ordinanza di sospensione del 21/01/2021 RG n. 50007/2017, con la quale ha rimesso la questione di costituzionalità alla Consulta, sostenendo l'applicabilità nei confronti delle Camere di Commercio sorte per accorpamento degli stessi obblighi di versamento previsti per la generalità delle Camere di Commercio.
Contestano la fondatezza della deduzione di controparte, secondo cui la Consulta non avrebbe preso in considerazione la peculiare situazione delle Camere di Commercio
“accorpate”, ai fini della limitazione degli effetti dell'incostituzionalità delle norme al periodo 2017-2019, riguardando il caso del giudizio a quo delle Camere di Commercio sorte per accorpamento.
Per conseguenza, sostengono l'impossibilità di riforma della sentenza di primo grado, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, che postulerebbe un'estensione del giudicato dalla sentenza 210/2022 della Corte Costituzionale, anche all'annualità 2016 per le camere “accorpate”. Inoltre, ritengono inammissibile una nuova rimessione della questione alla Corte Costituzionale, essendosi già pronunciata
-12- sull'applicazione delle norme al “genus” delle Camere di Commercio, cui apparterebbe anche la “species” delle Camere di Commercio originate da accorpamento.
6.1. Sul primo motivo d'appello, premessa l'impossibilità per il giudice di estendere la disapplicazione della norma anche al 2016, essendo questione già esaminata dalla
Consulta per l'intero arco temporale 2016-2019, le appellate ritengono dirimente, al fine di assimilare lo status dell'appellante alle altre Camere di Commercio, la Circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 07/12/2016, in cui si è affermato che
“le camere di commercio, istituite mediante accorpamento, assumono la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti camerali preesistenti ivi compresi gli obblighi di versamento al bilancio dello Stato”.
6.2. Sul secondo motivo d'appello, le pp.aa. deducono che la Consulta abbia tenuto in debita considerazione l'arco temporale 2016-2019, affermando, conseguentemente,
l'irragionevolezza dell'applicazione alle Camere di Commercio delle norme impugnate solamente per gli anni dal 2017 al 2019, a fronte della riduzione del 50% dei diritti camerali e della intervenuta preclusione per tali enti della possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato, nonché la violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, non residuando quindi in capo al giudice ordinario alcun margine di discrezionalità sull'interpretazione delle norme.
7. È seguito il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata rimessa in decisione per il giorno 5/6/2025.
In diritto. –
1.1. Con il primo motivo, parte appellante addebita al tribunale innanzi tutto di non aver svolto alcuna considerazione sulla questione, pur chiaramente prospettata, e relativa alla peculiare condizione delle Camere di commercio, come l'appellante, che hanno dato corso al loro accorpamento.
In effetti va riconosciuto che la motivazione del sentenza del tribunale non prende in esplicita considerazione tale situazione dell'attrice, qui appellante, nondimeno va ricordato che, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, un'eventuale carenza di motivazione della sentenza di primo grado non ha altra conseguenza che la necessità, da parte del giudice d'appello, di provvedere alla sua integrazione (“Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la
-13- rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”: principio costante nella giurisprudenza di legittimità, v. per tutte, Cass.13733/2014 )
In tale chiarita prospettiva si tratta di prendere in disamina la questione sottesa alla doglianza veicolata con il motivo in discorso. Con essa la Camera di Commercio appellante intende sostenere, nella sostanza, che non essendosi la Consulta pronunciata, nella sentenza n. 210/2022, sulla situazione peculiare delle Camere di
Commercio sorte per accorpamento, il Tribunale avrebbe potuto, tramite interpretazione costituzionalmente orientata delle norme nazionali di contenimento della spesa [i) art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012; ii) art. 50, comma 3, del d.l. n.
66/2014; iii) art. 61, commi 1, 2, 5, 17 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; iv) art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; v) art. 1, commi 141 e 142, della L. n. 228/2012], escludere la debenza delle somme da versare allo Stato per le Camere di Commercio sorte all'esito di accorpamento, anche per periodo diverso dal 2017-2019, e dunque per l'anno 2016.
1.2. Tale ricostruzione non coglie nel segno. Per rendersene conto è necessario prendere le mosse dalla disamina della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022, individuando con precisione il perimetro di quanto oggetto di giudicato.
1.3. La Corte Costituzionale era stata adita dal Tribunale di Roma, con ordinanza di del
21/01/2021, in relazione a caso affine a quello di specie, in quanto riguardante una
Camera di commercio (Camera di commercio della Maremma e del Tirreno) originata dall'accorpamento di due distinte Camere di commercio (Camera di commercio di
LI e di TO).
1.4. In tale giudizio, la Camera di Commercio aveva sostenuto che una lettura costituzionalmente orientata delle norme che imponevano di versare a favore del bilancio dello Stato le somme risparmiate a seguito dei tagli alla spesa normativamente imposti,
[ovverosia: i) dell'art. 61, commi 1, 2, 5, 17 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; ii) dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; iii) dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012; iv) dell'art. 50, comma
3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 89/2014], escludesse i suddetti obblighi di versamento nei confronti della , in Controparte_5 quanto sorta per accorpamento. In subordine, aveva chiesto che venisse sollevata questione di costituzionalità.
1.5. Il Tribunale di Roma si era quindi espressamente pronunciato sull'applicabilità delle
-14- citate norme anche nei confronti delle Camere di commercio sorte all'esito di accorpamento, pur non essendo esplicitamente individuate tra i soggetti destinatari, con la seguente motivazione, che in parte si riporta: “
2.3.Tali essendo le norme di riferimento, è chiaro che nessuna di esse faccia specifico riferimento alla Camera di commercio odierna attrice, originata dall'accorpamento delle preesistenti CCIAA di LI e di TO, se non altro perché trattasti di persona giuridica (ente pubblico non territoriale) istituita dopo l'adozione di tali interventi normativi (v. il decreto ministeriale del 6 agosto 2015 […]). Ad ogni modo diversi sono gli argomenti in virtù dei quali non può predicarsi che il nuovo ente, sorto dalla “fusione delle preesistenti Camere di commercio di LI e TO, sia rimasto immune agli obblighi di taglio di spesa e di riversamento sopra indicati. In primo luogo, v'è a dire che le Camere di commercio sono incluse nell'elenco Istat richiamato dalle disposizioni testé riportate, in quanto soddisfano tutti i requisiti previsti, dai Regolamenti Comunitari in materia di classificazione dei centri di costo, per essere annoverate nel settore (economico) della Pubblica Amministrazione (v. il Regolamento n. 2223/96, c.d. SEC. 95, e successivamente il Regolamento n. 549/2013, c.d. SEC 2010). Quindi è indubbio che, tra le altre, le Camere di
Commercio di TO e LI fossero nella platea dei destinatari di tali normative. Ciò posto, e considerato che la neoistituita Camera di commercio della Maremma e del Tirreno subentrava “nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, afferenti alle preesistenti camere di commercio di LI
e TO (così il decreto ministeriale istitutivo, all. 6, cit., art. 3, rubricato “successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali”), è inevitabile che essa abbia assunto gli stessi obblighi già facenti capo alle CCIIAA di cui prendeva il posto. D'altronde, la nuova autonomia funzionale originata dall'accorpamento delle CCIAA di LI
e TO ha assunto le funzioni ed i compiti, di pubblico interesse (v. artt. 1 e 2 legge n. 580/1993), già facenti capo a ciascuna delle Camere accorpate, in relazione ad una circoscrizione territoriale costituente la sommatoria degli ambiti operativi delle autonomie preesistenti;
è divenuta destinataria dei contributi ordinari a carico del bilancio dello Stato già destinati alle preesistenti camere di commercio (sino alla loro abolizione, disposta con
d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219; v. l'art. 18 della legge n. 580/1993, nel testo anteriore alla modifica); ha conservato la stessa autonomia finanziaria delle Camere accorpate. L'odierna attrice rinviene la sua provvista, oltre che nei contributi volontari e nei “proventi derivati dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale”, nei versamenti obbligatori posti a carico degli iscritti (diritti annuali e diritti di segreteria: v. l'art. 18 della legge n. 580/1993); è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
e delle Regioni, per quanto di competenza (art. 4 legge n. 580/1993). Essa è a tutti gli effetti una Camera di commercio non diversa (per struttura giuridica, funzioni, autonomia finanziaria, organi), da quelle oggi descritte e definite dalla l. n. 580/1993, se non per la circoscrizione territoriale cui correlato il suo ambito operativo, costituente la sommatoria degli ambiti operativi delle Camere di LI e TO. […] Ciò posto e considerata la (palese) finalità di tutte le disposizioni sopra riportate, adottate in contesti di crisi economica particolarmente acuta – di ridurre la spesa facente capo al settore della Pubblica Amministrazione – è evidente che anche il soggetto neocostituito sia rimasto tenuto, in quanto tale, agli obblighi già gravanti sulle Camere di commercio in esso confluite, tanto quanto lo erano le medesime, soddisfacendo – sotto il profilo formale e sostanziale – i requisiti previsti dalla legge, per l'applicazione dei tagli di spesa e degli obblighi di riversamento.
2.4. Essendo chiaro ed inequivoco il tenore letterale delle norme sopra riportate, così come la palese ratio (anche dichiarata) di tali interventi normativi, è impossibile, a giudizio del tribunale, percorrere una interpretazione diversa da quella sopra illustrata, e sostenere che la Camera di commercio derivante dall'accorpamento di quelle di
LI e TO, solo perché istituita dopo l'entrata in vigore delle norme in questione, sia rimasta immune agli
-15- obblighi di taglio di spesa facenti capo a tutto il settore pubblico in generale, ed agli obblighi di riversamento gravanti, in particolare, sui soggetti (del settore pubblico) dotati di autonomia finanziaria. […]”.
1.6. Dopo aver affermato l'impossibilità di far derivare dall'interpretazione delle norme l'esistenza di un regime differenziato che escludesse l'obbligo di effettuare i versamenti in capo alle Camere di commercio sorte per accorpamento, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di costituzionalità relativamente alle citate norme, ravvisando una possibile incompatibilità con gli art. 3, 53, 97, 118 Cost., (a) per la dubbia proporzionalità tra i sacrifici imposti alle Camere di commercio – in generale - ed il beneficio conseguito dall'Erario; (b) per l'eccessiva frustrazione delle economie di gestione conseguite dalle
Camere di Commercio;
nonché (c) per l'introduzione di un prelievo continuativo prevalentemente gravante sul patrimonio dei soggetti tenuti ai versamenti obbligatori in favore della Camera di Commercio.
1.7. La Corte Costituzionale ha quindi così delineato il petitum del giudizio: “[…] sebbene inizialmente il giudice a quo si dilunghi nel descrivere la particolare situazione della Camera di commercio della
Maremma e del Tirreno, è chiaro che l'ordinanza censuri le norme che impongono alle sole Camere di commercio
i riversamenti in favore del bilancio dello Stato. Il thema decidendum è quindi così circoscritto: dalla motivazione e dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione, si evince che le questioni sollevate in riferimento ai parametri evocati riguardano le disposizioni censurate limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”.
1.8. Come sostenuto dall'appellante, la Corte Costituzionale non si è esplicitamente pronunciata sulla particolare situazione delle Camere di Commercio sorte per accorpamento, in quanto non posta alla sua attenzione dal giudice remittente, che aveva già escluso una possibile differenziazione tra gli obblighi gravanti sulle Camere di commercio “accorpate” e quelli previsti per la generalità delle Camere di Commercio.
1.9. Tuttavia, essa ha espressamente vagliato la legittimità costituzionale degli obblighi di versamento imposti alle Camere di commercio – in genere – per tutto l'arco temporale dal 2015 al 2019, affermando che la riduzione progressiva dei diritti camerali, per opera del legislatore nazionale, ha determinato a partire dal 2017 una rottura dell'equilibrio tra i sacrifici imposti alle Camere di commercio, non più sostenibili dal punto di vista economico-finanziario, e i benefici conseguiti dall'Erario dai riversamenti, così dichiarando l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme: i) art. 61, commi 1, 2, 5, 17 d.l. n.
112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; ii) art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del d.l.
78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; iii) art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012; iv) art. 50, comma 3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in
-16- legge n. 89/2014 - limitatamente alla loro applicazione alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
La Corte Costituzionale ha motivato nei seguenti testuali temini: “Ciò posto, la normativa censurata, riducendo le risorse disponibili (ormai principalmente garantite da quelle versate dalle imprese) finisce per frustrare le aspettative che le imprese nutrono a seguito del versamento del diritto annuale alle Camere di commercio.
L'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata, peraltro, oggetto di riduzione da parte del legislatore (art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114), nella misura del trentacinque per cento per l'anno 2015, del quaranta per cento per l'anno 2016 e del cinquanta per cento a decorrere dall'anno 2017.
Le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 – anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento –
i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.
Conseguentemente, dall'anno 2017 e fino al 31 dicembre 2019 (dal 1° gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del 2019, la quale all'art. 1, comma 590, prevede che «cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa», sottoposte all'odierno scrutinio di legittimità costituzionale), l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti mina gravemente la sostenibilità della gestione economico- finanziaria e determina un aggravamento dei bilanci di detti enti, le cui entrate risultano, a regime, effettivamente dimezzate.
Seppure l'imposizione di regole di contenimento della spesa può ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi in esame, operati in contesti di grave crisi economica, non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato, vanificando lo sforzo sostenuto dalle
Camere di commercio nel conseguire detti risparmi e lasciando invariato il saldo complessivo della spesa consolidata.
L'equilibrio della finanza pubblica allargata non può essere realizzato attraverso lo “sbilanciamento” dei conti delle
Camere di commercio. È di tutta evidenza, difatti, come realizzare un punto di equilibrio macroeconomico attraverso il correlato squilibrio del sistema camerale costituisca una intrinseca irragionevolezza.”
2. Ciò posto, benché, come detto, la Corte Costituzionale non abbia esaminato la specifica situazione delle camere di commercio sorte per accorpamento, da ciò non ne deriva la possibilità per il giudice ordinario di estendere autonomamente, per via interpretativa, l'arco temporale di disapplicazione delle citate norme, avendo la Consulta espressamente statuito che i profili di incostituzionalità della norma riguardano la sua applicazione per il periodo 2017-2019, considerata la massima riduzione dei diritti camerali (del 50%), tale da rendere i sacrifici imposti alle Camere di Commercio non più sostenibili ed incompatibili con il dettato costituzionale.
Correttamente, riguardando la pronuncia della Consulta tutte le Camere di Commercio
(genus) in cui sono ricomprese anche le Camere di Commercio sorte per accorpamento
-17- (species), il Tribunale in primo grado ha ritenuto preclusa la possibilità di estendere la disapplicazione delle norme già esaminate dalla Corte Costituzionale ad annualità differenti ed ha effettuato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ulteriore disposizione di cui all'art. 1, c. 141 e 142, l. n. 228/2012, non oggetto della richiamata pronuncia, escludendone l'applicazione, ma sempre limitatamente al periodo 2017-
31.12.2019.
3. Non spetta al giudice ordinario, ma alla Corte Costituzionale, in assenza di un regime normativo differenziato per le Camere di commercio sorte all'esito dell'accorpamento, il compito di vagliare la ragionevolezza e la conformità all'art. 3 Cost. del dettato normativo, se adita dal giudice di merito, che ravvisi la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
4. Devono quindi essere esaminate le eccezioni di incostituzionalità delle norme, proposte in via subordinata.
4.1. Ferma la rilevanza delle questioni poste, questo collegio le reputa manifestamente infondate.
Parte appellante sostiene l'illegittimità delle norme, giacché le stesse non considererebbero le economie di scala realizzate attraverso l'accorpamento e finirebbero per penalizzare indebitamente ed irragionevolmente le Camere di commercio, che hanno volontariamente proceduto all'accorpamento con finalità di ridurre le spese. In particolare, lamenta che - pur a fronte di una riduzione o di un azzeramento della spesa attuale - la Camera di commercio accorpata sarebbe in ogni caso tenuta ad effettuare dei versamenti parametrati alla maggiore spesa sostenuta negli anni passati dalle
Camere di commercio preesistenti.
Tale tesi non tiene conto che è comune a tutte le Camere di commercio l'obbligo di effettuare versamenti parametrati alla più elevata spesa sostenuta negli anni passati. Le norme oggetto di disamina hanno infatti inteso introdurre dei tagli alla spesa per le
Camere di commercio, obbligandole al contempo a riversare nei confronti del bilancio statale le somme risparmiate da tale riduzione.
Per l'effetto, in ogni caso, la somma che le Camere di commercio avrebbero dovuto versare, anche se avessero scelto di realizzare una riduzione della spesa con modalità diversa dall'accorpamento, sarebbe stata più elevata dell'obiettivo di spesa da ultimo raggiunto.
Il fatto che la camera di commercio accorpata sia stata particolarmente virtuosa
-18- nell'ottimizzare le economie di gestione, con un taglio percentuale di spesa superiore a quello normativamente imposto, è elemento che può essere valorizzato dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ma che non può comportare davanti al giudice ordinario il riconoscimento di un trattamento che si rivelerebbe arbitrariamente premiale.
In altri termini, ciò che l'appellante lamenta, a ben vedere, non attiene all'esistenza di una discriminazione, ma al mancato riconoscimento di un beneficio che essa ritiene di meritare in ragione della sua politica di accorpamento, profilo che rientra nell'ambito riservato al legislatore che, nell'attuazione degli indirizzi di politica economica, presceglie le categorie e i soggetti ai quali è opportuno riconoscere trattamenti premiali.
4.2. Esistono inoltre diversi indici per ritenere che la Camera di commercio RP sia legittimamente soggetta all'obbligo di versamento, per le somme che sarebbero state dovute dalle Camere di commercio preesistenti.
Anzitutto l'art. 3, del decreto di accorpamento prevede esplicitamente la successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali negli enti. In particolare, questo dispone che:
“La camera di commercio di – Lagunare subentra nella titolarità Pt_1 CP_6 delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di e Rovigo […]” Pt_1
Trattasi di norma, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, di per sé idonea ad includere anche la successione nei rapporti giuridici non aventi origine contrattuale, ma fonte normativa, come nel caso degli obblighi di versamento imposti dalla disciplina nazionale.
È evidente poi, da un'interpretazione sistematica dell'articolo, la volontà di garantire un prosieguo, senza soluzione di continuità, nella gestione economica e nell'attività dell'ente sorto per accorpamento. Nei commi successivi, si prevede, infatti, il trasferimento nei confronti della nuova Camera di commercio dei beni patrimoniali e del personale della camera preesistente.
Pertanto, non risulta illegittima la scelta di mantenere una continuità anche rispetto agli obblighi di versamento da effettuarsi nei confronti del bilancio dello Stato, precisata nella
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 07/12/2016, secondo cui:
“le norme di contenimento della spesa pubblica, continuano a trovare applicazione nei confronti delle camere di commercio che si costituiscono a seguito di accorpamento, considerando, quali parametri di riferimento, l'insieme degli aggregati di spesa di ciascuna delle camere accorpate”.
-19- 5. Parimenti deve rigettarsi il secondo motivo d'appello. Come già affermato supra, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi enunciati dalla Corte
Costituzionale, che ha espressamente preso in esame gli obblighi di versamento normativamente imposti per tutto l'arco temporale dal 2015 al 2019. Parte appellante non può dolersi del fatto che «la lesione di principi costituzionali non [possa] operare solo “a partire” da un certo momento, se il contesto fattuale e normativo è sostanzialmente il medesimo». Ed infatti, sulla compatibilità costituzionale delle norme ha sindacato esclusivo la Corte Costituzionale, che ben può considerare gli effetti prodotti da esse nel corso del tempo, dichiarandone l'illegittimità costituzionale parziale, in ragione di una sua valutazione delle circostanze che conducono a una declaratoria di incostituzionalità circoscritta in un determinato ambito temporale.
Va pure sottolineato che, anche a dare seguito al ragionamento di parte appellante, le perdite subite nel 2017 risultano in ogni caso maggiori (di oltre 1.300.000,00 euro) rispetto a quelle subite nel 2016.
6.
Considerato che
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 212/2022, si è espressa esplicitamente sulla questione, non sussistono i presupposti per reiterare la questione di costituzionalità.
7. In definitiva, l'appello è privo di fondamento e va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
8. La assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità, in uno con la novità della questione, giustificano la dichiarazione di compensazione delle spese processuali anche del presente grado.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da Parte_2 di Venezia-Rovigo contro la sentenza n. 1563/2023 del tribunale di Venezia, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-20-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 30 gennaio 2024 e promossa con atto di citazione notificato da
(C.F. / P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in , RO , in persona del suo legale rappresentante Pt_1 P.IVA_2
p.t., il Presidente Massimo Zanon (C.F. ), nato a [...] C.F._1
(VE) il 07/06/1959, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Alfonso Celotto (C.F.
; pec: , del Foro di Roma, e dagli Avv.ti C.F._2 Email_1
Mario Feltrin (C.F. ) e Barbara Zennari (C.F. C.F._3
), entrambi del Foro di , pec: con C.F._4 Pt_1 Email_2 domicilio fisico eletto presso lo studio del Prof. Avv. Alfonso Celotto, sito in Roma (RM)
Via Michele Mercati n. 39 e domicilio digitale presso la pec dei nominati difensori:
e Email_1 Email_3
Appellante/attore in primo grado
contro
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_3
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede legale in Roma, Palazzo
Chigi, Piazza Colonna, n. 370;
e
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_4
Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Venti Settembre, n. 97;
-1- e
, (C.F. in persona Controparte_3 P.IVA_5 del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Molise, n. 2, Codi tutti e tre rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (
, legale domiciliataria in , Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65 P.IVA_6 Pt_1
(fax, 0415224105, indirizzo mail: Email_4
parti appellate/convenute in primo grado
*
Oggetto: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 1563/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, depositata il 15/09/2023, non notificata, resa a definizione della causa civile RG 4153/2017.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, ed in parziale riforma della sentenza n. 1563/2023 del 15/09/2023 del Tribunale di Venezia: nel merito:
1) accertare e dichiarare che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti di fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 210/2022) e che la Camera di Commercio di , per le Parte_1 predette ragioni, non è pertanto tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 430.928,98 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
2) accertare e dichiarare che l'art. 50, comma 3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla l. n. 89/2014, laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti di fatto e di diritto, con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 210/2022) e che la Camera di Commercio di , per le Parte_1 predette ragioni, in relazione alla sopra citata annualità, non è pertanto tenuta a versare
-2- all'entrata del bilancio dello Stato la somma di €215.464,41 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
3) accertare e dichiarare che l'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008 laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti in fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 210/2022) e che la Camera di Commercio di , per le Parte_1 predette ragioni, in relazione alla sopra citata annualità, non è pertanto tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 99.240,08 per l'esercizio 2016 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
4) accertare e dichiarare che l'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla [l. n. 122/2010], laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato, non si applica alla parte attrice per i motivi tutti in fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022) e che la di Commercio di Pt_1
, per le predette ragioni in relazione alla sopra citata annualità, non è Parte_1 pertanto tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 255.290,30
e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
5) accertare e dichiarare che l'art. 1, commi 141 e 142, della l. n. 228 del 2012, laddove prevede l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non si applica alla parte attrice per i motivi tutti di fatto e di diritto con riferimento all'annualità 2016 (anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022) e che, pertanto, la Camera di Commercio di , per le predette ragioni, in relazione alla Pt_1 Pt_1 sopra citata annualità, non è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di € 8.840,65 e/o alcuna altra somma, anche con riferimento a somme rispetto alle quali i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato non siano ancora scaduti;
In via subordinata:
6) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 1), ove la Corte di
Appello adita ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al
-3- bilancio dello Stato di cui all'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante
e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
7) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 2), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 50, comma 3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89/2014, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
8) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 3), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale delle predette norme, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
9) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 4), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 21 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla [l. n. 122/2010], con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale delle predette norme, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 118, u. co., della
Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità
-4- costituzionale delle norme citate;
10) in via subordinata e gradata rispetto alla precedente domanda n. 5), ove [la Corte di
Appello adita] ritenga che l'odierna attrice sia soggetta all'obbligo di versamento al bilancio dello Stato di cui all'art. 1, commi 141 e 142, della l. n. 228/2012, con riferimento all'annualità 2016, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale delle predette norme, per contrasto con gli articoli
3, 97 e 118, u. co., della Costituzione per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle norme citate;
In ogni caso
- per effetto di ciascuno degli accertamenti e delle declaratorie riassunti ai capi che precedono, condannarsi le convenute Amministrazioni in solido tra loro, o quella di loro a ciò tenuta, a restituire a parte attrice tutte le somme non dovute che questa si trovasse a pagare o a vedersi trattenere o compensare con altre poste di credito, con i relativi interessi e accessori di legge a decorrere dall'indebito pagamento o ritenzione/compensazione e fino all'effettivo soddisfo;
- spese e competenze professionali, anche del giudizio di primo grado, interamente rifuse.”
Per parti appellate:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza:
- respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere la q.l.c. sollevata in via incidentale in quanto inammissibile ed infondata;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 13.04.2017, la Parte_2
di ha adito il Tribunale di
[...] Parte_3
Venezia, esponendo di essere stata costituita, dando seguito a quanto indicato dal con circolare 26 giugno 2014, mediante Controparte_4
-5- accorpamento delle di e di , con procedimento Parte_1 Pt_1 Pt_1 disciplinato dall'art. 1, c. 5, L. 580/1993.
L'accorpamento, perfezionatosi con decreto del del Controparte_4
23/10/2014, era diretto ad abbattere le spese di funzionamento degli organi istituzionali, mediante razionalizzazione delle attività e realizzazione di economie di gestione, mantenendo la capacità di intervento a sostegno dei sistemi economici, pur a fronte della progressiva riduzione dei proventi derivanti dal diritto annuale prevista dal d.l. n.
90/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014.
1.1. Inoltre, l'attrice ha dedotto che, con atto n. 55 del 21 marzo 2016, la propria Giunta aveva denunciato gravi problematiche inerenti alla sostenibilità finanziaria dell'ente, rilevando come le molteplici disposizioni normative (“norme sulla spending review”) che fissavano obblighi di versamento, a favore del bilancio dello Stato, degli importi relativi al contenimento della spesa potessero trovare applicazione soltanto nei confronti delle singole Camere di Commercio di e di – con riferimento al periodo in cui Pt_1 Pt_1 esse non avevano posto in essere il menzionato procedimento di accorpamento – e non anche nei confronti del nuovo soggetto nato a [...] virtuoso procedimento di
“autoriforma”.
1.2. Per tale motivo, la Giunta aveva deliberato di sospendere il versamento al bilancio dello Stato della somma di € 99.240,08, relativa all'art. 61, c. 1, 2, 3, 5, e 17 del d.l. n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, prevedendo altresì
l'accantonamento della predetta somma, ed inviando comunicazione di tali intendimenti all'allora , al , Controparte_4 Controparte_2 alla Regione Veneto e all'Unioncamere Nazionale, manifestando l'intenzione di intraprendere le azioni necessarie per associarsi al quesito formulato dalle altre CCIAA.
Non avendo ricevuto indicazioni dagli enti interessati, la Camera di Commercio accorpata, con deliberazione n. 132 del 22/06/2016, aveva disposto la sospensione del versamento a favore dello Stato, il cui termine di pagamento sarebbe scaduto il successivo 30/06/2016, dell'importo di € 655.234,04 (di cui € 430.928,98 ai sensi dell'art. 8, c. 3, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 - somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi;
€ 215.464,41 ai sensi dell'art. 50, c. 3, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 – somme derivanti dalla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi ed € 8.840,65 ex art. 1 commi 141 e 142, della L. n. 228/2012 -somme derivanti dal risparmio di spesa
-6- per l'acquisto di mobili e arredi), per la parte di competenza della nuova Camera di commercio RP (e relativamente al periodo successivo all'accorpamento), prevedendo altresì l'accantonamento della predetta somma.
Successivamente, con deliberazione di Giunta n. 224 del 28/10/2016, aveva sospeso il versamento a favore del bilancio dello Stato, il cui termine di pagamento scadeva il
31/10/2016, dell'importo di € 255.290,30 relativo al contenimento della spesa (ai sensi dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 – somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi), provvedendo altresì all'accantonamento della predetta somma.
1.3. Con circolare interpretativa n. 26 del 07/12/2016 il Controparte_2
aveva fornito un'interpretazione che imponeva alla CCIAA l'obbligo di versare a
[...] favore del bilancio dello Stato le suddette somme, pari a complessivi € 1.009.764,42, precisando che, stante l'assunzione della titolarità nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti camerali preesistenti da parte delle neocostituite CCIIAA, nei confronti di queste avrebbero dovuto continuare a trovare applicazione i vincoli di riduzione e gli obblighi di versamento imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, considerando - quali parametri di riferimento - l'insieme degli aggregati di spesa di ciascuna delle camere accorpate.
1.4. Con delibera di Giunta del 3 aprile 2017 la CCIAA disponeva la sospensione del versamento anche delle somme relative all'esercizio 2017, in base alla già indicata normativa.
1.5. Tutto ciò esposto, la predetta Camera di Commercio, adito il Tribunale di Venezia, ha chiesto l'accertamento dell'inapplicabilità, nei propri confronti, con conseguente non debenza dei rispettivi obblighi di versamento: i) dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla l. n. 135/2012; ii) dell'art. 50, comma 3, del d.l. n.
66/2014, convertito, con modificazioni dalla l. n. 89/2014; iii) dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e
17 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008; iv) dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l.
n. 122/2010; v) dell'art. 1, commi 141 e 142, della l. n. 228/2012.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, al fine di ottenere la pronuncia di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 97 e 118, ultimo comma, della
Costituzione. Per l'effetto dei predetti accertamenti e declaratorie di incostituzionalità, ha
-7- formulato domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione delle somme non dovute che fossero state pagate, trattenute o compensate con altre poste di credito, oltre ad interessi e accessori di legge.
2. Si costituivano in giudizio la il Controparte_1 [...]
e il eccependo, in via Controparte_2 Controparte_4 pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, previa dichiarazione di inammissibilità e infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, il rigetto delle domande in fatto e in diritto, stante il subentro delle Camere di Commercio accorpate agli enti preesistenti.
3. Nelle more del giudizio, veniva sollevata dal Tribunale di Roma questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53, 97 e 118 Cost.: 1) dell'art. 61, commi 1, 2, 5, e 17, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto
2008, n. 133; 2) dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; 3) dell'art. 8, comma 3, d.l. 6 luglio 2012, n.
95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 4) dell'art. 50, comma 3, d.l. 24 aprile
2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89.
Con l'ordinanza di rimessione la Corte Costituzionale veniva investita della questione sulla base della ritenuta violazione del principio di proporzionalità tra i sacrifici imposti alle autonomie funzionali e il beneficio correlativamente conseguito dall'Erario.
4. Con pronuncia n. 210/2022, pubblicata in data 14.10.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle ridette norme “nella parte in cui [prevedono], limitatamente alla [loro] applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”.
5. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1563/2023, ha accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando non dovute le somme oggetto degli obblighi di cui all'art. 61, commi 1, 2, 5, e 17, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto
2008, n. 133, all'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 8, c. 3, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 50, comma 3, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e all'art. 1, commi 141 e 142, l. n. 228/2012, limitatamente al periodo 2017-31.12.2019, e compensando le spese di lite.
-8- 5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la I. A. A. di Parte_1
, chiedendone riforma parziale ed insistendo per l'accertamento che nulla Parte_1 era dovuto anche con riferimento alle somme versate per l'annualità 2016, giusta interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di spesa, o sollevamento della questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale.
5.1. Con il primo motivo d'appello si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul tema dell'accorpamento.
5.1.1. Nella specie, si sostiene che il Tribunale di Venezia avrebbe errato nel ritenere preclusa la possibilità di disapplicare le disposizioni nazionali sul contenimento della spesa, anche in relazione agli obblighi di versamento relativi alle annualità del 2015 e
2016, sulla base del rilievo che tale doglianza sarebbe stata già esaminata dalla Corte
Costituzionale, che avrebbe limitato con sentenza 210/2022 gli effetti dell'incostituzionalità della norma al periodo 2017-2019. Secondo la Camera di
Commercio di Venezia-Rovigo, al contrario, la pronuncia della Consulta avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nei confronti della totalità indistinta delle Camere di Commercio, senza considerare la peculiare natura di quelle che, come l'appellante, erano sorte per accorpamento volontario, al fine di conseguire cospicui risparmi di spesa.
5.1.2. Si lamenta che il Tribunale abbia omesso qualsiasi considerazione sul punto, sostenendo che, ancorché solo formalmente la Camera di Commercio RP possa ritenersi ricompresa nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, elaborato dall'ISTAT ai fini di contabilità nazionale, apparirebbe del tutto infondata l'interpretazione delle suddette norme proposta con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del
07/12/2016, volta ad applicare le norme sulla “spending review” nei confronti di un ente dotato di nuova soggettività giuridica, assumendo come parametro di riferimento i valori di spesa delle singole Camere prima dell'accorpamento. Tale orientamento non considererebbe le economie di scala realizzate attraverso l'accorpamento e finirebbe per penalizzare indebitamente e irragionevolmente le Camere di Commercio che volontariamente hanno proceduto ad accorpamento con finalità di contegno della spesa.
Ritiene inconferente il richiamo all'art. 3 del decreto di accorpamento, che determinerebbe il subentro della Camera RP “nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali”, sostenendo che tale previsione
-9- disciplinerebbe unicamente la successione tra le Camere ed i soggetti che con esse intrattenevano rapporti giuridici sostanziali e processuali. L'obbligo di versamento allo
Stato delle somme di spesa risparmiate, invece, non troverebbe fondamento in un rapporto giuridico, ma in un obbligo di legge.
L'appellante richiama la pronuncia della Corte Costituzionale 210/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, in quanto lesive dei principi di autarchia funzionale, di ragionevolezza e di equilibrio di bilancio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
5.1.3. L'appellante argomenta, quindi, l'esistenza di un effetto distorsivo derivante dall'applicazione delle norme di “spending review”, per effetto delle quali la Camera di
Commercio si troverebbe a dover riversare annualmente al bilancio statale una somma parametrata alla spesa sostenuta dalle preesistenti Camere nel 2010, nonostante questa fosse di molto maggiore rispetto a quella effettivamente sostenuta dalla Camera di
Commercio sorta all'esito dell'accorpamento. In particolare, rispetto al combinato disposto degli artt. 8, c. 3 del D. L. n. 95/2012 e 50, c. 3, del D. L. 66/2014, che impone a partire dal 2015 una riduzione del 15% della spesa per i consumi intermedi, rispetto a quella sostenuta nel 2010, il risparmio effettivo realizzato dalla Camera di Commercio
RP, per effetto delle economie di scala realizzate, sarebbe del 19,7%. Pertanto, la proporzione della somma che la Camera di Commercio RP verrebbe obbligata a versare annualmente (€ 646.393,39) sarebbe maggiore del 15%, come stabilito dalla norma, con violazione del principio di uguaglianza, sussidiarietà, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, che afferma il carattere necessariamente transitorio delle norme che impongono obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.
5.1.4. In definitiva, sostiene che una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 8, c. 3 del D. L. n. 95/2012 e 50, c. 3, del D. L. 66/2014, conduca ad escludere che le citate disposizioni possano trovare applicazione nei confronti dell'attrice, non essendo tenuta a corrispondere al bilancio dello Stato la somma di € 646.393,98.
Nell'ipotesi, in cui, si ritenesse che le norme debbano essere applicate alla Camera di commercio RP (in particolare con riferimento al 2016), eccepisce,
l'incostituzionalità delle stesse per violazione degli artt. 3, 97, 118 Cost, in quanto dette norme introdurrebbero: i) una misura di disfavore e discriminatoria a danno delle
-10- autonomie funzionali e segnatamente della CC RP, ii) con obbligo a riversare la corrispondente quota del diritto annuale assiso sulle imprese al bilancio dello Stato.
5.1.5. Con analogo ragionamento, evidenzia che l'art. 61, c. 1, 2, 5, 17 del D.L. 112/2009 determinerebbe, in capo alla Camera di Commercio RP, un obbligo di riversamento al bilancio dello Stato di somme parametrate alla riduzione della spesa complessiva per gli organi collegiali, per le attività di consulenza, per i convegni e relazioni pubbliche, utilizzando quali parametri di riferimento la spesa sostenuta nel 2007
(per gli organi collegiali), nel 2004 (per le consulenze) e nel 2007 (per le relazioni pubbliche), per complessivi € 99.240,08 per l'esercizio 2016 e € 99.240,08 per l'esercizio
2017. Anche in questo caso, evidenzia che i versamenti da effettuarsi sarebbero di molto superiori rispetto agli sforzi derivanti dalla riduzione del numero dei consiglieri della
Camera RP e dall'azzeramento della spesa per le relazioni pubbliche.
Sostiene, quindi, che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme ne escluda l'applicazione nei confronti dell'appellante, non essendo tenuta a versare allo
Stato le somme di € 99.240,08 per l'esercizio 2016 e € 99.240,08 per l'esercizio 2017. In subordine, solleva la questione di costituzionalità delle norme.
5.1.6. Per analoghi motivi, sostiene la non debenza della somma complessiva di €
255.290,30, giusta disapplicazione dell'art. 6, c. 1, 3, 7, 8 12, 13, 14, 21 del D.L. n.
78/2010, per effetto di interpretazione costituzionalmente orientata o di dichiarazione di incostituzionalità delle norme, in quanto penalizzante per la Camera di commercio
RP.
5.1.7. Inoltre, evidenzia che, seppure non sia stata sollevata questione di costituzionalità in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 141, e 142, della L. n. 228/2012, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse dovrebbe portare ad escluderne l'applicazione nei confronti della Camera di commercio RP, con assenza di obbligo di riversamento al bilancio dello Stato di complessivi € 8.840,65. In subordine, eccepisce questione di costituzionalità delle stesse.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per parziale insufficienza, illogicità, contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione.
In particolare, sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel delimitare temporalmente l'inapplicabilità degli obblighi di riversamento al bilancio dello Stato al solo periodo 2017-31 gennaio 2019, con esclusione dell'annualità 2016, ritenendo che
-11- l'espressa limitazione temporale operata dalla Corte Costituzionale avrebbe precluso qualsivoglia interpretazione estensiva della citata pronuncia. Al riguardo, argomenta che la Corte Costituzionale ha reputato lesi i principi di autarchia funzionale, ragionevolezza e il principio di equilibrio di bilancio e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione, in considerazione del fatto che, oltre agli obblighi di versamento nei confronti dello Stato, le Camere di Commercio hanno subito una progressiva riduzione dell'ammontare del diritto camerale annuale, fonte primaria di loro finanziamento. In particolare, nel 2015 l'entità del diritto camerale era stata ridotta del 35%, nel 2016 del
40% e nel 2017 del 50%. Sostiene che, seppure si possa dire che dal 2017 al
31/12/2019 la lesione dei principi costituzionali sia stata “massima” (essendo stato ridotto del 50% l'ammontare del diritto annuale), non si potrebbe parimenti dire che per l'annualità precedente detta riduzione non abbia avuto alcun effetto “costituzionalmente rilevante”, considerando che le perdite conseguenti alle minori entrate realizzate nel
2016 (€6.114.904,75) sarebbero numericamente paragonabili alle perdite subite nel
2017 (€ 7.492.931,84).
6. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti la Controparte_1
il e il
[...] Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo il rigetto dell'appello avversario.
[...]
Nella specie, le appellate richiamano le argomentazioni spese dal Tribunale di Roma nell'Ordinanza di sospensione del 21/01/2021 RG n. 50007/2017, con la quale ha rimesso la questione di costituzionalità alla Consulta, sostenendo l'applicabilità nei confronti delle Camere di Commercio sorte per accorpamento degli stessi obblighi di versamento previsti per la generalità delle Camere di Commercio.
Contestano la fondatezza della deduzione di controparte, secondo cui la Consulta non avrebbe preso in considerazione la peculiare situazione delle Camere di Commercio
“accorpate”, ai fini della limitazione degli effetti dell'incostituzionalità delle norme al periodo 2017-2019, riguardando il caso del giudizio a quo delle Camere di Commercio sorte per accorpamento.
Per conseguenza, sostengono l'impossibilità di riforma della sentenza di primo grado, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, che postulerebbe un'estensione del giudicato dalla sentenza 210/2022 della Corte Costituzionale, anche all'annualità 2016 per le camere “accorpate”. Inoltre, ritengono inammissibile una nuova rimessione della questione alla Corte Costituzionale, essendosi già pronunciata
-12- sull'applicazione delle norme al “genus” delle Camere di Commercio, cui apparterebbe anche la “species” delle Camere di Commercio originate da accorpamento.
6.1. Sul primo motivo d'appello, premessa l'impossibilità per il giudice di estendere la disapplicazione della norma anche al 2016, essendo questione già esaminata dalla
Consulta per l'intero arco temporale 2016-2019, le appellate ritengono dirimente, al fine di assimilare lo status dell'appellante alle altre Camere di Commercio, la Circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 07/12/2016, in cui si è affermato che
“le camere di commercio, istituite mediante accorpamento, assumono la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti camerali preesistenti ivi compresi gli obblighi di versamento al bilancio dello Stato”.
6.2. Sul secondo motivo d'appello, le pp.aa. deducono che la Consulta abbia tenuto in debita considerazione l'arco temporale 2016-2019, affermando, conseguentemente,
l'irragionevolezza dell'applicazione alle Camere di Commercio delle norme impugnate solamente per gli anni dal 2017 al 2019, a fronte della riduzione del 50% dei diritti camerali e della intervenuta preclusione per tali enti della possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato, nonché la violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, non residuando quindi in capo al giudice ordinario alcun margine di discrezionalità sull'interpretazione delle norme.
7. È seguito il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata rimessa in decisione per il giorno 5/6/2025.
In diritto. –
1.1. Con il primo motivo, parte appellante addebita al tribunale innanzi tutto di non aver svolto alcuna considerazione sulla questione, pur chiaramente prospettata, e relativa alla peculiare condizione delle Camere di commercio, come l'appellante, che hanno dato corso al loro accorpamento.
In effetti va riconosciuto che la motivazione del sentenza del tribunale non prende in esplicita considerazione tale situazione dell'attrice, qui appellante, nondimeno va ricordato che, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza di appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, un'eventuale carenza di motivazione della sentenza di primo grado non ha altra conseguenza che la necessità, da parte del giudice d'appello, di provvedere alla sua integrazione (“Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la
-13- rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”: principio costante nella giurisprudenza di legittimità, v. per tutte, Cass.13733/2014 )
In tale chiarita prospettiva si tratta di prendere in disamina la questione sottesa alla doglianza veicolata con il motivo in discorso. Con essa la Camera di Commercio appellante intende sostenere, nella sostanza, che non essendosi la Consulta pronunciata, nella sentenza n. 210/2022, sulla situazione peculiare delle Camere di
Commercio sorte per accorpamento, il Tribunale avrebbe potuto, tramite interpretazione costituzionalmente orientata delle norme nazionali di contenimento della spesa [i) art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012; ii) art. 50, comma 3, del d.l. n.
66/2014; iii) art. 61, commi 1, 2, 5, 17 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; iv) art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; v) art. 1, commi 141 e 142, della L. n. 228/2012], escludere la debenza delle somme da versare allo Stato per le Camere di Commercio sorte all'esito di accorpamento, anche per periodo diverso dal 2017-2019, e dunque per l'anno 2016.
1.2. Tale ricostruzione non coglie nel segno. Per rendersene conto è necessario prendere le mosse dalla disamina della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022, individuando con precisione il perimetro di quanto oggetto di giudicato.
1.3. La Corte Costituzionale era stata adita dal Tribunale di Roma, con ordinanza di del
21/01/2021, in relazione a caso affine a quello di specie, in quanto riguardante una
Camera di commercio (Camera di commercio della Maremma e del Tirreno) originata dall'accorpamento di due distinte Camere di commercio (Camera di commercio di
LI e di TO).
1.4. In tale giudizio, la Camera di Commercio aveva sostenuto che una lettura costituzionalmente orientata delle norme che imponevano di versare a favore del bilancio dello Stato le somme risparmiate a seguito dei tagli alla spesa normativamente imposti,
[ovverosia: i) dell'art. 61, commi 1, 2, 5, 17 d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; ii) dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; iii) dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012; iv) dell'art. 50, comma
3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 89/2014], escludesse i suddetti obblighi di versamento nei confronti della , in Controparte_5 quanto sorta per accorpamento. In subordine, aveva chiesto che venisse sollevata questione di costituzionalità.
1.5. Il Tribunale di Roma si era quindi espressamente pronunciato sull'applicabilità delle
-14- citate norme anche nei confronti delle Camere di commercio sorte all'esito di accorpamento, pur non essendo esplicitamente individuate tra i soggetti destinatari, con la seguente motivazione, che in parte si riporta: “
2.3.Tali essendo le norme di riferimento, è chiaro che nessuna di esse faccia specifico riferimento alla Camera di commercio odierna attrice, originata dall'accorpamento delle preesistenti CCIAA di LI e di TO, se non altro perché trattasti di persona giuridica (ente pubblico non territoriale) istituita dopo l'adozione di tali interventi normativi (v. il decreto ministeriale del 6 agosto 2015 […]). Ad ogni modo diversi sono gli argomenti in virtù dei quali non può predicarsi che il nuovo ente, sorto dalla “fusione delle preesistenti Camere di commercio di LI e TO, sia rimasto immune agli obblighi di taglio di spesa e di riversamento sopra indicati. In primo luogo, v'è a dire che le Camere di commercio sono incluse nell'elenco Istat richiamato dalle disposizioni testé riportate, in quanto soddisfano tutti i requisiti previsti, dai Regolamenti Comunitari in materia di classificazione dei centri di costo, per essere annoverate nel settore (economico) della Pubblica Amministrazione (v. il Regolamento n. 2223/96, c.d. SEC. 95, e successivamente il Regolamento n. 549/2013, c.d. SEC 2010). Quindi è indubbio che, tra le altre, le Camere di
Commercio di TO e LI fossero nella platea dei destinatari di tali normative. Ciò posto, e considerato che la neoistituita Camera di commercio della Maremma e del Tirreno subentrava “nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, afferenti alle preesistenti camere di commercio di LI
e TO (così il decreto ministeriale istitutivo, all. 6, cit., art. 3, rubricato “successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali”), è inevitabile che essa abbia assunto gli stessi obblighi già facenti capo alle CCIIAA di cui prendeva il posto. D'altronde, la nuova autonomia funzionale originata dall'accorpamento delle CCIAA di LI
e TO ha assunto le funzioni ed i compiti, di pubblico interesse (v. artt. 1 e 2 legge n. 580/1993), già facenti capo a ciascuna delle Camere accorpate, in relazione ad una circoscrizione territoriale costituente la sommatoria degli ambiti operativi delle autonomie preesistenti;
è divenuta destinataria dei contributi ordinari a carico del bilancio dello Stato già destinati alle preesistenti camere di commercio (sino alla loro abolizione, disposta con
d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219; v. l'art. 18 della legge n. 580/1993, nel testo anteriore alla modifica); ha conservato la stessa autonomia finanziaria delle Camere accorpate. L'odierna attrice rinviene la sua provvista, oltre che nei contributi volontari e nei “proventi derivati dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale”, nei versamenti obbligatori posti a carico degli iscritti (diritti annuali e diritti di segreteria: v. l'art. 18 della legge n. 580/1993); è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
e delle Regioni, per quanto di competenza (art. 4 legge n. 580/1993). Essa è a tutti gli effetti una Camera di commercio non diversa (per struttura giuridica, funzioni, autonomia finanziaria, organi), da quelle oggi descritte e definite dalla l. n. 580/1993, se non per la circoscrizione territoriale cui correlato il suo ambito operativo, costituente la sommatoria degli ambiti operativi delle Camere di LI e TO. […] Ciò posto e considerata la (palese) finalità di tutte le disposizioni sopra riportate, adottate in contesti di crisi economica particolarmente acuta – di ridurre la spesa facente capo al settore della Pubblica Amministrazione – è evidente che anche il soggetto neocostituito sia rimasto tenuto, in quanto tale, agli obblighi già gravanti sulle Camere di commercio in esso confluite, tanto quanto lo erano le medesime, soddisfacendo – sotto il profilo formale e sostanziale – i requisiti previsti dalla legge, per l'applicazione dei tagli di spesa e degli obblighi di riversamento.
2.4. Essendo chiaro ed inequivoco il tenore letterale delle norme sopra riportate, così come la palese ratio (anche dichiarata) di tali interventi normativi, è impossibile, a giudizio del tribunale, percorrere una interpretazione diversa da quella sopra illustrata, e sostenere che la Camera di commercio derivante dall'accorpamento di quelle di
LI e TO, solo perché istituita dopo l'entrata in vigore delle norme in questione, sia rimasta immune agli
-15- obblighi di taglio di spesa facenti capo a tutto il settore pubblico in generale, ed agli obblighi di riversamento gravanti, in particolare, sui soggetti (del settore pubblico) dotati di autonomia finanziaria. […]”.
1.6. Dopo aver affermato l'impossibilità di far derivare dall'interpretazione delle norme l'esistenza di un regime differenziato che escludesse l'obbligo di effettuare i versamenti in capo alle Camere di commercio sorte per accorpamento, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di costituzionalità relativamente alle citate norme, ravvisando una possibile incompatibilità con gli art. 3, 53, 97, 118 Cost., (a) per la dubbia proporzionalità tra i sacrifici imposti alle Camere di commercio – in generale - ed il beneficio conseguito dall'Erario; (b) per l'eccessiva frustrazione delle economie di gestione conseguite dalle
Camere di Commercio;
nonché (c) per l'introduzione di un prelievo continuativo prevalentemente gravante sul patrimonio dei soggetti tenuti ai versamenti obbligatori in favore della Camera di Commercio.
1.7. La Corte Costituzionale ha quindi così delineato il petitum del giudizio: “[…] sebbene inizialmente il giudice a quo si dilunghi nel descrivere la particolare situazione della Camera di commercio della
Maremma e del Tirreno, è chiaro che l'ordinanza censuri le norme che impongono alle sole Camere di commercio
i riversamenti in favore del bilancio dello Stato. Il thema decidendum è quindi così circoscritto: dalla motivazione e dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione, si evince che le questioni sollevate in riferimento ai parametri evocati riguardano le disposizioni censurate limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”.
1.8. Come sostenuto dall'appellante, la Corte Costituzionale non si è esplicitamente pronunciata sulla particolare situazione delle Camere di Commercio sorte per accorpamento, in quanto non posta alla sua attenzione dal giudice remittente, che aveva già escluso una possibile differenziazione tra gli obblighi gravanti sulle Camere di commercio “accorpate” e quelli previsti per la generalità delle Camere di Commercio.
1.9. Tuttavia, essa ha espressamente vagliato la legittimità costituzionale degli obblighi di versamento imposti alle Camere di commercio – in genere – per tutto l'arco temporale dal 2015 al 2019, affermando che la riduzione progressiva dei diritti camerali, per opera del legislatore nazionale, ha determinato a partire dal 2017 una rottura dell'equilibrio tra i sacrifici imposti alle Camere di commercio, non più sostenibili dal punto di vista economico-finanziario, e i benefici conseguiti dall'Erario dai riversamenti, così dichiarando l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme: i) art. 61, commi 1, 2, 5, 17 d.l. n.
112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008; ii) art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del d.l.
78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; iii) art. 8, comma 3, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012; iv) art. 50, comma 3, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in
-16- legge n. 89/2014 - limitatamente alla loro applicazione alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
La Corte Costituzionale ha motivato nei seguenti testuali temini: “Ciò posto, la normativa censurata, riducendo le risorse disponibili (ormai principalmente garantite da quelle versate dalle imprese) finisce per frustrare le aspettative che le imprese nutrono a seguito del versamento del diritto annuale alle Camere di commercio.
L'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata, peraltro, oggetto di riduzione da parte del legislatore (art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114), nella misura del trentacinque per cento per l'anno 2015, del quaranta per cento per l'anno 2016 e del cinquanta per cento a decorrere dall'anno 2017.
Le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 – anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento –
i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.
Conseguentemente, dall'anno 2017 e fino al 31 dicembre 2019 (dal 1° gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del 2019, la quale all'art. 1, comma 590, prevede che «cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa», sottoposte all'odierno scrutinio di legittimità costituzionale), l'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti mina gravemente la sostenibilità della gestione economico- finanziaria e determina un aggravamento dei bilanci di detti enti, le cui entrate risultano, a regime, effettivamente dimezzate.
Seppure l'imposizione di regole di contenimento della spesa può ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi in esame, operati in contesti di grave crisi economica, non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato, vanificando lo sforzo sostenuto dalle
Camere di commercio nel conseguire detti risparmi e lasciando invariato il saldo complessivo della spesa consolidata.
L'equilibrio della finanza pubblica allargata non può essere realizzato attraverso lo “sbilanciamento” dei conti delle
Camere di commercio. È di tutta evidenza, difatti, come realizzare un punto di equilibrio macroeconomico attraverso il correlato squilibrio del sistema camerale costituisca una intrinseca irragionevolezza.”
2. Ciò posto, benché, come detto, la Corte Costituzionale non abbia esaminato la specifica situazione delle camere di commercio sorte per accorpamento, da ciò non ne deriva la possibilità per il giudice ordinario di estendere autonomamente, per via interpretativa, l'arco temporale di disapplicazione delle citate norme, avendo la Consulta espressamente statuito che i profili di incostituzionalità della norma riguardano la sua applicazione per il periodo 2017-2019, considerata la massima riduzione dei diritti camerali (del 50%), tale da rendere i sacrifici imposti alle Camere di Commercio non più sostenibili ed incompatibili con il dettato costituzionale.
Correttamente, riguardando la pronuncia della Consulta tutte le Camere di Commercio
(genus) in cui sono ricomprese anche le Camere di Commercio sorte per accorpamento
-17- (species), il Tribunale in primo grado ha ritenuto preclusa la possibilità di estendere la disapplicazione delle norme già esaminate dalla Corte Costituzionale ad annualità differenti ed ha effettuato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ulteriore disposizione di cui all'art. 1, c. 141 e 142, l. n. 228/2012, non oggetto della richiamata pronuncia, escludendone l'applicazione, ma sempre limitatamente al periodo 2017-
31.12.2019.
3. Non spetta al giudice ordinario, ma alla Corte Costituzionale, in assenza di un regime normativo differenziato per le Camere di commercio sorte all'esito dell'accorpamento, il compito di vagliare la ragionevolezza e la conformità all'art. 3 Cost. del dettato normativo, se adita dal giudice di merito, che ravvisi la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
4. Devono quindi essere esaminate le eccezioni di incostituzionalità delle norme, proposte in via subordinata.
4.1. Ferma la rilevanza delle questioni poste, questo collegio le reputa manifestamente infondate.
Parte appellante sostiene l'illegittimità delle norme, giacché le stesse non considererebbero le economie di scala realizzate attraverso l'accorpamento e finirebbero per penalizzare indebitamente ed irragionevolmente le Camere di commercio, che hanno volontariamente proceduto all'accorpamento con finalità di ridurre le spese. In particolare, lamenta che - pur a fronte di una riduzione o di un azzeramento della spesa attuale - la Camera di commercio accorpata sarebbe in ogni caso tenuta ad effettuare dei versamenti parametrati alla maggiore spesa sostenuta negli anni passati dalle
Camere di commercio preesistenti.
Tale tesi non tiene conto che è comune a tutte le Camere di commercio l'obbligo di effettuare versamenti parametrati alla più elevata spesa sostenuta negli anni passati. Le norme oggetto di disamina hanno infatti inteso introdurre dei tagli alla spesa per le
Camere di commercio, obbligandole al contempo a riversare nei confronti del bilancio statale le somme risparmiate da tale riduzione.
Per l'effetto, in ogni caso, la somma che le Camere di commercio avrebbero dovuto versare, anche se avessero scelto di realizzare una riduzione della spesa con modalità diversa dall'accorpamento, sarebbe stata più elevata dell'obiettivo di spesa da ultimo raggiunto.
Il fatto che la camera di commercio accorpata sia stata particolarmente virtuosa
-18- nell'ottimizzare le economie di gestione, con un taglio percentuale di spesa superiore a quello normativamente imposto, è elemento che può essere valorizzato dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ma che non può comportare davanti al giudice ordinario il riconoscimento di un trattamento che si rivelerebbe arbitrariamente premiale.
In altri termini, ciò che l'appellante lamenta, a ben vedere, non attiene all'esistenza di una discriminazione, ma al mancato riconoscimento di un beneficio che essa ritiene di meritare in ragione della sua politica di accorpamento, profilo che rientra nell'ambito riservato al legislatore che, nell'attuazione degli indirizzi di politica economica, presceglie le categorie e i soggetti ai quali è opportuno riconoscere trattamenti premiali.
4.2. Esistono inoltre diversi indici per ritenere che la Camera di commercio RP sia legittimamente soggetta all'obbligo di versamento, per le somme che sarebbero state dovute dalle Camere di commercio preesistenti.
Anzitutto l'art. 3, del decreto di accorpamento prevede esplicitamente la successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali negli enti. In particolare, questo dispone che:
“La camera di commercio di – Lagunare subentra nella titolarità Pt_1 CP_6 delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di e Rovigo […]” Pt_1
Trattasi di norma, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, di per sé idonea ad includere anche la successione nei rapporti giuridici non aventi origine contrattuale, ma fonte normativa, come nel caso degli obblighi di versamento imposti dalla disciplina nazionale.
È evidente poi, da un'interpretazione sistematica dell'articolo, la volontà di garantire un prosieguo, senza soluzione di continuità, nella gestione economica e nell'attività dell'ente sorto per accorpamento. Nei commi successivi, si prevede, infatti, il trasferimento nei confronti della nuova Camera di commercio dei beni patrimoniali e del personale della camera preesistente.
Pertanto, non risulta illegittima la scelta di mantenere una continuità anche rispetto agli obblighi di versamento da effettuarsi nei confronti del bilancio dello Stato, precisata nella
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 07/12/2016, secondo cui:
“le norme di contenimento della spesa pubblica, continuano a trovare applicazione nei confronti delle camere di commercio che si costituiscono a seguito di accorpamento, considerando, quali parametri di riferimento, l'insieme degli aggregati di spesa di ciascuna delle camere accorpate”.
-19- 5. Parimenti deve rigettarsi il secondo motivo d'appello. Come già affermato supra, il giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi enunciati dalla Corte
Costituzionale, che ha espressamente preso in esame gli obblighi di versamento normativamente imposti per tutto l'arco temporale dal 2015 al 2019. Parte appellante non può dolersi del fatto che «la lesione di principi costituzionali non [possa] operare solo “a partire” da un certo momento, se il contesto fattuale e normativo è sostanzialmente il medesimo». Ed infatti, sulla compatibilità costituzionale delle norme ha sindacato esclusivo la Corte Costituzionale, che ben può considerare gli effetti prodotti da esse nel corso del tempo, dichiarandone l'illegittimità costituzionale parziale, in ragione di una sua valutazione delle circostanze che conducono a una declaratoria di incostituzionalità circoscritta in un determinato ambito temporale.
Va pure sottolineato che, anche a dare seguito al ragionamento di parte appellante, le perdite subite nel 2017 risultano in ogni caso maggiori (di oltre 1.300.000,00 euro) rispetto a quelle subite nel 2016.
6.
Considerato che
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 212/2022, si è espressa esplicitamente sulla questione, non sussistono i presupposti per reiterare la questione di costituzionalità.
7. In definitiva, l'appello è privo di fondamento e va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
8. La assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità, in uno con la novità della questione, giustificano la dichiarazione di compensazione delle spese processuali anche del presente grado.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da Parte_2 di Venezia-Rovigo contro la sentenza n. 1563/2023 del tribunale di Venezia, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Venezia, 10 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-20-