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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1982/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1982/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Giancarlo SCHIAVO, del Foro di Vicenza, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Michele GALLO;
ATTRICE-OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1 memoria di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe DATENA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA -OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (fornitura di prodotti alcolici)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse Controparte_1 alla di pagare, senza dilazione, alla medesima ricorrente, la somma di euro Parte_1
19.186,14, oltre agli interessi ai sensi del d. lgs. 231/2002.
La «a seguito di fornitura di un quantitativo di bevande tipo Controparte_1 birra, emetteva fattura n. 400 del 31.05.2013 […] nei confronti della . CP_2 [...]
per la somma pari a € 34.230,90 IVA inclusa;
- ad oggi, a seguito di note Parte_2 credito e movimentazioni varie […] la società rimaneva debitrice della residua Pt_1 somma pari a € 19.186,14 […] oltre interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. n.
231/2002».
1 N. 1982/2014 R.G.A.C.
Il decreto doveva essere munito di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 22, co. 2, l.
28/1999.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 303/2014, immediatamente esecutivo.
3. La roponeva opposizione. Parte_1
La fattura, di cui al decreto ingiuntivo opposto, era relativa all'asseritamente mancata restituzione, da parte dell'opponente, di 615 fusti (vuoti) da litri 20 di birra.
Successivamente, la endeva, dapprima, 203 fusti e, poi, altri 36 fusti. Parte_1
La nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva quanto Controparte_1 risultava dalla fattura, al netto dei resi di cui innanzi.
Si trattava, insomma, nella tesi della ricorrente, della asserita mancata restituzione di
366 fusti.
La tuttavia, non aveva ricevuto tali fusti, ovvero li aveva già restituiti, Parte_1 come risultava dalla produzione documentale (si trascrive quanto segue dalle difese della
, in particolare, dalla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., che ne contiene Parte_1 un efficace riepilogo):
scheda gestione vuoti (doc. 4), documento proveniente da controparte;
Documento di trasporto n. 55 del 15/5/2006 (doc. 7) NumeroD_ Documento di trasporto n. del 6/7/2011 (doc. 8), documento proveniente da controparte.
Con la precisazione che non è la dover provare di non aver ricevuto i fusti o di averli Pt_1 restituiti, ma sarà la (attrice in senso sostanziale) a dover, invece, dimostrare di CP_1 avere consegnato quei fusti, l'inesistenza del diritto azionato appare (già) provata, formando la scheda gestione vuoti (doc. 4) ed il Documento di trasporto dimesso sub 8) piena prova contro la parte convenuta-opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.
I predetti documenti (scheda gestione vuoti e D.D.T. del 6/7/2011), tutti proveniente dalla
non sono stati disconosciuti (né contestati) da controparte. CP_1
Cosa provano i predetti documenti?
Provano che:
- in data 15/5/2006 la a reso 234 fusti (doc. 7) e non già 43, come invece risulta dalla Pt_1 contabilità gestione vuoti della Drive Bear;
- in data 6/7/2011 la ha consegnato alla . 180 fusti (doc. 8) e non già 360, CP_1 Pt_1 come invece risulta dalla contabilità gestione vuoti della CP_1
Pertanto, dalle produzioni documentali risulta che:
- la a reso (il 15/5/2006) n. 191 fusti in più rispetto a quelli contabilizzati dalla Pt_1 CP_1 nella gestione vuoti;
[...]
- la ha consegnato (il 6/7/2011) n. 180 fusti in meno rispetto a quelli contabilizzati CP_1 nella gestione vuoti, con una differenza (a favore della di 371 fusti (191 + 180). Pt_1
2 N. 1982/2014 R.G.A.C.
Avendo a mente che il decreto ingiuntivo risulta richiesto per il pagamento del prezzo di n. 366 fusti, risulta di piena evidenza l'infondatezza del diritto azionato, essendo una parte di quei fusti (n. 191) stati resi dalla e non essendo l'altra parte (n. 180 fusti) mai stati Pt_1 consegnati all'odierna parte attrice-opponente.
4. Resisteva la Controparte_1
5. L'allora G.I. sospendeva l'esecutività del decreto ingiuntivo.
6. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di comporre la lite per via negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, e la domanda, avanzata dalla CP_1 col ricorso monitorio, dev'essere rigettata.
[...]
Dinanzi a specifiche deduzioni difensive dell'opponente, accompagnate da documentazione puntualmente relativa ad esse (si rinvia a quanto dianzi enunziato), la contrapposta posizione della è rimasta completamente generica ed Controparte_1 insufficiente,
Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta così, infatti, deduceva:
Nel successivo sviluppo del rapporto processuale, tale parte non depositava alcuna memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., né produceva la documentazione, o chiedeva assumersi le eventualmente diverse prove, che avrebbero dovuto «ampiamente» dimostrare le proprie asserzioni.
Non è possibile, pertanto, che revocare il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda, proposta col ricorso monitorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
3 N. 1982/2014 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1982/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la in persona del l.r. Parte_1 Controparte_1
p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. rigetta la domanda proposta, col ricorso monitorio, dalla contro la Controparte_1
Parte_1
3. condanna la a rifondere alla le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed in euro 145,50 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 29 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
4
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1982/2014 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Giancarlo SCHIAVO, del Foro di Vicenza, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Michele GALLO;
ATTRICE-OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_1 memoria di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Giuseppe DATENA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA -OPPOSTA avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (fornitura di prodotti alcolici)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse Controparte_1 alla di pagare, senza dilazione, alla medesima ricorrente, la somma di euro Parte_1
19.186,14, oltre agli interessi ai sensi del d. lgs. 231/2002.
La «a seguito di fornitura di un quantitativo di bevande tipo Controparte_1 birra, emetteva fattura n. 400 del 31.05.2013 […] nei confronti della . CP_2 [...]
per la somma pari a € 34.230,90 IVA inclusa;
- ad oggi, a seguito di note Parte_2 credito e movimentazioni varie […] la società rimaneva debitrice della residua Pt_1 somma pari a € 19.186,14 […] oltre interessi moratori calcolati ai sensi del D. Lgs. n.
231/2002».
1 N. 1982/2014 R.G.A.C.
Il decreto doveva essere munito di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 22, co. 2, l.
28/1999.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 303/2014, immediatamente esecutivo.
3. La roponeva opposizione. Parte_1
La fattura, di cui al decreto ingiuntivo opposto, era relativa all'asseritamente mancata restituzione, da parte dell'opponente, di 615 fusti (vuoti) da litri 20 di birra.
Successivamente, la endeva, dapprima, 203 fusti e, poi, altri 36 fusti. Parte_1
La nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva quanto Controparte_1 risultava dalla fattura, al netto dei resi di cui innanzi.
Si trattava, insomma, nella tesi della ricorrente, della asserita mancata restituzione di
366 fusti.
La tuttavia, non aveva ricevuto tali fusti, ovvero li aveva già restituiti, Parte_1 come risultava dalla produzione documentale (si trascrive quanto segue dalle difese della
, in particolare, dalla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., che ne contiene Parte_1 un efficace riepilogo):
scheda gestione vuoti (doc. 4), documento proveniente da controparte;
Documento di trasporto n. 55 del 15/5/2006 (doc. 7) NumeroD_ Documento di trasporto n. del 6/7/2011 (doc. 8), documento proveniente da controparte.
Con la precisazione che non è la dover provare di non aver ricevuto i fusti o di averli Pt_1 restituiti, ma sarà la (attrice in senso sostanziale) a dover, invece, dimostrare di CP_1 avere consegnato quei fusti, l'inesistenza del diritto azionato appare (già) provata, formando la scheda gestione vuoti (doc. 4) ed il Documento di trasporto dimesso sub 8) piena prova contro la parte convenuta-opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.
I predetti documenti (scheda gestione vuoti e D.D.T. del 6/7/2011), tutti proveniente dalla
non sono stati disconosciuti (né contestati) da controparte. CP_1
Cosa provano i predetti documenti?
Provano che:
- in data 15/5/2006 la a reso 234 fusti (doc. 7) e non già 43, come invece risulta dalla Pt_1 contabilità gestione vuoti della Drive Bear;
- in data 6/7/2011 la ha consegnato alla . 180 fusti (doc. 8) e non già 360, CP_1 Pt_1 come invece risulta dalla contabilità gestione vuoti della CP_1
Pertanto, dalle produzioni documentali risulta che:
- la a reso (il 15/5/2006) n. 191 fusti in più rispetto a quelli contabilizzati dalla Pt_1 CP_1 nella gestione vuoti;
[...]
- la ha consegnato (il 6/7/2011) n. 180 fusti in meno rispetto a quelli contabilizzati CP_1 nella gestione vuoti, con una differenza (a favore della di 371 fusti (191 + 180). Pt_1
2 N. 1982/2014 R.G.A.C.
Avendo a mente che il decreto ingiuntivo risulta richiesto per il pagamento del prezzo di n. 366 fusti, risulta di piena evidenza l'infondatezza del diritto azionato, essendo una parte di quei fusti (n. 191) stati resi dalla e non essendo l'altra parte (n. 180 fusti) mai stati Pt_1 consegnati all'odierna parte attrice-opponente.
4. Resisteva la Controparte_1
5. L'allora G.I. sospendeva l'esecutività del decreto ingiuntivo.
6. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, di comporre la lite per via negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, e la domanda, avanzata dalla CP_1 col ricorso monitorio, dev'essere rigettata.
[...]
Dinanzi a specifiche deduzioni difensive dell'opponente, accompagnate da documentazione puntualmente relativa ad esse (si rinvia a quanto dianzi enunziato), la contrapposta posizione della è rimasta completamente generica ed Controparte_1 insufficiente,
Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta così, infatti, deduceva:
Nel successivo sviluppo del rapporto processuale, tale parte non depositava alcuna memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., né produceva la documentazione, o chiedeva assumersi le eventualmente diverse prove, che avrebbero dovuto «ampiamente» dimostrare le proprie asserzioni.
Non è possibile, pertanto, che revocare il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda, proposta col ricorso monitorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
3 N. 1982/2014 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1982/2014 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la in persona del l.r. Parte_1 Controparte_1
p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. rigetta la domanda proposta, col ricorso monitorio, dalla contro la Controparte_1
Parte_1
3. condanna la a rifondere alla le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed in euro 145,50 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 29 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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