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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21656/2022 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Maura Roberto del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pinerolo (TO) alla via Carlo Alberto n. 9 parte opponente
e ditta individuale Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona dell'omonimo titolare CP_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Famà del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Amendola n. 6
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di subappalto ex art. 1656 del codice civile;
decorazioni e lavorazioni edilizie;
corrispettivo ex art. 1657 del codice civile;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Nel merito:
- revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 7034/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 29/09/2022, r.g. 14746/2022, in quanto inefficace, nullo, annullabile ed infondato in fatto e diritto;
In ogni caso:
- Col favore delle spese”.
Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e provare nei termini di legge, previo ogni accertamento e declaratoria del caso in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 7034/2022 (rg. 14746/22), emesso dal Tribunale di Torino, per i motivi di cui in narrativa, limitatamente alla somma di € 57.616,00; nel merito in via principale
- accertare e dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità di ciascuna delle contestazioni formulate dalla Parte_1
in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le
[...] ragioni di cui in narrativa e pertanto respingere le domande avversarie;
e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 7034/2022 (rg. 14746/22), emesso dal Tribunale di Torino, limitatamente alla somma di € 57.616,00; in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 7034/2022 (rg. 14746/22), emesso dal Tribunale di Torino – accertare e dichiarare che è titolare nei confronti Controparte_1 della di un diritto di credito pari ad euro Parte_1 57.616,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma accertanda in corso di giudizio, per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare la al Parte_1 pagamento in favore di di Controparte_1 euro 57.616,00 oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma accertanda in corso di giudizio, per le ragioni di cui in narrativa. In via riconvenzionale
2 - accertare e dichiarare che Controparte_1 CP_1 è titolare nei confronti della di un diritto Parte_1 di credito pari ad euro 10.000,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma accertanda in corso di giudizio, in forza della fattura n. 20 del 2022 e comunque per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare la al Parte_1 pagamento in favore di di Controparte_1 euro 10.000,00 oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma accertanda in corso di giudizio, per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15%, sia del giudizio monitorio sia del presente giudizio di merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 7034/2022
(R.G. n. 14746/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 77.616,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta ditta individuale Controparte_1
3 La parte opposta ha Controparte_1 dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente ha eseguito opere in forza dei contratti n. 21/0001 e n. 22/0001 sottoscritti tra le parti rispettivamente in data 30 marzo 2021 e 13 gennaio 2022, e successive integrazioni per opere extra-contratto, per il totale importo di € 256.500,00 a favore della società
con sede legale in Collegno (TO); Parte_1
2) l'oggetto dei contratti in parola è l'esecuzione di opere in subappalto;
3) il debitore non ha versato la somma di € 77.616,00
a saldo del totale importo dovuto come da fatture che si descrivono qui di seguito:
“Fatt. n. 9/22 di € 13.000;
Fatt. n. 10/22 di € 3.000;
Fattura n. 11/22 di € 17.000;
Fatt. n. 12/22 di € 5.000;
Fatt. n. 13/22 di € 4.200;
Fatt. n. 14/2022 di € 11.500 saldo dovuto € 1.500;
Fatt. n. 19/22 di € 17.000;
Fatt. n. 23/22 di € 11.000;”
4) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base delle seguenti testuali deduzioni riportate in atto di citazione in opposizione:
“Intervenuto pagamento: il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle fatture indicate nel ricorso per complessivi Euro 77.616,00. Invero,
- la fattura n. 11/2022 di Euro 17.000,00 è stata integralmente saldata poiché in tata (data, ndr) 27/06/22 veniva versato l'acconto di Euro 10.000,00 ed il saldo di Euro 7.000,00 veniva corrisposto in data 29/06/2022
4 (doc.2). Nulla è più dovuto dalla per tale Parte_1 titolo.
- la fattura n. 12/2022 di Euro 5.000,00 è stata parzialmente pagata poiché in data 29/06/2022 è stato versato un acconto di Euro 3.000,00 (doc.3);
- la fattura n. 14/2022 di Euro 11.500,00 è stata parzialmente pagata poiché in data 03/06/2022 è stato versato un acconto di Euro 10.000,00 (doc.4) I detti pagamenti sono stati effettuati tutti prima del deposito del ricorso, per cui dovevano essere conteggiati e scorporati. Ciò non è stato fatto pertanto il decreto ingiuntivo deve essere annullato. Mancata ultimazione lavori La ditta non ha ultimato l'esecuzione CP_1 delle obbligazioni contrattuali assunte. Infatti, lo Studio Tecnico Cambareri, amministratore degli stabili di Via F.lli Macario 61, Via Assisi 10 e Via Tevere 9, Rivoli, ha eccepito come alcune lavorazioni non siano ancora concluse, sia nelle parti private che in quelle comuni (doc.5-6-7). In particolare sarebbero state segnalate come da ultimare, nello stabile di Via Tevere la verniciatura del portone di ingresso e delle grate del basso fabbricato;
in Via Assisi i ritocchi alla facciata, mentre in Via F.lli Macario i ritocchi alla verniciatura delle ringhiere dei balconi di alcuni condomini. Non avendo ancora ultimato la propria prestazione lavorativa parte opposta non può pretendere il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito. Illegittima ed arbitraria emissione della fattura 24/22 di Euro 5.916,00: Controparte ha arbitrariamente ed illegittimamente emesso la fattura 24/22 riguardante i lavori extra eseguiti all'immobile di Via F.lli Macario e Via Lamarmora. Dai contratti di appalto n. 21 e 22 (pagine 5) emerge come i lavori extra, dovessero espressamente essere autorizzati per iscritto. Ciò non è avvenuto per cui tali somme non sono riconosciute. In ogni caso, in entrambi i contratti, era stata prevista una somma forfettaria concordata tra le parti proprio per gli eventuali lavori extra. Nel caso di Via F.lli Macario il valore delle opere aggiunte era determinato in Euro 40.000,00 (doc.8) mentre per Via Lamarmora era stata prevista la somma forfettaria di Euro 500,00 (doc.9). Alcuna somma somma aggiuntiva deve essere corrisposta alla per tale titolo. CP_2 (v. pagine 2 e 3 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
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4. Sul merito dell'opposizione.
Preliminarmente si osserva che parte opposta
[...]
costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 dato conto dei pagamenti medio tempore intervenuti ed ha specificato che l'importo asseritamente ancora dovuto dalla parte opponente assomma ad € 57.616,00 come da deconto che segue:
“Fatt. n. 9/22 di € 13.000
Fatt. n. 10/22 di € 3.000
Fatt. n. 12/22 di € 2.000 (saldo a seguito versamento di acconto di € 3.000);
Fatt. n. 13/22 di € 4.200
Fatt. n. 14/2022 di € 1.500 (saldo a seguito versamento di acconto di € 10.000);
Fatt. n. 19/22 di € 17.000
Fatt. n. 23/22 di € 11.000
Fatt. n. 24/22 di € 5.916;
Totale € 57.616,00”
(v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, parte opposta ha ridotto la domanda avanzata alla somma di € 57.616,00 oltre accessori.
La parte opposta, inoltre, ha affermato che i lavori sono stati ultimati e quindi ha richiesto altresì in via riconvenzionale il pagamento della fattura n. 20/2022 per la somma di € 10.000,00.
Ciò posto, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di contratto d'opera, l'appaltatore (o il subappaltatore) che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez.
2. Ord. n. 25410/2024).
6 Sul punto va allora osservato che parte opposta non ha dimostrato con completezza ed esaustività di aver effettuato tutte le lavorazioni di cui chiede il pagamento, nonché di averle ultimate nella loro interezza, in quanto non ha prodotto nessun verbale di consegna, nessuna documentazione fotografica specifica e completa, nessuna perizia di parte, nessun s.a.l. sottoscritto dalla controparte, essendosi piuttosto limitata a produrre i due contratti sopra citati, e due lettere di incarico, ed allegato il proprio adempimento.
A fronte della specifica contestazione di parte opponente, si ritiene allora che la parte opposta non ha fornito adeguata prova del fatto costitutivo del proprio diritto nella sua interezza, ciò che giustifica di per sé
l'accoglimento solo parziale della domanda di pagamento somme avanzata mediante la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo.
A ben vedere, la contestazione di parte opponente concerne solo alcune parziali lavorazioni (si vedano le segnalazioni dello Studio Cambareri in relazione ai tre immobili da essa amministrati prodotte sub docc. nn. 5, 6 e
7 del fascicolo di parte opponente).
Alla luce di quanto precede, si ritiene conforme a legge nonché equo quantificare il corrispettivo dovuto da parte opponente alla parte opposta in € 40.000,00 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della domanda monitoria e sino all'effettivo soddisfo.
Non è altresì fondata la richiesta di pagamento di opere extra contratto come avanzata da parte opposta atteso che effettivamente le parti hanno previsto, oltre all'importo di € 170.000,00 per le opere previste in contratto, un ulteriore importo a titolo di corrispettivo per le opere extracontratto (“opere aggiunte”) di €
40.000,00.
7 E' stato poi precisato in contratto quanto segue:
A fronte di ciò e dell'assenza di prova di specifico e ulteriore patto contrattuale, nulla deve essere riconosciuto alla parte opposta per le dedotte opere extra contratto.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
In punto di inammissibilità dei capitoli di prova articolati in atti si osserva come detti capitoli di prova proposti dalle parti siano generici e valutativi, atteso che gli stessi risultano per lo più privi dei necessari riferimenti spazio - temporali nonché aventi ad oggetto circostanze tecniche il cui accertamento non è demandabile a testimoni.
Anche l'istanza di c.t.u. svolta in atti deve essere rigettata in quanto del tutto esplorativa, anche in considerazione del fatto che essa non è stata preceduta dal deposito di alcuna perizia di parte e che comunque le parti non hanno depositato alcuna documentazione contrattuale afferente all'esecuzione del contratto (verbali di consegna
8 e ultimazione, s.a.l., attestazioni o certificazioni di cantieri rilasciati dalla D.L. o da altri soggetti coinvolti, documentazione progettuale e tecnico – amministrativa).
Deve parimenti essere dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 210 del c.p.c. avanzata in atti nei confronti di plurima e variegata documentazione, atteso che essa non è stata accompagnata dalle indicazioni di cui all'articolo 94 delle disp. att. al c.p.c. e dalla dimostrazione ad opera della parte istante di non essere stata in grado di procurarsi tale documentazione ante causam.
E' stato infatti chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 del c.p.c.,
l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (v., per tutte, Cass. n. 9514/1999, Cass. n. 149/2003 e Cass. n.
19475/2005).
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
9 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dell'esito del giudizio e dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a €
52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria → € 600,00
d) fase decisionale → € 1.400,00
- per un totale di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c., revoca il decreto qui opposto n.
7034/2022.
2) Condanna la parte opponente al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta Controparte_1
della somma di € 40.000,00 oltre interessi
[...] legali ex D. Lgs. n. 231/2022 dalla data della domanda monitoria e sino all'effettivo esborso.
10 3) Condanna la parte opponente al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in € 4.000,00
[...] per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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